Sentenza 5 ottobre 1999
Massime • 2
In tema di riapertura delle indagini dopo l'archiviazione, l'inutilizzabilità prevista per gli atti compiuti senza previa autorizzazione non preclude l'esercizio dell'azione penale da parte di un ufficio che non aveva in precedenza richiesto l'archiviazione della notizia di reato. (Nella fattispecie: archiviazione del Gip presso la pretura, azione penale promossa successivamente dal PM presso il tribunale).
In tema di falso in atto pubblico, assume questo carattere la firma di quietanza apposta sul mandato di pagamento Inps quando sia richiesto l'intervento del pubblico ufficiale che attesta con il proprio visto e con la propria sottoscrizione il fatto della dichiarazione liberatoria, siccome resa alla sua presenza, e l'avvenuta identificazione del dichiarante, in quanto la falsa sottoscrizione del destinatario del mandato serve alla formazione di un falso atto pubblico, comprensivo anche della falsa attestazione del pubblico ufficiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/1999, n. 12893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12893 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Alfonso MALINCONICO Presidente del 5/10/1999
Dott. Giuliana FERRUA Consigliere SENTENZA
" Giuseppe SICA " N.1649
" Nunzio CICCHETTI " REGISTRO GENERALE
" Aniello NAPPI " N.4141/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
VI SA, n. a Nuoro il 19 febbraio 1962
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione di Sassari, depositata il 24 luglio 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dr. G. Ciani che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari confermò la dichiarazione di colpevolezza di SA VI, impiegata postale imputata di aver apposto la falsa firma di quietanza di TE IR su un mandato di pagamento dell'Inps.
Ricorre per cassazione l'imputata che propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 414 c.p.p., rilevando che l'azione penale a suo carico era stata esercitata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro senza la previa autorizzazione del giudice, resa necessaria dalla già intervenuta archiviazione di un'analoga notizia di reato da parte del Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Nuoro. E con lo stesso motivo d'impugnazione propone una questione di legittimità costituzionale dell'art. 414 c.p.p., se interpretato nel senso prospettato dai giudici del merito, che hanno ritenuto non necessaria le l'autorizzazione alla riapertura delle indagini da parte di un ufficio diverso da quello che aveva richiesto la già disposta archiviazione. L'art. 2 n. 56 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, richiedeva infatti la precisazione di specifici presupposti per l'esercizio dell'azione penale dopo un provvedimento di archiviazione.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto a norma degli art. 476 e 491 c.p., trattandosi invece di un semplice falso in scrittura privata punibile a norma dell'art. 485 c.p., trattandosi invece di un semplice falso in scrittura privata punibile a norma dell'art. 485 c.p., l'ingiustificata esclusione della grossolanità del falso e, comunque, la non punibilità della condotta ispirata da un intento di mera semplificazione burocratica.
2. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo va rilevato che, secondo la Corte costituzionale e la giurisprudenza prevalente, la riapertura delle indagini non autorizzata comporta l'improcedibilità dell'azione penale, che va dichiarata dal giudice competente a decidere nel merito, a norma degli art. 529, 469, 425, 129 (C. cost. 19 gennaio 1995, n. 27, Cass., sez. VI, 28 gennaio 1997, Cappello, m. 207360). E questa impostazione è sostanzialmente condivisa da una parte della dottrina, secondo la quale l'esercizio dell'azione penale senza autorizzazione è inficiato da nullità assoluta, oltre a determinare l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti in violazione dell'implicito divieto a indagare senza previa autorizzazione. Altri autori, peraltro, ritengono che il decreto di archiviazione, in quanto provvedimento non giurisdizionale impugnabile solo per violazione del contraddittorio, non possa avere alcuna efficacia preclusiva, sicché la riapertura non autorizzata delle indagini determina solo l'inutilizzabilità degli atti compiuti. Secondo Cass., sez. V, 25 ottobre 1994, Carbone, m. 199875, in particolare, "la riapertura delle indagini in violazione dell'art. 414 non comporta l'inammissibilità della successiva richiesta di rinvio a giudizio, bensì l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dal P.M., dopo la scadenza dei termini" (analogamente Cass., sez. VI, 24 giugno 1998, Migliaccio, m. 212910, che esclude la nullità del procedimento).
Rimane tuttavia inconfutato l'argomento desumibile dall'art. 345 c.p.p., che, laddove considera non preclusivo il decreto di archiviazione adottato per la mancanza di una condizione di procedibilità poi sopravvenuta, suppone evidentemente che negli altri casi il decreto una qualche efficacia preclusiva ce l'abbia. E se è vero che l'art. 414 c.p.p. richiede l'autorizzazione solo per la riapertura delle indagini, non per l'esercizio dell'azione penale, è anche vero che l'alternatività tra archiviazione ed esercizio dell'azione, enunciata non solo nell'art. 50 comma 1 c.p.p. ma soprattutto nell'art. 405 comma 1 c.p.p., rimarrebbe contraddetta da un'interpretazione che consentisse l'esercizio dell'azione penale rispetto a una notizia di reato già archiviata, senza la previa rimozione del provvedimento di archiviazione.
In realtà non pare possa dubitarsi che l'art. 414 c.p.p., nel momento in cui vieta nuove indagini, precluda una qualsiasi prosecuzione della fase procedimentale, non solo rendendo inutilizzabili gli atti di indagine eventualmente compiuti in violazione di quel divieto, ma rendendo inammissibili anche atti non investigativi, rispetto ai quali non varrebbe la sanzione dell'inutilizzabilità, come le richieste di misure cautelari (Cass., sez. VI, 5 agosto 1997, Audino, Cass. pen. 1998, p. 3287). D'altro canto, proprio da un'interpretazione sistematica dell'art. 405 comma 1 c.p., in particolare, dall'alternativa che la norma pone tra archiviazione e "inizio dell'azione penale", può farsi derivare la preclusione alle modalità di esercizio dell'azione ivi elencate, alle quali consegue l'apertura della fase processuale, rispetto a notizie di reato già archiviate. Sicché deve ritenersi che il decreto di archiviazione non precluda altre modalità di esercizio dell'azione penale, che non determinino l'apertura della fase processuale, come l'integrazione dell'oggetto di un processo già instaurato, quando e nei limiti in cui una tale integrazione sia in quel processo consentita dagli art. 516, 517 e 518 c.p.p. (Cass., sez. V, 21 gennaio 1998, Cusani), ovvero l'inizio dell'azione penale per lo stesso fatto ma sulla base di altra notizia di reato, da parte di un diverso ufficio del P.M. Secondo Cass., sez. VI, 12 luglio 1996, Taglieri, infatti, la preclusione opera solo nell'ambito dell'ufficio giudiziario che ha emesso il precedente provvedimento di archiviazione, sicché nessun ostacolo incontra l'autorità giudiziaria di altra sede a compiere accertamenti su fatti oggetto di provvedimento di archiviazione (conf. Cass., sez. IV, 18 dicembre 1998, Bruno, m. 213140). L'efficacia preclusiva derivante dall'art. 414, quindi, si differenzia da quelle derivanti dall'art. 649 e dagli art. 434 e s. c.p.p., appunto perché il decreto di archiviazione ha per oggetto la notizia di reato, non il fatto, e impedisce la prosecuzione o la conclusione della fase procedimentale, non il giudizio su un'imputazione, che, al momento in cui il decreto viene pronunciato, non è stata neppure ancora formulata. La stessa inutilizzabilità prevista per gli atti compiuti senza previa autorizzazione alla riapertura delle indagini, pertanto, non si estende alle indagini compiute, prima dell'autorizzazione, in un procedimento diverso da quello in cui era stata decretata l'archiviazione (Cass., sez. V, 12 febbraio 1999, Rubino, m. 212881). E, quindi, deve ritenersi che, nel caso in esame, l'art. 414 c.p.p., così interpretato, non precludeva l'esercizio dell'azione penale da parte di un ufficio che non aveva in precedenza richiesto l'archiviazione della notizia di reato. Nè questa interpretazione comporta una violazione del punto 56 della legge delega n. 81 del 1987, perché la diversità dell'ufficio che esercita l'azione penale rispetto a quella che abbia già ottenuto l'archiviazione costituisce evidentemente un presupposto aggiuntivo, idoneo di per sè a soddisfare l'esigenza della direttiva di delega. Sicché è manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale proposta con il primo motivo del ricorso.
3. Quanto al secondo motivo del ricorso va innanzitutto rilevato che è effettivamente improprio il richiamo all'art. 491 c.p. contenuto nell'imputazione contestata alla ricorrente. Si può discutere, infatti, se il mandato di pagamento dell'Inps costituisca atto pubblico o scrittura privata, ma deve certamente escludersi che esso sia un titolo di credito trasferibile per girata o al portatore. Tuttavia questo errore di qualificazione giuridica non ha rilevanza pratica nel caso in esame, perché la pena irrogata alla ricorrente è stata comunque determinata con riferimento all'art. 476 c.p., che risulta applicabile in ragione della natura pubblica del mandato. Secondo una condivisibile giurisprudenza di questa Corte, invero, la firma di quietanza, che normalmente è una scrittura privata, assume invece i caratteri dell'atto pubblico quando, come nel caso in esame, sia richiesto l'intervento del pubblico ufficiale che attesta "con il proprio visto e con la propria sottoscrizione, il fatto della dichiarazione liberatoria, siccome resa alla sua presenza, e l'avvenuta identificazione del dichiarante" (Cass., sez. VI, 9 novembre 1970, Gabbatore, m. 117072, Cass., sez. V, 12 giugno 1979, Mi Mario, m. 142925, Cass., sez. V, 1 marzo 1979, Califano, m. 143019). In questi casi, infatti, la falsa sottoscrizione del destinatario del mandato serve alla formazione di un falso atto pubblico, comprensivo anche della attestazione del pubblico ufficiale.
Inammissibile, d'altro canto, è la censura attinente alla pretesa grossolanità del falso, perché la corte d'appello ha incensurabilmente argomentato circa la non riconoscibilità immediata dell'erronea scrittura del nome dell'apparente sottoscrittrice. Quanto alla pretesa mancanza di dolo nel falso, che si assume commesso al solo scopo di semplificazione burocratica, non può non rilevarsi come la stessa vicenda in esame costituisca un'emblematica conferma della tesi giurisprudenziale secondo la quale i delitti di falso sono di mero pericolo e non richiedono il verificarsi di un danno effettivo (Cass., sez. V, 26 gennaio 1984, Ricciardi). L'imputata ha sempre sostenuto, infatti, di aver apposto la falsa firma per ovviare a una dimenticanza di TE IR, cui era effettivamente versata la somma di cui al mandato;
ma la successiva condotta di costei, secondo quanto ipotizzato dalla stessa corte d'appello, rivela come siano irrilevanti le contingenti finalità soggettive del falso, perché un'imprevedibile rilevanza dell'atto falso può sopravvenire alla sua stessa redazione.
Sicché, essendo punito a titolo di dolo generico e non richiedendo l'effettiva realizzazione di un danno, il delitto di un falso in atto pubblico fu correttamente ritenuto integrato in tutti i suoi estremi.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il reato come falso materiale in atto pubblico, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 414 c.p.p. prospettata in relazione all'art. 76 Cost. e all'art. 2 n. 56 della legge 16 febbraio 1987, n. 81.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1999