Sentenza 10 maggio 2002
Massime • 1
L'autorizzazione alla riapertura delle indagini prevista dall'art. 414 cod. proc. pen. non è necessaria nell'ipotesi in cui il PM, successivamente alla richiesta di archiviazione ma prima che il GIP abbia pronunciato il relativo decreto, provveda ad una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato a carico della stessa persona e per lo stesso fatto, nonché all'effettuazione delle nuove indagini ritenute necessarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2002, n. 22374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22374 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ANTONIO MORGIGNI - Presidente - del 10/05/2002
1. Dott. LUIGI FENU - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FILIBERTO PAGANO - Consigliere - N. 512
3. Dott. GIULIANO CASUCCI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIACOMO FUMU - Consigliere - N. 41665/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DI IC
RR AN
LL MI
ESPOSITO LO
IO TO
AL VA
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, in data 07.06.2001 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Casucci
Udito il Pubblico Ministero in persona della Dott. A. Maria De Sandro che ha concluso per il rigetto
Udito il difensore avv. Pastorino, in sostituzione dell'avv. Naporiello, che ha chiesto l'annullamento della sentenza e, quale difensore di OS, l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 7 giugno 2001 la Corte d'Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella medesima città, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AR IC e ZZ UI - non ricorrente) in ordine al reato ascrittogli al capo 30) (porto e detenzione di armi) perché estinto per prescrizione e per l'effetto rideterminava la pena per il delitto di rapina di cui al capo 29) in sei anni quattro mesi di reclusione e L.
3.400.000 di multa;
riduceva la pena inflitta ad OS LO in ordine ai delitti di cui ai capi 18), 19) e 20) (rapina, porto e detenzione di armi e furto). Confermava nel resto la sentenza del Tribunale con la quale in particolare erano stato condannati: AI VA alla pena di tre anni di reclusione e L.
1.400.000 di multà, concesse le generiche prevalenti ed escluso il fine dell'agevolazione mafiosa, perché dichiarato colpevole, quale mandante, di concorso nella rapina commessa il 30.5.87 in danno del gestore della Ristorante EF e degli avventori dello stesso e nel connesso delitto di porto e detenzione di armi;
LL MI, concesse le attenuanti generiche equivalenti ed escluso il fine di agevolazione mafiosa, alla pena di quattro anni sei mesi di reclusione e L.
1.800.000 di multa, perché dichiarato colpevole a titolo di concorso di rapina commessa il 18.12.87 in danno studio notarile Curzio e del connesso delitto di porto e detenzione, illegale di armi;
AN TO alla pena di quattro anni di reclusione e L.
1.600.000 di multa perché dichiarato colpevole, concesse le attenuanti generiche equivalenti ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 628 c. 3 n. 3 c.p., di concorso nella tentata rapina commessa l'8.2.91 in danno di BO AR e nel connesso delitto di porto e detenzione illegale di armi, OR AN alla pena di quattro anni, quattro mesi di reclusione e L.
1.800.000 di multa, perché dichiarato colpevole, concesse le attenuanti generiche equivalenti ed esclusa la ricorrenza del fine di agevolazione mafiosa, ritenuta la continuazione, di concorso nella rapina commessa il 31.3.90 in danno di LE AN (gestore di un deposito di go- kart) e del connesso reato di porto, e detenzione di armi;
AR IC alla pena di sette anni di reclusione e L.
4.500.000 di multa perché dichiarato colpevole di concorso nella rapina commessa il 15.11.85 in danno dell'Esattoria Comunale di Battipaglia e del connesso reato di porto e detenzione di armi. Con la stessa sentenza AR ed OS erano stati dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena;
LL, AN TO OR AN e AI VA, erano stati dichiarati interdetti dai pubblici uffici ciascuno per la durata di cinque anni.
Riteneva la Corte territoriale:
- quanto alla rapina commessa al ristorante "Difrias" la responsabilità di AI VA era provata dalle concordi dichiarazioni dei collaboranti DE AN e OT IM, confortate da quelle di DE SE e del CC IE secondo i quali lo scopo era quello di intimidire il gestore Volpe e indurlo a pagare la tangente in favore del clan al cui vertice locale era proprio AI, il quale per parte sua aveva ammesso che ZZ gli aveva proposto di sottoporre a estorsione il Volpe. Escludeva la ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91 essendo irrilevante la collaborazione prestata in altre, ancorché più gravi, vicende processuali e rigettava L'eccezione di inutilizzabilità degli atti compiuti in violazione degli artt. 407/414 e 335 c.p.p. al rilievo che il decreto che aveva disposto il giudizio venne emesso il 16.6.98, cioè prima che per lo stesso fatto venisse disposta l'archiviazione (decreto del GIP dell'8.10.99) quanto alla rapina in danno del Notaio Curzio la responsabilità di LL era provata dalle concordanti chiamate in correità di OR MI e DE TO confortate dalle testimonianze delle segretarie dello studio che lo avevano indicato come un abituale frequentatore dell'ufficio, in grado quindi di fornire agli esecutore materiale le indicazioni necessarie sulle abitudini, gli orari, il posto di custodia del danaro. La sussistenza dell'aggravante era provata dalla conoscenza da parte dell'imputato dell'appartenenza di OR al clan AI;
quanto alla tentata rapina in danno di BO AR, la responsabilità di AN TO era provata dalla chiamata in, correità da parte di DE TO, riscontrata dalle dichiarazioni di OR e dello stesso AI VA, dalle quali risulta che il AN fu punito per ordine di quest'ultimo proprio per la partecipazione al delitto in questione commesso in violazione delle disposizioni del AI;
quanto alla rapina in danno del bar "Aquila" la responsabilità di OS era provata dalle chiamate in correità di GO IM e DE TO. La confessione tardivamente resa al dibattimento d'appello non lo rendeva meritevole delle attenuanti generiche ma consentiva una riduzione della pena a norma dell'art. 133 c.p., quanto alla rapina al deposito di go-kart gestito da LE AN, la chiamata in correità di DE TO, particolarmente attendibile perché legato anche da rapporti di parentela con OR AN, trovava conforto nella testimonianza della persona offesa, che conosceva l'imputato quale frequentatore del suo impianto, nonché nelle dichiarazioni di DE SE costituenti riscontro, non già nella parte in cui aveva riferito de relato ma in quella in cui aveva raccontato quanto direttamente appreso dal OR successivamente al delitto in merito all'esiguità del compendio ricavato dalla rapina.
- quanto alla rapina in danno dell'Esattoria Comunale di Battipaglia la responsabilità di AR IC trovava fondamento nella chiamata in correità di GO IM, che lo aveva indicato come suo complice, riscontrata dalla testimonianza di TA CA che nell'immediatezza del fatto aveva fornito una precisa descrizione dei due rapinatori, che avevano agito a volto scoperto, e che successivamente li aveva riconosciuti in fotografia, testimonianza e riconoscimento attendibili e non intaccati nel loro valore probatorio dal mancato riconoscimento diretto al dibattimento, per l'inevitabile mutamento delle caratteristiche fisiche del AR a distanza di quattordici anni dal fatto;
- quanto alla rapina commessa al ristorante "Grillo" l'assoluta coincidenza delle chiamate in correità di EL CC IE, PA QU e GO IM ne comportava il riscontro reciproco di natura individualizzante e provava quindi il concorso nei reati di AR, sussistente L'aggravante di cui all'art. 628 c. 3 n. 3 c.p. con proscioglimento tuttavia per prescrizione dal delitto di porto e detenzione illegale di armi e rideterminazione della pena per il delitto di rapina. Andava esclusa la sussistenza della continuazione con la rapina in danno dell'Esattoria Comunale di Battipaglia perché i due reati furono compiuti per necessità e motivazioni di carattere contingente senza alcun collegamento reciproco.
Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione:
1) AR IC, OR AN, LL MI e AN TO a mezzo del difensore, che ne chiedeva l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192 c. 3, 546 c. 1 lett. E) e 125 c. 3 c.p.p. per omessa verifica circa la sussistenza degli elementi della precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni dei collaboranti, nonostante il rilievo sollevato nell'atto d'appello su tale problematica, laddove si era fatto cenno ai molteplici dubbi sulla credibilità intrinseca di DE TO, unica fonte accusatoria diretta dell'intero processo. In particolare: per la posizione di LL MI, individuato come "basista" della rapina in danno del Notaio, L'assunto della convergenza delle dichiarazioni di OR MI e DE TO è errata perché frutto di una mera ipotesi, vero essendo che la stessa sentenza ha dovuto dare atto dei contrasti tra i due su un punto cardine quale quello dell'incontro con LL, illogicamente superandone la portata facendo riferimento a quanto, secondo il racconto dei chiamanti, dagli stessi verificato dopo la perpetrazione del delitto;
per la posizione di AN TO il ritenuto riscontro alla chiamata in correità, proveniente sempre da DE, individuato nel presunto pestaggio è privo di qualsiasi rilievo perché lo stesso OR, come desumibile dalla stessa sentenza, non è fonte diretta;
per la posizione di OR AN, all'illogico argomento usato (non necessità di un basista per organizzare una rapina ai danni di un deposito di go-kart posto fuori zona) al fine di attribuire patente di credibilità al chiamante in correità DE, si aggiunge la risibile individuazione come elemento di riscontro esterno nella mancanza di spiegazioni da parte del OR alle domande di DE SE su dove fossero "quei soldi". Nè costituiscono riscontro le dichiarazioni di LE che si è limitato ad indicare OR come semplice frequentatore dell'impianto sportivo;
quanto alla posizione di AR, le accuse di GO (rapina all'Esattoria Comunale di Battipaglia) sono rimaste prive di riscontro, non essendo utilizzabile il riconoscimento fotografico effettuato da TA nella fase delle indagini e non confermato in udienza alla presenza diretta dell'imputato, mentre le chiamate di EL CC, PA e GO (rapina al ristorante "Grillo") non hanno pregio perché carenti dell'indicazione del ruolo svolto nella circostanza da AR. In ogni caso erroneamente era stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante dell'art. 628 n. 3 c.p. ricavata da elementi processualmente inidonei ed era stata negata la continuazione fra la due rapine programmate non per finalità contingenti;
- violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. per manifesta illogicità e mancanza di motivazione in relazione all'art. 62 bis c.p. e 69 c. 2 c.p. perché le attenuanti generiche potevano essere riconosciute a AR e ritenute prevalenti per gli altri ricorrenti in considerazione della loro giovanissima età all'epoca dei fatti, allo scarso rilievo e alla risalenza nel tempo dei loro precedenti nonché alle modalità dei fatti;
2) AI VA, a mezzo del difensore, che ne chiedeva L'annullamento per violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 407, 414, 335, 191 c.p.p perché con la documentazione prodotta si era provato che per gli stessi fatti vi erano state due iscrizioni e, rigettando la richiesta difensiva diretta ad accertare la data di iscrizione del proc. 961/96/21 sfociato poi nella sentenza impugnata, non ha consentito di verificare che dopo la richiesta di archiviazione (poi accolta dal GIP) formulata per il proc. 4056/94/21, è avvenuta la nuova iscrizione senza attendere la decisione del GIP. Da ciò consegue L'inutilizzabilità di tutti gli atti d'indagine, non potendo condividersi gli assunti della Corte di merito secondo la quale tale eccezione la si sarebbe dovuta proporre davanti al GIP all'udienza preliminare, dal momento che a quella data (16.6.98) non era stato pronunciato il decreto di archiviazione (datato 8.10.99) ovvero la questione sarebbe comunque irrilevante perché in dibattimento non sarebbe stato utilizzato alcun atto delle indagini preliminari, dal momento che interrogatori e dichiara ioni sono state acquisiti. 3) OS LO, a mezzo del difensore, che denunciava violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del delitto di furto risalente al 1990. Con memoria difensiva del 2.5.02 il difensore di OR ribadiva i motivi di ricorso sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorso nell'interesse di LL MI, AN TO, OR AN e AR IC.
1.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l'omissione di ogni verifica circa la sussistenza degli elementi di precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni dei collaboranti nonostante sul punto, in riferimento ad DE TO, si fosse "fatto cenno, nell'atto di appello, ai molteplici dubbi sulla credibilità intrinseca" dello stesso, è manifestamente infondato, perché nell'atto di appello si è fatto solo un generico ed indiretto riferimento al problema della credibilità intrinseca.
1.2. In relazione alla posizione di LL MI il denunciato insanabile contrasto tra le dichiarazioni di DE e OR e quindi l'addebito mosso all'impugnata sentenza di aver disatteso i canoni di valutazione della chiamata in correità non sussistono e sotto questo profilo il ricorso è infondato, perché la Corte territoriale ha spiegato che la categorica affermazione di OR MI di essere stato L'unico destinatario dell'iniziale informativa da parte di LL sulla possibilità di trovare ingenti somme nello studio notarile non contrasta con l'assunto di DE di essere stato anche lui presente ad analoga rivelazione, perché il OR non ha escluso la presenza di quest'ultimo in occasione di successivi incontri in occasione dei quali si precisò quale era la giornata più opportuna per agire.
Infondato è anche L'ulteriore addebito mosso alla sentenza di avere adottato una t(singolarissima metodologia di verifica attraverso la indicazione di una sorta di consapevolezza in itinere assunta dai chiamanti nel corso della fase conclusiva della rapina" cogliendo un passaggio della motivazione in cui si afferma che OR e DE ebbero modo di "verificare di persona il ruolo di basista" assunto da LL per quanto accaduto dopo la perpetrazione del delitto. Ma al di là delle espressioni usate in un capoverso di una complessa e articolata motivazione, il significato complessivo della stessa non è nel senso indicato dal ricorrente. Quanto accaduto dopo la rapina è stato correttamente e logicamente valutato ancora per constatare la convergenza delle due chiamate in correità in ordine alle modalità di corresponsione e all'entità della quota dovuta a LL, quale sua parte del ricavato dal delitto per il ruolo di basista ricoperto.
1.3. li ricorso è infondato anche in riferimento alla posizione di AN TO. Il riscontro individualizzante è stato correttamente enucleato nelle dichiarazioni rese da OR non nella parte in cui confermano solo de relato la chiamata in correità di DE ma nella parte in cui OR riferisce quanto direttamente constatato e cioè nell'ordine dato in sua presenza da AI VA di punire AN TO per la sua partecipazione, in contrasto con le disposizioni impartite, alla tentata rapina commessa in Olevano.
I riscontri alle dichiarazioni rese da coimputati possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie che devono caratterizzarsi per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, per la loro indipendenza da suggestioni e condizionamenti, per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione oggetto di decisione (Cass. sez. 2^ 17.12.99-20.3.2000 n. 3616). Le dichiarazioni del OR, rispondendo ai parametri enunciati assumono il valore di riscontro, così come ritenuto dalla Corte di merito.
1.4. Per OR AN la denuncia di erroneità della sentenza impugnata, laddove le si addebita di aver sovvertito le emergenze processuali al fine di attribuire patente di attendibilità intrinseca al chiamante in correità DE TO, è infondata. Il ricorrente isola ancora un unico passaggio motivazionale, estrapolandolo da un contesto giustificativo, che comunque nel suo complesso resiste all'osservazione critica mossa. L'attendibilità intrinseca di DE TO è stata infatti valutata sia sotto il profilo dell'assenza di condizionamenti, perché è stata constatata l'insussistenza di motivi di astio o rancore tali da poter giustificare un'eventuale calunniosità dell'accusa, sia sotto il profilo della specificità, perché LE AN ha confermato che OR frequentava il suo impianto di go-kart sicché conosceva la "situazione" (parola che, nel contesto in cui è usata, ha un significato inequivoco e non si presta ai dubbi interpretativo sollevati dal ricorrente che in tal modo, ma vanamente, vuole escludere il valore di riscontro di tale testimonianza). Il passaggio motivazionale criticato, nel quale, per escludere che la chiamata in correità sia stata funzionale alla dissociazione, si afferma che il ruolo del basista non era strettamente necessario per la consumazione della rapina, è collegato ad una specifica critica mossa nell'atto d'appello. Il ricorrente a tal fine enfatizza un dato (la distanza di quindici chilometri fra Eboli, città di origine degli esecutori materiali della rapina, e L'impianto del LE) per dedurne una valutazione alternativa a quella formulata dalla Corte territoriale (la necessità di un basista) che si traduce in una valutazione di merito, come tale non deducibile in questa sede.
Infondata è anche L'ulteriore denuncia di mancanza e/o illogicità della motivazione laddove la sentenza rinviene riscontro esterno individualizzante nelle dichiarazioni di DE SE, relative al colloquio da questi avuto con OR successivamente alla rapina. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la sentenza impugnata non da rilievo ad "una sorta di silenzio-assenso" dal medesimo tenuto, perché il colloquio fra i due, per come riferito in sentenza, ebbe ad oggetto la protesta di DE SE per L'inaffidabilità dei dati forniti dal basista. DE lamentò cioè che in cassa furono trovate somme di gran lunga inferiori a quelle prospettate. A fronte di tali proteste L'DE non è stato in grado di ricordare quali giustificazioni dette il ricorrente. Il silenzio ("non disse niente") viene indicato cioè come un'incapacità di giustificarsi e come una mancanza di argomenti a fronte di un omesso versamento della quota di spettanza dei proventi della rapina, omissione giustificata dalla scarsità dei proventi stessi. Da questo comportamento la Corte territoriale ha correttamente e logicamente desunto la conferma del ruolo di basista rivestita dal OR.
1.5. Anche in relazione alla posizione di AR IC il ricorso è infondato.
Quanto alla rapina in danno dell'Esattoria Comunale di Battipaglia, L'assunto secondo il quale la chiamata in correità di GO IM sarebbe priva di riscontri è destituito di fondamento. Ed infatti il riconoscimento (recte: individuazione) fotografico effettuato da TA è utilizzabile. La sentenza impugnata ha spiegato che esso avvenne previa esibizione di un album fotografico. in ogni caso L'individuazione fotografica, in quanto atto di indagine atipico, diverso dalla ricognizione che è espressamente regolata dal codice di rito, può essere utilizzata ai fini della decisione anche se compiuta senza particolari formalità in forza dei principi di libertà di prova e del libero convincimento del giudice. (Cass. sez. 5^ 6.4-21.10.99 n. 12027) Il valore di tale dato probatorio è connesso al grado di attendibilità della fonte di prova (Cass. Sez. 2^ 28.2-10.4.1997 n. 3382), che nel caso è diretta perché proveniente dal soggetto che ha compiuto il riconoscimento fotografico e quindi dotata di valore probatorio autonomo (nello specifico esso è stato assunto come riscontro, che come noto non deve necessariamente consistere in una prova distinta ed autonoma, essendo allo scopo sufficiente qualsiasi elemento, anche di semplice natura logica, idoneo a suffragare il convincimento del giudice:
Cass. sez. 5^ 15.6-10.8.2000 n. 9001). Nè può essere definita illogica la motivazione della sentenza impugnata allorché giustifica il mancato riconoscimento al dibattimento: la fotografia riproduceva le sembianze del AR quali erano in epoca prossima ai fatti (risalenti al 1985), sembianze sicuramente modificate a distanza di più di quattordici anni. Quanto alla rapina compiuta nel ristorante "Grillo" la chiamata in correità di GO è confortata da quelle conformi di EL CC e PA. La circostanza che manchino indicazioni precise sulla condotta serbata dal AR non è idonea a privare di valore probatorio le convergenti indicazioni, che concordano nelle linee essenziali e cioè nel fatto che AR ebbe il ruolo di esecutore materiale, assieme agli atri che, in quanto impegnati di persona, non potevano certo prestare attenzione a tutti i movimenti del ricorrente.
Nessun errore, ne' logico ne' giuridico, è rinvenibile nella motivazione laddove ritiene sussistere anche a carico di AR L'aggravante di cui all'art. 628 c. 3 n. 3 c.p.. L'aggravante indicata non è infatti inclusa fra quelle disciplinate dall'art. 118 c.p. che espressamente prende in considerazione quelle concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti la persona del colpevole (queste ultime, a norma dell'ultimo comma dell'art. 70 c.p., riguardano l'imputabilità e la recidiva). Il richiamo a tale norma contenuto nella motivazione della sentenza impugnata è quindi errato. Essa quindi segue la regola generale dettata dall'art. 59 c.2 c.p., nel senso che essa si comunica ai compartecipi se conosciuta ovvero ignorata per colpa (Cass. sez. 5^ 28.10.96-7.2.97). Pacifico ed incontestato essendo che EL CC apparteneva all'associazione, la sentenza motiva in maniera non manifestamente illogica il convincimento secondo il quale AR ne era a conoscenza (ovvero doveva esserne a conoscenza) per le loro "intese frequentazioni".
2. Con il ricorso nell'interesse di AI VA si denuncia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 407, 414, 335, 191 c.p.p.. Dalla stessa sentenza oggetto di impugnazione risulta che in data 12 settembre 1996 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno faceva richiesta di archiviazione degli atti relativamente alla posizione dell'odierno ricorrente per la rapina al ristorante "Difrias", cioè per lo stesso fatto per il quale ha riportato condanna con la sentenza impugnata. Su tale richiesta il GIP ha pronunciato decreto di archiviazione in data 8.10.99 (proc. 4056/94 RGnr;
1739/95 R.GIP). Il decreto che ha disposto il giudizio per il presente procedimento è stato invece emesso dal GIP del Tribunale di Salerno in data 16.6.98 nel procedimento recante il n. 219/97 RGnr. Da tali dati si desume in maniera inequivoca che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha proceduto ad una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato del procedimento nei confronti di AI VA, dopo che per lo stesso in relazione alla medesima fattispecie criminosa era stata richiesta l'archiviazione, ma prima che il GIP si pronunciasse su di essa. Di qui l'inutilità della richiesta formulata dal difensore del ricorrente diretta ad accertare la data di iscrizione sul mod. 21 del nuovo procedimento: i numeri di registro rendono evidente che tale iscrizione è successiva alla richiesta di archiviazione. La Corte di merito ha escluso che nel caso vi sia stata violazione dell'art. 414 c.p.p., perché la nuova iscrizione e le successive indagini effettuate dal P.M. hanno preceduto la pronuncia del decreto di archiviazione.
Il citato articolo del codice di rito dispone infatti che il decreto motivato di autorizzazione alla riapertura delle indagini vada richiesto dal P.M. dopo la pronuncia del decreto di archiviazione. Non vi è alcuna norma che regoli il potere di iniziativa del pubblico ministero nel periodo intercorrente fra la richiesta di archiviazione e la pronuncia del decreto da parte del GIP. Sul piano processuale non si individua alcuna sanzione, sicché per questo profilo il ricorso è infondato.
3. Il ricorso di OS LO è infondato. Le attenuanti generiche sono state correttamente negate con la logica motivazione che non ne era meritevole a causa dei precedenti penali da cui era gravato. Il delitto di furto, risalente al 1990, essendo aggravato a norma dell'art. 625 nn. 2 e 7 c.p., non è ancora prescritto. Poiché a norma dell'ultimo comma dell'art. 625 c.p., la pena massima edittale è di dieci anni, per il disposto dell'art. 157 c. 1 n. 2 c.p. il termine massimo di prescrizione è quindici anni (da aumentare della metà per effetto delle interruzioni ex art. 160 u.c.c.p.).
4. I ricorsi vanno in conseguenza rigettati, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2002