Sentenza 18 febbraio 2003
Massime • 1
Nel reato previsto dall'art. 31 della legge 13 settembre 1982 n. 646, avente ad oggetto l'omissione dell'obbligo - gravante sui condannati per associazione di tipo mafioso e sui soggetti sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose - di comunicazione al nucleo di polizia tributaria delle variazioni patrimoniali relative ad elementi di valore non inferiore a venti milioni di lire, il dolo è configurabile anche qualora l'omissione abbia ad oggetto una compravendita immobiliare effettuata per atto pubblico e, come tale, soggetta a trascrizione nei registri immobiliari, in quanto la conoscibilità dell'avvenuto trasferimento derivante dall'adempimento delle formalità connesse alla trascrizione non garantisce all'amministrazione finanziaria la reale conoscenza dei mutamenti dello stato patrimoniale dell'interessato, assicurata invece dalla segnalazione eseguita ai sensi dell'art. 30 della citata legge. V. Corte cost., 28 dicembre 2001 n. 442
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …
Leggi di più… - 3. Accertamenti fiscali e tributari in materia antimafia.Gennaro Tramontano · https://www.filodiritto.com/ · 26 febbraio 2006
Una recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione patrimoniale consente di fare un punto di situazione sul disposto degli articoli 30 e 31 della legge 13 dicembre 1982, n. 646 [1] che, in sintesi, ha previsto un obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali in capo ai soggetti condannati per il reato di cui al 416bis c.p. o sottoposti a misura di prevenzione [2], con la finalità di prevedere un sistema di controllo decennale del patrimonio, allo scopo di accertare il tipo e seguire lo sviluppo dell'attività economica svolta dal mafioso e di individuare le persone che intrattengono con questi rapporti di affari [3]. La norma ha determinato una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2003, n. 15220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15220 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Bruno FOSCARINI Presidente
dott. Giuliana FERRUA Componente
dott. Mario ROTELLA "
dott. Aniello NAPPI "
dott. Luciano PANZANI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL RO nato il [...];
Avverso ordinanza del 20/6/2002 del Tribunale della libertà di Reggio Calabria;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Panzani Luciano;
Sentite le conclusioni del P.G. Dr. Fabrizio Hinna Danesi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avv. Afeltra e Managò.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 20 giugno 2002 il Tribunale di Reggio Calabria - sezione per il riesame rigettava la richiesta di riesame proposta da AL RO avverso l'ordinanza del GIP presso quel Tribunale che disponeva il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di una somma di denaro corrispondente a quella acquisita dall'indagato per effetto della vendita di un immobile, effettuata senza comunicazione della variazione patrimoniale al Nucleo di Polizia tributaria del luogo di dimora abituale ai sensi degli artt 30 e 31 legge 646/82, pur trovandosi il AL nella situazione di soggetto sottoposto con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni previste dall'art. 1 legge 575/65. Osserva l'ordinanza impugnata che l'eccezione di nullità del sequestro sollevata dalla difesa dell'indagato per non essere stato sottoposto a sequestro il prezzo dell'immobile, ma una somma pari all'ammontare di detto prezzo, era infondata perché la trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, non è di ostacolo al sequestro preventivo che può avere ad oggetto il bene d'investimento così acquisito. Aggiunge che del pari infondata è l'eccezione della difesa in ordine all'insussistenza del dolo in capo all'indagato posto che la circostanza che il trasferimento del bene fosse stato posto in essere con atto pubblico, e dunque fosse verificabile in ragione dell'avvenuta trascrizione della vendita presso la competente Conservatoria, non era idonea ad attestare la buona fede dell'indagato. Invero lo strumento dell'atto pubblico era l'unico idoneo a consentire il trasferimento del bene, mentre l'avvenuta trascrizione della vendita rendeva il trasferimento soltanto conoscibile e non certamente conosciuto alle Autorità di Polizia, a differenza della segnalazione prevista dalla legge. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando violazione dell'art. 606, co. 1, lett. c) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 178 co. 1, lett. a) art. 324 stesso codice. Si sottolinea che l'ordinanza è stata pronunciata dal tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, e dunque dal giudice competente a conoscere del riesame avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali, mentre altro è il giudice competente ai sensi dell'art. 324 c.p.p. a conoscere del gravame avverso i provvedimenti in materia di sequestro preventivo ex art.321 c.p.p. Il provvedimento sarebbe dunque nullo ed inidoneo ad interrompere il termine previsto dall'art.324 co. 7 c.p.p. che richiama i commi 9 e 10 dell'art. 309 c.p.p. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art 606, co. 1, lett c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 321 stesso codice e 30 - 31 legge 646/02. Sottolinea che il giudice del riesame non ha verificato se fosse sussistente il fumus del reato prospettato dall'accusa ed in particolare il dolo del reato prospettato inteso come coscienza e volontà di eludere i controlli antimafia. Lamenta che l'ordinanza impugnata abbia ritenuto sussistente tale dolo, considerando irrilevante il fatto di aver effettuato la vendita nelle forme dell'atto pubblico, che non costituiva, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, forma necessitata perche il trasferimento poteva avvenire anche con scrittura privata. Ancora lamenta il ricorrente che l'ordinanza impugnata abbia ritenuto di poter assoggettare a sequestro preventivo il denaro che non sia direttamente provento del reato, in relazione alla natura fungibile del denaro stesso, in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale che avrebbe affermato il contrario.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. È ben vero che ai sensi dell'art. 324 co. 5 sulla richiesta di riesame in materia di misure cautelari reali decide in composizione collegiale il tribunale del capoluogo di provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, mentre ai sensi dell'art. 309 co. 7 in materia di misure cautelari personali sulla richiesta di riesame decide il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte d'appello o la sezione distaccata della corte d'appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza. Tuttavia nel caso di specie, posto che l'ordinanza oggetto di richiesta di riesame era stata pronunciata dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, il tribunale del capoluogo di provincia doveva essere identificato con il Tribunale di Reggio Calabria, vale a dire con il tribunale che in concreto ha pronunciato l'ordinanza impugnata. Né può ritenersi che la circostanza che il provvedimento sia stato emesso dalla sezione per il riesame possa essere causa di nullità, atteso che ha pur sempre pronunciato una sezione del tribunale competente, sezione che non ha una propria autonomia ed una propria competenza funzionale nell'ambito della complessiva competenza dell'organo giudiziario di cui fa parte.
Il secondo motivo va del pari rigettato. In tema di dolo d'omissione è stato invero ritenuto da questa Corte che poiché l'errore non esclude la volontarietà dell'omissione, ma concerne se mai la non legittimità, lo stesso è penalmente inescusabile (Cass. pen., sez. 6, 23 settembre 1996, Gobbi, Cass. Pen., 1997, 2451; Cass. pen., sez. 6, 5 novembre 1998, n. 1707, Piran, Cass. Pen., 2000, 386). Nel caso in esame è indubbio che l'indagato era tenuto alla denuncia della variazione patrimoniale al Nucleo di P.T. del luogo di dimora, né rileva per quanto ora s'è detto che la vendita sia stata effettuata per atto pubblico, quale elemento che dimostrerebbe il difetto di dolo. Ed è esatto il rilievo dell'ordinanza impugnata che la circostanza è irrilevante perché comunque il trasferimento avrebbe dovuto essere effettuato per atto pubblico. È ben. vero che la vendita è produttiva di effetti purché stipulata per iscritto, ma essa non è opponibile a terzi in difetto di trascrizione, trascrizione che comporta l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata. Ne deriva che il comportamento dell'indagato non è indicativo dell'assenza di dolo.
Questa Corte non ignora che si è affermato in giurisprudenza (Corte Cost, 28 dicembre 2001 - ord.; Cass., sez. 1,11 marzo 2002, n. 10024, Le Pera) che la ratio della norma incriminatrice sarebbe diretta ad impedire ai soggetti di cui sia stata accertata la partecipazione ad associazioni mafiose di occultare al fisco incrementi del proprio patrimonio, sì che il dolo andrebbe escluso quando "la pubblicità sia comunque assicurata e sia di per sé impossibile l'occultamento degli atti soggetti a comunicazione". Tuttavia appare fondato il rilievo contenuto nel provvedimento impugnato secondo il quale la condizione di conoscibilità dell'avvenuto trasferimento, connessa all'adempimento delle formalità inerenti alla trascrizione, garantisce alle Autorità la possibilità di conoscere i mutamenti dello stato patrimoniale dell'interessato (anche al fine dì reagire ad alienazioni fittizie mirate alla fraudolenta evasione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria) in misura molto inferiore a quanto consente la segnalazione effettuata ai sensi dell'art, 30 della legge 646/82, che assicura l'effettiva conoscenza della variazione e non la mera conoscibilità legale, E va considerato che, come affermato dalla giurisprudenza, in sede di sequestro al giudice compete soltanto il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va pertanto compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non vanno censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno invece valutati così come esposti onde verificare se consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica (Cass. S.U., 20 novembre 1996, n. 23, Bassi;
Cass. pen. sez. 6, 3 marzo 1998, n. 731, Campo). Non occorre dunque verificare in concreto se sussista il dolo richiesto per la configurabilità del reato di cui agli artt. 30 e 31 legge 646/82, ma soltanto se l'elemento psicologico sia in astratto configurabile in rapporto alla contestazione mossa dalla pubblica accusa, quesito quest'ultimo cui per quanto s'è detto, deve darsi risposta affermativa. Per quanto concerne la sequestrabilità del denaro in cui sia stato investito il prezzo della vendita occorre sottolineare che questa Corte ha affermato il principio per cui la trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibile o infungibile, non è di ostacolo al sequestro preventivo il quale ben può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito. Infatti il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca e quindi nelle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 321 comma 2 c.p.p., il suddetto sequestro, deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa. Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che legittimamente fosse stato disposto dal g.i.p. sequestro preventivo di un appartamento che, in base ad elementi allo stato apprezzabili, era risultato acquistato con i proventi del reato di concussione. (Cass. pen., sez. 6, 21 ottobre 1994, Giacalone, Cass. Pen., 1996, 2315). Ed ancora si è osservato che il denaro, considerato come misura del valore di un credito o di un deposito, può' essere oggetto solo di sequestro preventivo (il cui scopo è quello di impedire che siano aggravate le conseguenze del reato stesso) o conservativo (il cui scopo è quello di impedire la dispersione delle garanzie per le obbligazioni che dal reato possano derivare) (Cass.5 sez.pen. 15 ottobre - 19 novembre 2001, Palletta).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'1 APRILE 2003.