Sentenza 6 marzo 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, il principio del "favor rei" non può essere invocato al fine di consentire, nel giudizio di legittimità, l'annullamento della sentenza che - applicando erroneamente l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo introdotto dalla legge n. 49 del 2006, e all'epoca vigente - abbia ravvisato, in caso di contestuale detenzione di "droghe leggere" e "droghe pesanti", la sussistenza di una pluralità di reati in continuazione tra loro, ed abbia perciò disposto un aumento di pena, a tale titolo, poiché tale trattamento sanzionatorio risulta conforme alla previsione del citato art. 73, nel testo di cui la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 ha determinato la reviviscenza. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'applicazione della norma dichiarata incostituzionale può essere invocata per rendere intangibile la già avvenuta irrogazione di un trattamento sanzionatorio più mite, ma non anche per beneficiare di tale trattamento, non applicato per errore dal giudice di merito).
Commentari • 3
- 1. Lieve entità solo per valutazione complessiva (Cass. 51063/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2022
In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
Leggi di più… - 2. Stupefacenti, diversità di sostanze, quantità modica, configurabilità, valutazione complessiva, lieve entitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 dicembre 2018
- 3. L' rt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 al vaglio delle Sezioni UniteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 dicembre 2018
La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2014, n. 24376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24376 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 06/03/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 482
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 25818/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR SA N. IL 01/11/1974;
avverso la sentenza n. 9411/2013 TRIBUNALE di ROMA, del 10/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
lette le conclusioni del PG Dott. Paolo Canevelli, annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. CO LE ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in data 10-5-13, con la quale è stata applicata al ricorrente, ex art. 444 c.p.p., la pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed Euro 14000 di multa, in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 2. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, che il giudice abbia erroneamente applicato l'aumento di pena ex art. 81 cpv. c.p., ritenendo la continuazione di reato in relazione alla detenzione di cocaina ed hashish. La contestuale detenzione di droghe di diversa tipologia da luogo infatti ad un unico reato e non ad una pluralità di reati in continuazione tra loro. La pena applicata è dunque illegale, onde si chiede annullamento della sentenza impugnata. Le predette argomentazioni sono state ribadite con atto del 3-12-13. 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria depositata il 27-1- 14, ha chiesto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato. Correttamente infatti il ricorrente sostiene che, secondo la legge in vigore sia nel momento in cui il reato è stato commesso sia nel momento in cui la sentenza è stata emessa, la detenzione di droghe c.d. "pesanti" e di droghe c.d. "leggere" integrava gli estremi di un unico reato (Sez. 6^ 14-1-2008, n. 1735; Sez. 4^ 5-11-2009, n. 42485). Successivamente però la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77 Cost., comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt. 4 bis e 4 vicies ter, conv. con modif. dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1, così rimuovendo le modifiche apportate al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e determinando il ripristino della normativa abrogata, in forza della quale le condotte inerenti alle sostanze stupefacenti di cui alla tabelle I e III e quelle relative alle sostanze di cui alla tabella II e IV configurano reati distinti, eventualmente in continuazione o in concorso formale fra loro (C. Cost. 12-2-14 n 32). Pertanto,secondo la normativa attuale, è corretto applicare l'aumento ex art. 81 c.p., laddove, come nel caso in disamina, si tratti di detenzione di cocaina ed hashish. Eliminare il predetto aumento significherebbe applicare la norma dichiarata incostituzionale, contrariamente al disposto dell'art. 136 Cost., e L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, che ne sanciscono l'inefficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Quest'ultima espressione designa infatti soltanto il dies a quo dell'operatività della declaratoria di illegittimità costituzionale e non anche l'ambito dei suoi effetti. Questi ultimi infatti si esplicano non ex nunc ma ex tunc poiché la pronuncia di incostituzionalità produce la caducazione retroattiva della norma dichiarata illegittima, in quanto quest'ultima, infirmata da una invalidità originaria, è, per così dire,nata morta, essendo affetta da un vizio genetico, che impone la proiezione della declaratoria di illegittimità costituzionale sui rapporti giuridici pregressi, disciplinati dalla norma espunta dall'ordinamento (Sez. Un. 27-2-2001 n. 4, Cass. pen. 2002, 2664; Sez. 6^ 16-2-2007 n. 9270, Cass. pen. 2007, 1957). Dunque, ove, sia pure sulla base di una determinazione che, alla stregua della normativa vigente all'epoca della sentenza, era erronea, sia stato applicato un trattamento sanzionatorio conforme al regime giuridico derivante dalla pronuncia di illegittimità costituzionale, questo trattamento sanzionatorio non può essere modificato. Nè potrebbe opinarsi diversamente sulla base del rilievo che l'applicazione della disposizione dichiarata incostituzionale produrrebbe, nel caso di specie, effetti più favorevoli al reo. Il principio del favor rei opera infatti nel senso di rendere intangibile un trattamento sanzionatorio in bonam partem che sia già stato applicato dal giudice, come, ad esempio, laddove sia stata irrogata, in applicazione della normativa poi dichiarata costituzionalmente illegittima, una pena più mite. In tal caso il predetto trattamento sanzionatorio rimane fermo, nonostante la pronuncia di incostituzionalità,non essendo certamente possibile infliggere una pena più grave in applicazione di una normativa conforme a costituzione ma comportante conseguenze in malam partem. Ma,ove il trattamento sanzionatorio in bonam partem, derivante dalla normativa poi dichiarata costituzionalmente illegittima, non sia stato applicato dal giudice, di esso l'imputato non può fruire successivamente alla pronuncia di incostituzionalità, in violazione dell'art. 136 Cost., e L. n. 87 del 1953, art. 30. Infatti la sola circostanza che la norma incostituzionale produca, nel caso sub iudice, effetti più favorevoli al reo non può valere a sovvertire il principio per cui essa, una volta intervenuta la sentenza di accoglimento, si estingue ab origine e pertanto non può più disciplinare alcuna fattispecie concreta.
Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2014