Sentenza 7 ottobre 1999
Massime • 3
Commette il reato di peculato il notaio che, incaricato della levata di protesti cambiari, si appropria del denaro derivante dall'incasso degli effetti cambiari consegnatogli per detto scopo, omettendo di effettuare il pagamento nel tempo dovuto ai creditori e trattenendo le somme incassate su conto corrente personale. Il notaio conserva infatti la qualità di pubblico ufficiale anche successivamente alla levata del protesto, come si ricava dall'art. 9, comma quarto, della legge 12 giugno 1973, n. 349, in base al quale il notaio è annoverato tra i pubblici ufficiali che hanno l'obbligo di versare l'importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento.
In tema di misure interdittive, la inabilitazione temporanea all'esercizio della professione notarile ex art. 140 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, non rientra nella figura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio ex art. 289 cod. proc. pen., ma in quella del divieto temporaneo di determinate attività professionali ex art. 290 cod. proc. pen.; e ciò in quanto l'attività notarile, pur essendo connotata da aspetti pubblicistici, è qualificabile come professione, caratterizzata privatisticamente e svolta dal notaio in piena autonomia nell'ambito di un ordine professionale autogestito. Ne consegue che per l'applicazione della misura in questione non è richiesto il previo interrogatorio dell'imputato; garanzia che attiene solo alla misura prevista dall'art. 289 cod. proc. pen. per i pubblici ufficiali. (Vedi Corte cost., ord. 22 giugno 2000, n. 229).
La inabilitazione all'esercizio della professione notarile ex art. 140 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ha natura di misura cautelare interdittiva conseguente alla promozione di un procedimento penale, ed è riconducibile alla misura del divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali prevista in via generale dall'art. 290 cod. proc. pen.. Data tale natura cautelare della misura, questa prescinde da finalità relative alla salvaguardia del prestigio e del decoro della professione notarile, che sono invece proprie delle sanzioni disciplinari, le quali sono del tutto autonome rispetto al procedimento penale. (Vedi Corte cost., sent. 2 febbraio 1990, n. 40).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/1999, n. 3106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3106 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 07/10/1999
Dott. LUCIANO DI NOTO Consigliere SENTENZA
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere N. 3106
Dott. BRUNO OLIVA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO TRIFONE Consigliere N. 18261/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal difensore, avv. Emilio Nicola BUCCICO, di Di BA EL FA (nato a [...] il [...]);
avverso l'ordinanza 16.2.1999 del Tribunale di Potenza;
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio AMBROSINI;
Udito il parere del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Mario FAVALLI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
Sentito il difensore avv. BUCCICO;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Potenza - in sede di appello ex art. 310 c.p.p. proposto dalla difesa avverso l'ordinanza 30.12.1998 del gip del Tribunale di Matera, che disponeva l'inabilitazione dall'esercizio delle funzioni notarili di Di BA EL FA - in data 16.2.1999 confermava l'ordinanza stessa fissando il termine di durata della misura in mesi due a partire dall'inizio dell'esecuzione della misura stessa.
L'ordinanza premette, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, che l'inabilitazione all'esercizio delle funzioni notarili prevista dall'art. 140 L. 16.2.1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), nel caso di inizio di procedimento penale per determinati reati (nella specie peculato), costituisce misura cautelare di competenza del giudice penale. In quanto tale è soggetta integralmente alla disciplina codicistica sulle misure cautelari personali interdittive, sia per quanto riguarda la competenza ad emettere la misura, sia per quanto riguarda i mezzi di impugnazione esperibili, sia per quanto riguarda i termini di durata massima (su quest'ultimo punto discostandosi dalla pronuncia 23.10.1997 della Cassazione, sez. I, Sica). Ravvisa, quindi, la sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza in ordine al reato di peculato contestato sulla base delle risultanze peritali, e ravvisa le esigenze cautelari nel pericolo di reiterazione nel reato "tenuto conto della reiterazione nel tempo dei fatti e della continuità delle azioni poste in essere, anche in relazione al ruolo estremamente qualificato dell'agente". Avverso l'ordinanza del tribunale di Potenza propone ricorso la difesa dell'indagato per una molteplicità di motivi:
A) Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla competenza del giudice penale. L'inabilitazione prevista dall'art. 140 della legge notarile, infatti, è dettata dalla esigenza di salvaguardia del prestigio e del decoro della funzione notarile (come la stessa ordinanza impugnata riconosce quale una fra le condizioni legittimatrici della "misura"), il che attesta la specificità e autonomia del provvedimento e la sua riconducibilità nel quadro dei procedimenti disciplinari, con preclusione dell'applicabilità di misure cautelari in base al combinato disposto degli artt. 217 e 250, c. 4, disp. att. c.p.p..
B) Violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all'art. 289 c.p.p.. Non solo non è stato sentito l'indagato, ma lo specifico motivo di appello non è stato preso in considerazione. C) Violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza. L'ordinanza impugnata riconosce la qualità di pubblico ufficiale al notaio fino alla levata del protesto e la natura privatistica della prestazione successiva alla consegna delle somme dovute, pur assumendo sussistere una perpetuazione nella funzione pubblica: il che appare illogico posto che il notaio agirebbe quale mandatario iure privatorum sol che il debitore versasse le somme prima della levata del protesto, in adempimento della propria obbligazione. Il che escluderebbe la natura "propria" del reato contestato. Peraltro il reato previsto dagli artt. 5 segg. della legge n. 1937 del 1874, richiamata dalla legge notarile, che prevede l'ipotesi di "sottrazione commessa da pubblici ufficiali e depositari pubblici" non è corrispondente alla fattispecie descritta dall'art. 314 c.p. vigente. In ogni caso vi sarebbe contraddizione fra la nozione di appropriazione del denaro ricavato dall'incasso di effetti cambiari e la specificazione dell'illecito profitto consistente, invece, nel profitto di interessi indebitamente lucrati per il sistematico e apprezzabile superamento dei termini stabiliti per il versamento agli istituti di credito. Non vi sarebbe, in altri termini, corrispondenza fra il fatto contestato e la figura incriminatrice. D'altra parte sul punto relativo alla determinazione degli interessi eventualmente lucrati in modo illecito le stesse perizie, indicate dalla ordinanza impugnata a sostegno degli indizi di colpevolezza, non forniscono alcun dato obiettivo e certo.
D) Violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in punto esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata ripropone, ignorando le doglianze in sede di appello, una questione tipicamente disciplinare, legata al ruolo estremamente qualificato dell'agente". E) Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla durata della misura cautelare. La durata della misura, fissata al Tribunale in due mesi, è basata sul generico concetto di congruità, senza ulteriori specificazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento.
La Corte costituzionale è intervenuta nella materia relativa alla inabilitazione all'esercizio della professione notarile con la sentenza 31 gennaio 1990, n. 40 - ponendosi sulla stessa linea della sentenza 14 ottobre 1988, n. 971, relativa agli impiegati civili dello Stato - e ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcune norme della l. 16.2.1913, n. 89, in particolare:
- dell'art. 139, n. 2, che prevede che il giudice penale inabiliti de iure, anziché sulla base di valutazioni discrezionali, il notaio che sia stato condannato per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3, della stessa legge, ancorché la sentenza di condanna non sia ancora passata in cosa giudicata;
- dell'art. 142, u. c., della medesima legge nella parte in cui prevede che è destituito di diritto il notaio che ha riportato condanna per uno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3, della legge stessa, anziché riservare ogni provvedimento al procedimento camerale del Tribunale civile, come per le altre cause indicate dallo stesso art. 142;
- dei primi tre commi dell'art. 158 della stessa legge;
- dell'art. 146 della stessa legge nella parte in cui non prevede che l'azione disciplinare rimanga sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza quando per il fatto illecito sia promosso processo penale.
Nel motivare la declaratoria di illegittimità costituzionale la Corte ha affermato in maniera non equivoca che "l'inabilitazione è misura cautelare. Ciò risulta chiaramente già dal testo degli artt. 139 e 140 della legge notarile, che prevedono la misura in relazione a situazioni di carattere provvisorio, concernenti la pendenza di procedimento disciplinare o di processo penale.... Una misura, perciò, che è essa stessa provvisoria, perché destinata a caducarsi o ad essere revocata quando vengano a cessare le situazioni che l'hanno determinata...". La sentenza in questione dichiara inaccettabile l'automatismo della misura cautelare, mentre afferma in modo assoluto la natura cautelare appunto di una misura quale l'inabilitazione all'esercizio della professione notarile ed esclude in modo altrettanto perentorio la sua natura di pena accessoria (anche eventualmente applicabile in via provvisoria, stante, tra l'altro, l'abrogazione dell'art. 140 c.p.). Che l'inabilitazione all'esercizio della professione ex art. 140 della legge notarile non sia pena accessoria, ma misura cautelare che consegue alla promozione di un procedimento penale (del tutto autonoma rispetto alla sanzione disciplinare), era principio anticipato dalla Corte di Cassazione, ancor prima dell'entrata in vigore del nuovo codice processuale penale (Sez. un., 7.7.1962), ribadito, a maggior ragione, sotto la vigenza del nuovo codice (sez. V, 6.3.1987, Anastasi;
sez. I, 23.10.1997, Sica). La natura cautelare della misura prescinde, quindi, da finalità relative alla esigenza di salvaguardia del prestigio e del decoro della professione notarile, che sono invece proprie delle sanzioni disciplinari le quali non sono necessariamente collegate alla pendenza di procedimenti penali o di condanne definitive. Peraltro vi è da considerare che, sotto la vigenza del nuovo codice processuale, le sanzioni disciplinari hanno acquistato piena autonomia rispetto al giudizio penale, il quale non puo in nessun caso essere considerato premessa obbligata alla loro applicazione. Sussiste oggi una piena autonomia fra le misure cautelari di cui agli artt. 289 e 290 c.p.p. e le sanzioni disciplinari, essendo esse presiedute da una diversa finalità e da una diversa logica: le prime concernenti il pericolo di reiterazione nella condotta illecita, le seconde attinenti alla tutela del decoro e del prestigio della professione. Una volta riportata la "misura" della inabilitazione nell'ambito di quelle interdittive di cui al c.p.p., la connotazione "morale" tipica delle sanzioni disciplinari viene meno, per essere riservata agli speciali procedimenti che caratterizzano ogni categoria professionale.
2. La stessa infondatezza deve rilevarsi in ordine al secondo motivo di ricorso.
La difesa fa espresso riferimento all'art. 289, c. 2, ult. parte, c.p.p., come integrato dalla l. 16.7.1997, n. 334, che impone:
"nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate dagli artt. 64 e 65". La menzione dell'art. 289 c.p.p. è sicuramente erronea, dovendosi ricomprendere la misura della inabilitazione alla professione notarile nell'art. 290 c.p.p.. Infatti la differenza essenziale fra le due disposizioni - che in ultima analisi producono effetti del tutto analoghi - sta nel presupposto della misura: la prima (ex art. 289) riguarda il soggetto investito di un pubblico ufficio o servizio;
la seconda (ex art. 290) riguarda l'esercente una determinata professione, una impresa, un ufficio direttivo di persone giuridiche o imprese.
Il notaio è certamente pubblico ufficiale nel compimento di una serie di atti, al pari del medico, dell'avvocato, del commercialista, del geometra o di quanti altri, quando essi sono investiti di determinate funzioni, ma sono tutti essenzialmente esercenti una "professione", caratterizzata privatisticamente, e dotati di piena autonomia avendo come punto di riferimento un "ordine professionale" autogestito.
È indubitabile che non si possa scindere il ruolo di professionista e di pubblico ufficiale. Il professionista resta sempre tale come figura giuridica, salvo essere investito della qualifica di pubblico ufficiale in determinate circostanze stabilite dalla legge. Il pubblico ufficiale è, invece, sempre tale nell'esercizio delle proprie funzioni.
Non a caso la legge processuale distingue le due misure nei confronti dell'una e dell'altra categoria di soggetti, per la diversa valenza che esse assumono e le definisce in modo diverso:
"sospensione" nel primo caso, "divieto di esercizio" nel secondo. Non solo, ma richiede una diversa garanzia nell'uno e nell'altro: più rigorosa per il pubblico ufficiale, che deve essere interrogato prima della decisione sulla richiesta di sospensione;
meno rigorosa nell'altro in cui tale interrogatorio non è richiesto. Orbene, non potendosi porre in discussione che quella di notaio sia storicamente, attualmente, giuridicamente, una "professione" (una diversa definizione indurrebbe ad una vera e propria ribellione della categoria), la misura di cui si tratta della inabilitazione dalla professione non può che essere inquadrata sotto la previsione dell'art. 290 c.p.p., per l'applicazione della quale non è richiesto (a differenza della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio) il previo interrogatorio dell'indagato. A nulla rileva che il Tribunale dell'appello non abbia dato contezza della eccezione di cui qui si tratta, essendo in re ipsa la risposta all'eccezione stessa, per le ragioni appena ora evidenziate.
3. Il terzo motivo di ricorso appare estremamente articolato, ma anche ad esso non può non darsi risposta negativa.
Ci si duole, innanzitutto, della mancata corrispondenza fra l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 5, n. 3 indicata dall'art. 140 della legge notarile (con riferimento alla l. n. 1937 del 1874), concernente l'ipotesi di "sottrazione commessa da pubblici ufficiali e depositari pubblici" e l'attuale art. 314 c.p., nella fattispecie configurata in questi termini: "avendone il possesso o, comunque, la disponibilità nella qualità di pubblico ufficiale (notaio) incaricato dell'elevazione di protesti cambiari, si appropriava del denaro riveniente dall'incasso degli effetti cambiari consegnatigli per detto scopo, a seguito del mancato pagamento alla scadenza dalla Banca popolare del Materano, Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania. Tanto faceva in violazione della normativa dettata in materia (art. 9 l. 12.6.1973, n. 349), e sistematico ed apprezzabile superamento dei termini stabiliti per il versamento all'istituto di credito di tali incassi, trattenendo le somme anche su conto corrente personale, e comunque dando ad esse destinazione incompatibile con il titolo e ragioni giustificantine il possesso, così conseguendo ... l'illecito profitto, riveniente dagli interessi indebitamente lucrati".
Non vi è dubbio - ne' la difesa contesta nella sostanza l'assunto - che il rinvio alla norma vigente al momento dell'entrata in vigore della legge notarile non possa essere ricettizio della fattispecie come in allora configurata e delle relative sanzioni, specie considerando che la formulazione della richiamata legge n.1937 del 1874 non è specifica, ne' rapportata ad articoli di legge determinati, bensì genericamente riferita alla sottrazione commessa da pubblici ufficiali. Le menzionate sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione ignorano apparentemente l'argomento in quanto è di tutta evidenza che i reati per cui si procede nei confronti del notaio non possono essere quelli descritti da norme abrogate, bensì quelli in cui le stesse o le parallele fattispecie sono state ridescritte nell'evolversi della legislazione penale. Non vi è certo lesione del principio di stretta legalità nel considerare (sotto un profilo processuale quale è quello attinente alla misura cautelare interdittiva) l'ipotesi delittuosa oggi vigente, rispetto a quella indicativa di un comportamento delittuoso delineato nei contorni essenziali. Ma il tema, peraltro, è solo incidentalmente trattato dalla difesa, che sottolinea soprattutto la differenza fra il concetto di appropriazione delle somme e l'appropriazione degli interessi (bancari o comunque relativi ad investimenti delle somme stesse) lucrati nel tempo in cui le somme sono rimaste "contra legem" nella disponibilità del notaio. La distinzione fra appropriazione di somme e appropriazione dei relativi interessi è meno sottile di quanto appaia, poiché il lucrare interessi su determinate somme è la conseguenza dell'appropriazione, sia pure in un tempo relativamente limitato, delle somme stesse. Orbene, la liceità dell'appropriazione "temporanea" delle somme ricavate a seguito della levata dei protesti (conseguentemente e necessariamente dei relativi interessi) incontra un limite invalicabile nel disposto dell'art. 9, c. 4, della l. 12.6.1973, n.349, la quale impone ai pubblici ufficiali (notai, ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari, segretari comunali) autorizzati alla levata del protesto ex art. 7 della stessa legge, di versare "l'importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento". Il termine "perentorio" dettato dalla legge sui protesti è volto proprio al fine di evitare che i pubblici ufficiali autorizzati alla levata del protesto possano lucrare abusivamente degli interessi sulle somme di cui dispongono, non potendosi ragionevolmente ritenere che nelle 24 ore successive all'incasso (anche ammettendo che per ragioni di sicurezza le somme stesse siano depositate presso un istituto bancario) le somme possano fruttare interessi.
Il lucro degli interessi è conseguenza necessaria dell'appropriazione temporanea delle somme (in violazione del disposto dell'art. 9 della legge n. 349/73) ed è comunque condotta illecita, così da realizzare grave indizio in ordine all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 314 c.p.. Quanto poi alla determinazione in concreto del lucro tratto abusivamente dagli interessi percepiti, si tratta di questione di fatto non deducibile in questa sede.
L'obiezione ulteriore secondo cui il notaio, sino alla levata del protesto, è pubblico ufficiale e che il successivo svolgersi del rapporto con il soggetto che si è rivolto a lui per tale incombente di natura pubblicistica cessa per dar luogo ad un rapporto privatistico, è privo di pregio. Infatti proprio la menzionata norma di cui all'art. 9, c. 4, della l. n. 349/73 non a caso adotta la formula "i pubblici ufficiali", fra essi ricomprendendo il notaio, per indicare l'obbligo per gli stessi di versare l'importo dei titoli pagati "il giorno non festivo successivo a quello del pagamento". Ciò indica in modo non equivoco la perpetuazione del pubblico ufficio anche dopo il momento dell'avvenuto pagamento a sue mani da parte del debitore delle somme dovute.
4. L'impugnata ordinanza viene contestata per violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine alle esigenze cautelari che hanno determinato l'applicazione della misura. La doglianza è infondata.
In realtà l'ordinanza di cui si tratta evidenzia non solo la "grave lesione dell'immagine della funzione notarile" (che appartiene, se mai, al giudizio disciplinare) menzionata nell'ordinanza del gip applicativa della misura, bensì la pericolosità suggerita dalla "reiterazione nel tempo dei fatti e della continuità delle azioni poste in essere" dall'indagato..." "anche in relazione al ruolo estremamente qualificato dell'agente, derivandone la probabilità di pericolo nel ritardo qualora all'indagato non venga temporaneamente inibito l'esercizio delle funzioni notarili". Tale motivazione appare adeguata e non in contrasto con l'art. 274, lett. c), c.p.p., evidenziando da un lato il pericolo di reiterazione nel reato e, dall'altro, la sua attualità.
5. Da ultimo la difesa si duole della durata della misura interdittiva inflitta, contestandone la congruità. L'ordinanza impugnata ha ritenuto l'applicabilità della misura interdittiva nella misura di mesi 2, riformando sul punto l'ordinanza del gip che disponeva l'inabilitazione dalle funzioni notarili "sine die", anche sulla scorta di un precedente di questa Suprema Corte (Sez. I, 23.10.1997, Sica) che riteneva applicabili tutte le norme in materia di misure interdittive previste dal c.p.p., ad eccezione dell'art. 308, in ragione della specificità della misura della inabilitazione alla professione notarile.
La tesi sostenuta dall'ordinanza impugnata è del tutto condivisibile in relazione all'art. 308 c.p.p., in quanto, se è da riconoscersi obiettivamente alla inabilitazione dalla professione notarile ex art. 140 della l. 16.2.1913, n. 89, la qualifica di misura interdittiva, come tale inquadrabile nella previsione di cui all'art. 290 c.p.p., non si comprende quale ragione derogatoria si possa affermare quanto alla sua durata.
Ciò premesso, la valutazione di "congruità" della durata appartiene ad una valutazione di merito, in relazione alla quale questa Corte non può essere investita sotto un profilo di legittimità. Rientra, infatti, nella valutazione del giudice di merito stabilire il termine di applicazione della misura ex art. 308 c.p.p., in base a parametri che, nella specie, sono desumibili dalla stessa ordinanza in relazione alle condizioni stesse per le quali la misura viene adottata (reiterazione nel tempo dei fatti, continuità delle azioni, ruolo qualificato del soggetto agente, pericolo nel ritardo).
Sotto questo profilo la violazione di legge non si ravvisa, così come la pretesa mancanza di motivazione, la quale motivazione è invece sintetizzata nel termine "congruo", comprensivo delle argomentazioni che precedono.
6. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 1999