Sentenza 10 dicembre 2004
Massime • 1
Ai fini dello straordinario mezzo di gravame previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen, deve ritenersi che la mancata riproduzione, in sede di motivazione della sentenza di legittimità, di uno dei motivi di ricorso, per effetto di mera omissione materiale dell'estensore, non autorizza, di per sé, a ritenere che la doglianza, che ne sostanziava il contenuto, sia rimasta estranea all'ambito della cognizione e del consequenziale giudizio della Corte, tenuto peraltro conto della chiara disposizione dell'art. 173, comma primo, delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2004, n. 11058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11058 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 10/12/2004
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1750
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo AN - Consigliere - N. 33858/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso straordinario proposto l'1.9.2004, ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., da:
AN AN, nato l'[...], e dall'avv. LEMMO Vittorio, suo difensore di fiducia;
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale il 15 dicembre 2003. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo AN BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr.ssa Elisabetta Cesqui, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentito, altresì, l'avv. LEMMO Vittorio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. - Con il ricorso indicato in epigrafe, AN AN ed il suo difensore deducono l'errore materiale di fatto nel quale sarebbe incorsa la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza pure in premessa indicata, che, nel rigettare il ricorso per Cassazione proposto in favore dello stesso istante avverso la sentenza del 30 settembre 2002 della corte di Appello di Salerno, non aveva considerato l'ultimo dei cinque motivi d'impugnazione, e cioè quello afferente alla violazione dell'art. 606 lett. c) e e) in relazione agli artt. 132-133 c.p. e 69 c.p. con specifico riferimento al giudizio di equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e le contestate aggravanti. L'assoluta eterogeneità degli altri motivi dedotti - il primo dei quali afferente ad una ragione di nullità, due alla tematica della prova ed un quarto all'illogicità della motivazione - escludeva che fosse ravvisabile una motivazione implicita in ordine al rigetto dell'ultimo motivo che, invece, doveva ritenersi involontariamente pretermesso.
All'esame della doglianza giova certamente premettere una puntuale esposizione dei termini della fattispecie.
Con la menzionata sentenza della Corte di Appello salernitana, in parte modificativa di una sentenza del Tribunale di quella stessa città, il AN era stato riconosciuto colpevole del reato di corruzione in atti giudiziari a lui ascritto, nell'ambito del processo per la strage di Torre Annunziata, con condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 520 di multa, previa concessione delle circostanti attenuanti generiche giudicate equivalenti alle contestate aggravanti.
Chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto in favore dell'imputato e, contestualmente, sui ricorso proposto dai coimputati, questa Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe indicata, aveva rigettato l'impugnazione.
Si duole, ora, l'istante che, nello svolgimento della narrativa, la sentenza di legittimità si sia limitata a riportare quattro dei cinque motivi di ricorso, omettendo di trascrivere il quinto relativo alla mancanza di idonea motivazione in ordine al ritenuto giudizio di equivalenza, negando, per quanto si è detto, che - stante il diverso contenuto dei motivi espressamente esaminati - potesse ritenersi implicitamente rigettato il motivo relativo al regime sanzionatorio. La doglianza è sicuramente infondata e non merita, dunque, accoglimento. È ben vero che il testo della sentenza oggi in esame è privo di una specifica indicazione del motivo di ricorso in esame, ma tale mancata riproduzione non autorizza certamente a ritenere che la doglianza, che ne sostanziava il contenuto, non sia stata esaminata dalla Corte che sia, così, incorsa in quell'errore percettivo che solo può legittimare la proposizione dello straordinario mezzo di gravame previsto dall'art. 625 bis c.p.p. Di contro, che vi sia stata una valutazione di congruità del profilo motivazionale attinente al trattamento sanzionatorio ed al regime del bilanciamento, lo dimostra significativamente il fatto che analoghe doglianze proposte da altri ricorrenti, coinvolti nella stessa vicenda processuale, siano state espressamente rigettate (cfr. ff. 22 e 26), di talché nulla induce a ritenere che questa Corte, al di là della mancanza di un'espressa indicazione, non abbia ritenuto che, anche per il AN la motivazione del giudice di appello, che aveva limitato il bilanciamento alla mera equivalenza, fosse meno che idonea e corretta. In proposito, occorre tener conto che, ai sensi dell'art. 173, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di rito, nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi del ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
È indubbio, peraltro, che la prospettazione conclusiva, con riferimento alla posizione del Bonanno, è di significativa valenza, nella parte in cui a f. 18 rileva che nessun motivo di ricorso va ad incidere sulle altre conseguenze giuridiche, che pertanto non devono essere analizzate, come dato motivazionale di chiusura, a conferma che tutte le doglianze erano state esaminate e che nessuna era stata ritenuta valida a giustificare, per la posizione del Bonanno, una conclusione diversa da quella del rigetto adottata per gli altri ricorrenti (a parte l'annullamento disposto per il coimputato Ghio solo per la rilevata estinzione dei reati per sopravvenuta prescrizione).
In conclusione, deve affermarsi il principio che la mancata riproduzione, in sede di motivazione della sentenza di legittimità, di uno dei motivi di ricorso, per effetto di mera omissione materiale dell'estensore, non autorizza, di per sè, a ritenere che la doglianza, che ne sostanziava il contenuto, sia rimasta estranea all'ambito della cognizione e del consequenziale giudizio della Corte, tenuto peraltro conto della chiara disposizione del menzionato art. 173, comma 1, d.a.
3. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2004. Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2005.