Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità impedisce di porre in esecuzione, con un provvedimento di cumulo di pene concorrenti, la sanzione detentiva riferibile a condanna per la quale sia intervenuta (ancorché successivamente revocata) la sospensione condizionale della pena, concessa con precedente sentenza relativa a reati non ricompresi nel mandato di arresto europeo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2010, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
7 34 / 1 1 34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 02/12/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO Presidente SENTENZA, N. 2871/10
-
Rel. Consigliere - Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MAURIZIO BARBARISI N. 18759/2010
- Consigliere - Dott. ADRIANA CARTA
Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) IT TO N. IL 02/06/1948
avverso l'ordinanza n. 236/2009 GIP TRIBUNALE di TRIESTE, del 22/03/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA lette/sou te le conclusioni del PG Dott. Oran Cedrangol de laСеблющов SILVIO BONITO;
chiesto il ripettoHo del riorso
Udit i difensor Avv:;
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1. Con ordinanza del 22 marzo 2010 il GIP del Tribunale di
Trieste, per quanto di interesse nel presente procedimento, rigettava l'istanza proposta da SC IO volta a conseguire la esclusione della pena inflitta dal Pretore di Latisana, con sentenza del 25.3.1992, dal cumulo di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del P.M. di Trieste del 13.10.2009, di essa comprensiva, in seguito alla revoca della relativa sospensione condizionale disposta dal giudice dell'esecuzione in data 3.6.2009 e, quindi, in epoca successiva al mandato di arresto europeo, non concesso per quella condotta, intervenuto in data 22.1.2009 per l'espiazione di pene concorrenti pari ad anni cinque e mesi due di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione del Procuratore della Repubblica di Trieste del 2.10.2007.
1.2 I P.G. in sede depositava motivata requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso sul rilievo che la clausola di specialità avrebbe dovuto essere prospettata con l'impugnazione del provvedimento giudiziale di revoca della sospensione condizionale della pena, assunto dal GIP il 3.6.2009.
2. Il ricorso è fondato.
Il principio di specialità, già sancito dall'art. 14 comma 1 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, ratificata con L. 30 gennaio 1963, n. 300, e previsto dall'art. 721
c.p.p., è stato ribadito dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 32, recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra
Stati membri", per cui "la consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relative alla procedura di consegna passiva, dall'art. 26″ ed è cioè sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per cui è stata concessa, la persona non venga sottoposta ad un procedimento penale, nè privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, nè altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale, salvo che il ricercato non abbia rinunciato a ли beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna ovvero lo stato membro richieda di assoggettare la persona ad un diverso provvedimento coercitivo della libertà e lo stato estero conceda l'assenso.
La interpretazione di tale principio è stata sempre nel senso che il principio di specialità opera anche in fase esecutiva ed impedisce che l'estradato, in mancanza o in attesa dell'estradizione suppletiva, sia sottoposto a limitazione della libertà, per effetto, ad esempio, del cumulo di una sentenza per fatti diversi da quelli per cui è stata concessa la estradizione (v. Cass. 18.9.1997, Riccucci;
Cass.
4.10.1993, Lauro;
Cass. 28.2.2006 n. 9145, rv. 233943) o comunque di qualsiasi provvedimento successivo, che renda eseguibile una sentenza, come nel caso in esame, in cui la revoca della sospensione condizionale della pena ha reso eseguibile la sentenza del Pretore di Latisana di condanna la quale, pur preesistente, era sospesa condizionalmente ed è divenuta eseguibile soltanto per effetto del provvedimento ora impugnato, emesso in costanza della presenza in Italia del ricorrente in conseguenza del mandato di arresto europeo per fatti diversi e successivi rispetto a quelli giudicati con la sentenza di cui si tratta.
La procedura esecutiva, diretta a rendere eseguibili in Italia le condanne inflitte per fatti anteriori e diversi a quelli per cui era stata concessa la consegna all'Italia del ricorrente, doveva essere pertanto sospesa, in attesa della eventuale estradizione suppletiva, peraltro, per quel che consta, neppure avanzata.
Quanto, infine alle argomentazioni svolte dal P.G. in sede, contrarie alle esposte conclusioni, osserva la Corte che la definitività del provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena non impedisce affatto l'opposizione in executivis avverso l'esecuzione del cumulo di pene concorrenti che di quella revoca abbia tenuto conto, dappoichè trattasi di provvedimenti, la revoca e l'esecuzione del cumulo, del tutto diversi e giuridicamente contemplati in riferimento a fasi processuali distinte ed indipendenti l'una dall'altra, con la conseguenza concreta che, nella fattispecie, la revoca mantiene integra la sua legittimità, ma in assenza della procedura suppletiva di estradizione, rectius per mandato di arresto europeo, non potrà essa, la revoca si intende, produrre effetto alcuno sul piano della esecuzione della pena in applicazione del principio di specialità come innanzi illustrato.
2.1 In conclusione, in relazione alla fattispecie sottoposta alla
ли, delibazione del collegio, può essere affermato il seguente principio di diritto:
"in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, qualora, a seguito di mandato di arresto europeo, il soggetto estradato debba essere sottoposto all'esecuzione di pene concorrenti complessivamente considerate in provvedimento di cumulo, l'esecuzione medesima non può comprendere la sanzione detentiva riferibile a condanna per la quale sia intervenuta, ancorché successivamente revocata, la sospensione condizionale della pena a suo tempo deliberata con precedente sentenza relativa a reati non compresi nel mandato di arresto europeo" (analogamente in tema di estradizione, Cass., Sez. V, 30/01/2002, n. 16129).
3. Alla stregua delle esposte argomentazioni l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al petitum riguardato con la presente decisione e cioè
P. Q. M.
la Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla inclusione nel provvedimento di cumulo della condanna inflitta dal Pretore di Latisana il 25.3.1993.
In Roma, addì 2 dicembre 2010
Il cons. estens. Il Presidente cauſmo Vecelis
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
14 GEN. 2011
IL CANCELLIERE
Qiania Falella