Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2008, n. 39331
CASS
Sentenza 8 ottobre 2008

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Massime2

Il giudice non può esimersi di applicare l'indulto in sede esecutiva per il solo fatto che manchi un provvedimento di cumulo del pubblico ministero, dovendo a tale mancanza egli stesso sopperire con l'adozione d'ordinanza emessa all'esito di procedimento a norma dell'art. 666 cod. proc. pen..

Le sentenze di condanna per le quali non è stata concessa l'estradizione non possono essere eseguite, sicché, qualora concorrano più pene delle quali alcune siano ineseguibili per mancata concessione dell'estradizione, l'indulto eventualmente spettante va applicato nella misura consentita soltanto sulle pene suscettibili d'immediata esecuzione.

Commentario1

  • 1Indulto e sospensione condizionale della pena “La mancanza del concorso attuale e il principio del favor rei”
    Chiariello Michelealfredo · https://www.diritto.it/ · 30 giugno 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2008, n. 39331
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39331
Data del deposito : 8 ottobre 2008

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