Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/1999, n. 3106
CASS
Sentenza 7 ottobre 1999

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Commette il reato di peculato il notaio che, incaricato della levata di protesti cambiari, si appropria del denaro derivante dall'incasso degli effetti cambiari consegnatogli per detto scopo, omettendo di effettuare il pagamento nel tempo dovuto ai creditori e trattenendo le somme incassate su conto corrente personale. Il notaio conserva infatti la qualità di pubblico ufficiale anche successivamente alla levata del protesto, come si ricava dall'art. 9, comma quarto, della legge 12 giugno 1973, n. 349, in base al quale il notaio è annoverato tra i pubblici ufficiali che hanno l'obbligo di versare l'importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento.

In tema di misure interdittive, la inabilitazione temporanea all'esercizio della professione notarile ex art. 140 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, non rientra nella figura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio ex art. 289 cod. proc. pen., ma in quella del divieto temporaneo di determinate attività professionali ex art. 290 cod. proc. pen.; e ciò in quanto l'attività notarile, pur essendo connotata da aspetti pubblicistici, è qualificabile come professione, caratterizzata privatisticamente e svolta dal notaio in piena autonomia nell'ambito di un ordine professionale autogestito. Ne consegue che per l'applicazione della misura in questione non è richiesto il previo interrogatorio dell'imputato; garanzia che attiene solo alla misura prevista dall'art. 289 cod. proc. pen. per i pubblici ufficiali. (Vedi Corte cost., ord. 22 giugno 2000, n. 229).

La inabilitazione all'esercizio della professione notarile ex art. 140 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ha natura di misura cautelare interdittiva conseguente alla promozione di un procedimento penale, ed è riconducibile alla misura del divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali prevista in via generale dall'art. 290 cod. proc. pen.. Data tale natura cautelare della misura, questa prescinde da finalità relative alla salvaguardia del prestigio e del decoro della professione notarile, che sono invece proprie delle sanzioni disciplinari, le quali sono del tutto autonome rispetto al procedimento penale. (Vedi Corte cost., sent. 2 febbraio 1990, n. 40).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/1999, n. 3106
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3106
    Data del deposito : 7 ottobre 1999

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