Sentenza 4 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2003, n. 3208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3208 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 0 32 08/ 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 Presidente- R.G. N. 17142/01 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Rel. Consigliere- Cron.7324 Dott. PI CUOCO Dott. Francesco MAIORANO Consigliere- Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere- ud. 08/11/02 Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere- ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO TAMBURRO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RR IE;
intimato 2002 avverso la sentenza n. 23122/00 del Tribunale di ROMA, 4462 depositata il 14/07/00 R.G.N. 46014/97; - -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/02 dal Consigliere Dott. PI CUOCO;
udito l'Avvocato TAMBURRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 14 luglio 2000 il Tribunale di Roma respinse l'appello proposto dalla FERROVIE DELLO STATO S.p.a. avverso la sentenza con il cui il Pretore di Roma aveva accolto la domanda di PI IR, dipendente della società collocato in quiescenza, di ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'applicazione degli aumenti previsti dal contratto collettivo del 1990 (stipulato prima del suo pensionamento) anche in ordine agli scaglioni contrattuali posteriori al suo pensionamento. Afferma il Tribunale che il diritto agli aumenti matura con la stipulazione del contratto, ed investe tutti gli scaglioni temporali previsti dal contratto. Ed invero, da un canto la scansione contrattuale dei tempi di erogazione non può condizionare la maturazione del diritto;
ed una differenziazione del trattamento in funzione dell'epoca di cessazione del servizio sarebbe ingiustificata. D'altro canto, l'art. 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro prevede che gli aumenti abbiano effetto anche sui trattamenti di quiescenza e sull'indennità di buonuscita, e l'art. 96 quarto colla dispone che i benefici economici siano erogati in via integrale a tutto il personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale (ed una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con gli artt. 1362 e 1363 cod. civ.). Il contrattuale scaglionamento degli aumenti era fondato solo su esigenze di cassa. L'assenza di contribuzione nel periodo dell'aumento è poi compensabile con adeguamento dell'obbligazione contributiva. 3 Il contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità non è condivisibile, poiché investe un giudizio di merito, adeguatamente motivato. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a., percorrendo le linee d'un unico articolato motivo, coltivato con memoria;
PI IR non si è costituito. Motivi della decisione Con un unico articolato motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 Luces cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 829 del 1973, dell'art. 1 del decreto legge n. 386 del 1991 (convertito nella legge n. 35 del 1992), dell'art. 13 della legge n. 204 del 1995, dell'art. unico della legge n. 141 del 1990, dell'art. 12 della preleggi e degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1368 cod. civ. (in relazione all'interpretazione degli artt. 37, 38 e 96 del contratto collettivo nazionale di lavoro) nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che l'interpretazione del contratto esige la lettura integrale dell'atto. In particolare, l'art. 96 prevede l'applicazione degli aumenti ai soli fini della pensione a carico del Fondo pensioni (e non anche, quindi, per la diversa forma di previdenza gestita dall'O.P.A.F.S.). L'applicazione del beneficio alla pensione era evidenziato dall'espressione del quarto comma dell'art. 96 ("alle scadenze previste”), che fa riferimento ad emolumenti erogati periodicamente. La scissione temporale fra effetti giuridici ed effetti economici è peraltro frequente nel nostro ordinamento. E l'art. 38 del contratto prevedeva espressamente che l'attribuzione degli stipendi deve essere effettuata alle decorrenze ivi indicate. 4 Il fondamento della disposizione è nell'adeguare l'indennità di buonuscita al servizio effettivamente prestato. Lo spostamento del momento finale del rapporto alla scadenza del contratto collettivo costituirebbe un assurdo logico, oltre che giuridico: i miglioramenti previsti presuppongono il legame di corrispettività fra prestazione e retribuzione. E' poi determinante la cogenza dell'art. 14 della legge 829 del 1973, per cui l'indennità di buonuscita deve essere fissata con riferimento alla retribuzione percepita all'atto della quiescenza. feudo Il ricorso è fondato. Questa Corte ha negato che nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita del dipendente della FERROVIE DELLO STATO S.p.a. siano computabili gli aumenti retributivi contrattualmente stipulati prima del suo collocamento in quiescenza e temporalmente scaglionati in periodi successivi al collocamento stesso (Cass. 4 giugno 2002 n. 8100). A questa conclusione la Corte giunge attraverso molteplici argomentazioni. Da un'angolazione generale, i principi dell'ordinamento previdenziale e la stessa funzione dell'indennità di buonuscita esigono che nella base della determinazione siano compresi solo gli emolumenti effettivamente percepiti al momento dell'estinzione del rapporto (Cass. 20 ottobre 1998 n. 10400, Cass. 25 maggio 2001 n. 7173, Cass. n. 15433 del 2001); ed “una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le connotazioni proprie dell'istituto dell'indennità di buonuscita" (Cass. n. 11003 del 1998). 5 Dall'angolazione della ragione normativa è da osservare che, per la necessità di mantenere l'equilibrio finanziario (art. 34 della legge 14 dicembre 1973 n. 829), vige il principio della corrispondenza fra contributi versati ed indennità di buonuscita, del quale è riscontro anche l'articolo unico della legge 7 giugno 1990 n. 1141, ove si dispone che il contributo sia versato sulla base dell'ultima retribuzione imponibile, e pertanto della retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto (Cass. 5 ottobre Jusco 1999 n. 11080, 18 aprile 2000 n. 5042, Cass. 23 giugno 2000 n. 8558, 4 ottobre 2000 n. 13222). E poiché, per definizione, non è normativamente ipotizzabile la contribuzione sugli aumenti astrattamente previsti nel periodo successivo alla cessazione del rapporto, questi aumenti non sono computabili nella base dell'indennità. E' stato poi significativamente osservato che, anche per l'art. 220 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, base di computo dell'indennità di buonuscita è "l'ultimo stipendio integralmente percepito" (Cass. 23 giugno 2000 n. 8558). Con queste osservazioni si giunge ad affermare che, nell'ambito del contratto collettivo, "anche se risultasse che i contraenti avessero voluto l'immediato conseguimento di tutti gli aumenti al momento della stipulazione del contratto ed il loro integrale computo nell'indennità di buonuscita, la previsione contrattuale non avrebbe potuto alterare la regola stabilita dalla legge, della corrispondenza fra contributi versati e misura della prestazione" (Cass. 23 giugno 2000 n. 8558). E pertanto, poiché alcuna autorizzazione legislativa era stata data all'autonomia privata per incidere sull'istituto, resta irrilevante anche l'indagine sulla volontà contrattuale. 6 Anche ai sensi della disciplina comune, dettata dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, che pure riconosce qualche spazio di intervento all'autonomia collettiva, sarebbe poi inammissibile una previsione pattizia diretta ad incrementare il trattamento di fine rapporto mediante l'inclusione di compensi puramente convenzionali, stante l'inderogabile disposto dell'art. 4 commi 10 ed 11 della legge stessa (Cass. 23 giugno 2000 n. 8558). Da un'angolazione contrattuale, è da osservare che frequentemente, nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, gli aumenti retributivi sono distribuiti lungo il periodo di vigenza del contratto. Generale fondamento di questo meccanismo non è un diritto che nasce con lo stesso contratto, bensì è lo stesso trascorrere del tempo (temporale compromesso fra affermazione e negazione dell'aumento). La distribuzione non è pertanto fondata su una mera dilazione dell'adempimento di un'obbligazione avente per oggetto fin dall'inizio l'integrale importo degli aumenti, bensì sul termine cui la stessa obbligazione è sottoposta: è la stessa maggiore obbligazione (con il suo maggior importo retributivo) a sorgere al singolo scaglionamento. Da ciò discende che con il collocamento in quiescenza il dipendente acquista il diritto ad una buonuscita che sia fondata solo sugli incrementi assunti nella sua retribuzione. Né è fondato l'argomento per cui il diritto agli incrementi retributivi previsti dal contratto (e pertanto al relativo coinvolgimento nella base del computo) sarebbe acquisito dal dipendente con lo stesso inizio del periodo di vigenza contrattuale. Con questo inizio il dipendente acquista i diritti previsti dal contratto, con la loro distribuzione temporale: e questi diritti 7 sono condizionati alla permanenza del suo rapporto di lavoro nel tempo. E' una potenzialità, che diventa attualità solo con questa permanenza. Da una più specifica angolazione contrattuale, e per mera esigenza di completezza, è da osservare la comune intenzione delle parti (obiettivo dell'interpretazione) emerge solo (come l'incondizionata affermazione dell'art. 1363 cod. civ. esige) attraverso la connessione degli elementi letterali ("le une per mezzo delle altre"), la relativa integrazione ("il senso che risulta dal complesso dell'atto”), e la valutazione del complessivo comportamento delle parti (art. 1362 secondo comma cod. civ.): passaggi necessari del procedimento interpretativo, di funzione non subordinata, bensì concorrente (Cass. 27 giugno 1998 n. 6389). Nel caso in esame, le singole disposizioni devono essere lette nell'ambito complessivo del contratto, e, in particolare, in relazione al terzo comma dell'invocato art. 96 del contratto collettivo (ove si prevede, agli specifici fini della buonuscita, l'applicazione delle disposizioni della legge 14 dicembre 1973 n. 829, e pertanto il riferimento all'ultimo stipendio mensile), all'art. 37 (ove si prevedono specifiche decorrenze per gli aumenti stipendiali) ed all'art. 38 (che, differenziando l'attribuzione, esprime lo scaglionamento temporale dello stesso momento genetico del diritto). Il ricorso deve essere accolto. E, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, in applicazione dell'art. 384 secondo comma cod. proc. civ., la causa deve essere decisa nel merito, con la reiezione della domanda. Per esigenze di equità, deve disporsi la compensazione delle spese d ell'inters R giudizio di legittimità. 8
PQM
R La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
e, decidendo nel merito, respinge la domanda proposta da PI IR;
compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2002. Il Consigliere estensore било спосо IL PRESIDENTE Mano Puth Down Near O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Vilша. Виши DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE DA IMPOS Depositato in Cancelleria 4 MAR. 2003 oggi IL CANCELLIERE DI BOLLO, DI Пеше Вии