Sentenza 22 aprile 2010
Massime • 1
È legittima l'emissione, nei confronti di una persona arrestata all'estero in esecuzione di un mandato di arresto europeo, di un'ordinanza di custodia cautelare per reati, non compresi nel mandato, commessi anteriormente alla consegna allo Stato italiano.
Commentario • 1
- 1. Specialità MAE impedisce esecuzione non adozione di limitazione di libertà (Cass. 8349/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 dicembre 2024
In tema di mandato di arresto europeo, le prescrizioni dell' art. 721 c.p.p., che ha richiamato quanto stabilito dall'art. 14 della Convenzione europea di estrazione del 13/12/1957, ratificata con L. n. 300 del 1963 è stato ribadito dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 32 secondo il quale "la consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna dall'art. 26". La norma rimanda dunque testualmente ai limiti operativi dell'art. 26 della stessa legge, che prevede al comma 1 "la consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2010, n. 16933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16933 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/04/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 1202
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 1548/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RN LU N. IL 28/12/1968;
avverso l'ordinanza n. 6361/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 31/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo Oscar. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - RN LU - arrestato in Francia e consegnato allo Stato italiano nel febbraio 2007, in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso in relazione ad un reato associativo (art. 416 bis c.p.) contestato come commesso nell'anno 1998 - impugna per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, l'ordinanza emessa il 31 luglio 2009 dal Tribunale di Napoli, costituito ex art.309 c.p.p., nella parte in cui, pur ordinando la sua immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa, ha comunque confermato, salvo poi sospenderne l'esecuzione ex art. 721 c.p.p. in applicazione del principio di specialità, l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 29 giugno 2009 applicativa nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso (capo A); partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, "attiva e territorialmente impiantata" nel così detto rione De AS (capo B);
partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, "attiva e territorialmente impiantata nel così detto rione CONOGAL" (capo D); concorso in plurime estorsioni aggravate;
fatti contestati come accertati in Napoli negli anni 2001 e 2002. 1.1. - Con il primo motivo d'impugnazione il difensore del ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge (art. 14 della Convenzione Europea resa esecutiva in Italia con L. n. 300 del 1963 ed art. 721 c.p.p.) e vizio di motivazione, avendo i giudici del riesame erroneamente applicato il principio di specialità operante in tema di estradizione, secondo cui la consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta ad un procedimento penale ne' privata della libertà personale.
In particolare il ricorrente contesta la fondatezza dell'affermazione del Tribunale, secondo cui l'emissione di ordinanza cautelare nei confronti del cittadino arrestato all'estero in esecuzione di mandato di arresto europeo sarebbe consentita anche in relazione a fatti diversi da quelli che hanno dato luogo alla consegna, in quanto il principio di specialità vieta esclusivamente che si tragga occasione della presenza fisica nel territorio nazionale dell'estradato, per sottoporlo a provvedimenti restrittivi della libertà personale diversi da quelli per i quali è stata concessa la consegna ed anteriori alla stessa, ma non preclude in modo assoluto l'esercizio della giurisdizione per fatti commessi in epoca successiva, dovendosi solo prescindere dal compimento di qualsiasi atto che postuli la disponibilità della persona dell'imputato. Il mancato annullamento dell'ordinanza cautelare, si sostiene in ricorso, deve infatti ritenersi in contrasto con il principio di specialità quale recepito da ultimo nel nostro ordinamento L. n. 69 del 2005, ex art. 26, prevedendo esso un divieto assoluto di esercizio dell'azione penale nei confronti dell'estradato per fatti anteriori alla consegna e diversi da quello per cui detta consegna è stata concessa, non ricorrendo nel caso del RN alcuna delle eccezioni a tale divieto pure previste dalla norma indicata, posto che i reati contestati sono puniti con una pena privativa della libertà e che il procedimento promosso nei confronti dell'indagato, sia pur sospeso, consentiva l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale. In particolare il ricorrente evidenzia che l'interpretazione del principio di specialità prospettata nella decisione impugnata, secondo cui lo stesso riguarda essenzialmente la disponibilità fisica dell'imputato e non già l'esercizio stesso dell'azione penale, risulta in contrasto con l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, che dopo l'intervento delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 8 del 2001 ric. Ferrarese, è ormai univoca nel ritenere che il principio di specialità contenuto nell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione pone precisi limiti alla giurisdizione, impedendo al giudice di perseguire l'estradato per reati diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione, tale clausola configurandosi come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale (in termini, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 33668 del 17/6/2005 - 14/9/2005, Rv. 232075). 1.2 - Con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, per violazione di legge (art. 273 c.p.p.) e vizio di motivazione, relativamente alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, avendo il giudice del riesame - recependo acriticamente le argomentazioni svolte nell'ordinanza cautelare - illogicamente valorizzato, ai fini del giudizio di sussistenza dei gravi indizi, il contenuto di intercettazioni telefoniche che contenevano riferimenti assolutamente generici a tale LU, senza fornire adeguata risposta alle deduzioni difensive volte a contestare l'attendibilità dell'identificazione del ricorrente nella persona menzionata nelle captazioni con tale nome di battesimo ovvero con un equivoco diminutivo (ò cofù).
2. - L'impugnazione proposta nell'interesse di RN LU è basata su motivi privi di fondamento e va quindi rigettata. 2.1 - Con riferimento al primo motivo di impugnazione, il Collegio ritiene infatti che al quesito con esso sollevato - e cioè se sia consentita, nei confronti di persona arrestata all'estero in esecuzione di mandato di arresto europeo, l'emissione di ordinanza cautelare per reati, non compresi nel mandato, commessi anteriormente alla consegna - debba rispondersi affermativamente. Ed invero, premesso che una questione non dissimile è stata già esaminata da questa Corte, sia pure anteriormente all'entrata in vigore della L.22 aprile 2005, n. 69 in tema di così detto mandato di arresto europeo, il Collegio ritiene di aderire senz'altro all'orientamento espresso da ultimo dalla Quarta sezione di questa Corte con la sentenza n. 24627 del 7/4/2004, Rv. 228842, che in un caso analogo ha ritenuto che il principio di specialità stabilito dall'art. 14 della convenzione europea di estradizione - sostanzialmente recepito dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 26, relativo alla procedura passiva di consegna e dall'art. 32 con riferimento alla procedura attiva di consegna, attraverso l'impiego di un lessico non dissimile dall'art. 27 paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea ed ancor prima dalla Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e resa esecutiva nello Stato con L. 30 gennaio 1963, n. 300 - non impedisce che nei confronti dell'estradato venga emessa ordinanza applicativa di misura cautelare anche per reati diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa, fermo restando che l'esecuzione di detta ordinanza - come avvenuto, per altro, anche nel caso in esame - deve restare sospesa fino a quando l'estradizione non sia stata estesa anche ai suddetti reati;
il che, peraltro, non impedisce che l'ordinanza stessa possa essere oggetto di impugnazione anche per motivi di merito, sussistendo comunque al riguardo un interesse giuridicamente apprezzabile dell'imputato.
In particolare tale decisione, nel condividere quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza, citata anche in ricorso, 28 febbraio 2001 n. 8, ric. Ferrarese, che ha ritenuto che "la clausola di specialità non possa essere configurata altrimenti che come introduttiva di una condizione di procedibilità", attraverso una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni rilevanti in subiecta materia, ha però evidenziato, per un verso, che già l'art. 346 c.p.p. prevede, in via generale, che determinati atti processuali possano essere compiuti anche in mancanza di una condizione di procedibilità, e con riferimento allo specifico tema dell'estradizione, che l'art. 14 della Convenzione europea, nel disciplinare la così detta "estradizione suppletiva" fa riferimento ai documenti dai quali deve essere corredata la domanda e rinvia a quelli indicati nell'art. 12, disposizione che espressamente enumera tra gli altri (comma 2, lett. a) anche il "mandato di cattura o....qualsiasi altro atto avente la stessa efficacia", così pervenendo alla conclusione che "non può essere posto in discussione che in questa ampia formulazione rientri anche l'ordinanza applicativa della custodia cautelare equiparabile al vecchio mandato di cattura (e comunque avente la stessa efficacia)". Ciò posto, va rilevato che anche in tema di mandato di arresto europeo è previsto un istituto analogo all'estradizione suppletiva, nel senso che la L. n. 69 del 2005, art. 26 - il quale, come già detto, disciplina proprio il principio di specialità - al paragrafo terzo prevede espressamente che lo Stato membro di emissione possa richiedere di sottoporre la persona arrestata all'estero a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, per un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per la quale la consegna è stata concessa, prevedendo altresì che la richiesta debba contenere le informazioni indicate dall'art. 8, paragrafo 1 della decisione quadro, il quale al paragrafo c) fa riferimento proprio all'indicazione .... di un mandato di arresto. Orbene se la richiesta di assenso da presentare all'autorità giudiziaria dell'esecuzione presuppone l'allegazione di un mandato di arresto - id est di un'ordinanza che dispone una misura cautelare coercitiva - è del tutto logico ritenere che l'emissione di un siffatto provvedimento non può, in tutta evidenza, ritenersi preclusa per effetto dell'emissione, in epoca antecedente, di un mandato di arresto europeo.
2. - Quanto poi alle argomentazioni svolte nel secondo motivo di impugnazione, riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati puntualmente indicati e adeguatamente valorizzati dal Tribunale del riesame per i profili della gravita indiziaria, le stesse risultano sostanzialmente dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e si palesano pertanto inammissibili.
2.1 - Il giudice di merito, infatti, ha dato conto, con motivazione logica e perciò incensurabile in sede di controllo di legittimità, sia delle ragioni per le quali il RN era attinto da gravi indizi di colpevolezza in relazione ai delitti specificati al paragrafo 1, mediante l'analitica enunciazione degli elementi probatori rilevanti a tal fine (intercettazioni telefoniche ed ambientali, servizi di osservazione, sequestro di sostanze stupefacenti) tutti significativamente convergenti, in concreto, nel senso della qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, specificamente evidenziando, quanto all'identificazione del ricorrente RN LU nel soggetto denominato "o cufù", che "la riconducibilità di tale soprannome all'indagato si evince dalle telefonate n. 255 del 29 dicembre 2001, n. 624 e n. 625 entrambe dell'8 febbraio 2002" ed altresì, che "costituiscono risultanze insuperabili in tal senso sia la circostanza che nel corso di un controllo effettuato... l'istante venisse chiamato con tale soprannome da DI TO, sia il rilievo che lo stesso RN... in occasione di un altro controllo ... riferiva ... che gli amici lo chiamavano con tale appellativo".
3. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010