Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2008, n. 24096
CASS
Sentenza 7 marzo 2008

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In materia edilizia, è configurabile il reato di lottizzazione abusiva materiale, mediante modifica della destinazione d'uso, nel caso in cui venga alterato il complessivo assetto del territorio comunale attuato mediante lo strumento urbanistico al quale è affidata la pianificazione delle diverse destinazioni d'uso del territorio e l'assegnazione a ciascuna di esse di determinate quantità e qualità di servizi. (Nella specie, si trattava di modifica della destinazione d'uso da alberghiera a residenziale di un immobile già regolarmente edificato).

In materia edilizia, il reato di lottizzazione abusiva mediante modifica della destinazione d'uso da alberghiera a residenziale è configurabile, nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico generale consenta l'utilizzo della zona ai fini residenziali, in due casi: a) quando il complesso alberghiero sia stato edificato alla stregua di previsioni derogatorie non estensibili ad immobili residenziali; b) quando la destinazione d'uso residenziale comporti un incremento degli "standards" richiesti per l'edificazione alberghiera e tali "standars" aggiuntivi non risultino reperibili ovvero reperiti in concreto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/03/2008, n. 24096
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24096
    Data del deposito : 7 marzo 2008

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