Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2015, n. 885
CASS
Sentenza 4 novembre 2015

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In tema di stupefacenti, la reviviscenza per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 del trattamento sanzionatorio differenziato originariamente previsto per le diverse tipologie di droghe, non incide sulla legalità della pena comminata per un'unica condotta di illecita detenzione promiscua di droghe, pesanti e leggere, nella riconosciuta ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che, in questo caso, il condannato ha tratto beneficio dall'assenza, all'epoca del fatto, di un regime edittale autonomo per la detenzione di sostanze di tipo leggero rispetto alla concorrente detenzione di sostanze di tipo pesante ed evitato, così, l'aggravio sanzionatorio a norma degli artt. 71 e ss. cod. pen..

Commentari3

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2022

    In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …

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  • 2Stupefacenti, diversità di sostanze, quantità modica, configurabilità, valutazione complessiva, lieve entitàAccesso limitato
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    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 dicembre 2018

    La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2015, n. 885
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 885
Data del deposito : 4 novembre 2015

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