Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2003, n. 15220
CASS
Sentenza 18 febbraio 2003

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Nel reato previsto dall'art. 31 della legge 13 settembre 1982 n. 646, avente ad oggetto l'omissione dell'obbligo - gravante sui condannati per associazione di tipo mafioso e sui soggetti sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose - di comunicazione al nucleo di polizia tributaria delle variazioni patrimoniali relative ad elementi di valore non inferiore a venti milioni di lire, il dolo è configurabile anche qualora l'omissione abbia ad oggetto una compravendita immobiliare effettuata per atto pubblico e, come tale, soggetta a trascrizione nei registri immobiliari, in quanto la conoscibilità dell'avvenuto trasferimento derivante dall'adempimento delle formalità connesse alla trascrizione non garantisce all'amministrazione finanziaria la reale conoscenza dei mutamenti dello stato patrimoniale dell'interessato, assicurata invece dalla segnalazione eseguita ai sensi dell'art. 30 della citata legge. V. Corte cost., 28 dicembre 2001 n. 442

Commentari3

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …

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  • 3Accertamenti fiscali e tributari in materia antimafia.
    Gennaro Tramontano · https://www.filodiritto.com/ · 26 febbraio 2006

    Una recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione patrimoniale consente di fare un punto di situazione sul disposto degli articoli 30 e 31 della legge 13 dicembre 1982, n. 646 [1] che, in sintesi, ha previsto un obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali in capo ai soggetti condannati per il reato di cui al 416bis c.p. o sottoposti a misura di prevenzione [2], con la finalità di prevedere un sistema di controllo decennale del patrimonio, allo scopo di accertare il tipo e seguire lo sviluppo dell'attività economica svolta dal mafioso e di individuare le persone che intrattengono con questi rapporti di affari [3]. La norma ha determinato una …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2003, n. 15220
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15220
Data del deposito : 18 febbraio 2003

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