Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2007, n. 40256
CASS
Sentenza 19 ottobre 2007

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Massime1

In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità di cui all'art. 32 L. 22 aprile 2005, n. 69 trova applicazione anche in fase esecutiva; pertanto deve essere annullata l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena in relazione a condanne per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali la consegna era stata concessa.

Commentario1

  • 1Specialità MAE impedisce esecuzione non adozione di limitazione di libertà (Cass. 8349/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 dicembre 2024

    In tema di mandato di arresto europeo, le prescrizioni dell' art. 721 c.p.p., che ha richiamato quanto stabilito dall'art. 14 della Convenzione europea di estrazione del 13/12/1957, ratificata con L. n. 300 del 1963 è stato ribadito dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 32 secondo il quale "la consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna dall'art. 26". La norma rimanda dunque testualmente ai limiti operativi dell'art. 26 della stessa legge, che prevede al comma 1 "la consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2007, n. 40256
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40256
Data del deposito : 19 ottobre 2007

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