Sentenza 27 luglio 2002
Massime • 2
In tema di elezioni, il procedimento delineato dall'art. 82, commi terzo e quarto, della legge n. 570 del 1960 è tale (nella previsione dell'onere del deposito del controricorso nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza) che le conseguenze dell'inosservanza della sospensione dei termini feriali, ai sensi della legge n. 742 del 1969, e, per le cause elettorali alle quali la sospensione non risulta applicabile, della mancanza del decreto di cui al comma secondo dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, possono tradursi in causa di nullità degli atti del procedimento e della sentenza che lo conclude soltanto allorché dall'inosservanza delle suddette disposizioni sia derivata un'effettiva lesione del diritto di difesa della controparte.
La norma di cui all'art. 58, lett. c, del d.P.R. n. 267 del 2000 - secondo cui non possono essere candidati alle elezioni coloro che sono stati condannati ... per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazioni dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio - non restringe la causa di decadenza ai soli soggetti che esercitano la pubblica funzione o il pubblico servizio, ma pone come condizione di ineleggibilità o di decadenza dalla carica elettiva soltanto la condanna per detti reati, indipendentemente dal fatto che il condannato sia l'esercente la pubblica funzione o il pubblico servizio, ovvero altro soggetto, che abbia agito in situazione di concorso col primo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/07/2002, n. 11140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11140 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. EN PROTO - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LANCELLOTTI 18, presso l'avvocato PEPPINO MARIANCI rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA MINASI giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
LE EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso l'avvocato FRANCO CICCOTTI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO MAZZÙ, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
IA RE CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso l'avvocato FILIPPO NERI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE SALAZAR, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e
PREFETTO DI REGGIO CALABRIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
COMUNE DI PALMI, LL LI IG,
ET CO, RU IL, ON EN, RO ME, ER NI, AC CO, AR ES, GI DA, MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01/02/4985 proposto da:
LE EP, ON EN, RO ME, ER NI, AC CO, AR ES, tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso l'avvocato FRANCO CICCOTTI, rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO MAZZÙ, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
RE IA CE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso l'avvocato FILIPPO NERI, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE SALAZAR, giusta procura a margine del controricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e
PREFETTO DI REGGIO CALABRIA, ET NO, LL IG LI, GI DA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 01/02/5059 proposto da:
ET CO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato ME ALVARO, giusta procura a margine del ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
IA RE CE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso l'avvocato FILIPPO NERI, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE SALAZAR, giusta procura a margine del controricorso ad, ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e
LE EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso l'avvocato FRANCO CICCOTTI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO MAZZÙ, giusta delega a margine del controricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e
PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Prefetto pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA;
ET NO, AC CO, RO ME, ON EN, ERO NI, AR ES, GI DA, RU SI, LL LI IG, MINISTERO INTERNO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 246/01 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/12/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Minasi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito per il ricorrente incidentale AL l'Avvocato Mazzù che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, il rigetto del ricorso incidentale 5059/02 e l'accoglimento del ricorso incidentale n. 4985/02;
udito per il resistente TI EC l'Avvocato Salazar che ha chiesto il rigetto dei tre ricorsi;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale GA l'Avvocato Alvaro che ha chiesto l'accoglimento del ricorso n. 5059/02;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, con eventuale correzione della motivazione ex art. 384 2^ co. cpc.;
Svolgimento del processo
Con ricorso del 17.07.2001, ON EC TI propose dinanzi al tribunale di Palmi l'azione popolare di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 267 del 2000 sollecitando la declaratoria di nullità dell'elezione a sindaco di Palmi di GA RU.
Sostenne che nei confronti di quest'ultimo ricorrevano le condizioni di cui all'art. 58 comma primo lett. c) ostative alla candidatura a sindaco atteso che il GA, con sentenza pronunciata dal tribunale di Palmi il 30.10.1991, passata in cosa giudicata, era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 110-476 e 479 del codice penale. Analogo ricorso, depositato il 12.07.2001, propose il Prefetto di Reggio Calabria.
Si costituì in giudizio il GA eccependo in rito la nullità dell'atto introduttivo e, in via gradata di merito, l'infondatezza del ricorso del quale richiese il rigetto.
Spiegarono intervento volontario adesivo in favore del GA alcuni consiglieri comunali.
Riuniti i ricorsi, il Tribunale di Palmi, con sentenza del 19.02.2001, li accolse dichiarando la nullità dell'elezione del GA a sindaco del Comune di Palmi.
Proposero appello lo stesso RU GA e i consiglieri intervenuti ZU, CI, PE AL, OR, FA, RC, UR e CA, e, agendo personalmente, GA CC. La TI e il Prefetto di Reggio Calabria resistettero al gravame richiedendone il rigetto.
Con sentenza emessa il 29.12.2001 la Corte di Appello di Reggio Calabria così provvide:
dichiarò irrituale la Citazione in grado di appello del Procuratore della Repubblica di Palmi, del Procuratore Generale presso la Corte territoriale, del Comune di Palmi in persona del Sindaco pro tempore, i quali non avevano preso parte al giudizio di primo grado;
rigettò i primi quattro motivi dell'appello, sul punto della dedotta nullità del giudizio di primo grado in quanto celebrato senza l'osservanza della sospensione dei termini di cui alla legge n. 724 del 1969 e in assenza del decreto d'urgenza di cui all'art. 92
dell'ordinamento giudiziario;
rigettò il motivo di appello che la stessa nullità del giudizio di primo grado aveva dedotto per violazione della norma dell'art. 102 c.p.c. con riferimento alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei consiglieri la cui elezione era collegata a quella del sindaco, per il quale era stata fatta valere la causa ostativa alla candidatura;
rigettò infine il motivo di appello riguardante la norma dell'art. 58 della legge n. 267 del 2000 sia per la censura che ne prospettava la irretroattività sia per la sussistenza in concreto, in capo al GA, della dedotta causa ostativa alla proposizione della sua candidatura.
Avverso la sentenza hanno proposto separati ricorsi:
RU GA (ric. n. 3824-02), Il AL, il OR, il FA, il RC, il UR ed il CA (ric. n. 4985-02), e CC GA (ric. n. 5059-02) ai quali resistono con controricorso la TI e il Prefetto di Reggio Calabria. Un controricorso ha depositato anche EP AL in adesione ai ricorsi. Motivi della decisione
In quanto proposti avverso la medesima sentenza, i ricorsi debbono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 1. Sulle questioni di nullità del giudizio di merito: sub lett. a), b) e c) del ricorso di RU GA, sub n. 1 del ricorso AL, sub n. 1 del ricorso di CC GA.
I motivi - rubricati come "violazione e falsa applicazione degli artt. 82 d.p.r. n. 670 del 1960, 3 e 5 della legge n. 742 del 1969, 92 del r.d.n. 12 del 1941 (ordinamento giudiziario) e 156 c.p.c." prospettano l'erroneità della sentenza nella parte in cui la della Corte di merito non avrebbe tratto corrette conseguenze, appunto in termini di nullità del giudizio di primo grado e della semenza di esso conclusiva, dalla avvenuta trattazione della causa nel periodo feriale anche in assenza del decreto di urgenza previsto dall'art. 92 comma secondo dell'ordinamento giudiziario.
Detta Corte ha ritenuto che la nullità dedotta non era tale da comportare in ogni caso la della causa al giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. e che quando fosse stata accertata l'inesistenza di ogni compressione del diritto di difesa dei convenuti, la nullità avrebbe dovuto ritenersi sanata. In punto di fatto, la Corte ha poi accertato che il convenuto GA si era costituito in giudizio ed aveva spiegato con assoluta completezza tutte le sue difese anche nel merito sicché ad onta della dichiarata non accettazione del contraddittorio, ogni vizio del procedimento era da ritenersi sanato avendo il GA espletato nel merito tutte le sue difese. I motivi in esame sono svolti nel senso che il vizio procedimentale, derivante da ciò che il termine di quindici giorni previsto per la costituzione della controparte dall'art. 82 comma 4^ del d.p.r. n. 570 del 1960 avrebbe dovuto essere computato al di fuori del periodo feriale mentre il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza erano stati notificati al GA il 24.07.2001 per la comparizione all'udienza del 30.08.2001, l'imponendo la costituzione del GA medesimo, nel periodo feriale "era tale da precludere al giudice dell'appello ogni pronuncia di merito dovendo lo stesso giudice limitarsi al rilievo della nullità della citazione e di tutti gli atti del procedimento, compresa la sentenza emessa dal tribunale". I motivi sono infondati.
La struttura del procedimento delineato dall'art. 82 comma 3^ e 4^ della legge n. 570 del 1960 è tale, nella previsione dell'onere del deposito del controricorso entro il termine (perentorio) di quindici giorni dalla data di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, che le conseguenze della inosservanza della sospensione dei termini ai sensi della legge n. 742 del 1969 e, per le cause elettorali alle quali la sospensione non risulta applicabile, della mancanza del decreto di cui al comma secondo dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, possono tradursi in causa di nullità degli atti del procedimento e della sentenza che lo conclude soltanto allorché dalla inosservanza delle suddette disposizioni - come la Corte di merito ha esattamente ritenuto - sia derivata un'effettiva lesione del diritto di difesa della controparte. Nè la legge n. 742/1969, ne' l'art. 82 cit. comminano, infatti, direttamente la nullità degli atti o del procedimento per l'inosservanza della sospensione dei termini o per la trattazione degli affari giudiziari nel periodo feriale, onde le ragioni di nullità vanno ricercate negli effetti che dalla mancata osservanza della garanzia processuale della sospensione dei termini possono derivare in pregiudizio del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di ciascuna parte.
Questa Corte ha già più volte statuito (v. ex multis la sentenza n. 2978 del 1994) che "la fissazione di una causa, noti dichiarata urgente, nel periodo feriale in tanto determina la nullità dell'attività svolta in quanto, in conseguenza di quella trattazione, risultino pregiudicati i diritti di difesa delle parti, siccome tutelati da specifiche disposizioni. In ogni caso, la comparizione dinanzi al giudice di una o più parti, in periodo non consentito, non determina effetti pregiudizievoli se la continuità dell'iter processuale è pienamente assicurata per tutte le parti, in modo che ad esse sia riconosciuta, concretamente, la potenzialità difensiva che avrebbero avuto se la trattazione fosse stata ritualmente fissata".
La Corte suddetta ha accertato che il GA, il quale si era ritualmente costituito, nonché i soggetti intervenuti nel giudizio, avevano svolto "con assoluta completezza" ogni loro difesa anche nel merito, sicché del tutto correttamente la Corte stessa ha ritenuto che la trattazione della causa nel periodo feriale, pur in assenza dei provvedimento ex art. 92 ord. giud., dedotta dal convenuto e dagli intervenuti come vizio o ragione di nullità processuali, non aveva prodotto effetti pregiudizievoli di sorta sul diritto di difesa del resistente e degli intervenuti. Ciò che questa Corte in effetti rileva dall'esame diretto degli atti e dai verbali di causa e dal complesso degli atti depositati dalle parti nel corso della trattazione.
In tal senso (con esclusione, dunque, del passaggio motivazionale nel quale si fa cenno alla "sanatoria di ogni vizio della procedura":
pag. 11 della sentenza) è da intendersi corretta, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la motivazione della sentenza ora impugnata, atteso che,
la piena, ed effettiva ritualità del giudizio di primo grado, sotto il profilo della esauriente e completa trattazione di ogni aspetto della causa, in rito e nel merito, resta affermata non già per la sanatoria di un vizio del procedimento, bensì per il mancato verificarsi, nello svolgimento del processo, di situazioni pregiudizievoli per il diritto di difesa e, conseguentemente, per l'insussistenza di ogni profilo di nullità dell'attività processuale.
La Corte di merito correttamente, dunque, trattenne la causa nel grado, decidendola poi nel merito, all'esito della trattazione, altrettanto esauriente, che dinanzi ad essa era in effetti avvenuta.
2. sulla questione di nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.. La questione è riproposta con il secondo motivo del ricorso del AL ed altri, con denuncia di "violazione e falsa applicazione dell'art. 82 d.p.r. n. 579 del 1960, 53, 70, 72, 73 d.lgs n. 267 del 2000, 102 c.p.c.".
La tesi svolta, a censura del diverso convincimento espresso sul punto dalla Corte di merito con la sentenza impugnata, è che "propagandosi ex legge nel nuovo sistema elettorale, la contestazione dell'elezione del sindaco alla elezione di tutti i consiglieri eletti nella lista collegata al candidato eletto" la norma dell'art. 82 del d.p.r. n. 570 del 1960 nella formula che prevede la notificazione del ricorso agli eletti di cui viene contestata l'elezione dovrebbe essere intesa nel senso di rendere necessaria la notificazione ai singoli consiglieri.
Nelle cause elettorali nelle quali si facciano valere ragioni personali ostative alla candidatura, o, di ineleggibilità o di incompatibilità, non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti degli eletti nelle liste collegate (v. art. 72 e 73 del d.p.d. n. 267 del 2000). Il principio è affermato da questa Corte con la sentenza n. 4442 del 1997 per la ragione che "le eventuali conseguenze negative per le liste connesse rappresentano il corollario legale della dichiarazione di ineleggibilità del sindaco, senza che sia necessaria la presenza e l'intervento di questi ultimi eletti, ne' l'estensione della contestazione nei loro confronti". A tale principio, connesso alla individuazione del presupposto del litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c. che in relazione alla natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, unico e plurisoggettivo, la sentenza non possa pronunciarsi che nei confronti di più parti, così che se sia pronunciata nei confronti di uno o alcuni dei soggetti del rapporto medesimo resti inutiliter data, ovvero che la sentenza sia destinata a produrre effetti in odine al medesimo status che sia comune a più persone nonché all'altro principio giuridico racchiuso in quella formula che esprime la rilevanza del petitum, la Corte di merito si è correttamente attenuta, negando, nella fattispecie all'esame, la sussistenza della situazione determinante il litisconsorzio necessario. Al principio stesso nemmeno deroga la "riserva" (al capoverso "Tuttavia...") di cui alla stessa sentenza n. 4442 del 1997 atteso che l'individuazione quale contraddittore necessario del soggetto la cui perdita dell'ufficio elettivo debba verificarsi come conseguenza della dedotta ineleggibilità del candidato a sindaco è, nella sentenza stessa, collegata, pur sempre alla condizione che la domanda giudiziale investa quello stesso soggetto: soltanto in tal caso il soggetto medesimo viene ad assumere la qualità di "eletto di cui viene contestata l'elezione" (art. 82 del d.p.r. n. 510 del 1960). L'esercizio della facoltà di intervenire nel giudizio (intervento adesivo) che è riconosciuta (v. Cass. n. 8261 del 1999 e n. 2478 del 1996) all'eletto nella lista collegata sulla base di un proprio interesse a sostenere le ragioni dell'eletto alla carica di sindaco, la cui elezione sia oggetto di contestazione per le ragioni di cui all'art. 58 del d.p.r. n. 267 del 2000, appare realizzare una efficace tutela giurisdizionale.
Può dunque ritenersi a) del tutto priva di rilevanza, per il caso di specie, la questione di legittimità costituzionale, per supposto contrasto con gli artt. 3, 24 e 51 della Costituzione, dell'art. 82 cit., nella parte in cui non prevede l'onere della notifica a tutti i consiglieri eletti nelle cause in cui si facciano valere ragioni ostative alla candidatura,- ovvero di i eleggibilità o di decadenza del sindaco in avendo i soggetti per i quali l'eccezione è proposta svolto nel processo, in tutti i suoi gradi, quel personale interesse a sostenere le ragioni del GA convenuto ed a contrastare le ragioni degli attori;
b) manifestamente infondata l'eccezione stessa, con riferimento alla completezza della tutela giurisdizionale assicurata dalla possibilità dell'intervento in giudizio, strumento processuale che ben corrisponde alla posizione giuridica degli eletti (alla carica di consigliere comunale) nelle liste collegate, che si configura come quella di colui il quale, in forza di una situazione sostanziale non autonoma bensì collegata a quella dedotta in giudizio da un rapporto di dipendenza tale che ne determina la soggezione agli effetti riflessi della sentenza, che ha un interesse proprio a sostenere le ragioni di una parte.
3. nel merito: relativamente all'applicazione dell'art. 58 lett. c) del d.p.r. n. 267 del 2000.
a) sotto il profilo della dedotta applicazione retroattiva della norma.
La censura proposta - in termini di violazione e falsa applicazione della norma stessa con riferimento all'art. 128 della Costituzione, all'art. 11 delle preleggi e dell'art. 2 C.P. - la censura è infondata.
Per il caso di specie, nel giudizio di merito è stata dedotta dagli originari attori, con riferimento alla tornata elettorale del 13./28.05.2001, una causa ostativa alla candidatura del GA. Ora sulla base dello stesso disposto della norma, la quale dispone che "non possono essere candidati...sono stati condannati con sentenza definitiva" è da escludere ogni questione di applicazione retroattiva della norma. Questa ha riferimento ad uno status (di condannato) necessariamente preesistente e destinato a spiegare i suoi effetti nella tornata elettorale successiva all'entrata in vigore della legge, ponendosi appunto come causa ostativa alla proposizione della candidatura. È dunque corretto il rilievo della Corte di merito secondo la quale "deve tenersi presente la situazione esistente al momento di ogni singola tornata elettorale, applicando la preclusione alla candidatura a quel soggetto che in quel momento si trovi nella situazione descritta dalla norma la condizione, o Status, di condannato con sentenza definitiva. È da escludere quindi che, applicata alla tornata elettorale del maggio 2001, la norma sia stata applicata, retroattivamente, a situazioni pregresse. Queste, se in esse vuol farsi riferimento alla condanna penale, assumono rilevanza quali cause ostative alla candidatura nel momento in cui sono assunte dalla norma di legge (l'art. 58 cit.) con tali effetti - sicché un problema di applicazione retroattiva nemmeno si pone v. Cass. n. 9087 del 1983). b) sotto il profilo del titolo del reato per il quale il GA ebbe a riportare la condanna (artt. 110, 476 e 479 c.p.): se la condotta materiale di tale reato sia intrinsecamente connotata dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio.
Essendo le norme di analogo tenore letterale, deve essere richiamata, per la norma dell'art. 58 cit., la giurisprudenza formatasi in relazione all'art. 15 comma primo lett. c) della legge n. 55 del 1990, come modificato dall'artt. 1 della legge n. 16 del 1992 (v.
Cass. n. 2065 del 1999) e dunque ripetere che (anche) l'art. 58 n. 1 lett. c) contiene una norma di censura, volta ad impedire l'esclusione dall'area della decadenza di comportamenti non specificamente previsti, ma egualmente lesivi dell'interesse protetto, con la conseguenza che la integri la componente materiale di una fattispecie criminosa autonoma (o di una circostanza aggravante) estrinsecantesi nell'abuso dei poteri o nella violazione dei valori inerenti ad una pubblica funzione".
Non è dubbio che nella previsione di tale norma "di chiusura" debbano rientrare i reati previsti dagli artt. 476 e 479 c.p. (le falsità commesse dal pubblico ufficiale) nella cui materialità è già compresa la violazione dei doveri inerenti alla funzione di pubblico ufficiale - ragione, questa, per la quale ai reati stessi non risulta applicabile l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 9 c.p.:
v. Cass. Pen. Sez. 6^ n. 12041 del 18.12.1982 emessa all'udienza del 16.06.1982. Dalla sentenza S.U. 20.07.1994, imp. De Lorenzo, nella quale fu precisato che l'espressione reali commessi nell'esercizio delle loro funzioni, adoperata dal Legislatore per la definizione dei c.d. reati ministeriali, deve essere intesa "conformemente a come vengono intese analoghe espressioni, caratterizzate dal riferimento all'esercizio delle funzioni, che ci rivengono, ad esempio, negli artt. 316, 341, 362, 476, 478, 479, 480, 496, 617 ter C.P., nel senso della riconoscibilità del rapporto di strumentale connessione previsto dal legislatore tutte le volte in cui l'atto o la condotta siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto, non si traggono diverse conclusioni atteso che detta sentenza ha soltanto affermato che per i c.d. reati ministeriali è sufficiente il nesso di strumentale connessione con l'esercizio delle funzioni, senza necessità alcuna che la condotta configurante il reato ministeriale sia "arricchita di ulteriori elementi qualificanti quali l'abuso dei poteri o delle funzioni o la violazione dei doveri di ufficio".
c) sotto il profilo dell'applicabilità della norma al GA, con riferimento alla sua qualità di concorrente extraneus nel reato di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale. La censura è del pari infondata.
È sufficiente il richiamo ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte, dai quali non v'è ragione alcuna di discostarsi per il caso ora all'esame ex multis la sentenza n. 9087 del 1993, (nella fattispecie decisa dalla sentenza si trattava dell'art. 15 comma primo lett. c della legge n. 55 del 1990 come modificato dall'art. 1 della legge n. 16 del 1992, il cui tenore "coloro che sono stati condannati...per delitti commesse con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una funzione pubblica o a un pubblico servizio..." è letteralmente identico a quello dell'art. 58 lett. c del d.p.r. n. 267 del 2000) - per porre in rilievo che "la norma non restringe la causa ostativa alla candidatura, o di ineleggibilità o di decadenza ai soli soggetti che esercitano la funzione pubblica o il pubblico servizio, ma pone come impedimento all'accesso o di ineleggibilità alla carica elettiva o di decadenza dalla si essa soltanto la condanna per detti reati, indipendentemente dal fatto che il condannato sia l'esercente la pubblica funzione o il pubblico servizio, ovvero altro soggetto che abbia agito in situazione di concorso con il primo".
La norma dell'art. 58 lett. c) configura, infatti, la causa ostativa alla candidatura con riferimento - in piena coerenza con le sue finalità non alla qualità dell'agente bensì alla circostanza che il soggetto abbia riportato una condanna per un reato che sia stato commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, sicché si dimostra del tutto infondata la tesi che, in tal senso applicata, della norma sia stata data una interpretazione analogica o estensiva (in questi termini il ricorso GA a pag. 23).
3.1. sulla questione di (il)legittimità costituzionale dell'art. 58/c cit. con riferimento agli artt. 3, 27 e 51 della Costituzione sotto il profilo a) dello "sproporzionato rigore rispetto alla natura ed alla gravità dei reati in essa contemplati" della "enorme durata della privazione del diritto di elettorato passivo e della irragionevole disparità di trattamento di situazione di fatto in relazione al concorrente non investito di pubblici uffici". La questione è manifestamente infondata (utile al riguardo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale sul tema) sotto ogni profilo per l'assorbente rilievo che, considerate le finalità della norma, non appaiono irragionevoli le scelte operate dal legislatore appunto per la finalità di impedire l'assunzione di pubblici uffici, ancorché elettivi, da parte di soggetti che a qualunque titolo siano rimasti implicati, al punto da riportarne condanna alla pena della reclusione, nella commissione di illeciti penali commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione (v. con riferimento all'analoga norma dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990 la sentenza di questa Corte n. 9068 del 1997).
4 - sulla dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 166 c.p. con riferimento agli artt. 167 e 179 c.p. in relazione agli effetti della sospensione condizionale della pena.
Il motivo è infondato.
Il comma 5^ dell'art. 58 cit. esclude l'applicazione delle cause ostative alla candidatura nei confronti di coloro cui sta stata concessa la "riabilitazione ai sensi dell'art. 179 del codice penale...". Il riferimento del legislatore è ad uno specifico istituto penalistico, sicché è precluso, come la Corte di merito ha ben ritenuto estendere la cessazione della causa ostativa alla candidatura in via di interpretazione ad altri istituti, quali la sospensione condizionale della pena, dei quali il medesimo legislatore non ha tenuto conto.
Manifestamente infondata appare la proposta questione di legittimità costituzionale, trattandosi anche qui di scelta non irragionevole del legislatore, considerata la diversità di presupposto dei due istituti penalistici.
I ricorsi debbono essere, pertanto, rigettati.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 35,00, oltre euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorario in favore di ciascuno dei resistenti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 2 luglio 2002. Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2002