Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2002, n. 22374
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Sentenza 10 maggio 2002

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L'autorizzazione alla riapertura delle indagini prevista dall'art. 414 cod. proc. pen. non è necessaria nell'ipotesi in cui il PM, successivamente alla richiesta di archiviazione ma prima che il GIP abbia pronunciato il relativo decreto, provveda ad una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato a carico della stessa persona e per lo stesso fatto, nonché all'effettuazione delle nuove indagini ritenute necessarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2002, n. 22374
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22374
    Data del deposito : 10 maggio 2002

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