Sentenza 12 luglio 2002
Massime • 1
Nella controversia concernente la validità di un licenziamento intimato per insubordinazione del lavoratore consistita nel rifiuto di svolgere le nuove mansioni affidategli dal datore di lavoro, ove il dipendente deduca l'illegittimo esercizio dello "ius variandi" in relazione all'art. 2103 cod. civ. , con ciò formulando una eccezione di inadempimento nei confronti della controparte, il giudice adito deve procedere ad una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti, verificando in primo luogo la correttezza dell'operato del datore di lavoro in relazione all'eventuale illegittimità dell'esercizio dello "ius variandi" e tenendo conto della rispondenza a buona fede del comportamento del lavoratore, occorrendo valutare alla luce dell'obbligo di correttezza ex art. 1460 cod. Civ. il rifiuto di quest'ultimo. ( Sulla base dell'enunciato principio la Suprema Corte, premesso che non può definirsi inadempimento , ovvero adempimento in contrasto con il principio della buona fede, l'adibizione del lavoratore a diverse mansioni, seppure non strettamente equivalenti a quelle di appartenenza, qualora ciò sia imposto da improrogabili esigenze aziendali, ha ritenuto esente da censure la pronuncia del giudice di merito che, sulla base della cennata valutazione complessiva, aveva giudicato il rifiuto delle nuove mansioni da parte del lavoratore comportamento contrario alla buona fede e quindi non più riconducibile al legittimo esercizio di autotutela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2002, n. 10187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10187 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. CAMILLA DI IASI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL SE IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. AVEZZANA 13, presso lo studio dell'avvocato ALEANDRO TINELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. GRAMSCI 36, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO CATAUELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASQUALE MODICA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 345/99 del Tribunale di CALTANISSETTA, depositata il 20/07/99 - R.G.N. 21/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato TINELLI;
udito l'Avvocato CATAUELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del primo motivo infondato, rigetto anche del secondo motivo ed assorbito il terzo motivo.
RITENUTO IN FATTO
1 - che il sign. LI EL SE, dipendente dell'ENEL sottoposto a custodia cautelare ed assegnato, una volta cessata la stessa, al suo rientro in azienda, avvenuto il 4.7.96 a mansioni di "addetto tecnico" (appartenenti alla qualifica B1), diverse da quelle da lui in precedenza espletate di "addetto al terminale operativo periferico" (proprie della qualifica BS), era stato dallo stesso licenziato per essersi - da tale data, sino al provvedimento di licenziamento intervenuto circa quattro mesi dopo - rifiutato di svolgere qualsiasi attività diversa da quella espletata prima dei provvedimenti di custodia cautelare;
2 - che il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza del 20.7.99, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di annullamento del licenziamento ritenendo che:
a - a seguito dei provvedimenti restrittivi che avevano comportato l'assenza del lavoratore dal 18.12.95 al 20.3.96 e dal 3.4.96 al 4.7.96 l'ENEL aveva, in data 14.3.96 attivato la procedura per la copertura del posto assegnato al lavoratore assente, adibendo ad esso, in via definitiva, altro lavoratore in data 24.5.96 mentre il sign. De SE era ancora agli arresti domiciliari;
b - che tale copertura non poteva essere rinviata ulteriormente atteso che il sign. De SE operava presso un reparto cui fanno capo tutti gli interventi relativi alla continuità del servizio di erogazione dell'energia elettrica in Caltanissetta e provincia;
c - che lo ius variandi era stato, pertanto, legittimamente esercitato permanendo invariata la posizione retributiva del lavoratore sebbene assegnato a mansioni rientranti in fascia inferiore rispetto alla precedente;
d - che il rifiuto di quest'ultimo di esercitare mansioni diverse da quelle originarie doveva ritenersi contrario a buona fede atteso che il mutamento di mansioni era stato imposto dalle predette legittime esigenze, con la conseguenza che era illegittimo il rifiuto di prestare le nuove mansioni;
e - che il sign. De SE era rimasto completamente inattivo non svolgendo alcuna altra attività;
f - che non poteva trovare applicazione la norma contrattuale che prevede la sanzione della multa per il rifiuto di svolgere le mansioni affidate, riguardando detta norma il rifiuto di svolgere singole e determinate prestazioni e non un totale e perdurante rifiuto di svolgere qualsiasi attività lavorativa, come era avvenuto nel caso di specie;
3 - che il sign. EL SE chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da tre motivi cui l'ENEL resiste con controricorso;
il ricorrente ha depositato memoria;
RITENUTO IN DIRITTO
1 - che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art.2103 e 1460 cc. e sostiene che - contrariamente a quanto asserito dal Tribunale - che lo ha ritenuto giustificabile - il mutamento di mansioni per effetto della sua adibizione a mansioni di fascia B1 - di professionalità non equivalente a quella di sua appartenenza (BS) - è illegittimo, comportando la violazione del diritto allo svolgimento della propria professionalità e competenza ed una retribuzione complessivamente inferiore a quella prima percepita, per effetto della perdita di prestazioni di straordinario e simili non consentite dalle nuove mansioni;
di conseguenza, giusta la regola sancita da un costante indirizzo di legittimità - secondo cui legittimamente il lavoratore rifiuta, per effetto di autotutela, con il contemperamento richiesto dalla buona fede e dalla proporzionalità, l'adempimento delle mansioni non corrispondenti a quelle originarie ne' professionalmente nè economicamente egli non aveva espletato le nuove mansioni;
2 - che tale censura è infondata atteso che:
a - il Tribunale si è attenuto proprio alla regola invocata dal ricorrente (2948/01, 6663/99, 303996) riscontrando che - a fronte di un mutamento di mansioni imposto da improrogabili esigenze aziendali - la reazione del lavoratore di rifiuto delle nuove mansioni concretava un comportamento contrario a buona fede e, quindi, non più riconducibile ad esercizio legittimo di autotutela;
b - esso, correttamente ha ravvisato nel predetto comportamento di rifiuto assoluto contrarietà a buona fede e non proporzionalità - atteso che l'adibizione al posto resosi vacante a seguito della custodia cautelare cui era sottoposto il ricorrente di altro lavoratore si era resa necessaria ed improgabile per effetto della particolare funzione di detto posto nell'ambito del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nella città di Caltanissetta e nella relativa provincia;
c - in siffatte condizioni si affievolisce il diritto del lavoratore all'esercizio di mansioni di stretta attinenza alla propria fascia professionale, ed il suo rifiuto di esercitarne altre di non equivalente professionalità sebbene non del tutto debordanti rispetto a quella propria della fascia di appartenenza - si pone come contrario a buona fede, traducendosi nella pretesa di un esercizio pieno del diritto alla professionalità propria nonostante che ad esso ostino serie e ragionevoli esigenze di efficienza aziendale, rispetto alle quali ha luogo il predetto affievolimento che esclude la legittimità del ricorso all'autotutela da parte del lavoratore;
d - il lavoratore pretendendo - nonostante le ragionevoli esigenze aziendali- un diritto - assoluto - all'esercizio della sua professionalità non ha reso alcuna prestazione legittimando l'esercizio del potere risolutorio da parte del datore di lavoro;
e - la questione relativa alla legittimità del rifiuto per diminuzione della retribuzione globale in conseguenza della perdita delle mansioni originarie non risultando la stessa dalla sentenza impugnata come già appartenente alla controversia, ed in mancanza di censure di omessa pronuncia nei confronti della stessa, deve considerarsi nuova rispetto alla attuale fase del giudizio, e perciò inammissibile;
3 - che con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.13 comma 2 ccnl 22.4.86 nonché del paragrafo 2^, punto 3 dell'accordo 28.7.82 allegato al ccnl e sostiene che il Tribunale ha errato nell'interpretare come non applicabile alla fattispecie la norma contrattuale che prevede la sola sanzione della multa al lavoratore che rifiuti di esercitare le mansioni cui è adibito, in quanto essa non potrebbe riguardare il rifiuto assoluto di mansioni, imputando, altresì, al medesimo giudice di aver violato la regola contrattuale collettiva che prevede, in caso di provvedimenti detentivi a carico del lavoratore, la conservazione del posto per almeno dodici mesi, ritenendo legittima la perdità dello stesso prima della decorrenza del predetto periodo;
4 - che entrambi i profili di censura sono inammissibili, il primo perché si traduce in una mera interpretazione contrappositiva a quella data dal Tribunale ad una norma contrattuale, senza indicazione dei canoni ermeneutici violati o di eventuali vizi logici o di motivazione;
il secondo perché introduce una questione estranea alla materia del contendere delle fasi di merito;
5 - eguale giudizio di inammissibilità va espresso per la terza censura con la quale si asserisce che l'accoglimento del ricorso comporterà l'addebito alla controparte delle spese già poste a carico del ricorrente per le fasi di merito, non contenendo la stessa alcuna censura alla sentenza impugnata e limitandosi a richiamare effetti previsti dalla legge per la soccombenza;
6 - che il ricorso va, pertanto, rigettato
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in E. 10 oltre E. 3.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2002