Sentenza 9 ottobre 2003
Massime • 1
Alle parti presenti in udienza preliminare non deve essere, di regola, dato avviso del deposito della sentenza emessa ai sensi dell'art. 424 cod. proc. pen., poiché in tal caso il termine di quindici giorni per impugnare decorre dal trentesimo giorno dalla pronuncia, scadenza fissata per il deposito del provvedimento dal comma quarto del citato articolo, sempre che la motivazione sia depositata nello stesso termine. Nè l'irrituale fissazione di un termine più ampio per il deposito muta i termini della questione, posto che le parti sono al corrente del termine massimo entro cui deve essere depositata la sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2003, n. 39458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39458 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dai Signori:
Dott. Renato Acquarone - Presidente -
2. Dott. Francesco Romano - Consigliere -
3. Dott. Bruno Oliva - Consigliere -
4. Dott. Nicola Milo - Consigliere -
5. Dott. Giovanni Conti - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna nel procedimento nei confronti di:
ET RO e altri;
avverso la sentenza in data 14 marzo 2002 della Corte di appello di Bologna. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile, per tardività, l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena avverso la sentenza in data 23 giugno 2000 del Giudice della udienza Preliminare del medesimo tribunale che aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti di ET RO e altri in ordine ai reati loro ascritti.
Rilevava la Corte di merito che l'appello era stato proposto in data 2 novembre 2000, e quindi ben oltre la scadenza del termine di quindici giorni previsto dall'art. 585 comma 1, lett. a), c.p.p., decorrente dal novantesimo giorno dalla pronuncia, scadente il 21 settembre 2000, termine indicato nel dispositivo di detta pronuncia e rispettato dal G.u.p., essendo la sentenza stata depositata in data 30 agosto 2000. Aggiungevano i giudici di appello che la previsione della decorrenza del termine per impugnare dalla scadenza del particolare termine stabilito dal giudice per il deposito della sentenza (art. 585 comma 2, lett. c), c.p.p.), benché concepita per le sentenze dibattimentali, doveva ritenersi estesa alle sentenze adottate in udienza preliminare, tenuto conto della nuova e più pregnante fisionomia di queste pronunce, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 479 del 1999. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna, deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, il termine per impugnare le sentenze di non luogo a procedere decorre dalla data di comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento, a norma dell'art. 585 comma 2, lett. a), c.p.p. e che nel caso in esame il Procuratore della Repubblica non aveva ricevuto tale comunicazione. Il Procuratore generale requirente ha concluso per il rigetto del ricorso, osservando che, in base alla sentenza delle Sezioni unite del 26 giugno 2002, D'Alterio, deve ritenersi che il termine per impugnare le sentenze rese nella udienza preliminare decorre, al di fuori del caso di redazione immediata della motivazione, dalla scadenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 424 comma 4 c.p.p. per il deposito della sentenza. Ciò posto, la regola della decorrenza automatica del termine per impugnare dalla data prevista per il deposito dovrebbe valere anche nel caso in cui il giudice abbia stabilito, sia pure irritualmente, un termine superiore al trentesimo giorno, come avvenuto nel caso di specie;
e ciò in quanto la regola contenuta nell'art. 585 comma 2, lett. c), c.p.p. ha carattere generale.
Nell'imminenza della odierna udienza hanno depositato memorie difensive gli avvocati Susanna Iori e Alessandro Gamberini nell'interesse degli imputati da loro rispettivamente assistiti. L'avv. Iori rileva che l'argomento dedotto del ricorso, che fa leva sulla mancanza di un avviso di deposito al procuratore della Repubblica di Modena, è contrastabile sotto due diversi profili:
1) in quanto il rappresentante del pubblico ministero era presente in udienza e pertanto era stato formalmente avvisato che la sentenza sarebbe stata depositata entro il novantesimo giorno;
2) in quanto in realtà in data 18 settembre 2000 l'Ufficio del G.i.p. trasmise comunque un avviso di deposito della sentenza indirizzato sia alla Procura generale sia alla Procura della Repubblica in sede;
e il fatto che sulla ricevuta dell'avviso sia stato apposto il solo timbro della Procura generale non può fare pensare che esso non sia pervenuto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, dato che, altrimenti, questo Ufficio non sarebbe stato neppure in grado di redigere i motivi di appello.
L'avv. Gamberini, nel riportarsi alle conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte Suprema, deduce che comunque sussisteva un'ulteriore causa di inammissibilità dell'appello, puntualmente rilevata a suo tempo in una memoria difensiva di cui dà atto la stessa sentenza impugnata, incentrata sulla carenza di specificità dei motivi di impugnazione, in violazione dell'art. 581 comma 1, lett. c), c.p.p.; su tale causa di inammissibilità la Corte di merito non si è pronunciata, ritenendola assorbita dal profilo relativo alla tardività del ricorso. Ma essa dovrebbe essere ora comunque apprezzata dalla stessa Corte di cassazione, a norma dell'art. 591 c.p.p.. È pervenuta poi fuori termine, in quanto depositata in data odierna, una memoria dell'avv. Antonio Andreozzi, sostituto processuale dell'avv. Daniela Ciancimino, nell'interesse di SI TT, con la quale si contrasta il ricorso del pubblico ministero.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente deduce che il termine per appellarsi contro le sentenze di non luogo a procedere rese nella udienza preliminare decorre dalla comunicazione (o notificazione) dell'avviso di deposito, ex art. 128 c.p.p.; ma sul punto è intervenuta successivamente al ricorso la sentenza delle Sezioni unite del 26 giugno 2002, D'Alterio - cui questo Collegio presta adesione -, che esprimendosi consapevolmente in senso contrario alla giurisprudenza pressoché unanime di questa Corte, ha affermato che alle parti presenti nella udienza preliminare non deve essere di norma dato avviso del deposito della sentenza emessa ex art. 424 c.p.p. (motivata non contestualmente), poiché in tal caso il termine per impugnare (in ogni caso di quindici giorni) decorre dal trentesimo giorno dalla pronuncia, scadenza fissata per il deposito del provvedimento dal comma quarto del predetto articolo, sempre che la motivazione sia depositata nello stesso termine.
Nel caso in esame la sentenza è stata depositata entro il diverso e maggiore termine (novanta giorni) fissato in dispositivo. E, pur essendo da condividere l'orientamento secondo cui al giudice della udienza preliminare non è concessa tale facoltà (riservata dall'art.544 comma 3 c.p.p. esclusivamente al giudice del dibattimento:
Cass., sez. VI, u.p. 13 dicembre 1996, Pitoni;
Cass., sez. VI, u.p. 5 dicembre 1996, Corresi;
Cass., sez. V, c.c. 28 aprile 1995, Chiurazzi;
nonché, sia pure incidentalmente, Sez. un., D'Alterio, cit.), la irrituale fissazione del termine più ampio non muta i termini della questione. Le parti della udienza preliminare sanno anche in questo caso entro quale termine massimo la sentenza sarà depositata;
e non vi è dunque ragione di condizionare all'avviso di deposito la decorrenza del termine per la impugnazione. Non deve trarre in inganno il passaggio della sentenza D'Alterio in cui si puntualizza che il meccanismo della decorrenza automatica del termine per impugnare vale solo quando la motivazione sia stata effettivamente depositata nel trentesimo giorno dalla pronuncia. Con ciò le Sezioni unite non hanno affatto voluto alludere alla ipotesi di una irrituale fissazione di un termine maggiore da parte del giudice della udienza preliminare all'atto della pronuncia della sentenza (ipotesi estranea alla fattispecie processuale allora esaminata), ma solo alla eventualità che il termine di trenta giorni per il deposito del provvedimento non sia di fatto rispettato;
valendo in tal caso, come è ovvio, al pari di quanto avviene per le sentenze dibattimentali, la regola che fissa la decorrenza del termine di impugnazione dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito.
Nel caso in esame, è pacifico che il documento-sentenza sia stato depositato entro il novantesimo giorno dalla pronuncia, nel rispetto del termine fissato, sia pure irritualmente, dal G.u.p.; e che l'appello del Procuratore della Repubblica di Modena sia intervenuto ben oltre il quindicesimo giorno dalla predetta scadenza. Giustamente, dunque, l'impugnazione è stata ritenuta tardiva. Ogni altra deduzione delle parti resistenti rimane in tal modo assorbita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 OTTOBRE 2003.