Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/1999, n. 12893
CASS
Sentenza 5 ottobre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di riapertura delle indagini dopo l'archiviazione, l'inutilizzabilità prevista per gli atti compiuti senza previa autorizzazione non preclude l'esercizio dell'azione penale da parte di un ufficio che non aveva in precedenza richiesto l'archiviazione della notizia di reato. (Nella fattispecie: archiviazione del Gip presso la pretura, azione penale promossa successivamente dal PM presso il tribunale).

In tema di falso in atto pubblico, assume questo carattere la firma di quietanza apposta sul mandato di pagamento Inps quando sia richiesto l'intervento del pubblico ufficiale che attesta con il proprio visto e con la propria sottoscrizione il fatto della dichiarazione liberatoria, siccome resa alla sua presenza, e l'avvenuta identificazione del dichiarante, in quanto la falsa sottoscrizione del destinatario del mandato serve alla formazione di un falso atto pubblico, comprensivo anche della falsa attestazione del pubblico ufficiale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/1999, n. 12893
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12893
    Data del deposito : 5 ottobre 1999

    Testo completo