Art. 37. (Ripartizione del fondo incentivante di cui al decreto-legge n.
79 del 1997 ).
1. La ripartizione delle somme derivanti dall'applicazione dell' articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , e' stabilita in sede di contrattazione integrativa decentrata sulla base dei criteri di produttivita' indicati dal comma 2 del medesimo articolo. Nota all'art. 37:
- Si riporta il testo dell' art. 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , e successive modificazioni, recante "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica":
"Art. 12 (Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attivita' di contrasto dell'evasione fiscale). - 1. A decorrere dall'anno finanziario 1997 la misura dei compensi incentivanti indicata nel comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 , e' stabilita nel 2 per cento e si applica su tutte le somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attivita' di accertamento tributario nonche' sulle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell' art. 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .
2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad apposito fondo, da costituire nello stato di previsione del Ministero delle finanze, destinato al personale dell'amministrazione finanziaria in servizio negli uffici che hanno conseguito gli obiettivi di produttivita' definiti, anche su base monetaria, in attuazione delle direttive impartite dal Ministro delle finanze ai sensi degli articoli 3, comma 1 , e 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Con decreto del Ministro delle finanze, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, sono stabiliti i tempi e le modalita' di erogazione del fondo, commisurando le risorse finanziarie da assegnare a ciascun ufficio all'apporto recato dall'ufficio medesimo all'attivita' di controllo fiscale.
Le somme non erogate per mancato conseguimento degli obiettivi costituiscono economia di bilancio.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto della specificita' dei compiti e delle funzioni inerenti alle esigenze operative dell'amministrazione finanziaria, vengono individuate, sentite le organizzazioni sindacali, le modalita' e i criteri di conferimento delle eventuali reggenze degli uffici di livello dirigenziale non generale e definiti i relativi aspetti retributivi in conformita' con la disciplina introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo stesso decreto sono altresi' individuate le condizioni per il conferimento delle reggenze, per motivate esigenze funzionali anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali nona e ottava, in assenza di personale di qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo.
4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 53 miliardi per l'anno 1997, in lire 77 miliardi per l'anno 1998 e in lire 92 miliardi per l'anno 1999, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dal presente decreto".
79 del 1997 ).
1. La ripartizione delle somme derivanti dall'applicazione dell' articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , e' stabilita in sede di contrattazione integrativa decentrata sulla base dei criteri di produttivita' indicati dal comma 2 del medesimo articolo. Nota all'art. 37:
- Si riporta il testo dell' art. 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , e successive modificazioni, recante "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica":
"Art. 12 (Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attivita' di contrasto dell'evasione fiscale). - 1. A decorrere dall'anno finanziario 1997 la misura dei compensi incentivanti indicata nel comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 , e' stabilita nel 2 per cento e si applica su tutte le somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attivita' di accertamento tributario nonche' sulle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell' art. 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .
2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad apposito fondo, da costituire nello stato di previsione del Ministero delle finanze, destinato al personale dell'amministrazione finanziaria in servizio negli uffici che hanno conseguito gli obiettivi di produttivita' definiti, anche su base monetaria, in attuazione delle direttive impartite dal Ministro delle finanze ai sensi degli articoli 3, comma 1 , e 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Con decreto del Ministro delle finanze, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, sono stabiliti i tempi e le modalita' di erogazione del fondo, commisurando le risorse finanziarie da assegnare a ciascun ufficio all'apporto recato dall'ufficio medesimo all'attivita' di controllo fiscale.
Le somme non erogate per mancato conseguimento degli obiettivi costituiscono economia di bilancio.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto della specificita' dei compiti e delle funzioni inerenti alle esigenze operative dell'amministrazione finanziaria, vengono individuate, sentite le organizzazioni sindacali, le modalita' e i criteri di conferimento delle eventuali reggenze degli uffici di livello dirigenziale non generale e definiti i relativi aspetti retributivi in conformita' con la disciplina introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo stesso decreto sono altresi' individuate le condizioni per il conferimento delle reggenze, per motivate esigenze funzionali anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali nona e ottava, in assenza di personale di qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo.
4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 53 miliardi per l'anno 1997, in lire 77 miliardi per l'anno 1998 e in lire 92 miliardi per l'anno 1999, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dal presente decreto".