Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2014, n. 24376
CASS
Sentenza 6 marzo 2014

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In tema di stupefacenti, il principio del "favor rei" non può essere invocato al fine di consentire, nel giudizio di legittimità, l'annullamento della sentenza che - applicando erroneamente l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo introdotto dalla legge n. 49 del 2006, e all'epoca vigente - abbia ravvisato, in caso di contestuale detenzione di "droghe leggere" e "droghe pesanti", la sussistenza di una pluralità di reati in continuazione tra loro, ed abbia perciò disposto un aumento di pena, a tale titolo, poiché tale trattamento sanzionatorio risulta conforme alla previsione del citato art. 73, nel testo di cui la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 ha determinato la reviviscenza. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'applicazione della norma dichiarata incostituzionale può essere invocata per rendere intangibile la già avvenuta irrogazione di un trattamento sanzionatorio più mite, ma non anche per beneficiare di tale trattamento, non applicato per errore dal giudice di merito).

Commentari3

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    In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …

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    La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2014, n. 24376
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24376
Data del deposito : 6 marzo 2014

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