Sentenza 21 maggio 2010
Massime • 1
Integra il delitto di peculato la condotta del presentatore delegato dal notaio per l'incasso o il protesto di titoli cambiari insoluti alla scadenza, che si appropri delle somme di denaro corrispostegli dai debitori in ritardato pagamento degli effetti cartolari, omettendo di provvedere al versamento dei relativi importi nei conti bancari intestati al notaio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2010, n. 39584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39584 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 21/05/2010
Dott. AGRÒ IO S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1103
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1220/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI IO AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 15/10/2009 dalla Corte di Appello di Campobasso;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. VOLPE Giuseppe che ha chiesto qualificarsi il fatto come appropriazione indebita aggravata e annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
udito il difensore della costituita parte civile avv. Sgambato Claudio in sost. dell'avv. Stellato Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili;
udito il difensore del ricorrente, avv. De Ritis Giacomo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, associandosi in subordine alle richieste del P.G..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza del 25.2.2004 il Tribunale di Isernia ha affermato la penale responsabilità di AN Di OR per il reato di peculato continuato, condannandolo alla pena - concessegli le attenuanti generiche - di tre anni di reclusione e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile LI IO. Con la stessa sentenza il Tribunale ha dichiarato improcedibile il connesso reato di cui all'art. 367 c.p. ascritto all'imputato perché estinto per prescrizione. La condotta criminosa per cui è intervenuta condanna è integrata dall'avere il Di OR, "presentatore" per l'incasso o il protesto - su mandato del notaio IO LI esercente a Venafro - di titoli cambiari insoluti alla scadenza, ritirati presso più istituti di credito con relativa distinta, trattenuto a titolo personale, omettendo di versare il controvalore neo conti bancari infruttiferi intestati al notaio ("cassa cambiali"), le somme di denaro (in contanti o in titoli di credito) corrisposte in sue mani dai debitori cambiari in ritardato pagamento dei rispettivi effetti cartolari (effetti destinati, se ulteriormente non onorati, ad essere protestati dal notaio). Somme di cui, nella sua qualità di pubblico ufficiale ai sensi della L. 12 giugno 1973, n. 349, art. 2 (recante modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari), il Di OR, dalla fine del 1994 a tutto il gennaio 1995, si è appropriato per un complessivo importo quantificato dal Tribunale, in base alle evenienze dibattimentali (inclusa una perizia contabile), in Euro 103.000,00 (rispetto all'importo in origine contestato di L. 419 milioni).
All'esito di una articolata e meticolosa istruzione dibattimentale, i cui risultati sono passati in dettagliata analisi nella corposa motivazione della sentenza, il Tribunale ha considerato univocamente provata la responsabilità del Di OR per l'ascritto reato di peculato alla stregua - in sintesi - di complementari dati conoscitivi formati: a) dalle verifiche contabili compiute dallo studio notarile LI su irregolarità venute in luce nella gestione della cassa cambiali dello studio, evidenzianti il cospicuo ammanco determinato dall'illecita condotta dell'imputato; b) dalla acquisita documentazione del servizio gestione protesti dello studio notarile e delle banche depositarie degli effetti insoluti ("distinte" dei titoli consegnati al Di OR per la
"presentazione" al debitore) nonché dalla connessa perizia tecnico- contabile, confermativa delle irregolarità commesse dal Di OR nella sua qualità, funzionali alla indebita appropriazione delle somme riscosse;
c) dalla confessione stragiudiziale dello stesso imputato, che in una scrittura privata del 30.1.1995 (ritualmente versata in atti) ha ammesso il vistoso ammanco di cassa, assumendosene la piena ed esclusiva responsabilità; d) dai contenuti di intercettazioni telefoniche (ordinate dopo l'iniziale denuncia del notaio LI) attestanti la situazione di difficoltà finanziaria del Di OR, per debiti e mutui contratti, originante il suo contegno appropriativo;
e) dalla qualificabilità dell'illecita condotta dell'imputato ai sensi dell'art. 314 c.p. (e non già dell'art. 646 c.p.) in ragione della pubblica funzione svolta dal Di OR nell'esercizio dei suoi incombenti di presentatore notarile di titoli insoluti, desumibile dalla ricostruzione sequenziale delle attività compiute dall'imputato e dalla disciplina legislativa e regolamentare di settore (norme sul protesto di cambiali e assegni).
2.- Giudicando sulle impugnazioni proposte contro la sentenza del Tribunale dall'imputato, dalla parte civile e dal Procuratore Generale (queste ultime due in riferimento alla riduzione del contestato importo delle somme sottratte dall'imputato), la Corte di Appello di Campobasso con la decisione del 15.10.2009 richiamata in epigrafe, nel confermare integralmente in punto di responsabilità la sentenza di condanna di primo grado, ha - in parziale riforma della stessa (accolti gli appelli di p.m. e parte civile) - determinato in complessivi Euro 180.000,00 la somma oggetto dei fatti peculato ascritti al Di OR. Somma emergente anche da supplementare perizia contabile disposta dalla Corte mediante rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p. (supplemento di perizia sollecitato dall'imputato con l'atto di appello). La Corte territoriale ha incentrato la propria nuova e autonoma analisi delle risultanze processuali, da un lato, sulla preliminare problematica della definizione giuridica della condotta di appropriazione pecuniaria posta in essere dall'imputato. In tale contesto ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale rivestita dal presentatore notarile per la "levata del protesto" di titoli di credito cambiari e bancari, valutando infondata e distonica rispetto alle concrete modalità svolgimento delle funzioni del presentatore la tesi difensiva della asserita perdita di detta pubblica qualità a fronte di titoli che siano pagati (in ritardo) dai debitori nelle mani del presentatore, che provvede a riversare le somme nella cassa cambiali del notaio (conti bancari infruttiferi), la successiva attività di discarico delle distinte bancarie e la riconsegna dei titoli protestati e del relativo denaro corrisposto dagli obbligati cartolari ricadendo nelle esclusive competenze del notaio. Attività che, nel caso in cui siano svolte in via surrogatoria dal presentatore per conto e su mandato del notaio rifluirebbero nel solo rapporto di lavoro subordinato di natura privatistica intercorrente tra il notaio e il presentatore. Sicché le somme ricevute in tardivo pagamento dai debitori di cui il presentatore si appropri, omettendo di versarle nella cassa cambiali, sarebbero oggetto non di peculato ma di appropriazione indebita, eventualmente aggravata ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 11. Per i giudici di appello siffatta differenziazione di ruolo nel servizio svolto dal presentatore notarile è affatto fittizia, perché costui non dismette la propria pubblica qualità quando riceve - unicamente in ragione della sua qualità di rappresentante del notaio - dai privati debitori somme in pagamento di debiti cambiari, che costoro gli consegnano proprio in virtù di un "affidamento fiduciario" riposto nel ruolo del presentatore. Con la conseguenza che il presentatore che faccia proprie le somme così riscosse e di cui abbia, quindi, il possesso per effetto della sua qualità, opera una abusiva interversio possessionis sussumibile nella fattispecie del peculato. Da un altro lato la sentenza di appello ha indugiato sulla ricostruzione ontologica della condotta di locupletazione contestata all'imputato, segnalando - nel pregiudiziale e corretto rinvio per relationem alla particolareggiata sentenza del Tribunale - che il Di OR non ha offerto alcuna prova liberatoria di suoi tempestivi versamenti del denaro riscosso nella cassa cambiali del notaio LI, la sua ammissione di responsabilità (confessione stragiudiziale recata dalla scrittura del 30.1.1995) deve ritenersi del tutto spontanea e corrispondente alla evoluzione della vicenda (non trovando alcun riscontro l'assunto delle "pressioni" rivoltegli dal notaio per sottoscrivere il documento da lui accettate per non perdere il posto di lavoro), come si evince anche dalle intercettazioni telefoniche (l'imputato, non sprovveduto in materia giuridica, mostra chiara contezza dell'illiceità delle proprie azioni e del valore del documento che ha sottoscritto). 3.- Contro l'illustrata sentenza di appello AN Di OR ha proposto, con il ministero del difensore, ricorso per cassazione, formulando due articolate serie di rilievi, come di seguito sintetizzate, per congiunte violazioni di legge (art. 314 c.p., art.192 c.p.p.) ed insufficienza e illogicità della motivazione, l'una attinente alla qualificazione giuridica dell'attività svolta dall'imputato, l'altra attinente ai profili di valutazione del merito della regiudicanda, quanto ad effettive modalità della condotta criminosa e alla quantificazione delle somme oggetto di appropriazione.
1. Il ricorrente ribadisce la tesi della cessazione della funzione pubblica del presentatore dei titoli delegato da un notaio nel momento in cui riscuote le somme eventualmente pagate dai debitori, la successiva attività di discarico delle distinte bancarie gravando unicamente sul notaio. La L. n. 349 del 1973, art. 9, comma 4 sull'obbligo del notaio (o dell'ufficiale giudiziario) di versare l'importo dei titoli saldati il giorno successivo a quello del pagamento, norma menzionata dai giudici di merito a dimostrazione della persistente qualità di pubblico ufficiale del presentatore, è frutto di erronea lettura, perché la disposizione va interpretata nel senso che i pubblici ufficiali tenuti al versamento dei titoli pagati e alla restituzione alle banche degli altri titoli protestati sono i soli soggetti indicati dall'art. 1 della Legge (notaio, ufficiale giudiziario, segretario comunale), tra i quali non può annoverarsi il presentatore, legittimato soltanto all'incasso totale o parziale dei titoli scaduti con coevo rilascio di quietanza. Di conseguenza l'eventuale sottrazione di somme compiuta dal presentatore a titolo personale dalla cassa cambiali del notaio integra una attività esulante dalle funzioni tipiche del presentatore dei titoli e ricadente nell'ambito del rapporto lavorativo con il notaio, di guisa che siffatta appropriazione pecuniaria non può realizzare il reato di peculato, ma -in ipotesi- quello di appropriazione indebita.
Più circostanze confermano una appropriazione successiva alla traslazione delle somme nella cassa cambiali, avuto riguardo alle verifiche mensili della gestione svolte da altri collaboratori dello studio notarile e alla confusione gestoria del servizio dei protesti attuata presso lo studio del notaio LI, atteso che i titoli insoluti erano talvolta pagati direttamente dai debitori presso lo studio notarile e che il notaio LI accettava anche pagamenti con assegni, procedura irregolare e fonte di discrasie nel successivo discarico delle distinte bancarie dei titoli. La Corte di Appello, d'altro canto, omette di considerare come sussistano incertezze, oltre che sulle concrete modalità produttive del vistoso "ammanco" attribuito al Di OR, sugli stessi tempi di insorgenza dell'ammanco, ipotesi prefigurata nella prima relazione peritale assunta con incidente probatoria in fase di indagini preliminari.
2. La Corte di Appello molisana ha posto al centro della decisione confermativa della condanna del Di OR la scrittura privata sottoscritta dall'imputato e dal padre (in veste di garante dell'adempimento del "debito" del figlio), con la quale il ricorrente si riconosce responsabile di un ammanco pari a circa L. 350 milioni. Il documento è, in definitiva, l'unico dato in base al quale la Corte ha ritenuto di determinare l'ammanco (appropriazione pecuniaria) oggetto del reato. Ma, così ragionando, i giudici di appello in palese inosservanza dei criteri di valutazione della prova dettati dall'art. 192 c.p.p. hanno trascurato una serie di altri elementi storico-documentali, ivi inclusi i chiarimenti forniti dal perito contabile, che avrebbero dovuto condurre ad una diversa ed inferiore quantificazione delle globali somme introitate dall'imputato, non maggiore di quella più congruamente ritenuta dal giudice di primo grado.
La sentenza impugnata ha tralasciato rilevare che il perito ha segnalato che diverse distinte di titoli insoluti erano state regolarizzate personalmente dal notaio LI con assegni bancari a seguito di esplicite richieste degli istituti di credito. Nè la sentenza ha tenuto conto della necessità di detrarre dall'ammanco gli oneri di tenuta dei vari conti infruttiferi accesi dal notaio presso le banche depositane di cambiali e assegni insoluti (interessi passivi e competenza bancarie) maturati nel decennio 1984/1994 (intero periodo in cui il Di OR collabora con il LI in veste di presentatore di titoli scaduti). Parimenti i giudici di appello non si sono soffermati sulla situazione di "caos gestionale della cassa cambiali addebitatile al suo frequente utilizzo improprio" favorito dallo stesso notaio LI, prelevando denaro contante, riversandovi propri assegni o assegni ricevuti in pagamento (anche di titoli protestati) e via discorrendo. 4.- Il ricorso di AN Di OR va respinto per l'indeducibilità del secondo motivo e l'infondatezza del primo motivo di censura.
A. I contenuti critici del secondo rilievo critico relativo alla carente e illogica disamina delle emergenze processuali in punto di definizione della misura del controvalore pecuniario oggetto del peculato del ricorrente, in parte generici (giacché o replicano gli omologhi motivi di appello vagliati dalla Corte territoriale ovvero tralasciano di soffermarsi sui risultati del supplemento di perizia contabile disposto nel giudizio di appello e pur sollecitato dallo stesso ricorrente), si mostrano, prima ancora che palesemente infondati, non proponibili nel presente giudizio di legittimità. Non soltanto l'impugnata sentenza di appello, che va letta - come da stabile indirizzo di questa S.C. - in uno con la confermata decisione di condanna di primo grado, risulta immune dal rilievo di carenza di motivazione mosso dal ricorrente, avendo preso in esame tutti i temi di doglianza sollevati con l'atto di impugnazione avverso la prima sentenza (fino ad accedere, come si è ricordato, alla richiesta di rinnovazione istruttoria dello stesso appellante Di OR per una integrazione della perizia contabile) ed avendo operato una corretta applicazione dei canora di valutazione delle fonti di prova fissati dall'art. 192 c.p.p.. Ma è ben evidente che le considerazioni critiche introdotte dalla difesa dell'imputato con il secondo motivo di ricorso impingono, per i loro referenti di natura meramente fattuale, un aspetto della regiudicanda, quello della quantificazione delle somme di cui si è globalmente impossessato il Di OR commettendo l'ascritto reato di peculato, che prospetta una tipica quaestio facti insuscettibile di essere apprezzata nel giudizio di legittimità.
Nè vale, in contrario, evocare il disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), richiamato nel ricorso, rimanendo pur sempre preclusi al giudice di legittimità, nel controllo sulla motivazione, il riesame o la rimodulazione dei dati di fatto posti a base della decisione. Il pur novellato art. 606 c.p.p., lett. e) non permette, infatti, a questa Corte una rilettura degli elementi di prova, esulando dal giudizio di legittimità una verifica della correttezza della motivazione in relazione a tali elementi. Il riferimento della novella agli "altri atti del processo" sintomatici del vizio motivazionale deve interpretarsi con riguardo - nel rispetto del canone di autosufficienza del ricorso (Cass. Sez. 1,18.3.2008 n. 16706, Falcone, rv. 240123) - soltanto ad atti che siano espressivi di un obbligo di pronuncia del giudice di merito che si assume palesemente violato ovvero di enunciazioni frutto di chiara e ricostruibile distorsione (travisamento). Il significato e il valore delle prove debbono, in vero, essere sempre definiti dal giudice del merito, non potendoli ricomporre il giudice di legittimità in base ad un improprio riesame degli atti di causa, autonomo ovvero suggerito dal ricorrente (ex plurimis: Cass. Sez. 5,25.9.2007 n. 39048, Casavola, rv. 238215; Cass. Sez. 3,18.6.2009 n. 39729, Belluccia, rv. 244623).
B. Giuridicamente infondate vanno ritenute le censure relative alla qualificazione della condotta dell'imputato in termini di peculato e non di appropriazione indebita. A fronte della conclamata storicità dei fatti appropriativi di denaro e valori monetari realizzati dal Di OR quello della definizione giuridica di tali fatti era e rimane il tema centrale della vicenda processuale anche nell'odierno giudizio di legittimità.
B/1. Mette conto in via preliminare osservare che il reato di peculato, a differenza di quello - alternativamente postulato dalla difesa - di appropriazione indebita aggravata, non è attinto da prescrizione. Evenienza che rende necessaria la trattazione del dedotto profilo di censura, in rapporto alla eventuale operatività dell'art. 129 c.p.p., giacché andrebbe altrimenti affrontato l'ulteriore pregiudiziale tema dell'interesse del ricorrente allo specifico motivo di ricorso. Tema suscitato dalla "medesimezza" della condotta antigiuridica dell'imputato, impadronitosi di somme di denaro affidate oggettivamente alla sua custodia o comunque in sua giuridica disponibilità o funzionale accessibilità (sia che ciò abbia fatto nel persistente esercizio della pubblica funzione demandatagli quale presentatore di titoli, sia che ciò abbia fatto nella veste di semplice collaboratore dipendente del notaio con abuso di siffatta relazione di prestazione d'opera), donde la potenziale irrilevanza dell'interesse a far valere una diversa qualificazione giuridica del fatto reato, se anche il reato di peculato fosse raggiunto da causa estintiva prescrizionale. Ma così non è. E palesi sono i diversi effetti discendenti, sul piano processuale esecutivo e sul piano del trattamento lato sensu penitenziario, da un reato dichiarato estinto per prescrizione e da un reato, invece, determinante la conferma di una specifica e non lieve condanna del ricorrente imputato, suscettibile di divenire irrevocabile dopo l'odierna decisione di legittimità.
Il termine prescrizionale del reato di peculato è computabile alla stregua della previgente disciplina ed è pari a complessivi quindici anni. Nel caso di specie, infatti, trova applicazione il combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p., nei rispettivi testi anteriori alle modifiche della disciplina della prescrizione introdotte dalla L. 251 del 2005, come da sentenza della Corte Costituzionale n. 393/2006, la sentenza di primo grado essendo stata pronunciata ben prima dell'8.12.2005, data di entrata in vigore della novellata regolamentazione. Al predetto termine di quindici anni deve aggiungersi un periodo pari a complessivi sei mesi e venti giorni di sospensione del corso della prescrizione intervenuta ex lege (differimenti del dibattimento su richiesta o nell'interesse dell'imputato o del suo difensore). Essendo stata la condotta di peculato del Di OR commessa e accertata il 27.1.1995 il termine di prescrizione è destinato a spirare soltanto nell'agosto del corrente anno 2010.
B/2. La tesi sostenuta nel ricorso (e nel precedenti motivi di appello) sulla diacronica successione alla qualità di pubblico ufficiale del "presentatore" Di OR di un suo contegno funzionale iure privatorum nel momento in cui si è impossessato del denaro riveniente dai debitori che hanno pagato in sue mani gli effetti "presentati" dal Di OR è infondata sotto duplice profilo, riconducibile sia alla disciplina delle competenze funzionali specifiche del presentatore delegato da notaio (esercente funzione pubblica ai sensi dell'art. 357 c.p. e L. n. 349 del 1973, artt. 2 e 9), sia in ogni caso al regime storico e dinamico che, ai sensi dell'art. 360 c.p. (esercente in fatto una funzione o un servizio pubblici), connota i suoi contegni connessi alla presentazione dei titoli scaduti (ai fini del loro tempestivo pagamento). Premesso che la L. n. 349 del 1973, art. 2 modificatrice delle norme sul protesto di cambiali e assegni, nella "equiparazione" in via generale del presentatore del notaio (o dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale delegato dal segretario comunale) ad un pubblico ufficiale, ad ogni eventuale effetto penale, non sembra ammettere successive distinzioni temporali della qualità nel corso delle operazioni funzionali del presentatore "equiparato", non sembra inutile per chiarezza espositiva riassumere i tratti salienti delle attività correlate al protesto dei titoli di credito. Nell'ordinamento italiano il protesto è un atto giuridico, in forma scritta, con il quale un pubblico ufficiale accerta l'avvenuta presentazione di una cambiale o di un assegno al debitore e il rifiuto da parte dello stesso di pagare o accettare il titolo. In quanto redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, il protesto è atto pubblico. La disciplina fondamentale del protesto è contenuta nel R.D. n. 1669 del 1933, artt. 51 e 73 per la cambiale e nel R.D. n. 1736 del 1933, artt. 45 e 65 per l'assegno come modificati dalla citata L. 12 giugno 1973, n. 349. Ai sensi dell'art. 1 di tale Legge sono ufficiali "levatori" del protesto, cioè pubblici ufficiali abilitati a redigere l'atto di protesto, l'ufficiale giudiziario competente per territorio, il notaio e il segretario comunale, nei comuni che non siano sedi di notaio o di ufficiale giudiziario. Il creditore (il più delle volte una banca domiciliataria del titolo di credito) consegna il titolo all'ufficiale levatore, che si reca presso il domicilio del debitore per chiederne il pagamento o l'accettazione. A fronte del rifiuto, l'ufficiale procede alla redazione del protesto, rendendo in questo modo esecutivo il titolo. Nella pratica corrente, per svolgere dette operazioni, esclusa la redazione dell'atto di protesto (atto proprio del pubblico ufficiale levatore, che deve essere sottoscritto anche dal presentatore), l'ufficiale giudiziario e il notaio sono autorizzati a servirsi di ausiliari, i cosiddetti "presentatori", in possesso di determinati requisiti tra cui in particolare quello della cd. fidefacienza (disciplinata dalla legge sull'ordinamento del notariato), nominati su loro designazione dal Presidente della Corte di Appello (il segretario comunale può avvalersi del messo comunale). Il protesto è presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione di regresso spettante al portatore del titolo nei confronti degli obbligati di regresso (traente, giranti e loro avallanti) e fa decorrere gli effetti civili tipici dell'inadempimento (interessi di mora, possibilità di procedere al pignoramento previo precetto, ecc.).
L'intera sequenza procedurale dell'attività culminante nel protesto o nel pagamento ritardato da parte del debitore del titolo insoluto alla scadenza e le fasi successive sono caratterizzate dalla pubblicità, intesa come tutela della fede pubblica nelle transazioni commerciali, allo scopo di tutelare chiunque abbia rapporti economici con il debitore protestato o accettante il titolo (pagato dopo la scadenza). Tale peculiare profilo induce a ritenere non risolutiva della problematica la risalente decisione di questa S.C. richiamata dal ricorrente (Cass. Sez. 5, 11.10.1993 n. 10807, Albani, rv. 196302), secondo cui, eseguita la presentazione dei titoli e redattosi l'atto di protesto a cura del notaio, che va sottoscritto anche dal presentatore, costui esaurirebbe gli atti che - alla stregua della L. n. 349 del 1973 lo vedono equiparato ai fini penali ad un pubblico ufficiale. La decisione trascura, infatti, oltre alla complessiva analisi funzionale dei compiti del presentatore anche nel caso in cui abbia ricevuto dal debitore il pagamento del titolo "presentatogli", proprio tale rilevante aspetto della pubblicità delle operazioni, che non a caso questa stessa S.C. pone al centro delle esigenze tutelate dalla disciplina normativa del protesto e dalle corrispondenti norme penali ex artt. 357, 358 e 360 c.p., di guisa che le ragioni di tutela della fede pubblica sono immanenti nel compimento di tutti gli atti connessi al protesto di titoli di credito, pur nelle loro ontologiche valenze di atti di interesse privato (cfr. Cass. S.U. Civili, 6.2.1984 n. 887, Valentino
contro
Volpe, rv, 433088). Per tanto non sembra dubitabile che, se risponde pacificamente di peculato il notaio incaricato della levata di protesti cambiari che si appropri del denaro incassato a titolo di pagamento dal debitore, omettendo di riversare il pagamento dei titoli al creditore (banca domiciliataria dei titoli) nei termini di legge (Cass. Sez. 6, 7.10.1999 n. 3106, Di Sabato, rv. 216400), in pari misura debba essere chiamato a rispondere di peculato il presentatore dei titoli delegato dal notaio allo svolgimento di siffatta funzione pubblica, che commetta la medesima condotta di appropriazione, resa possibile dal possesso delle somme incassate dai debitori per l'appunto in conseguenza della funzione svolta e a causa della stessa.
Non occorre diffondersi sulla corretta interpretazione del disposto della L. n. 349 del 1973, art. 9, commi 1 e 4, ai fini della individuazione dei pubblici ufficiali tenuti al tempestivo versamento al creditore delle somme ricevute in pagamento e alla coeva restituzione dei titoli per rilevare che il presentatore notarile informa l'intero suo agire ai caratteri di pubblicità e affidabilità che sono propri del pubblico ufficiale notaio, caratteri che mutua dalle funzioni di questo, di cui opera come longa manus o rappresentante nei rapporti con i debitori protestabili. In tale prospettiva, a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 360 c.p. (esercizio di fatto di funzioni pubbliche), l'interpretazione della L. n. 349 del 1973, art. 9 (pur quando si ritenga la norma circoscritta ai soli ufficiali "levatori" del protesto e non anche ai loro rispettivi presentatori) è, a ben riflettere, indifferente ai fini della qualificazione della posizione del presentatore che si appropri delle somme pagate dai debitori, poiché il carattere interamente pubblico delle funzioni svolte dal presentatore, anche dopo l'espletamento dei compiti per dir così esterni, è suffragato da altri dati normativi definitori di tali funzioni.
L'atto o verbale di protesto redatto dal notaio (o dall'ufficiale giudiziario o dal segretario comunale) deve contenere, quando si sia avvalso dell'opera del presentatore, anche la sottoscrizione del presentatore e l'indicazione delle circostanze dallo stesso personalmente accertate, come previsto dalla L. n. 349 del 1973, art.4, comma 2 ("l'atto di protesto ... deve contenere l'indicazione del presentatore ed essere anche da questi sottoscritto;
esso fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., anche delle dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il presentatore riferisce avvenuti in sua presenza o da lui compiuti"), che conferisce al presentatore uno specifico potere di attestazione e certificazione di inequivoca valenza pubblica (artt. 479 e 480 c.p.). Situazione che non cambia in alcun modo nel caso in cui il presentatore non accerti l'esistenza delle condizione per la levata del protesto (da rimettere al notaio), perché ha ricevuto dal debitore il pagamento "totale o parziale" dei titoli che ha provveduto a presentargli. Anche in questo caso nella fase appena successiva (nel relazionare subito o periodicamente al notaio delegante) il potere di attestazione/certificazione pubblica del presentatore rimane immutato e permane il carattere pubblico delle sue funzioni, perché la L. n.349 del 1973, stesso art. 4, comma 1 attribuisce al presentatore il potere-dovere di rilasciare al creditore "quietanza" dei pagamenti effettuati, attività - questa - che egli continua a compiere "nel nome del notaio" ed in sua surrogatoria supplenza (art. 4, comma 1, cit.: "il presentatore del notaio, il presentatore dell'u.g. ... compiono a nome, rispettivamente, del notaio ... l'attività loro rimessa e sono legittimati all'incasso totale o parziale del titolo e degli emolumenti di cui agli artt. 7 e 8 diritto di protesto, indennità di accesso, n.d.r. nonché al rilascio della quietanza"). Quietanza che ovviamente è assistita da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 cod. civ. ed è di fondamentale importanza per il debitore, che può opporla a terzi (eventuali obbligati di regresso o altri), dando prova della avvenuta estinzione del suo debito. D'altra parte è evidente che la possibilità del presentatore di incassare anche pagamenti parziali vale a procrastinare la persistenza della sua pubblica funzione pur dopo l'incasso dei pagamenti (totali o parziali), laddove essa postula una susseguente verifica, in questo caso da parte del notaio ed estesa alle eventuali ulteriori evenienze accertate nell'occasione dal presentatore, della completezza del pagamento o della sua entità parziale. Attività di indubbia natura pubblica alla quale non può rimanere estraneo il presentatore, che anzi - nel suo ruolo di diretto ricevitore del pagamento e delle dichiarazioni del debitore (soprattutto, ad esempio, se il pagamento è parziale) - risponde funzionalmente dell'attività, anteriore e pubblica, svolta.
Alla reiezione del ricorso segue per legge la condanna del Di OR al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese affrontate per l'odierno giudizio, liquidate in via equitativa come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna altresì il ricorrente a rimborsare alla parte civile IO LI le spese del grado, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2010