Cass. civ., sez. I, sentenza 28/10/1967, n. 2676
CASS
Sentenza 28 ottobre 1967

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I beni assoggettati ad espropriazione a norma degli artt. 4 e 6 l. n.355 del 1932 sono tutti gli immobili necessarii per l'attuazione del piano regolatore di Roma, non escluse le aree che i proprietarii, in volontaria ed anticipata esecuzione del piano medesimo,abbiano gia sistemate ed attrezzate a strade, piazze o parchi in aderenza alle relative prescrizioni. Nel caso di anticipata sistemazione delle aree ad opera dei proprietarii, la trasformazione, essendo da ascrivere a mero interesse di costoro, avviene a loro rischio, cioe, senza possibilita di ottenere che nell'indennizzo sia computato il costo delle opere eseguite, quali fognature e quant'altro occorrente.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/10/1967, n. 2676
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2676
    Data del deposito : 28 ottobre 1967

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