Sentenza 19 giugno 2012
Massime • 1
Il giudice che emetta ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di imputato che ignori la lingua italiana, non è tenuto alla traduzione della stessa nella lingua a quest'ultimo nota.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2012, n. 35878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35878 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2012 |
Testo completo
358 78 / 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/06/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere- 1304/201 Dott. UMBERTO GIORDANO - Presidente - SENTENZA N. Dott. MASSIMO VECCHIO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIUSEPPE LOCATELLI N. 3497/2012 Dott. LUCIA LA POSTA - Consigliere - Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) ND DA N. IL 24/09/1973 avverso l'ordinanza n. 470/2011 TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA, del 19/12/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A. Oh how chosents it rigetto del vidrs. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di L'Aquila ha confermato l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo aveva applicato a AC UT la misura della custodia cautelare in carcere. Ha ribadito il giudizio di gravità indiziaria, dato che il ricorrente era stato sorpreso in possesso di un'arma da sparo con matricola abrasa. Quanto alle esigenze cautelari ha apprezzato l'esistenza del pericolo di commissione di ulteriori reati della stessa specie, fronteggiabile soltanto con l'applicazione della misura più afflittiva. Ha quindi rilevato, in merito ad alcune doglianze difensive, che l'interprete non era necessario al momento dell'arresto in flagranza e che comunque l'interprete fu nominato in sede di convalida dell'arresto, sì che non fu necessario provvedere alla traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. La mancanza di traduzione - questa l'osservazione finale non è del resto causa di nullità dell'ordinanza cautelare. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso personale AC UT, osservando: Violazione di legge processuale, dal momento che il ricorrente, cittadino di - nazionalità rumena che non conosce la lingua italiana, è stato sottoposto a perquisizione personale e poi tratto in arresto senza l'assistenza di un interprete che potesse renderlo edotto delle accuse. Le accuse furono tradotte in una lingua comprensibile solo alla successiva udienza di convalida, ma ciò nonostante non fu tradotto il provvedimento di convalida dell'arresto e quello contestuale di applicazione della misura carceraria. Il provvedimento impugnato è pertanto nullo ai sensi della disposizione di cui all'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p. E ancora. Il decreto di fissazione dell'udienza di riesame fu notificato ma senza traduzione in una lingua conosciuta dal ricorrente, così come non fu tradotta l'ordinanza ora impugnata, e il ricorrente è stato costretto a ricorrere all'assistenza di un interprete per poter proporre impugnazione. La richiesta di riesame è stata depositata presso la cancelleria del giudice a quo il 29 novembre 2011; con decreto del 12 dicembre 2011 fu fissata l'udienza camerale per il giorno 19 dicembre 2011, in cui fu emessa l'ordinanza impugnata. Non è stato pertanto rispettato il termine perentorio di legge per la decisione di riesame e in particolare il termine, strumentale, per la trasmissione degli atti al tribunale. Difetto di motivazione perché il Tribunale si è limitato ad un esame sommario e - superficiale delle specifiche doglianze. La richiesta di riesame, peraltro, è stata proposta al solo fine di dedurre la nullità del provvedimento per la mancata traduzione nella lingua comprensibile al ricorrente. Il termine di legge per l'impugnazione dell'ordinanza nel merito decorrerà, allora, dalla traduzione nella lingua conosciuta al ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. 2 2 Non meritevole di considerazione è la doglianza relativa alla mancata nomina dell'interprete per l'esecuzione dell'arresto in flagranza, atto urgente che certo non può essere condizionato dai tempi e dalle modalità necessari per la nomina di un interprete. Per quel che attiene, invece, alla doglianza della mancata traduzione del provvedimento applicativo della misura cautelare, e della contestuale ordinanza di convalida dell'arresto, il Collegio non ignora che una decisione di questa Sezione Sez. 1, n. 2735 del 16 dicembre - 2010 (dep. 26 gennaio 2011), Alliu ed altri, Rv. 249382 ha stabilito il principio di diritto - secondo cui «l'obbligo di traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare nella lingua nota al destinatario, di cui sia accertata l'ignoranza della lingua italiana, non è escluso dal fatto che detta ordinanza sia adottata all'esito dell'udienza di convalida di arresto nel corso della quale l'indagato sia stato assistito da interprete». Ritiene però di dover aderire ad altro, e prevalente, orientamento pur esso espresso anche da questa Sezione per il quale il - - giudice che emetta ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di imputato che ignori la lingua italiana non è tenuto alla traduzione della stessa nella lingua a quest'ultimo nota>> - Sez. 1, n. 33058 del 14 luglio 2011 (dep. 2 settembre 2011), Ben Nasr, Rv. 250380, ultimo tra più precedenti -. Si è in particolare affermata l'inesistenza dell'obbligo di traduzione in capo al giudice del provvedimento applicativo della custodia in carcere in ragione del fatto che, a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., è obbligo del direttore dell'istituto penitenziario di accertare, se del caso con l'ausilio dell'interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e di illustrargliene, ove occorra, i contenuti. Questa statuizione è del resto in linea con i contenuti della direttiva 210/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 in ordine al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali - che assegna termine agli Stati membri sino al 27 ottobre 2013 per la conformazione dei rispettivi ordinamenti -. In essa, infatti, si prescrive, all'art. 3, che è obbligo, per gli Stati, di assicurare che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento», e si precisa che tra detti documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della libertà. I dati essenziali sono, così, che la traduzione (scritta) sia messa a disposizione non - immediatamente in un tempo ragionevole, e non necessariamente ad opera dell'Autorità giudiziaria procedente. In quest'ambito può dunque ribadirsi contrariamente a quanto - sostenuto da altra giurisprudenza pure avallata dalle Sezioni unite la sufficienza del - meccanismo di garanzia previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., perché quel che rileva è che lo Stato, e quindi l'apparato pubblico, si adoperi per assicurare la traduzione dell'atto e non che a tale incombente provveda proprio il giudice che ha emesso il provvedimento. Come peraltro è stato già affermato da questa Corte nella più autorevole composizione delle Sezioni unite Sez. un., 24 settembre 2003 n. 5052/04, Zalagaitis, Rv. 226718 - l'accertamento affidato al direttore dell'istituto penitenziario è si di natura amministrativa ma è diretto a verificare se 3 Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, I) 19 SET. 2012 l'indagato ha precisa conoscenza dell'atto e ad illustrargliene, ove necessario, il contenuto, sicché deve escludersi che possa risolversi in un accertamento sommario. Non merita poi considerazione la doglianza relativa alla mancata traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame, dal momento che la lamentata nullità avrebbe dovuto essere dedotta all'udienza, a cui prese parte la difesa del ricorrente, secondo quanto previsto dall'art. 182 comma 2 c.p.p., che impone l'onere di eccezione, anche in riferimento alle nullità d'ordine generale, immediatamente dopo il compimento dell'atto. Del pari infondato è il motivo relativo alla mancata tempestiva trasmissione degli atti al Tribunale del riesame. La richiesta di riesame fu presentata non già presso la cancelleria del Tribunale del riesame ma presso la cancelleria del Tribunale in cui si trovava la parte, sicché il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti è decorso dal giorno in cui la richiesta è prevenuta presso la cancelleria del Tribunale del riesame e non già dal giorno della sua presentazione - così, Sez. un., n. 10 del 22 marzo 2000 (dep. 2 maggio 2000), Solfrizzi, Rv. 215827 E, come di recente precisato da Sez. 1, n. 30526 dell'8 luglio 2011 (dep. 1 agosto 2011), Abderrahman, Rv. 250911, resta a carico della parte richiedente, in tal caso, il lasso di tempo che intercorre tra la presentazione e la ricezione della richiesta da parte del Tribunale dei riesame. In forza del principio di diritto appena richiamato non si apprezza nel caso di specie la lamentata violazione del termine di legge. È infine inammissibile per genericità il motivo relativo ad un presunto difetto di motivazione, perché si limita a denunciare un'asserita sommarietà dell'esame delle doglianze di parte ma non indica specificamente lacune motivazionali o vizi di illogicità manifesta o di contraddittorietà. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 19 giugno 2012 Il Componente estensore Il Presidente Giuseppe DEPOSITATA Umberto Giordano IN CANCELLERIA N üüdava 1 9 SET. 2012 IL CANCELLIERE Stefania Faiella 4