Cass. civ., sez. I, sentenza 27/07/2002, n. 11140
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Sentenza 27 luglio 2002

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In tema di elezioni, il procedimento delineato dall'art. 82, commi terzo e quarto, della legge n. 570 del 1960 è tale (nella previsione dell'onere del deposito del controricorso nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza) che le conseguenze dell'inosservanza della sospensione dei termini feriali, ai sensi della legge n. 742 del 1969, e, per le cause elettorali alle quali la sospensione non risulta applicabile, della mancanza del decreto di cui al comma secondo dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, possono tradursi in causa di nullità degli atti del procedimento e della sentenza che lo conclude soltanto allorché dall'inosservanza delle suddette disposizioni sia derivata un'effettiva lesione del diritto di difesa della controparte.

La norma di cui all'art. 58, lett. c, del d.P.R. n. 267 del 2000 - secondo cui non possono essere candidati alle elezioni coloro che sono stati condannati ... per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazioni dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio - non restringe la causa di decadenza ai soli soggetti che esercitano la pubblica funzione o il pubblico servizio, ma pone come condizione di ineleggibilità o di decadenza dalla carica elettiva soltanto la condanna per detti reati, indipendentemente dal fatto che il condannato sia l'esercente la pubblica funzione o il pubblico servizio, ovvero altro soggetto, che abbia agito in situazione di concorso col primo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/07/2002, n. 11140
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11140
    Data del deposito : 27 luglio 2002

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