Sentenza 4 marzo 2015
Massime • 2
È inammissibile, se carente di elementi indicativi del concreto interesse vantato, il ricorso per cassazione della parte civile avverso la sentenza della corte d'appello di nullità della sentenza di primo grado per diversità del fatto. (Fattispecie in cui la sentenza di primo grado annullata in appello aveva escluso la responsabilità dell'imputato).
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti al P.M., sempre che sussista un concreto interesse della parte ad impugnare. (Fattispecie in cui la S.C. ha ravvisato la sussistenza del concreto interesse ad impugnare, avendo l'imputato proposto ricorso avverso una sentenza di appello che aveva dichiarato la nullità, per "errores in procedendo", della decisione di primo grado con la quale era stata pronunciata la sua assoluzione da uno dei reati ascrittigli nonché dichiarata la prescrizione per gli altri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2015, n. 11228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11228 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 04/03/2015
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 516
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 28554/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
TI LB N. IL 25/09/1927;
inoltre:
TI LB N. IL 25/09/1927;
PARTE CIVILE TE IO E TE OR;
avverso la sentenza n. 7008/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 20/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Romano Giulio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito, per le parti civili, Avv. Bonu ER che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Massatani Roberto per FO ER. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha dichiarato la nullità della pronuncia emessa dal Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, con la quale FO ER era stato mandato assolto dal reato di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in qualità di datore di lavoro di EF TE (deceduto) e di EF UR, e si era dichiarato non doversi procedere per estinzione dei reati per prescrizione in relazione a sette contravvenzioni prevenzionistiche, un reato edilizio e un reato di falso.
Ad avviso della Corte di Appello la sentenza è nulla:
- per indeterminatezza dell'imputazione, non essendo stati indicata data e luogo di commissione dei reati attinenti al sinistro lavorativo e per essere quindi sussistente una nullità assoluta del decreto che dispone il giudizio;
- per essere stata redatta la motivazione con grafia illeggibile;
- e per l'essere la medesima apparente, siccome non operato l'esame delle risultanze dibattimentali acquisite nel corso di un procedimento penale protrattosi per quasi tre anni.
2. Avverso tale decisione ricorrono con autonomi atti di impugnazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, l'imputato e le parti civili EF Ioni e EF Florica, articolando motivi convergenti.
3. Il Procuratore Generale rileva che la sentenza è in realtà leggibile - e ne riporta la riproduzione dattiloscritta - e che non sussiste alcuna indeterminatezza dei capi di imputazione, posto che la rubrica d'accusa, dopo aver riportato ai capi B), C), D), E), F), G) H), I) ed L) le violazioni antinfortunistiche concludeva "in Corchiano accertato il giorno 8.9.2007" e che nello stesso capo A), relativo al delitto contro la persona, erano riportati data e luogo del fatto.
4. L'imputato, rimarcata l'ammissibilità del proprio ricorso avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello, lamenta che sia stata ritenuta la illeggibilità della grafia dell'estensore della pronuncia di primo grado nonostante essa sia "ampiamente leggibile e congruamente motivata", rammentando altresì che l'uso di scrittura a mano non è causa di nullità, la quale a tutto concedere dovrebbe qualificarsi a regime intermedio, non eccepita dalle parti appellanti. Deduce, infine, la chiara indicazione del giorno e del luogo di commissione dei reati indicati da A) a J) della rubrica.
5. Le parti civili lamentano violazione degli artt. 429, 604, 178, 179 e 181 c.p.p. avendo la Corte di Appello ritenuto la nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio laddove, ove mancanti data e luogo del commesso reato, può rinvenirsi al più in una nullità relativa eccepibile solo entro il termine di cui all'art. 181 c.p.p., comma 3; eccezione mai formulata sicché la pretesa nullità doveva ritenersi comunque sanata.
In fatto assumono l'insussistenza della ritenuta indeterminatezza, avendo il P.M. provveduto ad indicare alla fine dell'ultima imputazione la data ed il luogo dei reati connessi all'infortunio e alle violazioni prevenzionistiche ed addirittura tali elementi risultando indicati anche nel capo A).
Con un secondo motivo deducono la manifesta illogicità della sentenza impugnata in relazione all'asserita indecifrabilita grafica della sentenza di primo grado non essendo la medesima realmente tale;
inoltre, la Corte di Appello avrebbe dovuto riformare la prima pronuncia ove ritenuto che essa non avesse preso in considerazione le emergenze processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso delle parti civili è inammissibile per carenza di interesse. La questione dell'interesse al ricorso è stata sollevata anche dall'imputato; ragion per cui quanto ci si appresta ad esporre vale anche a riguardo del ricorso di quest'ultimo, che va invece ritenuto ammissibile.
4.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e rinviato gli atti al Tribunale per il nuovo giudizio. Infatti, la natura meramente processuale di tale pronuncia non osta alla sua impugnabilità in sede di legittimità, ferma restando la necessità che ricorra un interesse concreto all'eliminazione del provvedimento, interesse che va verificato e misurato in relazione alla situazione determinatasi a seguito della pronuncia annullata (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009 - dep. 17/07/2009, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244108).
Nell'occasione il S.C. ha in primo luogo escluso che il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione possa giustificare l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di appello che abbia annullato, a norma dell'art. 604 c.p.p., la pronuncia di primo grado per vizio processuale;
quindi ha affermato che l'interesse concreto ed attuale alla eliminazione del provvedimento mediante impugnazione non va colto alla luce della possibilità o meno della parte di esercitare nella loro completezza le facoltà difensionali ma tenendo presente "il diritto a non veder vanificati ingiustamente ed irrimediabilmente i risultati (in ipotesi favorevoli) scaturiti dalla sentenza di primo grado". La sentenza di appello, infatti, produce la eliminazione della prima decisione, che era suscettibile di passaggio in giudicato, così realizzando un effetto novativo che azzera i risultati già raggiunti nel processo, ai quali vanno commisurati i contrapposti interessi delle parti al relativo mantenimento o caducazione.
Questo Collegio non ignora che, pur dopo l'autorevole intervento, in tema di impugnabilità del provvedimento con il quale il giudice di secondo grado annulla la sentenza di condanna gravata (in particolare, ritenendo violato il principio di correlazione) si sono registrati due divergenti orientamenti. Secondo un primo, è inammissibile per difetto di interesse, ex art. 568 c.p.p., comma 4, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza con cui il giudice di appello, ritenuta la sussistenza di un fatto diverso rispetto a quello contestato, annulli la pronuncia di primo grado e trasmetta gli atti al pubblico ministero. Una simile decisione, infatti, si reputa inidonea a determinare un qualche pregiudizio per l'imputato, il quale - si afferma - ha ampia ed inalterata facoltà di difesa nell'instaurando procedimento per la diversa ipotesi di reato (Sez. 5, n. 14366 del 27/01/2012 - dep. 16/04/2012, Caratozzolo e altro, Rv. 252474).
Un diverso orientamento ritiene, all'inverso, che il ricorso sia ammissibile quando sussista un concreto interesse della parte ad impugnare (in tal senso Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014 - dep. 29/04/2014, Pagano ed altri, Rv. 260006; Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013 - dep. 17/06/2013, Tonietti, Rv. 256860).
4.2. Ritiene tuttavia questo Collegio che i principi posti dalle S.U. debbano trovare applicazione anche nel caso in cui ricorrente è l'imputato, non potendosi condividere l'assunto - espresso in Cass. n. 14366/2012 - che quei principi valgano per l'ipotesi del ricorso del P.G., titolare dell'interesse all'esatta applicazione della legge, mentre l'imputato manterrebbe inalterate le facoltà difensionali e quindi sarebbe privo di interesse ad attivare il mezzo di impugnazione. Infatti, come si è appena sopra rammentato, il S.C. ha esplicitamente preso in considerazione la tesi fatta propria dalla Quinta Sezione, ritenendola irricevibile perché fondata sulla omessa considerazione che la pronuncia rescindente impedisce la formazione del giudicato ed ha analizzato la questione sottopostale anche nella prospettiva dell'imputato ricorrente, pervenendo alla conclusione che egli ha diritto a non veder vanificati illegittimamente i risultati conseguiti con la sentenza di primo grado.
Concordemente, quindi, alle decisioni della Seconda e della Sesta Sezione, deve affermarsi anche in questa sede che la sentenza della Corte di Appello con la quale si dichiara la nullità della decisione di primo grado ritenuta viziata per errores in procedendo possa essere fatta oggetto di ricorso per cassazione dalla parte che sia titolare di un interesse concreto ed attuale alla sua eliminazione;
e che tale interesse qualificato debba essere riconosciuto nel caso, come quello in esame, in cui il giudice di primo grado aveva provveduto a mandare assolto l'imputato per il reato sub A) e a dichiarare l'estinzione dei restanti reati ascritti.
4.3. Sulla base delle esposte osservazioni risulta l'inammissibilità del ricorso proposto dalle parti civili, per carenza di interesse. Infatti, dalla sentenza impugnata la parte civile trae unicamente un beneficio, ovvero quello di rimuovere una pronuncia che aveva escluso la responsabilità dell'imputato per l'infortunio occorso agli EF. Nè con il ricorso si è svolta alcuna affermazione in ordine all'interesse che sosterrebbe l'impugnazione delle parti civili: è già stato puntualizzato da questa Corte che è inammissibile, se carente di elementi indicativi del concreto interesse vantato, il ricorso per cassazione della parte civile avverso la sentenza della Corte d'Appello di nullità della sentenza di primo grado per diversità del fatto (Sez. 3, n. 23219 del 11/04/2012 - dep. 13/06/2012, P.C. in proc. Gurrera, Rv. 252901). Principio che vale certamente anche per il caso che qui occupa.
5. I ricorsi del P.G. e dell'imputato sono fondati. Attesa la sostanziale coincidenza delle censure, ragioni di economia motivazionale impongono una trattazione unitaria delle medesime.
5.1. In primo luogo va rilevato che la nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione, prevista dall'art. 429 c.p.p., comma 2, deve ritenersi sanata qualora non sia stata dedotta entro il termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 491 c.p.p., comma 1;
poiché infatti la predetta omissione non attiene ne' all'intervento dell'imputato ne' alla sua assistenza o rappresentanza, la nullità che ne deriva non può ricomprendersi fra quelle di ordine generale, di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c), bensì tra quelle relative, previste dall'art. 181 c.p.p., con la conseguenza che deve essere eccepita - a pena di preclusione -subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. (Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008 - dep. 23/04/2008, Muro e altri, Rv. 239757;
Sez. 6, n. 50098 del 24/10/2013 - dep. 12/12/2013, C, Rv. 257910). Appare quindi errata la decisione della Corte di Appello, perché quand'anche non fossero indicati la data ed il luogo di commissione del fatto in relazione ai diversi reati descritti nella rubrica - e tale omissione avesse determinato una indeterminatezza della imputazione -, pure tale indeterminatezza non avrebbe più potuto essere rilevata dalla Corte distrettuale.
Ma, prima ancora, va esclusa l'asserita indeterminatezza posto che il capo A) contiene riferimenti specifici al luogo di verificazione del sinistro e alla sua collocazione temporale, chiaramente comprensibili solo che si approcci la contestazione con i consueti (per la lettura di un qualunque testo, prima ancora che di una imputazione) strumenti interpretativi: al FO il p.m. ha contestato di aver cagionato la morte ed il ferimento dei lavoratori quale proprietario del fabbricato ubicato in Contrada Fallarese 14/a in Corchiano e datore di lavoro di fatto, presso il quale gli EF stavano eseguendo lavori edili, nel corso dei quali erano precipitati al suolo, riportando in particolare EF UR lesioni durate dall'8 settembre al 16 novembre 2011. Sicché l'indicazione del luogo ove erano in svolgimento i lavori da parte degli infortunati e della data di inizio del periodo di malattia danno sufficienti indicazioni circa gli elementi che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto mancanti. Ed in ogni caso l'analitica descrizione del luogo di accadimento e delle modalità del sinistro escludeva qualsiasi incertezza in ordine al fatto storico ascritto all'imputato. Vale rammentare, peraltro (ed in relazione, in particolare, alla collocazione temporo-spaziale dell'omicidio colposo), che il principio per il quale l'imputazione non può, a pena di nullità del decreto di citazione, lasciare adito ad incertezza sui fatti che la determinano, è stato posto a tutela del diritto di difesa, con la conseguenza che, al fine di stabilire la determinatezza dell'imputazione, occorre avere riguardo alla contestazione sostanziale ed escludere le dette nullità ogniqualvolta il prevenuto abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l'accusa è stata formulata.
Nel caso di specie, è l'intera prospettazione che rende evidente a chiunque, tanto più se si tiene conto anche di quanto emergente dagli atti disponibili alle parti, che tutte le imputazioni connesse a violazioni prevenzionistiche e persino quella concernente una violazione edilizia risultano accertate il giorno stesso del sinistro, ovvero l'8.9.2007.
5.2. Neppure sussiste l'ulteriore causa di nullità indicata dalla Corte di Appello.
In punto di diritto va rammentato che l'indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile, è causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, perché non solo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione ma in più determina una violazione del diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa (Sez. U, n. 42363 del 28/11/2006 - dep. 28/12/2006, Giuffrida, Rv. 234916; Sez. 5, n. 46124 del 26/09/2014 - dep. 07/11/2014, Dominioni, Rv. 261685). Nel caso di specie tutte le parti del processo concordano sulla leggibilità della decisione e ciò appare significativo ben più del giudizio in fatto esprimibile da questo Collegio.
6. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per l'ulteriore corso. Va dichiarato inammissibile il ricorso delle parti civili. La complessità del tema relativo alla legittimazione a proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e rinviato gli atti al Tribunale per il nuovo giudizio, che vede ancor oggi confrontarsi opposte interpretazioni, impone di dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento dei ricorsi del Procuratore generale di Roma e dell'imputato, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma altra sezione per l'ulteriore corso;
dichiara inammissibile il ricorso delle parti civili e dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2015. Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2015