Sentenza 30 luglio 1999
Massime • 2
Allorquando l'osservanza del termine perentorio stabilito per il deposito di un atto di parte in cancelleria deve essere documentata necessariamente attraverso l'attestazione ufficiale del cancelliere, incombe alla parte, su cui grava l'onere di provare la tempestività dell'adempimento, di controllare l'effettiva apposizione della attestazione; poiché l'eventuale omissione comporta l'impossibilità di verificare il tempo dell'avvenuto deposito è presunta la non tempestività dell'atto (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto improcedibile il ricorso in materia di ineleggibilità a seguito di mancata certificazione della data di deposito).
Nelle controversie in cui si contesta l'eleggibilità del sindaco, a seguito di elezioni svoltesi dopo l'entrata in vigore della legge n. 81 del 1993, gli eletti delle liste collegate nella candidatura di sindaco non sono contraddittori necessari, in quanto le eventuali conseguenze negative per le liste connesse rappresentano il legale corollario della dichiarazione d'ineleggibilità del sindaco senza che sia necessaria la presenza e l'intervento di questi ultimi eletti, ne' l'estensione della contestazione nei loro confronti; gli stessi sono peraltro legittimati all'intervento adesivo dipendente e, ai sensi dell'art.82/2 del d.P.R. n. 570 del 1960 che attribuisce il relativo potere ad ogni cittadino elettore del Comune e a "chiunque altro vi abbia diretto interesse", di appellare.
Commentario • 1
- 1. Ineleggibilitàhttps://www.brocardi.it/
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/1999, n. 8261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8261 |
| Data del deposito : | 30 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO RE EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 128, presso l'avvocato CARLO PIETROLUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO CALDARERA, PIETROLUCCI RENZO M., giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO pro tempore della PROVINCIA di MESSINA E MINISTRO DELL'INTERNO, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA, COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - SEZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, COMUNE DI SANT'AGATA MILITELLO,
LEONE FABIO,
AP SA,
NARO GIUSEPPE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 14011/98 proposto da:
AP SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 63, presso l'avvocato GIOVANNI VACCARO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARMELO AMATA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LO RE EN,
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI MESSINA,
COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO,
LEONE FABIO,
NARO GIUSEPPE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 216/98 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata l'08/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/99 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
uditi per il ricorrente, gli Avvocati Pietrolucci e Caldarera che hanno chiesto un rinvio, o comunque, l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che preliminarmente si oppone al rinvio;
nel merito chiede il rigetto sia del ricorso principale che del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 18 marzo 1998 il Tribunale di PA, accogliendo i ricorsi proposti dal Prefetto della provincia di SS, da RE IE e da AB EO, cittadini elettori del Comune di Sant'Agata Militello, dichiarava la nullità della elezione alla carica di CO dello stesso comune di EN Lo Re, ritenuto ineleggibile a norma dell'art. 15 c.1, lett. C), legge 19 marzo 1990, n.55 come sostituito dall'art. 1 legge 18 gennaio 1992, n.16) per essere stata a lui applicata una pena detentiva con sentenza a norma dell'art. 444 C.P.P. del PR di PA, per i delitti di truffa tentata e falso commessi con violazione dei doveri inerenti al pubblico servizio di primario di un reparto ospedaliero. La Corte d'appello di SS, con la sentenza 8 giugno 1998 - qui impugnata - accoglieva solo in parte l'appello proposto da EN Lo Re, dichiarando improcedibili i ricorsi introduttivi di AB EO e RE IE e confermava per altro la decisione del Tribunale.
La Corte di merito, rigettando uno specifico motivo dell'appello, rilevava che a ragione i giudici di primo grado avevano escluso il difetto di contraddittorio per non essere stati i ricorsi introduttivi notificati anche ai componenti della lista per il rinnovo del consiglio comunale collegata a EN Lo Re e ciò per la ragione che l'art. 82, comma 3 , d.P.R. 570/1960 dispone che il ricorso deve essere notificato "agli eletti di cui viene contestata la elezione", sicché i componenti eletti delle liste collegate nella candidatura a CO non sono litisconsorti necessari nel giudizio in cui sia stata contestata esclusivamente l'eleggibilità del CO e le eventuali conseguenze negative per le liste connesse rappresentano nient'altro che il legale corollario della dichiarazione di ineleggibilità del CO (come già ha deciso questa stessa Corte con le sentenze 2978/1996 e 4442/1997). Quanto poi al merito, il delitto ritenuto nella specie dal PR di PA (falsità ideologica commessa dall'impiegato incaricato di pubblico servizio: artt. 483 e 493 C.P.) rientra per certo "nel novero di quelli implicanti la ineleggibilità" a norma dell'art. 15, comma 1, lettera c), legge 55/1990 e alla stessa conclusione dovrebbe pervenirsi se pur fosse vera la premessa in fatto dell'appellante e cioè che la pena concordata tra le parti sarebbe stata applicata dal PR con riguardo al diverso reato di falsità ideologica commessa dal privato, ma con l'aggravante di cui all'art. 61, n.9 C.P.. Infine, adeguandosi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la Corte di merito affermava che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex artt. 444 C.P.P., è pronuncia "perfettamente riconducibile" all'ipotesi prevista dal più volte citato art. 15 legge 55/1990. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione EN Lo Re con quattro motivi di impugnazione. Resistono con controricorsi il Prefetto della Provincia di SS e RE Pazienza (che ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo). MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione ricorrente Lo Re deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 3^ c., d.P.R. 570/1960 e 11 legge Regione Sicilia 35/1997 - nonché vizio di motivazione - e critica la decisione per avere la Corte di merito negato il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i consiglieri eletti nella lista collegata al CO, che cessano dalla carica per effetto della decadenza del CO stesso e perciò la domanda di annullamento della sua elezione costituisce insieme domanda di annullamento della elezione dei consiglieri a lui collegati, ai quali dunque il ricorso ex art. 82, 1^ c., d.P.R. 570/1960 doveva essere necessariamente notificato ad integrazione del contraddittorio.
Il motivo è infondato.
Il contraddittorio necessario nel contenzioso elettorale - infatti -, secondo il tenore testuale dell'art. 82 c.3 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 570/1960 - come sostituto dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n.1147, - i è espressamente limitato "agli eletti di cui viene contestata la elezione" e perciò non si estende, nella ipotesi in cui sia stata esercitata l'azione di ineleggibilità del candidato CO, ai consiglieri eletti nella lista ad esso collegata (secondo il sistema descritto negli artt. 5, c.2, e 6, c. 2, legge 81/1993), pur se dalla ineleggibilità del candidato CO e dalla sua conseguente rimozione derivano, quali effetti riflessi - necessitati dal nuovo sistema elettorale previsti così dalla legge nazionale (art. 37 bis, legge 142/1990, introdotto dall'art. 20 legge 81/1993) come dalla legge regione Sicilia (art. 11 l.r. 35/1997), la decadenza della giunta e lo "scioglimento" - " la cessazione dalla carica" - del consiglio (e non soltanto dei consiglieri eletti nelle liste collegate).
A ragione dunque la Corte di merito ha negato la partecipazione necessaria dei consiglieri eletti nella lista collegata al CO di cui era stata contestata la eleggibilità, rilevando che gli stessi consiglieri sono invece titolari di un interesse che sarebbe stato tutelabile attraverso l'intervento ex art. 105, secondo comma, C.P.C. (essendo al contenzioso elettorale applicabili le norme del codice di rito non espressamente derogate: art. 82, c.7, d.P.R. 570/1960), così come per altro ad essi sarebbe spettata la legittimazione all'appello che l'art. 82, c.2 attribuisce, oltre che ad ogni cittadino elettore del Comune, "a chiunque altro vi abbia diretto interesse".
Nel senso della decisione sul punto della Corte di merito già si era espressa la giurisprudenza di legittimità con le pronunce cass. 4442/1997 e 2478/1996 (richiamate nella stessa sentenza impugnata) e là dove il ricorrente nega che la più recente di esse ribadisca il medesimo principio, è agevole al contrario osservare come nella controversia decisa da Cass. 4442/1997 era stata direttamente contestata la elezione del candidato CO (che, non risultato come tale eletto, sarebbe stato tuttavia eletto come consigliere ai sensi dell'art. 7, comma 7, legge 81/1993, ma aveva dichiarato di rinunciare alla carica) e, insieme, del candidato di cui, primo dei non eletti nella medesima lista, era stata convalidata la elezione per subentro al candidato CO rinunciante: sicché anche al consigliere subentrante era stato notificato il ricorso a norma dell'art. 82, coma 3; ma, poiché nei suoi confronti non era stato instaurato il contraddittorio in secondo grado, Cass. 4442/1997 rilevò la conseguente nullità della sentenza d'appello tuttavia pronunciata in cause inscindibili.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge 16/1992 e dell'art. 14 dello Statuto regionale nonché vizio di motivazione - e afferma che la Regione Sicilia nell'esercizio della potestà legislativa primaria in materia di elezioni amministrative non ha recepito tutte le ipotesi di ineleggibilità della legge nazionale e ha escluso in particolare quella prevista dalla lettera c) dell'art. 1 legge 16/1992, che quindi erroneamente sarebbe stata - nella specie - fatta operare. La censura (che ignora per altro il disposto dell'art. 6 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 sulla generale applicabilità nella regione siciliana delle disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1992, n.16) è inammissibile, poiché involge una questione nuova, non dedotta con i motivi dell'appello, perciò coperta dal giudicato implicito della sentenza di primo grado.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge 16/1992, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di considerare che la sentenza di patteggiamento aveva applicato la pena per il reato di cui all'art.483 C.P. - con esclusione incontestabile dell'art. 493 C.P. - e nella struttura del reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico non rientra come elemento essenziale "la violazione di dovere pubblico", sicché non ricorreva nella specie l'ipotesi di cui alla lettera c) dell'art. 1 legge 16/1992. Il motivo è, per più ragioni, inammissibile.
È necessario innanzitutto rilevare che la Corte di merito, facendo esplicito riferimento alla motivazione della sentenza del PR che aveva nella specie ritenuto la sussistenza della ipotesi criminosa di cui agli artt. 483 e 493 C.P., ha affermato che il richiamo all'art. 493 vale a configurare un reato "nella cui struttura la violazione del dovere pubblico si inquadra come elemento essenziale" (come "falsità ideologica commessa dall'impiegato incaricato di un pubblico servizio"). Ebbene il ricorrente, in luogo di segnalare la logica incompatibilità dei due disposti (l'art. 493 equipara a tutti gli effetti le falsità commesse dal pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio a quelle proprie del pubblico ufficiale e dunque non può riferirsi all'ipotesi di reato di cui all'art 483 c.p.c, "commesso da privato") e di enunciare una censura di violazione di legge sul punto, afferma invece in linea di fatto che dalla stessa sentenza risulterebbe "ineluttabilmente" la "esclusione dell'art. 493 C.P." e pone perciò in discussione un preteso errore di fatto che potrebbe in ipotesi integrare il caso di revocazione di cui all'art. 395, n.5, c.p.c., ma non vale a costituire il denunciato vizio di motivazione.
Per altro il ricorrente neppure considera e discute la primaria ragione della decisione (argomentata nelle pagine 13 e 14 della sentenza) là dove la Corte di merito, rispondendo allo specifico rilievo critico dell'appellante fondato sulla premessa che al Del Re era stata "applicata una pena per falsità ideologica commessa da privato, aggravata ex art. 61 n.9 C.P. dalla violazione dei doveri inerenti al pubblico servizio di primario di un reparto ospedaliero", ragiona nel senso che l'art. 15, comma 1, lettera c) detta una norma di chiusura comprensiva di ogni condotta criminosa realizzata attraverso (l'abuso dei poteri o) la violazione dei doveri inerenti (a una pubblica funzione o) a un pubblico servizio, irrilevante essendo, rispetto alla finalità della norma, che "abuso" o "violazione" rientrino nella condotta tipica descritta nella norma incriminatrice, come elementi essenziali costitutivi del reato proprio (del pubblico ufficiale o del pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio), ovvero integrino l'elemento accidentale di un reato comune, come principalmente la circostanza di cui all'art. 61 n.9 C.P., al cui tenore testuale significativamente si adegua la formulazione letterale stessa dell'art. 15, comma 1, lettera c). Sicché, comunque si intenda nella specie operante la "violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio" (quale elemento essenziale del reato ovvero integrante la circostanza aggravante), ne deve in ogni caso discendere la ineleggibilità come in concreto fatta valere nei confronti del Lo Re.
Ebbene il ricorrente non censura questa autonoma ragione della decisione (che la Corte di merito ha opposto al rilievo dell'appellante secondo cui "la violazione dei doveri" contemplata nella norma deve costituire un elemento del reato e non una sua - accidentale - circostanza); ne', infine, quella ulteriore posta (sia pure "per inciso") con riferimento al "secondo" reato contestato e ritenuto nella sentenza del PR (il tentativo di truffa, reato pur esso aggravato ex art. 61, n.9, C.P., dalla violazione - cioè - dei doveri inerenti al pubblico servizio), per certo, benché non consumato, rientrante - secondo i giudici di appello - nella previsione dell'art. 15, c.1, lettera c.), il cui dettato non consente alcuna discriminazione al riguardo (e, può aggiungersi, la equiparazione tra delitti consumati e tentati posta dalla analoga formulazione della lettera b) dello stesso art. 15 c. 1, è stata dalla Corte Costituzionale - con sentenza n. 288 del 1993 - giudicata ragionevole espressione della discrezionalità del legislatore). E allora deve concludersi che la censura come espressa nel terzo motivo è in ogni caso inammissibile per difetto di interesse perché, se pur fosse fondata, non sarebbe idonea a conseguire l'annullamento della decisione che rimane ferma sulle autonome diverse ragioni non criticate dall'opponente.
4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge 16/1992, nonché vizio di motivazione e censura la decisione per avere la Corte di merito equiparato la c.d. sentenza di patteggiamento ex art. 444 C.P.P. alla "sentenza definitiva" di condanna che implica un accertamento pieno, dal quale soltanto può derivare la indegnità alla carica di consigliere comunale e di CO.
Non ignora il ricorrente l'orientamento costante di questa Corte nel senso della equiparazione tra "applicazione della pena su richiesta delle parti" e sentenza di condanna ex art. 533 C.P.P., ai fini della ineleggibilità, e invita alla rimeditazione della questione anche alla luce del principio costituzionale dettato dall'art. 51 Cost. che garantisce la accessibilità alle cariche pubbliche elettive e impone quindi di considerare le cause di ineleggibilità come eccezione al principio e come tali di stretta interpretazione. Sviluppando la censura nella udienza di discussione, il difensore del ricorrente ha segnalato che è in discussione in Senato il disegno di Legge n.3090 - già approvato dalla Camera dei Deputati che, prevedendo la ineleggibilità anche per chi abbia patteggiato la pena, darebbe conferma che quella misura non è attualmente applicabile, valendo soltanto per il futuro quando fosse completato l'iter legislativo.
Il motivo, che non prospetta argomenti critici nuovi rispetto a quelli già considerati da questa Corte nelle decisioni richiamate dal ricorrente (cui deve aggiungersi, recentissima, Cass. 3934/1999), non è fondato.
Converrà ancora ribadire che l'art. 51 Cost. rimette al legislatore ordinario di stabilire i requisiti per l'accesso alle cariche pubbliche elettive e non può certo dirsi irragionevolmente limitativa del diritto di elettorato passivo la norma che faccia discendere la ineleggibilità, non solo dalla sentenza di condanna pronunciata a norma dell'art. 533 C.P.P. ("Se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli....."), ma anche dalla sentenza prevista dall'art. 444, secondo comma, C.P.P., che applica la pena "su richiesta" e che il consecutivo art. 445, primo comma, ultimo periodo, equipara a una "pronuncia di condanna" "salve diverse disposizioni di legge". E questa regola generale di equiparazione non incontra disposizione che la contraddica nella formulazione dell'art. 15, c.1, sub. C) legge 55/990 (come modificata dall'art. 1 legge 16/1992), giacché, se è ben vero che la sentenza ex art. 444 C.P.P.
non comprende in sè l'accertamento della responsabilità dell'imputato e perciò "non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi" (art. 445, 1^ c., C.P.P.), la sanzione penale tuttavia, benché applicata su richiesta o con il consenso dell'imputato (consapevole dunque della equiparazione, normativamente prevista, a una pronuncia di condanna) in ordine a particolari fattispecie criminose implicanti l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione o al pubblico servizio, nel discrezionale apprezzamento del legislatore ordinario è considerata come indicazione di inidoneità alla carica pubblica elettiva che deve essere garantita nella incondizionata affidabilità di chi si candidi a ricoprirla.
Nè alcuna indicazione utile in funzione interpretativa del disposto normativo vigente può trarsi dal disegno di legge attualmente alla discussione del Senato, che per altro, escludendo esplicitamente la deroga alla regola della equiparazione posta dall'art. 445, 1^ c., ultimo periodo, C.P.P., pare convalidare l'indirizzo che ormai può dirsi consolidato sul punto nella giurisprudenza di legittimità.
Affidato a motivi in parte inammissibili e in parte infondati, il ricorso principale - in conclusione - deve essere rigettato.
5. Con il ricorso incidentale RE IE denuncia, nell'unico motivo, il preteso errore dei giudici di merito che hanno fatto derivare la decadenza del ricorso - da lui proposto - dal mancato adempimento del cancelliere (che ha omesso di certificare la data del deposito), quando invece nei dieci giorni successivi alla data di notificazione la copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, con la prova dell'avvenuta notifica, a cura del ricorrente era stata depositata nella cancelleria, nel rispetto del disposto di cui all'art. 82, comma 3, d.P.R. 570/1960. Il motivo è infondato.
Ineccepibile infatti è l'affermazione della Corte di merito secondo cui l'osservanza del termine perentorio stabilito per il deposito del ricorso notificato non può essere documentata che attraverso l'attestazione ufficiale del cancelliere: sicché spetta al ricorrente, su cui grava l'onere di provare la tempestività dell'adempimento, controllare che all'atto della presentazione in cancelleria di ricorso e relativi documenti sia stata apposta quella attestazione e la omissione al riguardo, se pur implica la responsabilità - in ipotesi - del funzionario, comporta la impossibilità di verificare il tempo dell'avvenuto deposito e, ineluttabilmente la improcedibilità del ricorso.
Anche il ricorso incidentale deve, dunque, essere rigettato.
6. La soccombenza reciproca è giusto motivo di compensazione delle spese di questa fase del giudizio tra EN Lo Re e RE IE. Il Lo Re è tenuto e condannato al rimborso delle spese del giudizio nei confronti del resistente Prefetto della Provincia di SS.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta;
compensa le spese del giudizio tra EN Lo Re e RE IE;
condanna il Lo Re al rimborso delle spese del giudizio a favore del Prefetto della Provincia di SS, liquidate il lire 5milioni per onorari di avvocato, oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1999