Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2004, n. 11058
CASS
Sentenza 10 dicembre 2004

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Ai fini dello straordinario mezzo di gravame previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen, deve ritenersi che la mancata riproduzione, in sede di motivazione della sentenza di legittimità, di uno dei motivi di ricorso, per effetto di mera omissione materiale dell'estensore, non autorizza, di per sé, a ritenere che la doglianza, che ne sostanziava il contenuto, sia rimasta estranea all'ambito della cognizione e del consequenziale giudizio della Corte, tenuto peraltro conto della chiara disposizione dell'art. 173, comma primo, delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2004, n. 11058
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11058
    Data del deposito : 10 dicembre 2004

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