Sentenza 10 marzo 1999
Massime • 1
L'art. 15, comma primo, lett. c), della legge n. 55 del 1990, come modificato dall'art. 1 della legge n. 16 del 1992, che prevede la ineleggibilità, tra l'altro, alla carica di Sindaco, e, correlativamente, la decadenza dalla stessa carica, per coloro che abbiano riportato condanna per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, contiene una norma di chiusura, volta ad impedire l'esclusione dall'area della decadenza di comportamenti non specificamente previsti, ma ugualmente lesivi dell'interesse protetto, con la conseguenza che la ineleggibilità e la decadenza operano con riferimento ad ogni condotta che integri la componente materiale di una fattispecie criminosa autonoma (o una circostanza aggravante) estrinsecantesi nell'abuso dei poteri o nella violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione. Tali certamente sono entrambe le fattispecie criminose delineate dall'art. 328 cod. pen. (rifiuto ed omissione di atto d'ufficio), delle quali è elemento costitutivo il carattere indebito del rifiuto o della omissione, e cioè la qualificabilità degli stessi come inadempimento di obblighi discendenti da un funzione pubblica o da un pubblico servizio. Nè rileva, ai fini della idoneità della condanna per detto rifiuto o detta omissione ad essere ricompresa nella previsione legislativa di ineleggibilità, e, correlativamente, di decadenza, la circostanza che essa sia stata emessa in sede di " patteggiamento " ex art. 444 e seguenti cod. proc. pen., anziché in esito a giudizio ordinario. Ed invero, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti,se non può essere posta dal giudice civile a fondamento di pronunce che postulino l'accertamento del fatto - reato e la responsabilità penale dell'imputato (vedi sentenza Corte Costituzionale n. 499 del 1995), ne' può spiegare effetti penali che siano subordinati a detto accertamento,in quanto priva dell'autorità propria del giudicato sostanziale nel processo civile ed amministrativo, è, però, del tutto equivalente alla condanna ordinaria, in mancanza di disposizione derogativa,rispetto a quegli effetti extrapenali che che l'ordinamento automaticamente ricollega al fatto giuridico della condanna, indipendentemente dai presupposti e dalle modalità procedimentali con cui sia stata adottata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/03/1999, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati
Michele Cantillo presidente
CO Papa consigliere
Ugo Vitrone "
Mario Adamo "
Giulio Graziadei rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NG D'EL, elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone n. 28, presso lo studio Izzo, difeso dall'avv. Riccardo Satta Flores per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
SA D'EL, BI LI. LU PE, AN TO, AN TO e CO NGne, elettivamente domiciliati in Roma, via Gioacchino Belli n. 36, presso l'avv. Dino Dei Rossi, che, con l'avv. Donato Pennetta, li difende per procura a margine del controricorso;
resistenti e nei confronti di
RI TE CA, CO TO, NI Di OL, LF ZA, Carmine Perna;
Comune di Lioni, in persona del Sindaco in carica;
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli;
intimati per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1098 del 24 aprile/14 maggio 1998;
sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Satta Flores, per il ricorrente;
l'avv. Pennetta, per i resistenti;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Stefano Schirò, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In esito alla consultazione elettorale amministrativa del 16 novembre 1997, l'Ing. NG D'EL è stato eletto sindaco del Comune di Lioni.
Il Tribunale di Sant'NG dei Lombardi, accogliendo la domanda proposta dai cittadini elettori sopra indicati (tre dei quali anche consiglieri municipali), ha dichiarato il D'EL decaduto dalla carica, ai sensi del primo comma lett. c) e del quarto comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55, come sostituiti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, ove contemplano l'ineleggibilità, l'incompatibilità o la successiva decadenza di chi "sia stato condannato per un delitto commesso con abuso dei poteri o coli violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione od un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lett. b)"; ha ritenuto applicabili tali norme, in ragione della sentenza irrevocabile, con cui il Giudice penale aveva irrogato al D'EL, aderendo alle richieste avanzate dallo stesso e dal Pubblico ministero secondo le previsioni dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di lire 200.000 di multa per il reato d'omissione d'atto d'ufficio di cui all'art. 328 secondo comma cod. pen.. La Corte d'appello di Napoli ha respinto il gravame del soccombente.
Richiamando e condividendo l'orientamento espresso da questa Corte con le sentenze n. 4168 dell'11 aprile 1995 e n. 12511 del 5 dicembre 1995, il Giudice d'appello ha considerato:
-che i consiglieri eletti nella lista collegata al sindaco non avevano la qualità di litisconsorti necessari,
-che l'omissione d'atto d'ufficio rientra fra i reati posti in essere con inosservanza dei doveri derivanti da pubblica funzione;
-che l'applicazione di pena in base a "patteggiamento" è equipollente, ai fini elettorali, alla statuizione di condanna. NG D'EL, con ricorso notificato il 16 giugno 1998, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Napoli, formulando tre censure.
SA D'EL, BI LI, LU PE, AN TO, AN TO e CO NGne hanno presentato controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso ripropone la tesi secondo cui l'art.82 terzo comma del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, richiedendo la notifica dell'atto introduttivo agli "eletti di cui viene contestata l'elezione", impone, ove s'impugni l'elezione del sindaco nella nuova disciplina della legge 25 marzo 1993 n. 81, l'evocazione in giudizio di tutti i componenti del consiglio comunale, i quali subirebbero lo scioglimento del consiglio stesso in caso d'accoglimento della domanda, e quindi devono essere messi in grado d'interloquire nella causa che potrebbe determinare tale scioglimento e privarli della carica;
la mancata costituzione del contraddittorio nel riguardi dei membri del consiglio municipale, prosegue il ricorrente, esige declaratoria d'inammissibilità od improcedibilità dell'azione, essendo la relativa domanda da notificarsi a tutti gli avversari entro l'unico termine perentorio all'uopo notificarsi a tutti gli avversari entro l'unico termine parentorio all'uopo assegnato, o comunque di nullità del procedimento, per l'omessa integrazione del contraddittorio stesso.
Il motivo deve essere respinto, con la conferma dell'Indirizzo di cui alla citata sentenza n. 4168 dell'11 aprile 1995, poi ribadito da Cass. nn. 2478 del 22 marzo 1996 e 4442 del 19 maggio 1997. La qualità di litisconsorte necessario può discendere dalle regole generali degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ., secondo le quali devono essere citati tutti i destinatari della pronuncia richiesta al giudice, oppure da specifica disposizione di legge. Dette regole generali non giovano all'assunto del ricorrente. Destinatario della decisione è la persona nei cui confronti l'accertamento od il comando giurisdizionale si indirizzino, con attitudine ad assumere l'autorità vincolante del giudicato sostanziale, cioè con idoneità ad incidere sulle sue posizioni di diritto soggettivo, non dunque la persona che non sia parte del rapporto al quale inerisca detto accertamento o detto comando, ancorché ne possa essere indirettamente coinvolta, in quanto titolare di diritti connessi che trovino condizione o presupposto nell'esistenza e persistenza del diritto altrui oggetto di contesa. In quest'ultima situazione si trovano i consiglieri comunali, eletti assieme al sindaco (per collegamento di lista o meno), quando si denunci l'incompatibilità dello stesso sindaco (per originaria ineleggibilità o per fatto sopravvenuto) e se ne solleciti la rimozione;
le ricordate innovazioni del sistema elettorale non hanno infatti mutato la natura dell'azione, la quale non è impugnazione dell'elezione globalmente intesa e dei suoi risultati, ma investe in via diretta esclusivamente l'eletto di cui si chieda la decadenza, con un riscontro negativo del suo diritto alla carica, mentre interferisce solo in via mediata sulle posizioni degli altri eletti, essendo lo scioglimento del consiglio effetto legale del venir meno del sindaco, cioè mero riflesso, non oggetto della pronuncia giudiziale.
L'art. 82 del d.P.R. n. 570 del 1960 è in linea con i canoni codicistici, in quanto stabilisce la notificazione del ricorso introduttivo all'eletto od agli eletti di citi venga "contestata" l'elezione, così facendo inequivoco riferimento, per l'identificazione del contraddittore o dei contraddittori necessari, al diritto od ai diritti messi in discussione dal dibattito (non al diritti connessi o dipendenti dalle posizioni alle quali attiene la causa).
Con il secondo ed il terzo motivo del ricorso si torna a contestare che la condanna subita dal D'EL, al sensi dell'art.444 cod. proc. pen., per il reato d'omissione d'atto d'ufficio,
comporti la decadenza dalla carica di sindaco.
Si sostiene che il reato di cui all'art. 328 cod. pen. non è riconducibile nelle previsioni della lett. c) dell'art. 15 primo comma (nuovo testo) della legge n. 55 del 1990, quantomeno ove manchi, come nella concreta vicenda, l'effettivo accertamento di un fatto contrario ai doveri d'ufficio; si aggiunge, in via generale, che l'applicazione del citato art. 444 cod. proc. pen. si esaurisce in un'irrogazione di pena, non configura condanna in senso sostanziale, comunque non è frutto di un giudizio di merito, e come tale non può avere sullo status del candidato o dell'eletto le conseguenze di una pronuncia affermativa della responsabilità penale.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati. L'art. 328 cod. pen. assoggetta alla pena, rispettivamente, della reclusione da sei mesi a due anni, o della reclusione fino ad un anno in alternativa alla multa fino a lire due milioni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente rifiuti od ometta un atto dell'ufficio, quando l'atto stesso per sua natura sia da compiersi senza ritardo, ovvero quando sia stato espressamente sollecitato con istanza scritta dell'interessato; in presenza di tali situazioni, il comportamento negativo o comunque inerte del titolare di pubblica funzione esula dal mero illecito civile od amministrativo, ed integra gli estremi di delitto, in relazione ad una valutazione del legislatore di maggiore gravità della compromissione della correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa e del rapporto con l'amministrato.
Entrambe le ipotesi delineate dall'art. 328 cod. pen. configurano "delitti commessi con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione od un pubblico servizio", dato che il carattere indebito del rifiuto o dell'omissione, cioè la sua, qualificabilità come inadempimento di obblighi discendenti da quella funzione o da quel servizio, è elemento costitutivo della fattispecie criminosa. La condanna per detto rifiuto o detta omissione, esprimendo l'assoggettamento a sanzione penale proprio di quell'inadempimento (nel concorso di determinate circostanze), non può non essere compresa, come già ritenuto da questa Corte (sent. n. 12511 del 5 dicembre 1995), in previsioni d'ineleggilità-incompatibilità, o, correlativamente, di decadenza, esplicitamente riferite ad ogni delitto la cui condotta integri abuso d'ufficio o violazione dei doveri d'ufficio (cfr. anche Cass. n. 7697 del 6 agosto 1998 e n. 8270 del 13 settembre 1996). L'inequivocità dell'elemento testuale, e la sua coerenza con la scelta di vietare l'accesso o la conservazione di cariche elettive in tutti i casi in cui lo scorretto esercizio di pubblica funzione o servizio abbia comportato la commissione di un delitto (con la relativa condanna), relegano su un piano non influente a scopi ermeneutici le critiche che possano riguardare la tecnica di formulazione delle norme in esame (sotto il profilo della preferibilità di un ampliamento dell'elencazione dei delitti contro la pubblica amministrazione contenuta nella lett. b rispetto all'inserimento di un'ulteriore disposizione "di chiusura"), ovvero l'opportunità politica di quella scelta (sotto il profilo dell'assimilazione, quanto agli effetti elettorali, di reati nettamente diversi per entità del fatto e della pena). Resta da stabilire se la sentenza di condanna per omissione d'atto d'ufficio sia rilevante al fini in discorso solo se rechi un effettivo accertamento in ordine al verificarsi del comportamento addebitato, o comunque alla violazione dei doveri posti dalla pubblica funzione o servizio, e quindi solo se sia stata pronunciata in esito a giudizio ordinario, non anche in sede di "patteggiamento" ex artt. 444 e segg. cod. proc. pen.. Al quesito deve darsi risposta negativa.
L'ineleggibilità, l'incompatibilità e la decadenza sono previste a carico di chi "è stato condannato", od "ha riportato condanna".
La chiara lettera delle norme evidenzia come decisiva l'emissione di atto giurisdizionale qualificabile come sentenza di condanna.
La possibilità di introdurre nel giudizio elettorale un sindacato, sia pure meramente delibativo, sulla rispondenza di quella sentenza ad accertamenti fattuali dimostrativi della fondatezza dell'imputazione, non trova alcun aggancio nelle norme medesime, e, del resto, ne eluderebbe la ratio.
Il divieto, in presenza di una determinata condanna, di candidarsi alla carica elettiva, ovvero di assumere ed esercitare le relative funzioni, dipende dall'obiettiva compromissione della considerazione sociale del condannato, cioè dal disvalore conseguenziale alla condanna stessa, noti dagli accertamenti che il giudice penale abbia svolto.
La decisività della condanna in sè, non dei riscontri ad essa prodromici, porta a ritenere inconferente la circostanza che la pena sia stata applicata (in misura ridotta) su richiesta delle parti, al sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. La sentenza di applicazione della pena "patteggiata", a norma dell'art. 445 cod. proc. pen., non ha l'autorità propria del giudicato sostanziale nel processo civile od amministrativo (e non potrebbe averla, non essendo l'espressione di un giudizio a cognizione "piena"),ma, salva espressa disposizione, è equiparata ad una pronuncia di condanna.
Ne discende che l'irrogazione della pena concordata, se noti può essere posta dal giudice civile a base di pronunce che postulino l'accertamento del fatto-resto e la responsabilità penale dell'imputato (v. Corte cost. n. 499 dell'11 dicembre 1995), ne' può spiegare effetti penali che siano subordinati a detto accertamento, come la revoca di una precedente sospensione condizionale (v. Cass. pen. S.U, 8 maggio 1996, De Leo), è del tutto equivalente alla condanna "ordinaria", in mancanza. di disposizione derogativa, rispetto a quegli effetti extrapenali che l'ordinamento automaticamente ricollega, come nella specie, al fatto giuridico della condanna medesima, a prescindere dai presupposti e dalle modalità procedimentali con cui sia stata adottata (v. Cass. n. 9068 del 13 settembre 1997, n. 3490 del 12 aprile 1996, n. 12511 del 5 dicembre 1995). In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
La natura, la complessità delle questioni dibattute e l'epoca del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulla relativa problematica rendono equa l'integrale compensazione fra le parti delle spese dì questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 1999