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Sentenza 23 maggio 2023
Sentenza 23 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2023, n. 22366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22366 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZA UI nato a [...] il [...] ZA NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di IA GU e l'inammissibilità del ricorso di IA VI;
uditi i difensori Avv.to Massimo Biffa che per IA VI si riporta ai motivi e per IA GU chiede l'accoglimento dei motivi ed in ogni caso la declaratoria di prescrizione;
Avv.to De MA UA DA per IA GU che chiede l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 9 aprile 2021, confermava la pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 29 gennaio 2013, che aveva condannato IA VI ad anni 12 di reclusione ed euro 1,500 di multa in quanto ritenuto colpevole del delitto di estorsione aggravata ed, in parziale riforma della stessa sentenza, rideterminava la pena inflitta a IA GU, ritenuto colpevole di altra ipotesi estorsiva in anni 10 di reclusione ed euro 1,600 di multa concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e ritenuta la circostanza di cui all'art. 416bisl cod.pen. per essere i fatti commessi Penale Sent. Sez. 2 Num. 22366 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 24/03/2023 avvalendosi della forza di intimidazione derivante dalla appartenenza al clan dei casalesi ed anche al fine di agevolare tale sodalizio. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati;
IA VI, con ricorso dell'avvocato Pintus Maria Teresa, deduceva: - violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità; si esponeva che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, principale fonte accusatoria dell'estorsione in danno del LO, risultavano tra di loro contraddittorie circa il ruolo assunto dal ricorrente, in particolare per la genericità del luogo di consumazione del delitto, non potendosi così ritenere la responsabilità dello IA al di là di ogni ragionevole dubbio;
- violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine alla sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale dell'agevolazione di un'associazione mafiosa;
l'episodio contestato oltre a riguardare un semplice incontro in presenza della persona offesa, veniva ricondotto ad una serie di episodi in danno della stessa persona offesa per i quali non risultava però alcuna contestazione specifica;
il giudice di appello aveva errato anche in punto di determinazione della pena operando un aumento della pena ex art. 7 DL 152/91 su una fattispecie di reato già aggravata ex art. 629 comma secondo cod. pen.. Con motivi aggiunti IA VI deduceva il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata in ordine alla estorsione in danno del LO avente ad oggetto il poligono militare di Capua e l'imposizione della ditta Diana posto che la persona offesa non aveva fatto riferimento a tale appalto;
le dichiarazioni dei collaboratori IA e De SI non si riscontravano reciprocamente e nessuno dei due aveva indicato l'altro come partecipante alla riunione in cui il ricorrente ed altri soggetti alla presenza del LO avevano interloquito dei lavori. 1.3 IA GU, con un primo ricorso dell'avvocato Biffa Massimo, deduceva: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c), b) ed e) cod.proc.pen. posto che il giudice di appello aveva operato una lettura non esatta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa SC PP, affermando che questi aveva proceduto ad individuazione del ricorrente IA GU quale autore dei fatti senza che ciò corrispondesse alle dichiarazioni dibattimentali;
in particolare si sottolineava che all'udienza del 21.02.2011 SC nulla aveva riferito in ordine allo IA nè procedeva ad individuazione diretta ed autonoma;
il riconoscimento fotografico di IA GU era stato raccolto dalle dichiarazioni rese dallo SC in sede di sommarie informazioni alla P.G. e non da una dichiarazione testimoniale diretta, e conseguentemente, alla luce dell'art. 500 comma 2 cod.proc.pen., la dichiarazione così acquisita avrebbe dovuto essere utilizzata solo in ordine alla credibilità del testimone e non come prova del fatto storico oggetto di accertamento;
risultava inoltre che tale PI, colui che aveva consegnato la tangente estorsiva al clan e si era interfacciato con alcuni esecutori materiali del reato, non avesse mai riconosciuto IA GU;
ancora le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia De SI, OG e D'AL non 2 apparivano convergenti né tra di loro né in ordine ad un coinvolgimento certo.e preciso dello IA nei fatti delittuosi a lui ascritti;
violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c), b) ed e) cod.proc.pen.; il giudice di appello non si - era confrontato con le dichiarazioni del coimputato IO ES che si dichiarava esecutore materiale delle condotte indicate nel capo c) escludendo che il ricorrente lo avesse accompagnato nella riscossione della tangente;
violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c), b) ed e) cod.proc.pen. posto che il ricorrente non _ aveva posto in essere alcuna condotta suscettibile di rientrare nell'alveo dell'art. 110 cod.pen. anche alla luce delle dichiarazioni della persona offesa SC secondo cui, quando IO ES andava a ritirare la tangente, i suoi accompagnatori rimanevano all'interno dell'autovettura, ed, in ogni caso, la sentenza impugnata non indicava concreti e significativi elementi a supporto dell'eventuale sussistenza della fattispecie concorsuale;
le circostanze fattuali relative al riconoscimento fotografico dello SC e del ruolo di intermediario con il fratello IA VI erano elementi non idonei ad integrare un significativo contributo materiale o morale;
la sentenza oggetto di ricorso, inoltre, da un lato considerava contributo partecipativo l'essersi interfacciato il ricorrente con il fratello IA VI, dall'altro si contraddiceva assolvendo quest'ultimo per il delitto di cui al capo c); in ordine al ritenuto ruolo di "accompagnatore" del IO alle riscossioni delle tangenti, errava la corte di appello a ritenerlo un contributo penalmente rilevante, trattandosi invece di una connivenza meramente passiva sul luogo del delitto in assenza di un qualsivoglia rafforzamento del proposito criminoso dell'autore materiale o di una agevolazione della sua opera;
violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. non avendo il giudice d'appello né motivato circa la presunta considerazione del ricorrente in seno all'organizzazione né considerato il marginale ruolo di accompagnatore effettivamente rivestito dallo stesso;
violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c), b) ed e) cod.proc.pen con riferimento all'art. 157 cod.pen.; avuto riguardo al regime applicabile, trattandosi di fatto commesso nel 1996, la sentenza impugnata ometteva di computare, ai fini del calcolo della prescrizione, l'incidenza delle circostanze attenuanti generiche riconosciute in giudizio di equivalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti;
una volta riconosciute le circostanze attenuanti generiche la sentenza riqualificava il fatto ai sensi del primo comma dell'art. 629 cod.pen. con conseguente incidenza sul calcolo necessario a prescrivere, individuabile nel luglio 2022, inclusi i periodi di sospensione del procedimento. 1.4 Con un secondo ricorso nell'interesse di IA GU, il difensore Avv.to De MA UA deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. relativamente all'omessa - analisi sia dei motivi di appello formulati dall'avv.to Cantelli sia della memoria depositata 3 all'udienza di discussione dall'avv. De MA;
il giudice di appello si era limitato a richiamare la motivazione del giudice di prime cure violando l'obbligo motivazionale imposto dal diritto interno nonché dal diritto sovranazionale, ledendo il diritto di difesa e il principio del giusto processo;
violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla prova certa della partecipazione di IA GU alla fattispecie estorsiva ed in particolare alla individuazione del ruolo attribuitogli;
nelle pronunce di condanna venivano valorizzate le dichiarazioni e il riconoscimento fotografico resi dalla p.o e recepite in maniera acritica nonchè le dichiarazioni di altri testi escussi, omettendo di considerare le risultanze processuali favorevoli all'imputato; la motivazione era carente anche nella parte in cui considerava attendibile il riconoscimento fotografico operato dallo SC, unica fonte di prova che non trovava riscontro nelle dichiarazioni dello PI (che pur essendo soggetto pienamente coinvolto non riconosceva il ricorrente) ed, inoltre, non veniva neppure confermata all'udienza dibattimentale laddove la p.o. affermava di non ricordare il volto dello IA GU, circostanza che per il giudice di prime cure giustificava come conseguenza logica del tempo trascorso dai fatti;
la p.o. SC non poteva neppure considerarsi certamente credibile e le sue dichiarazioni attendibili alla luce sia delle forti ripercussioni psicologiche subite dopo l'arresto del 1992 sia del mancato ricordo della fisionomia dell'estorsore; analogamente inattendibili e prive di riscontro apparivano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia De SI (si trattava di dichiarazioni de relato apprese da IO ES ed inoltre escludeva di essersi interessato alla vicenda SC non sussistendo alcuna chiamata in correità nei confronti del ricorrente), D'AL ( secondo cui IA GU aveva informato suo fratello IA VI della necessità di effettuare un'ulteriore estorsione ai danni dello SC, circostanza non verificata stante il regime detentivo di 41bis dello IA VI), OG (che confermava l'episodio estorsivo e riferiva de relato che i due fratelli IA si erano occupati della vicenda); mancava infine l'individuazione di un contributo causale qualificabile ex art. 110 cod.pen. diverso dalla mera presenza dell'imputato agli incontri;
violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, oggi 416bis.1 cod.pen.; non emergeva dalle dichiarazioni dello SC che il ricorrente avesse utilizzato il metodo mafioso nell'atto di commissione della condotta estorsiva contestata e neppure la mera esistenza di un sodalizio criminoso nel territorio di riferimento poteva ritenersi sufficiente ad affermare l'aggravante in assenza di un riscontro oggettivo;
violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod.pen.; il ricorrente, non avendo preso parte né alla fase preparatoria della condotta estorsiva né a quella esecutiva, rivestiva un ruolo assolutamente marginale, trascurabile e non capace di rafforzare l'altrui intento criminoso;
4 - . violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed.e) cod.proc.pen. quanto al calcolo del tempo necessario a far maturare la prescrizione che avrebbe dovuto essere individuato nel giugno 2018 anziché nell'anno 2026; la corte di appello pur concedendo le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, aveva calcolato la prescrizione partendo dalla pena prevista per il delitto aggravato anziché dalla pena base di cui al primo comma dell'art. 629 cod.pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 I motivi proposti nell'interesse di IA VI, sia con l'impugnazione principale che con i motivi aggiunti, sono manifestamente infondati oltre che reiterativi di questioni già analiticamente confutate dalla corte di merito ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo del ricorso principale reiterato nei motivi nuovi, non sussiste il lamentato vizio nella valutazione della prova sulla base della quale si affermava la responsabilità dell'imputato posto che, la corte di appello, nella esposizione delle fonti di prova ha sottolineato come la chiara colpevolezza di IA VI si desumesse dalla dichiarazione resa dalla persona offesa LO circa la condotta posta in essere ai suoi danni con l'imposizione della ditta Diana. A fronte di tali pregnanti elementi la corte di appello sottolineava il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori IA e De SI circa il movente del delitto e l'esecuzione dello stesso ad opera delle famiglie criminali operanti nel territorio di realizzazione dell'appalto. Ne consegue che l'affermazione di responsabilità del ricorrente appare fondata sulla corretta valutazione del materiale probatorio effettuato in assenza di qualsiasi illogicità e del quale si propone soltanto una lettura alternativa non consentita. Anche il secondo motivo appare manifestamente infondato posto che secondo l'orientamento del giudice di legittimità in tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., in quanto la prima presuppone l'accertamento che la condotta sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza che sia necessario accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa (Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, Rv. 275131 - 02). Correttamente, pertanto, nel caso di specie l'esecuzione del fatto criminoso da parte di componenti apicali dell'organizzazione criminale e sfruttando il metodo mafioso veniva ritenuta integrare entrambe le contestate aggravanti. In assenza di qualsiasi vizio la Corte di merito ha poi applicato l'aggravante dell'agevolazione mafiosa partendo dalla pena base di cui al 629.1 e non dalla fattispecie aggravata;
al proposito occorre ricordare come secondo la giurisprudenza costante nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poiché l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 5 .1991 (convertito in L. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà (Sez. 2, n. 28276 del 08/03/2016, Rv. 267220 - 01). Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso di IA VI deve essere dichiarato inammissibile. 2.2 Anche il ricorso di IA GU appare inammissibile avuto riguardo alla manifesta infondatezza dei motivi che reiterano doglianze già dedotte dinanzi dal giudice di appello e da questi adeguatamente affrontate e risolte. Deve innanzi tutto rilevarsi la genericità del primo motivo del ricorso dell'avv.to De MA con il quale si lamenta difetto di motivazione della pronuncia di appello in merito alla omessa risposta alle doglianze avanzate con la memoria sottoscritta dal predetto difensore e con l'impugnazione principale dell'Avv.to Cantelli;
ed invero, secondo l'orientamento di legittimità in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria preternnessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766 - 01). E si è anche affermato che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità , ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Rv. 272542 - 01). Orbene, nel caso in esame, il motivo di ricorso è generico poiché non indica quale specifiche circostanze rilevanti e decisive la memoria prodotta nel corso del giudizio di appello aveva esposto e rispetto alle quali la motivazione della pronuncia impugnata sarebbe totalmente deficitaria. Manifestamente infondato è lo stesso motivo avanzato in relazione all'omessa risposta all'atto di appello dell'Avv.to Cantelli posto che con l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado tale difensore aveva avanzato tre distinti motivi, uno relativo all'affermazione di responsabilità e gli altri in relazione alla richiesta di esclusione dell'aggravante ex art. 7 L.203/91, alla concessione delle attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 114 cod.pen., rispetto ai quali la corte di appello di Napoli ha fornito adeguata e specifica risposta con le ampie argomentazioni esposte alle pagine 10-14 della sentenza impugnata. 2.3 I primi tre motivi del ricorso avv.to Biffa ed il secondo motivo del ricorso avv.to De MA, con i quali si muovono doglianze sotto il profilo della violazione delle regole dettate dall'art. 192 cod.proc.pen. e del difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dello IA GU per il delitto di concorso in estorsione aggravata, finiscono per reiterare doglianze di puro fatto attraverso una lettura alternativa degli elementi di prova già dedotte e confutate 6 nella fase di appeJlo. Innanzi tutto deve.essere escluso che la persona offesa SC, vittima dell'estorsione contestata al capo c), abbia reso una deposizione dibattimentale il cui contenuto scagionava il ricorrente non riconoscendo lo stesso;
vero è invece, come risulta dalla stessa frazione del verbale stenotipico riportata dal ricorso, che lo SC confermava il precedente riconoscimento effettuato in sede di indagini del ricorrente IA GU come soggetto presente alla consegna delle somme di denaro a lui estorte, senza perciò incorrere in alcuna contraddizione rilevante, neppure riportata nella sentenza di appello dove proprio si precisa la validità pregnante del primo riconoscimento. Al proposito va rammentato come secondo l'orientamento della Corte di legittimità il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 275585 - 01). Ed i giudici di merito, con valutazione conforme, a fronte della valenza probatoria della conferma del riconoscimento effettuato in sede di indagini, hanno sottolineato il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ed in particolare di D'AL e OG i quali confermavano il pieno coinvolgimento del ricorrente nella vicenda estorsiva affermando come lo stesso avesse ottenuto il via libera alle richieste da rivolgere a nome del gruppo criminale allo SC dal fratello detenuto VI ed avesse anche presenziato al ritiro delle somme. Così che non sussiste alcuna della lamentate contraddizioni nella lettura delle dichiarazioni dei collaboratori che paiono del tutto concordi in ordine al nucleo essenziale del fatto divergendo, a parere dei giudici di merito, soltanto su aspetti secondari e non decisivi in relazione ai diversi momenti temporali nei quali gli stessi intervennero. Quanto poi alla lamentata sussistenza di un'ipotesi di concorso punibile nella condotta dello IA GU, oltre alla considerazione del ruolo dallo stesso svolto nella preparazione della richiesta estorsiva evidenziato da entrambe le pronunce di merito, va ricordato come secondo l'interpretazione della Corte di cassazione concorre nel delitto di tentata estorsione aggravata, ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, colui che, pur rimanendo sempre silente, accompagni altri incaricati di formulare la richiesta di "pizzo", assista alla espressa richiesta e si allontani con l'autore della stessa, poiché tale condotta svolge un contributo materiale e morale in relazione al rafforzamento dell'effetto intimidatorio della pretesa estorsiva ed alla rappresentazione dell'esistenza di un gruppo organizzato (Sez. 2, n. 47598 del 19/10/2016, Rv. 268284 - 01). A maggior ragione quindi risponde del delitto consumato a titolo di concorrente ex art. 110 cod.pen. colui che, dopo essersi recato presso la vittima della richiesta, assista al versamento 7 delle somme, effettuato dall'incaricato del gruppo criminale e si allontani con il correo, dimostrando tale complessiva condotta una piena compartecipazione al fatto delittuoso. Pertanto, le censure relative alla affermazione di responsabilità di IA GU riproposte con i ricorsi, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non avendo i ricorrenti evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali decisive, le censure, essendo incentrate tutte su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. 2.4 Anche i rimanenti motivi appaiono manifestamente infondati e reiterativi;
con gli specifici argomenti espressi a pagina 13 della motivazione della pronuncia impugnata il giudice di appello ha fornito adeguata spiegazione del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416bisl cod.pen. (già art. 7 DL 152/91 conv. L 203/91) sottolineando come dalla ricostruzione dei fatti fosse emerso che la richiesta estorsiva era stata rivolta allo SC con sfruttamento del metodo mafioso perché ricollegata alle attività criminali di controllo delle attività imprenditoriali ed al fine di agevolare la stessa famiglia camorristica di appartenenza. Inoltre, priva di censure, appare la decisione in relazione alla negazione della attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. alla luce del ruolo ricostruito e svolto dall'imputato nella consumazione del fatto, ritenuto rilevante proprio in considerazione del collegamento operativo con il fratello IA VI, capo della cosca. Trattasi di valutazione di merito che in quanto collegata a precise circostanze di fatto interpretate in assenza di illogicità manifesta non appare censurabile nella presente sede. Peraltro il motivo appare anche manifestamente infondato posto che in tema di concorso di persone nel reato, la disposizione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen., secondo cui l'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso;
ed in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che l'attenuante possa essere riconosciuta nel caso di estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 cod. pen., che richiama, tra l'altro, l'ultima parte della previsione posta al n. 1) del comma terzo dell'art. 628, secondo cui la pena è aumentata quando il fatto sia commesso da più persone riunite (Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016, Rv. 266852 - 01). Infine entrambe le doglianze avanzate nei separati ricorsi con le quali si reclama la declaratoria di prescrizione appaiono generiche nella parte in cui non tengono conto nel calcolo complessivo del periodo di sospensione disposto nel corso dei due gradi di giudizio pari ad anni 3 e 29 gg. (vedi pag. 5 sentenza di appello) che deve essere aggiunto al termine di anni 22 e 8 IL PR IDENTE SE EL mesi 6 così che alla data della pronuncia di appello l'effetto estintivo ex art. .157 cod.pen. non era ancora maturato;
invero, avuto riguardo alla data di consumazione dei fatti fissata nel 1996, la prescrizione prorogata maturava nel giugno 2018 per cui, aggiunto il periodo di sospensione pari ad anni 3 e gg. 29 si perviene al luglio del 2021, successivo la sentenza di appello dell'aprile 2021. E L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. ed anche la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01). Ne deriva affermarsi che pur avuto riguardo al giudizio di bilanciamento tra generiche e circostanze aggravanti e tenuto conto del termine massimo ex art. 157 vecchia disciplina, la prescrizione non era maturata nella fase di appello. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 marzo 2023 IL CONSIGLIERE EST. (Iiitt GP RD (A1C)-(--&
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di IA GU e l'inammissibilità del ricorso di IA VI;
uditi i difensori Avv.to Massimo Biffa che per IA VI si riporta ai motivi e per IA GU chiede l'accoglimento dei motivi ed in ogni caso la declaratoria di prescrizione;
Avv.to De MA UA DA per IA GU che chiede l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 9 aprile 2021, confermava la pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 29 gennaio 2013, che aveva condannato IA VI ad anni 12 di reclusione ed euro 1,500 di multa in quanto ritenuto colpevole del delitto di estorsione aggravata ed, in parziale riforma della stessa sentenza, rideterminava la pena inflitta a IA GU, ritenuto colpevole di altra ipotesi estorsiva in anni 10 di reclusione ed euro 1,600 di multa concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e ritenuta la circostanza di cui all'art. 416bisl cod.pen. per essere i fatti commessi Penale Sent. Sez. 2 Num. 22366 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 24/03/2023 avvalendosi della forza di intimidazione derivante dalla appartenenza al clan dei casalesi ed anche al fine di agevolare tale sodalizio. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati;
IA VI, con ricorso dell'avvocato Pintus Maria Teresa, deduceva: - violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità; si esponeva che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, principale fonte accusatoria dell'estorsione in danno del LO, risultavano tra di loro contraddittorie circa il ruolo assunto dal ricorrente, in particolare per la genericità del luogo di consumazione del delitto, non potendosi così ritenere la responsabilità dello IA al di là di ogni ragionevole dubbio;
- violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine alla sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale dell'agevolazione di un'associazione mafiosa;
l'episodio contestato oltre a riguardare un semplice incontro in presenza della persona offesa, veniva ricondotto ad una serie di episodi in danno della stessa persona offesa per i quali non risultava però alcuna contestazione specifica;
il giudice di appello aveva errato anche in punto di determinazione della pena operando un aumento della pena ex art. 7 DL 152/91 su una fattispecie di reato già aggravata ex art. 629 comma secondo cod. pen.. Con motivi aggiunti IA VI deduceva il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata in ordine alla estorsione in danno del LO avente ad oggetto il poligono militare di Capua e l'imposizione della ditta Diana posto che la persona offesa non aveva fatto riferimento a tale appalto;
le dichiarazioni dei collaboratori IA e De SI non si riscontravano reciprocamente e nessuno dei due aveva indicato l'altro come partecipante alla riunione in cui il ricorrente ed altri soggetti alla presenza del LO avevano interloquito dei lavori. 1.3 IA GU, con un primo ricorso dell'avvocato Biffa Massimo, deduceva: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c), b) ed e) cod.proc.pen. posto che il giudice di appello aveva operato una lettura non esatta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa SC PP, affermando che questi aveva proceduto ad individuazione del ricorrente IA GU quale autore dei fatti senza che ciò corrispondesse alle dichiarazioni dibattimentali;
in particolare si sottolineava che all'udienza del 21.02.2011 SC nulla aveva riferito in ordine allo IA nè procedeva ad individuazione diretta ed autonoma;
il riconoscimento fotografico di IA GU era stato raccolto dalle dichiarazioni rese dallo SC in sede di sommarie informazioni alla P.G. e non da una dichiarazione testimoniale diretta, e conseguentemente, alla luce dell'art. 500 comma 2 cod.proc.pen., la dichiarazione così acquisita avrebbe dovuto essere utilizzata solo in ordine alla credibilità del testimone e non come prova del fatto storico oggetto di accertamento;
risultava inoltre che tale PI, colui che aveva consegnato la tangente estorsiva al clan e si era interfacciato con alcuni esecutori materiali del reato, non avesse mai riconosciuto IA GU;
ancora le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia De SI, OG e D'AL non 2 apparivano convergenti né tra di loro né in ordine ad un coinvolgimento certo.e preciso dello IA nei fatti delittuosi a lui ascritti;
violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c), b) ed e) cod.proc.pen.; il giudice di appello non si - era confrontato con le dichiarazioni del coimputato IO ES che si dichiarava esecutore materiale delle condotte indicate nel capo c) escludendo che il ricorrente lo avesse accompagnato nella riscossione della tangente;
violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c), b) ed e) cod.proc.pen. posto che il ricorrente non _ aveva posto in essere alcuna condotta suscettibile di rientrare nell'alveo dell'art. 110 cod.pen. anche alla luce delle dichiarazioni della persona offesa SC secondo cui, quando IO ES andava a ritirare la tangente, i suoi accompagnatori rimanevano all'interno dell'autovettura, ed, in ogni caso, la sentenza impugnata non indicava concreti e significativi elementi a supporto dell'eventuale sussistenza della fattispecie concorsuale;
le circostanze fattuali relative al riconoscimento fotografico dello SC e del ruolo di intermediario con il fratello IA VI erano elementi non idonei ad integrare un significativo contributo materiale o morale;
la sentenza oggetto di ricorso, inoltre, da un lato considerava contributo partecipativo l'essersi interfacciato il ricorrente con il fratello IA VI, dall'altro si contraddiceva assolvendo quest'ultimo per il delitto di cui al capo c); in ordine al ritenuto ruolo di "accompagnatore" del IO alle riscossioni delle tangenti, errava la corte di appello a ritenerlo un contributo penalmente rilevante, trattandosi invece di una connivenza meramente passiva sul luogo del delitto in assenza di un qualsivoglia rafforzamento del proposito criminoso dell'autore materiale o di una agevolazione della sua opera;
violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. non avendo il giudice d'appello né motivato circa la presunta considerazione del ricorrente in seno all'organizzazione né considerato il marginale ruolo di accompagnatore effettivamente rivestito dallo stesso;
violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c), b) ed e) cod.proc.pen con riferimento all'art. 157 cod.pen.; avuto riguardo al regime applicabile, trattandosi di fatto commesso nel 1996, la sentenza impugnata ometteva di computare, ai fini del calcolo della prescrizione, l'incidenza delle circostanze attenuanti generiche riconosciute in giudizio di equivalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti;
una volta riconosciute le circostanze attenuanti generiche la sentenza riqualificava il fatto ai sensi del primo comma dell'art. 629 cod.pen. con conseguente incidenza sul calcolo necessario a prescrivere, individuabile nel luglio 2022, inclusi i periodi di sospensione del procedimento. 1.4 Con un secondo ricorso nell'interesse di IA GU, il difensore Avv.to De MA UA deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. relativamente all'omessa - analisi sia dei motivi di appello formulati dall'avv.to Cantelli sia della memoria depositata 3 all'udienza di discussione dall'avv. De MA;
il giudice di appello si era limitato a richiamare la motivazione del giudice di prime cure violando l'obbligo motivazionale imposto dal diritto interno nonché dal diritto sovranazionale, ledendo il diritto di difesa e il principio del giusto processo;
violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla prova certa della partecipazione di IA GU alla fattispecie estorsiva ed in particolare alla individuazione del ruolo attribuitogli;
nelle pronunce di condanna venivano valorizzate le dichiarazioni e il riconoscimento fotografico resi dalla p.o e recepite in maniera acritica nonchè le dichiarazioni di altri testi escussi, omettendo di considerare le risultanze processuali favorevoli all'imputato; la motivazione era carente anche nella parte in cui considerava attendibile il riconoscimento fotografico operato dallo SC, unica fonte di prova che non trovava riscontro nelle dichiarazioni dello PI (che pur essendo soggetto pienamente coinvolto non riconosceva il ricorrente) ed, inoltre, non veniva neppure confermata all'udienza dibattimentale laddove la p.o. affermava di non ricordare il volto dello IA GU, circostanza che per il giudice di prime cure giustificava come conseguenza logica del tempo trascorso dai fatti;
la p.o. SC non poteva neppure considerarsi certamente credibile e le sue dichiarazioni attendibili alla luce sia delle forti ripercussioni psicologiche subite dopo l'arresto del 1992 sia del mancato ricordo della fisionomia dell'estorsore; analogamente inattendibili e prive di riscontro apparivano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia De SI (si trattava di dichiarazioni de relato apprese da IO ES ed inoltre escludeva di essersi interessato alla vicenda SC non sussistendo alcuna chiamata in correità nei confronti del ricorrente), D'AL ( secondo cui IA GU aveva informato suo fratello IA VI della necessità di effettuare un'ulteriore estorsione ai danni dello SC, circostanza non verificata stante il regime detentivo di 41bis dello IA VI), OG (che confermava l'episodio estorsivo e riferiva de relato che i due fratelli IA si erano occupati della vicenda); mancava infine l'individuazione di un contributo causale qualificabile ex art. 110 cod.pen. diverso dalla mera presenza dell'imputato agli incontri;
violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, oggi 416bis.1 cod.pen.; non emergeva dalle dichiarazioni dello SC che il ricorrente avesse utilizzato il metodo mafioso nell'atto di commissione della condotta estorsiva contestata e neppure la mera esistenza di un sodalizio criminoso nel territorio di riferimento poteva ritenersi sufficiente ad affermare l'aggravante in assenza di un riscontro oggettivo;
violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod.pen.; il ricorrente, non avendo preso parte né alla fase preparatoria della condotta estorsiva né a quella esecutiva, rivestiva un ruolo assolutamente marginale, trascurabile e non capace di rafforzare l'altrui intento criminoso;
4 - . violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed.e) cod.proc.pen. quanto al calcolo del tempo necessario a far maturare la prescrizione che avrebbe dovuto essere individuato nel giugno 2018 anziché nell'anno 2026; la corte di appello pur concedendo le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, aveva calcolato la prescrizione partendo dalla pena prevista per il delitto aggravato anziché dalla pena base di cui al primo comma dell'art. 629 cod.pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 I motivi proposti nell'interesse di IA VI, sia con l'impugnazione principale che con i motivi aggiunti, sono manifestamente infondati oltre che reiterativi di questioni già analiticamente confutate dalla corte di merito ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo del ricorso principale reiterato nei motivi nuovi, non sussiste il lamentato vizio nella valutazione della prova sulla base della quale si affermava la responsabilità dell'imputato posto che, la corte di appello, nella esposizione delle fonti di prova ha sottolineato come la chiara colpevolezza di IA VI si desumesse dalla dichiarazione resa dalla persona offesa LO circa la condotta posta in essere ai suoi danni con l'imposizione della ditta Diana. A fronte di tali pregnanti elementi la corte di appello sottolineava il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori IA e De SI circa il movente del delitto e l'esecuzione dello stesso ad opera delle famiglie criminali operanti nel territorio di realizzazione dell'appalto. Ne consegue che l'affermazione di responsabilità del ricorrente appare fondata sulla corretta valutazione del materiale probatorio effettuato in assenza di qualsiasi illogicità e del quale si propone soltanto una lettura alternativa non consentita. Anche il secondo motivo appare manifestamente infondato posto che secondo l'orientamento del giudice di legittimità in tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., in quanto la prima presuppone l'accertamento che la condotta sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza che sia necessario accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa (Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, Rv. 275131 - 02). Correttamente, pertanto, nel caso di specie l'esecuzione del fatto criminoso da parte di componenti apicali dell'organizzazione criminale e sfruttando il metodo mafioso veniva ritenuta integrare entrambe le contestate aggravanti. In assenza di qualsiasi vizio la Corte di merito ha poi applicato l'aggravante dell'agevolazione mafiosa partendo dalla pena base di cui al 629.1 e non dalla fattispecie aggravata;
al proposito occorre ricordare come secondo la giurisprudenza costante nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poiché l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 5 .1991 (convertito in L. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà (Sez. 2, n. 28276 del 08/03/2016, Rv. 267220 - 01). Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso di IA VI deve essere dichiarato inammissibile. 2.2 Anche il ricorso di IA GU appare inammissibile avuto riguardo alla manifesta infondatezza dei motivi che reiterano doglianze già dedotte dinanzi dal giudice di appello e da questi adeguatamente affrontate e risolte. Deve innanzi tutto rilevarsi la genericità del primo motivo del ricorso dell'avv.to De MA con il quale si lamenta difetto di motivazione della pronuncia di appello in merito alla omessa risposta alle doglianze avanzate con la memoria sottoscritta dal predetto difensore e con l'impugnazione principale dell'Avv.to Cantelli;
ed invero, secondo l'orientamento di legittimità in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria preternnessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766 - 01). E si è anche affermato che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità , ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Rv. 272542 - 01). Orbene, nel caso in esame, il motivo di ricorso è generico poiché non indica quale specifiche circostanze rilevanti e decisive la memoria prodotta nel corso del giudizio di appello aveva esposto e rispetto alle quali la motivazione della pronuncia impugnata sarebbe totalmente deficitaria. Manifestamente infondato è lo stesso motivo avanzato in relazione all'omessa risposta all'atto di appello dell'Avv.to Cantelli posto che con l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado tale difensore aveva avanzato tre distinti motivi, uno relativo all'affermazione di responsabilità e gli altri in relazione alla richiesta di esclusione dell'aggravante ex art. 7 L.203/91, alla concessione delle attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 114 cod.pen., rispetto ai quali la corte di appello di Napoli ha fornito adeguata e specifica risposta con le ampie argomentazioni esposte alle pagine 10-14 della sentenza impugnata. 2.3 I primi tre motivi del ricorso avv.to Biffa ed il secondo motivo del ricorso avv.to De MA, con i quali si muovono doglianze sotto il profilo della violazione delle regole dettate dall'art. 192 cod.proc.pen. e del difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dello IA GU per il delitto di concorso in estorsione aggravata, finiscono per reiterare doglianze di puro fatto attraverso una lettura alternativa degli elementi di prova già dedotte e confutate 6 nella fase di appeJlo. Innanzi tutto deve.essere escluso che la persona offesa SC, vittima dell'estorsione contestata al capo c), abbia reso una deposizione dibattimentale il cui contenuto scagionava il ricorrente non riconoscendo lo stesso;
vero è invece, come risulta dalla stessa frazione del verbale stenotipico riportata dal ricorso, che lo SC confermava il precedente riconoscimento effettuato in sede di indagini del ricorrente IA GU come soggetto presente alla consegna delle somme di denaro a lui estorte, senza perciò incorrere in alcuna contraddizione rilevante, neppure riportata nella sentenza di appello dove proprio si precisa la validità pregnante del primo riconoscimento. Al proposito va rammentato come secondo l'orientamento della Corte di legittimità il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 275585 - 01). Ed i giudici di merito, con valutazione conforme, a fronte della valenza probatoria della conferma del riconoscimento effettuato in sede di indagini, hanno sottolineato il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ed in particolare di D'AL e OG i quali confermavano il pieno coinvolgimento del ricorrente nella vicenda estorsiva affermando come lo stesso avesse ottenuto il via libera alle richieste da rivolgere a nome del gruppo criminale allo SC dal fratello detenuto VI ed avesse anche presenziato al ritiro delle somme. Così che non sussiste alcuna della lamentate contraddizioni nella lettura delle dichiarazioni dei collaboratori che paiono del tutto concordi in ordine al nucleo essenziale del fatto divergendo, a parere dei giudici di merito, soltanto su aspetti secondari e non decisivi in relazione ai diversi momenti temporali nei quali gli stessi intervennero. Quanto poi alla lamentata sussistenza di un'ipotesi di concorso punibile nella condotta dello IA GU, oltre alla considerazione del ruolo dallo stesso svolto nella preparazione della richiesta estorsiva evidenziato da entrambe le pronunce di merito, va ricordato come secondo l'interpretazione della Corte di cassazione concorre nel delitto di tentata estorsione aggravata, ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, colui che, pur rimanendo sempre silente, accompagni altri incaricati di formulare la richiesta di "pizzo", assista alla espressa richiesta e si allontani con l'autore della stessa, poiché tale condotta svolge un contributo materiale e morale in relazione al rafforzamento dell'effetto intimidatorio della pretesa estorsiva ed alla rappresentazione dell'esistenza di un gruppo organizzato (Sez. 2, n. 47598 del 19/10/2016, Rv. 268284 - 01). A maggior ragione quindi risponde del delitto consumato a titolo di concorrente ex art. 110 cod.pen. colui che, dopo essersi recato presso la vittima della richiesta, assista al versamento 7 delle somme, effettuato dall'incaricato del gruppo criminale e si allontani con il correo, dimostrando tale complessiva condotta una piena compartecipazione al fatto delittuoso. Pertanto, le censure relative alla affermazione di responsabilità di IA GU riproposte con i ricorsi, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non avendo i ricorrenti evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali decisive, le censure, essendo incentrate tutte su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. 2.4 Anche i rimanenti motivi appaiono manifestamente infondati e reiterativi;
con gli specifici argomenti espressi a pagina 13 della motivazione della pronuncia impugnata il giudice di appello ha fornito adeguata spiegazione del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416bisl cod.pen. (già art. 7 DL 152/91 conv. L 203/91) sottolineando come dalla ricostruzione dei fatti fosse emerso che la richiesta estorsiva era stata rivolta allo SC con sfruttamento del metodo mafioso perché ricollegata alle attività criminali di controllo delle attività imprenditoriali ed al fine di agevolare la stessa famiglia camorristica di appartenenza. Inoltre, priva di censure, appare la decisione in relazione alla negazione della attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. alla luce del ruolo ricostruito e svolto dall'imputato nella consumazione del fatto, ritenuto rilevante proprio in considerazione del collegamento operativo con il fratello IA VI, capo della cosca. Trattasi di valutazione di merito che in quanto collegata a precise circostanze di fatto interpretate in assenza di illogicità manifesta non appare censurabile nella presente sede. Peraltro il motivo appare anche manifestamente infondato posto che in tema di concorso di persone nel reato, la disposizione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen., secondo cui l'attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso;
ed in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che l'attenuante possa essere riconosciuta nel caso di estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 cod. pen., che richiama, tra l'altro, l'ultima parte della previsione posta al n. 1) del comma terzo dell'art. 628, secondo cui la pena è aumentata quando il fatto sia commesso da più persone riunite (Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016, Rv. 266852 - 01). Infine entrambe le doglianze avanzate nei separati ricorsi con le quali si reclama la declaratoria di prescrizione appaiono generiche nella parte in cui non tengono conto nel calcolo complessivo del periodo di sospensione disposto nel corso dei due gradi di giudizio pari ad anni 3 e 29 gg. (vedi pag. 5 sentenza di appello) che deve essere aggiunto al termine di anni 22 e 8 IL PR IDENTE SE EL mesi 6 così che alla data della pronuncia di appello l'effetto estintivo ex art. .157 cod.pen. non era ancora maturato;
invero, avuto riguardo alla data di consumazione dei fatti fissata nel 1996, la prescrizione prorogata maturava nel giugno 2018 per cui, aggiunto il periodo di sospensione pari ad anni 3 e gg. 29 si perviene al luglio del 2021, successivo la sentenza di appello dell'aprile 2021. E L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. ed anche la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01). Ne deriva affermarsi che pur avuto riguardo al giudizio di bilanciamento tra generiche e circostanze aggravanti e tenuto conto del termine massimo ex art. 157 vecchia disciplina, la prescrizione non era maturata nella fase di appello. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 marzo 2023 IL CONSIGLIERE EST. (Iiitt GP RD (A1C)-(--&