Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00232/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01654/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1654 del 2022, proposto da
Starbene S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Giuseppe Feola, Valeriano Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valeriano Greco in Diamante, C.Da Vaccuta, loc. Piantine Snc;
contro
IO LA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Falduto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, Commissario Ad Acta per l’attuazione del Vigente Piano di Rientro Dai Disavanzi del Ssr Calabrese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Comune di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Sitra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, non costituita in giudizio;
nei confronti
Anmic Riabilitazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Turano & C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Izzo, Francesco Verri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) della determinazione dirigenziale prot. 1637 del 26/09/2022, comunicata il 27/09/2022, del Comune di Crotone (Responsabile del Settore 8 “Attività Produttive e valorizzazione del territorio” / Responsabile del P.O. del Servizio 8.1 “Attività Produttive”), limitatamente alla parte in cui non è stata rilasciata alla ricorrente Starbene Srl l''autorizzazione ex art. 8-ter d.lgs. n. 502/92 alla realizzazione, in Crotone al Largo Covelli n. 4 (fol. 35, p.lla 819/3), di una struttura sanitaria privata per tutte le “n. 20 prestazioni die (centro semiresidenziale) per l''assistenza ai pazienti autistici”, come richiesto con l''istanza presentata in data 18/02/2021 (prot. 11014) [reiterativa della precedente istanza del medesimo contenuto presentata in data 19/05/2017 (prot. 27889/I)], quindi nella parte in cui non ha autorizzato ulteriori n. 10 prestazioni/die semiresidenziali autismo; 2) del parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale alla realizzazione della struttura di cui al punto che precede, espresso dalla IO LA (Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari) con provvedimento prot. 381890 del 30/08/2022, ad oggetto “Rif. Suap 5724 del 17/02/2021. Parere di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale ai sensi del D.C.A. n. 38 del 30.01.2020. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie ex art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992. Società “Centro Fisiokinesiterapico STARBENE” con sede legale ed operativa in Crotone (KR) Via Largo Covelli n. 4”, limitatamente al mancato riconoscimento della compatibilità di tutte e 20 le prestazioni/die richieste e dunque nella parte in cui nega la compatibilità per 10 prestazioni di semiresidenzialità autismo rispetto alle n. 20 prestazioni/die richieste da Starbene Srl con istanza del 18/02/2021 (prot. 11014) [reiterativa della precedente istanza del medesimo contenuto presentata in data 19/05/2017 (prot. 27889/I)]; 3) della valutazione resa dalla IO LA – Settore Assistenza Territoriale, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Salute nelle Carceri prot. n. 362480 del 5.8.2022, per come richiamata nei provvedimenti di cui ai punti 1) e 2) che precedono, anche se non conosciuta e nella parte di interesse, ovverosia limitatamente al mancato riconoscimento della compatibilità di tutte e 20 le prestazioni/die richieste e dunque nella parte in cui nega la compatibilità su 10 prestazioni/die; 4) della valutazione dell''Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, richiamata nel parere di compatibilità del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari prot. n. 381890 del 30.08.2022, anche se non conosciuta e nella parte di interesse, ovverosia limitatamente al mancato riconoscimento della compatibilità di tutte e 20 le prestazioni/die richieste e dunque nella parte in cui nega la compatibilità su 10 prestazioni/die; 5) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguente, anche di estremi ignoti, comunque ostativo all''accoglimento del presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Crotone, IO LA, Ministero della Salute, Anmic Riabilitazione, Turano & C. S.r.l., Commissario Ad Acta per l’attuazione del Vigente Piano di Rientro Dai Disavanzi del Ssr Calabrese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. IC BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che.
- nel presente giudizio viene impugnata la Determinazione dirigenziale n. 1637 del 26 settembre 2022 del Comune di Crotone, Settore n. 8 - Attività produttive e valorizzazione del territorio, con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione sanitaria alla realizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 per numero 10 prestazioni di Centro Residenziale Autismo in favore della società Starbene S.r.l.;
- il medesimo provvedimento è stato impugnato nel ricorso N.R.G. 1611/2022, definito con la sentenza n. 215 del 2 febbraio 2026 che lo ha integralmente annullato.
Ritenuto che l’annullamento del medesimo provvedimento impugnato nel presente giudizio, per effetto della distinta pronuncia richiamata, configura l’improcedibilità del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, con l’assorbimento di ogni altra questione in rito.
Le spese possono essere compensate fra tutte le parti alla luce delle particolari circostanze fattuali che hanno determinato la definizione del presente giudizio in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV CO, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IC BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC BA | IV CO |
IL SEGRETARIO