Sentenza 8 ottobre 2008
Massime • 2
Il giudice non può esimersi di applicare l'indulto in sede esecutiva per il solo fatto che manchi un provvedimento di cumulo del pubblico ministero, dovendo a tale mancanza egli stesso sopperire con l'adozione d'ordinanza emessa all'esito di procedimento a norma dell'art. 666 cod. proc. pen..
Le sentenze di condanna per le quali non è stata concessa l'estradizione non possono essere eseguite, sicché, qualora concorrano più pene delle quali alcune siano ineseguibili per mancata concessione dell'estradizione, l'indulto eventualmente spettante va applicato nella misura consentita soltanto sulle pene suscettibili d'immediata esecuzione.
Commentario • 1
- 1. Indulto e sospensione condizionale della pena “La mancanza del concorso attuale e il principio del favor rei”Chiariello Michelealfredo · https://www.diritto.it/ · 30 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2008, n. 39331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39331 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 08/10/2008
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 2603
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 016054/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI FE N. IL 10/08/1974;
avverso ORDINANZA del 02/04/2008 TRIBUNALE di SANREMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO O. (inammissibilità). RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che LT ET ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza 2/4/2008 del Tribunale di Sanremo, reiettiva dell'incidente di esecuzione diretto ad ottenere la declaratoria di illegittimità e la sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dal P.M. con riguardo al cumulo delle pene di cui alle sentenze di condanna 27/9/2004 e 3/12/2002 del Tribunale di Genova e 10/7/2007 della Corte d'appello di Genova, deducendo la violazione del principio di specialità perché, pur essendo stato estradato in Italia sulla base di MAE emesso nei suoi confronti limitatamente all'ultima condanna, si era proceduto al cumulo di tutte le pene inflittegli con le sentenze suindicate e, quindi, all'applicazione dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 nella misura di anni tre di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa;
che il ricorso è fondato;
che, a norma dell'art. 174 cpv. c.p., nel concorso di più reati l'indulto si applica una sola volta "dopo cumulate le pene";
che, peraltro, le sentenze di condanna per le quali non è stata concessa l'estradizione non possono essere eseguite, sicché, qualora concorrano più pene delle quali alcune siano ineseguibili per mancata concessione dell'estradizione, l'indulto eventualmente spettante va applicato nella misura consentita soltanto sulle pene suscettibili di immediata esecuzione (Cass., Sez. 5^, 10/12/1975, Bellotti, rv. 132372; Sez. 1^, 5/5/1999, Di Toro Mannarella, rv. 213397);
che, nella specie, si è invece illegittimamente proceduto al cumulo di tutte le pene inflitte con le tre citate sentenze di condanna, ivi comprese quelle ineseguibili in forza del principio di specialità dell'estradizione, ordinandosene l'esecuzione;
che ne consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sanremo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2008