Sentenza 28 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di estradizione, costituisce violazione del principio di specialità di cui all'art. 721 cod. proc. pen. l'inclusione nel cumulo della pena, relativo a diverse condanne, della pena inflitta con sentenza di condanna diversa da quella per la quale l'estradizione è stata richiesta, quando tale pena non sia concretamente eseguibile, come nel caso in cui per una condanna penda ancora la procedura di estradizione suppletiva, a nulla rilevando il fatto che la richiesta di cumulo - nella specie, motivata con l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva - provenga dall'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2006, n. 9145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9145 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 28/02/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 771
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 035588/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TR BE, N. IL 22/01/1961;
avverso ORDINANZA del 19/04/2005 CORTE APPELLO di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CIAMPOLI Luigi, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, con le relative conseguenze di legge.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 19 aprile 2005, la Corte di appello di Brescia rigettava l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva avanzata da TR LB in relazione a due sentenze di condanna per ricettazione di assegni provenienti dallo stesso libretto sottratto a tale CH RE (una del G.I.P. Pret. Verona, 6 marzo 1995, inserita nel provvedimento di cumulo 21 febbraio 2003 della procura della Repubblica di Verona, e l'altra della corte di appello di Brescia, 6 febbraio 2004, inserita nel provvedimento di cumulo 9 novembre 2004 della procura generale presso la corte di appello di Brescia), sul rilievo che una delle due sentenze di condanna non era eseguibile in ragione della pendenza della procedura di estradizione suppletiva nei confronti del condannato e quindi doveva considerarsi tamquam non esset ne' era possibile esplicitare nel dispositivo che l'operatività dell'art. 671 c.p.p. fosse subordinata all'esito positivo della procedura di estradizione, non prevedendo il nostro ordinamento la possibilità di pronunce condizionate. Mancava, dunque, allo stato, secondo la corte di merito, un interesse giuridicamente apprezzabile del condannato ad avviare la procedura ex art. 671 c.p.p., in quanto una delle due sentenze di condanna poteva non divenire mai eseguibile qualora l'estradizione fosse stata rifiutata.
Ricorre per Cassazione il Destro, contestando, sotto il profilo della violazione degli artt. 671 e 721 c.p.p., l'interpretazione della corte, sia perché l'art. 671 c.p.p. non fa alcun riferimento all'esecuzione e/o eseguibilità delle sentenze, sia perché, essendo già stata concessa l'estradizione con riferimento al primo cumulo, era impossibile che essa venisse negata per il secondo cumulo e quindi per la sentenza sotto estradizione che riguardava un reato "fotocopia". Peraltro, quest'ultima sentenza potrebbe comunque divenire eseguibile in forza dell'art. 671 c.p.p. (rectius: art. 721 c.p.p.), "laddove si stabilisce che la persona estradata potrebbe essere privata della libertà personale qualora, tornata in libertà, non abbia lasciato il territorio italiano entro 45 giorni o vi faccia volontariamente rientro".
2. Va preliminarmente precisato che il ricorrente ha richiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze di condanna per ricettazione di due assegni facenti parte dello stesso libretto (per questo parla di reati "fotocopia"), una delle quali risulta compresa in un cumulo già oggetto di estradizione da parte della Confederazione Elvetica e l'altra inserita in un altro cumulo per il quale la procedura di estradizione è ancora in corso. Ciò premesso, si osserva.
Il principio di specialità dell'estradizione dettato dall'art. 721 c.p.p. si riferisce tanto all'estradizione passiva che a quella attiva e sottolinea l'esigenza di far ricorso alla cd. estradizione suppletiva ogni qualvolta lo Stato che ha ottenuto l'estradizione di una persona per il giudizio in ordine a un determinato reato o per l'espiazione di una determinata pena chieda l'estensione della sfera di applicazione del provvedimento ad un altro fatto anteriormente commesso o a una pena diversa (Cass., Sez. 3^, 1 febbraio 1979, in Cass. pen. mass. ann., 1980, 1356).
Il principio di specialità riguarda, secondo la dottrina e la giurisprudenza di questa Corte, solo la disponibilità fisica dell'imputato in relazione alla sua possibile sottoposizione a provvedimenti restrittivi della libertà personale. Esso impedisce quindi l'esecuzione di provvedimenti di coercizione personale o comunque l'esecuzione di sentenze di condanna a pena detentiva, ma non riguarda l'esercizio dell'azione penale e della giurisdizione, che sono sempre attuabili quando un imputato si trovi all'estero e siano osservate le forme processuali relative alle notificazioni. Non a caso la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che "costituisce violazione del principio di specialità dell'estradizione dettato dall'art. 721 c.p.p. l'inclusione in un cumulo di una pena inflitta con sentenza di condanna diversa da quella per la quale l'estradizione è stata richiesta, in quanto tale pena non è eseguibile, salvo che non vi sia stato consenso da parte dello Stato estero o che l'estradando, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi 45 giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto ritorno (Cass., Sez. 1^, 4 ottobre 1993, Lauro, in Cass. pen. mass. ann., 1995, n. 252, p. 314). Correttamente quindi la corte di appello di Brescia ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione in executivis proposta dal Destro, atteso che una delle due sentenze asseritamente avvinte dal vincolo della continuazione non è ancora eseguibile in Italia stante la pendenza per essa della procedura di estradizione suppletiva.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2006