Articolo 2 della Legge 11 febbraio 1991, n. 45
Articolo 1
Versione
5 marzo 1991
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 5.244.200.000 per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 5 marzo 1991