Sentenza 14 dicembre 2006
Massime • 1
Il rilascio parziale di copia degli atti depositati a norma dell'art. 293, comma terzo, cod. proc. pen., non dà luogo a nullità dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, ove risulti - per la quantità degli atti - materialmente impossibile procedere alla tempestiva copia di tutti gli atti richiesti entro le rigide cadenze previste dagli artt. 294 e 302 cod.proc. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2006, n. 14217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14217 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 14/12/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N. 2203
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 37072/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS NT, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Taranto 29 giugno 2006.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Giovanni GALATI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. PESARE Franz, il quale ha concluso chiedendone l'accoglimento.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Taranto - con la quale la misura cautelare della custodia in carcere, applicatagli dal G.i.p. del Tribunale di Taranto con ordinanza 25 maggio 2006, era stata sostituita con gli arresti domiciliari - NT SS ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 293 c.p.p., comma 3, artt. 178, 180, 182 e 302 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. c)) in relazione alla nullità dell'interrogatorio per il rilascio solo parziale di copia degli atti, eccepita all'udienza del 12 giugno 2006 fissata per l'assunzione del mezzo istruttorio;
con conseguente inefficacia della misura cautelare;
2. violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 (art. 606 c.p.p., lett. c)) e conseguente inutilizzabilità ai sensi dell'art. 271 c.p.p. in relazione ai decreti di intercettazione telefonica nn. 93/04, 94/04 e 71/04 perché il P.M. per autorizzare i Carabinieri a utilizzare impianti propri aveva fatto riferimento a una nota del Procuratore della Repubblica del 30 maggio 2002, con la quale era stata dichiarata non l'inidoneità o l'insufficienza degli impianti della Procura, bensì l'inagibilità della sala di ascolto in uso ai Carabinieri presso il Tribunale, ed era stato disposto che tuttavia gli impianti della Procura fossero trasferiti presso le sedi dei Comandi dei Carabinieri onde poter essere utilizzati;
3. violazione dell'art. 125 c.p.p. e art. 268 c.p.p., comma 3 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. c)) e conseguente inutilizzabilità ai sensi dell'art. 271 c.p.p. per effetto dell'utilizzazione a fini di intercettazione di impianti privati, noleggiati dalla ditta IES di Milano, filiale di Brindisi, senza alcuna autorizzazione in tal senso e in difetto di motivazione in merito ai presupposti dell'utilizzabilità, costituiti dall'urgenza; dal fatto che non solo la Procura, ma neppure la Polizia fosse dotata delle necessarie apparecchiature;
dall'utilizzazione degli impianti sotto il diretto controllo della P.G. delegata.
L'impugnazione è infondata.
L'illegittimità costituzionale dell'art. 293 c.p.p., comma 3 con sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 1997 n. 192, nella parte in cui non prevedeva la facoltà del difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della relativa richiesta del P.M. e degli atti presentati con la stessa, non determina tuttavia - come si può dedurre dal testo della sentenza stessa, che ha escluso la possibilità di interferenza delle operazioni di rilascio delle copie con le rigide cadenze previste per l'interrogatorio - la nullità dell'interrogatorio stesso allorché la mole degli atti non consenta il tempestivo rilascio della copia di essi entro i termini previsti dagli artt. 302 e 294 c.p.p. per l'assunzione del mezzo istruttorio, sempre che l'ordinanza, la richiesta del P.M. e gli atti presentati con questa siano stati regolarmente depositati.
Infatti è il deposito che garantisce la conoscenza degli atti, assicurando il rispetto dei diritti della difesa ai fini della corretta esecuzione dell'atto difensivo predetto. A questo orientamento si è uniformato il provvedimento impugnato, osservando che col decreto di fissazione della data dell'interrogatorio era stato notificato al difensore anche l'avviso di deposito dell'ordinanza di custodia cautelare con la richiesta del P.M. e gli atti posti a sostegno della stessa, e, inoltre, era stata rilasciata copia integrale dell'ordinanza predetta;
e ritenendo correttamente che la materiale impossibilità del rilascio di copia anche degli atti ad essa relativi nel rispetto dei termini cogenti previsti per l'interrogatorio non era suscettibile di determinare la nullità dell'interrogatorio stesso.
Pertanto il primo motivo di ricorso, col quale si ripropone l'eccezione di nullità dell'interrogatorio già rigettata motivatamente dal Tribunale del riesame unitamente alla conseguente richiesta di declaratoria d'inefficacia della misura applicata, privo di fondamento.
Lo stesso deve dirsi per il secondo ed il terzo motivo, entrambi fondati su eccezioni già proposte e rigettate in sede di riesame. Il Tribunale le ha disattese considerando che l'attestazione del P.M. che gli uffici della Procura della Repubblica non disponevano di impianti idonei all'ascolto e alla registrazione di conversazioni non era incompatibile con la nota del Procuratore della Repubblica del 30 febbraio 2002, allegata alle richieste di autorizzazione alle intercettazioni, nella quale si attestava l'inagibilità della sala di intercettazione in uso ai Carabinieri presso la Procura e si disponeva il trasferimento di tutti gli impianti presso le sedi dei Comandi dell'Arma delegati alle intercettazioni, perché non era dubbio che in quel momento la Procura non disponesse degli impianti in questione. La decisione è assolutamente corretta. Non ha pregio l'eccezione che, distinguendo fra inidoneità degli impianti e inagibilità dei locali, ritiene che gli impianti, già installati presso la Procura della Repubblica e trasferiti altrove, siano comunque idonei, senza considerare che la disposizione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 richiede la coesistenza di entrambi i requisiti dell'idoneità degli impianti e dell'installazione di essi presso la Procura della Repubblica e che il trasferimento, sia pure presso uffici della Polizia Giudiziaria, fa venir meno il secondo requisito, essenziale per il controllo del P.M. sull'esecuzione delle intercettazioni previsto dalla norma citata (Cass., Sez. 6, 1 dicembre 2003 n. 2845, ric. P.G. in proc. Cavataio e altri). Infatti deve considerarsi impianto in dotazione alla polizia giudiziaria qualunque apparecchiatura della quale la stessa abbia la disponibilità presso i propri uffici, e quindi non solo gli impianti pubblici installati presso uffici stessi e gli strumenti tecnici, appartenenti a privati, utilizzati per effetto di noleggio o d'un qualunque altro contratto (Cass., Sez. 6, 16 giugno 2005 n. 28514, ric. Contorno;
Sez. 2, 18 novembre 2004 n. 48461, ric. Chirillo;
Sez. 6, 30 settembre 2003 n. 40330, ric. Cirasole), ma anche quelli già installati nella Procura della Repubblica e successivamente trasferiti negli uffici della Polizia Giudiziaria per inagibilità dei locali dell'originaria installazione in quanto la rado della norma è rivolta al controllo e quindi alla materiale utilizzazione degli impianti e non alla titolarità di essi.
Resta di conseguenza escluso, una volta che sia intervenuto il provvedimento autorizzativo all'utilizzazione di impianti esterni, che sia necessaria un'ulteriore autorizzazione perché la Polizia Giudiziaria possa utilizzare nei propri uffici gli impianti non più nella disponibilità della Procura della Repubblica perché rimossi e lì trasferiti (cfr. Cass., Sez. 2, 18 novembre 2004 n. 48461, rei. Chirillo).
Quanto al terzo motivo si osserva che l'ipotesi in cui la Polizia Giudiziaria, autorizzata all'esecuzione delle operazioni di intercettazione mediante impianti diversi da quelli installati presso la Procura della Repubblica, vi provveda direttamente, utilizzando apparecchiature noleggiate da privati, rientra nella previsione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 e non del comma 3 bis, in quanto quest'ultimo prevede la diversa ipotesi dell'utilizzazione di impianti di privati, da questi direttamente gestiti, i quali agiscono come ausiliari del pubblico ministero o della polizia e, quindi, sotto il controllo di questi ultimi (Cass., Sez. 2, 14 dicembre 2005 n. 1595, ric. Prezzavento;
Sez. 1, 20 dicembre 2004 n. 2613, ric. Bolognino ed altri).
A questi orientamenti si è uniformato il Giudice del riesame, rilevando che nel caso concreto risulta da tutti i verbali di causa che le intercettazioni erano state eseguite esclusivamente dai Carabinieri di Manduria senza l'intervento dei dipendenti dell'impresa noleggiatrice degli impianti e che, comunque, gli operanti avevano chiesto e ottenuto dal P.M. anche l'autorizzazione al noleggio di essi. Pertanto la violazione di legge ed il vizio assoluto di motivazione dedotti dal ricorrente nel motivo in esame risultano privi di fondamento.
Il ricorso dev'essere perciò rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2007