Sentenza 4 novembre 2015
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la reviviscenza per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 del trattamento sanzionatorio differenziato originariamente previsto per le diverse tipologie di droghe, non incide sulla legalità della pena comminata per un'unica condotta di illecita detenzione promiscua di droghe, pesanti e leggere, nella riconosciuta ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che, in questo caso, il condannato ha tratto beneficio dall'assenza, all'epoca del fatto, di un regime edittale autonomo per la detenzione di sostanze di tipo leggero rispetto alla concorrente detenzione di sostanze di tipo pesante ed evitato, così, l'aggravio sanzionatorio a norma degli artt. 71 e ss. cod. pen..
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In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
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La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2015, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2015 |
Testo completo
8 85/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez.2958/2015- Maria Cristina Siotto CC 04/11/2015 Francesco Maria Silvio Bonito - Relatore - R.G.N. 4991/2015 Antonella Patrizia Mazzei Filippo Casa F Monica Boni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BÒ LO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 28/07/2014 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice a quo. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza deliberata il 28 luglio 2014 la Corte di appello di Genova, giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena applicata a BÒ LO con sentenza del Tribunale di Genova dell'11 marzo 2009, irrevocabile il 3 maggio 2010, in mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 880 di multa, per il reato previsto dall'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di illecita detenzione di poco più di cento grammi di hashish;
mentre ha respinto analoga domanda relativa alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione inflitta a BÒ, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza della Corte di appello di Genova del 22 giugno 2011, in parziale riforma della sentenza di primo grado, irrevocabile il 22 ottobre 2011, per analogo reato di illecita detenzione di diverse sostanze stupefacenti, appartenenti sia alla categoria delle droghe leggere (hashish e marijuana) sia alla categoria delle droghe pesanti (ecstasy e cocaina), ritenuto un unico fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, stimato prevalente sulla contestata recidiva. A ragione della decisione ha addotto che la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, dichiarativa dell'illegittimità, per contrasto con l'art. 77, secondo comma, Cost., degli artt.
4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49), unificanti il trattamento sanzionatorio, in precedenza differenziato, previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati aventi ad oggetto le cosiddette "droghe leggere" e per quelli concernenti le cosiddette "droghe pesanti", rendeva illegittima solo la pena irrogata per illecita detenzione delle prime e non anche quella inflitta per detenzione illecita sia delle prime sia delle seconde, integrante un unico reato secondo la normativa caducata e due distinti reati, invece, secondo la disciplina ripristinata dalla sentenza di incostituzionalità.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato personalmente con riguardo alla sola mancata rideterminazione della pena inflitta con sentenza della Corte di appello del 22 giugno 2011. 2.1. Il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen.: il giudice della cognizione, in appello, avrebbe applicato un'unica pena, escludendo l'aumento per la continuazione erroneamente ritenuta dal giudice di primo grado per la varietà tipologica di droga detenuta, riferendo implicitamente ma inequivocabilmente la detenzione per uso non esclusivamente personale alla sola droga leggera (circa trecentocinquanta grammi di vari derivati della canapa) e non anche alla droga pesante (metanfetamina del peso netto di : 0,7 grammi e cocaina con 0,12 grammi di principio attivo) che, dunque, sarebbe andata esente da sanzione, contrariamente a quanto arbitrariamente sostenuto dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato.
2.2. Il ricorrente lamenta, altresì, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 666 e 673 cod. proc. pen., non avendo la Corte di merito tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale in tema di superata intangibilità del giudicato a fronte di valori costituzionali fondamentali come quello della libertà personale, sottraendosi all'onere di discernere ciò che, indifferente secondo il sistema sanzionatorio previgente, è divenuto invece rilevante con la ripristinata originaria cornice edittale e, cioè, la distinzione, in caso di detenzione di droga mista, tra le sostanze etero destinate (nel caso di 2 сре specie solo quelle integranti droga leggera) e quelle destinate invece ad esclusivo uso personale (nel caso di specie le sostanze integranti droga pesante), dovendo la condanna essere riferita solo alle prime.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 17 aprile 2015, ritenendo incidente la sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014 anche sulla pena irrogata per illecita detenzione di droga cosiddetta mista (pesante e leggera), ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio degli atti per nuovo esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. La sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 non incide sulla decisione in esame, avente ad oggetto una condanna per detenzione illecita di droga pesante, e non solo leggera, nella riconosciuta ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Risulta ex actis che la pena inflitta con sentenza del 22 giugno 2011 della Corte di appello di Genova è pertinente ad un'unica condotta di detenzione cumulativa di più sostanze stupefacenti di diversa tipologia, comprendenti oltre alla canapa indiana anche un quantitativo di ecstasy e cocaina, condotta che è stata unitariamente considerata agli effetti della determinazione della pena senza applicazione di aumenti a titolo di continuazione interna, assumendo come violazione più grave proprio la detenzione di ecstasy e cocaina, nella riconosciuta ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con esclusione quindi della derubricazione di tale violazione a mero illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 75 dello stesso d.P.R., per destinazione della droga (pesante) ad uso esclusivamente personale, come asserito dal ricorrente in aperto contrasto col formatosi giudicato. Il ripristino operato dalla sentenza della Consulta, con effetto ex tunc, del trattamento sanzionatorio differenziato originariamente previsto, in termini alquanto più miti, per le condotte illecite riguardanti le droghe cosiddette leggere, non può esplicare alcuna efficacia concreta nel caso in esame, nel quale la pena è stata correttamente quantificata dal giudice della cognizione con riguardo alla cornice edittale prevista per l'illecita detenzione di droga pesante: cocaina ed ecstasy. Tale condotta, nella sua configurazione criminosa di base (art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990) in tema di droghe c.d. pesanti, non è stata incisa 3 (se non in senso più sfavorevole al reo) dalla pronuncia della Corte costituzionale, poiché il rivissuto art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, nella sua originaria formulazione, prevedeva per le droghe pesanti la più elevata pena della reclusione da otto a venti anni oltre alla multa;
e, nell'ipotesi attenuata di cui al comma quinto dello stesso art. 73, la pena della reclusione da uno a sei anni (oltre alla multa), conforme alla pena detentiva comminata nel medesimo comma dell'art. 73, come sostituito dall'art.
4-bis, comma 1, lett. f), d.l. n. 272 del 2005, dichiarato incostituzionale. L'unicità della condotta sanzionata, frutto della soppressione della distinzione tabellare, agli effetti punitivi, tra le diverse tipologie di stupefacenti operata dal d.l. n. 272 del 2005, convertito dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento di commissione del reato e di espletamento del relativo giudizio, esclude qualsiasi profilo di illegalità della pena inflitta per detenzione di droga promiscua (pesante e leggera), poiché il condannato in tal caso ha tratto beneficio dall'assenza di autonomia (all'epoca del fatto della detenzione di sostanze di tipo leggero rispetto alla concorrente detenzione di sostanze di tipo pesante, evitando l'aggravio sanzionatorio destinato invece a riprodursi, a norma degli artt. 71 e segg. cod. pen., in conseguenza della ripristinata distinzione, anche ai fini sanzionatori, derivante dalla sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014, tra le condotte riguardanti le droghe pesanti, da un lato (già punite con la reclusione da otto a venti anni e, per l'ipotesi attenuata, da uno a sei anni), e quelle inerenti alle droghe leggere, dall'altro (già punite con la reclusione da due a sei anni e, per l'ipotesi attenuata, da sei mesi a quattro anni). Segue, nel caso di specie, che la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione inflitta al ricorrente per l'unico delitto di detenzione di droga pesante e leggera, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, giusta sentenza del 22 giugno 2011 della Corte di appello di Genova, deve essere ritenuta pienamente legale e non incisa negativamente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. 2. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto con la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4 Così deciso il 4 novembre 2015. Il presidente Il consigliere estensore Maria Cristine Siotto Antonella Patrizia Mazzei Jutonettel. Mazze DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 GEN 2016 IL CANCELLIERE NI LL 50