Sentenza 19 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità di cui all'art. 32 L. 22 aprile 2005, n. 69 trova applicazione anche in fase esecutiva; pertanto deve essere annullata l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena in relazione a condanne per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali la consegna era stata concessa.
Commentario • 1
- 1. Specialità MAE impedisce esecuzione non adozione di limitazione di libertà (Cass. 8349/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 dicembre 2024
In tema di mandato di arresto europeo, le prescrizioni dell' art. 721 c.p.p., che ha richiamato quanto stabilito dall'art. 14 della Convenzione europea di estrazione del 13/12/1957, ratificata con L. n. 300 del 1963 è stato ribadito dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 32 secondo il quale "la consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna dall'art. 26". La norma rimanda dunque testualmente ai limiti operativi dell'art. 26 della stessa legge, che prevede al comma 1 "la consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2007, n. 40256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40256 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 19/10/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3357
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 037631/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR OL ER, N. IL 11/05/1977;
avverso ORDINANZA del 07/06/2006 TRIB. SEZ. DIST. di SANT'AGATA DI MILITELLO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Francesco Mauro Iacoviello che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza in data 7.6.2006 il Tribunale di Patti, sezione distaccata di S. Agata Militello, quale giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero in data 13.12.2005, ha revocato, ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 2, la sospensione condizionale della pena concessa a IT MO OB con le sentenze di condanna a pena detentiva emesse in data 11.12.2000 dal Tribunale di Palmi irrevocabile il 6.2.2001, in data 28.2.2001 dal Tribunale di Palmi, sezione distaccata di S. Agata Militello, irrevocabile il 28.4.2005 e in data 2.12.1997 dal Pretore di Patti, sezione distaccata di S. Angelo di brolo, irrevocabile il 16.1.1998. Contro tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del IL MO denunciando violazione degli artt. 721 e 674 c.p.p., e lamentando: 1) al momento dell'apertura del procedimento esecutivo il condannato si trovava ristretto in Italia in esecuzione di un mandato di arresto europeo concesso in estradizione dalla Gran Bretagna in relazione all'ordinanza di custodia cautelare n. 1508 del 2005, emessa in data 7.6.2005 dal Tribunale di Messina, come comunicato al giudice di esecuzione con fax in data 24.5.2006, per cui il procedimento doveva essere sospeso stante il principio di specialità di cui all'art. 721 c.p.p.; 2) in ogni caso la revoca della sospensione condizionale non poteva essere disposta poiché si era formato il giudicato sulle rispettive sentenze. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. Il ricorso è fondato.
Il principio di specialità, già sancito dall'art. 14 comma 1 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, ratificata con L. 30 gennaio 1963, n. 300, e previsto dall'art. 721 c.p.p., è stato ribadito dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 32, recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri", per cui "la consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relative alla procedura di consegna passiva, dall'art. 26" ed è cioè sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per cui è stata concessa, la persona non venga sottoposta ad un procedimento penale, ne' privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne' altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale, salvo che il ricercato non abbia rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna ovvero lo stato membro richieda di assoggettare la persona ad un diverso provvedimento coercitivo della libertà e lo stato estero conceda l'assenso.
La interpretazione di tale principio è stata sempre nel senso che il principio di specialità opera anche in fase esecutiva ed impedisce che l'estradato, in mancanza o in attesa dell'estradizione suppletiva, sia sottoposto a limitazione della libertà, per effetto, ad esempio, del cumulo di una sentenza per fatti diversi da quelli per cui è stata concessa la estradizione (v. Cass. 18.9.1997, Riccucci;
Cass. 4.10.1993, Lauro;
Cass. 28.2.2006 n. 9145, rv. 233943) o comunque di qualsiasi provvedimento successivo che renda eseguibile una sentenza, come nel caso in esame in cui la revoca della sospensione condizionale della pena ha reso eseguibili tre sentenze di condanna che, pur preesistenti, erano sospese condizionalmente e sono divenute eseguibili soltanto per effetto del provvedimento ora impugnato, emesso in costanza della presenza in Italia del ricorrente detenuto in conseguenza del mandato di arresto europeo per fatto diversi e successivi rispetto a quelli giudicati con le sentenze di cui si tratta.
Ne discende che la procedura esecutiva, diretta a rendere eseguibili in Italia le condanne inflitte per fatti anteriori e diversi a quelli per cui era stata concessa la consegna all'Italia del IL MO doveva essere sospesa in attesa della eventuale estradizione suppletiva. È vero che ora risulta che la estradizione suppletiva sia stata richiesta, però il provvedimento impugnato, emesso quando non era stata ancora ottenuta, pur essendo stati portato a conoscenza del giudice dell'esecuzione la presenza dell'interessato in Italia a seguito di consegna con mandato di arresto europeo per fatto diverso, deve essere posto nel nulla in quanto emesso in violazione di legge, mentre la relativa procedura di revoca della sospensione condizionale della pena potrà essere riattivata una volta che la estradizione suppletiva dovesse essere concessa.
Ne consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2007