Art. 57.
E' autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di lire 550.000.000 per provvedere alla compilazione del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129 .
E' autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di lire 550.000.000 per provvedere alla compilazione del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129 .