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Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2023, n. 24226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24226 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da HI CO, nato a [...] il [...] HI EL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11-04-2022 della Corte di appello di Roma;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 con discussione orale;
udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;
udita la requisitoria del Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti, avvocati Vanina Zaru, Valerio Spigarelli ed Ippolita Naso, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24226 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Velletri ha riconosciuto la penale responsabilità di EL e CO HI. In particolare, in ordine alla posizione di EL HI, è stata riconosciuta la responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi 1) e 2) e per il reato di cui al capo 3) limitatamente agli episodi sub 3.3) escluso il concorso;
sub 3.6) escluso il concorso;
sub 3.10) in concorso con il solo CO HI;
sub 3.17) escluso il concorso e sub 3.19). Invece, in ordine alla posizione di CO HI, è stata riconosciuta la responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi 1) e 2) e per il reato di cui al capo 3) limitatamente agli episodi sub 3.1), sub 3.4) escluso il concorso;
sub 3.5) escluso il concorso;
sub 3.10) in concorso con il solo EL HI e sub 3.19), quanto alla posizione di CO HI. La Corte d'appello ha, quindi, rideterminato la complessiva pena, per entrambi, in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 18.000 di multa, assolvendoli per non aver commesso il fatto dai restanti episodi di cui al capo 3) della rubrica. Ai ricorrenti sono stati contestati episodi di cessione di sostanze stupefacenti, tutte sussunte nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, tranne per il capo 2) che ha riguardato un episodio per il quale è stato elevato l'addebito per il delitto tentata estorsione commessa, da entrambi i ricorrenti in concorso tra loro, ai danni di TT LI. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a due motivi, come di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui non è stata riconosciuta la sussistenza dei presupposti di una pronuncia assolutoria a loro favore per i residuali reati ad essi ascritti al capo 3) della rubrica. Sostengono che il denunciato vizio di contraddittorietà emerge sulla base della circostanza che la Corte di appello ha provveduto, per le condotte ascritte ai fratelli HI, ad una disamina dettagliata del capo sub 3), argomentando, erroneamente, una sentenza di condanna — per alcuni capi e non invece per altri — sulla scorta del medesimo complesso probatorio legittimante la parallela pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Si afferma, poi, che, per quanto concerne la posizione di EL HI, i capi d'imputazione, in ordine ai quali la sentenza impugnata è censurata, risultano e 2 il capo sub 3.3), attribuito singolarmente al suddetto ricorrente ed i capi, sub 3. 10) e sub 3.19) attribuito in concorso con il fratello CO HI. Si assume, pertanto, che, in ordine ai fatti di cui al capo sub 3.3), la Corte d'appello avrebbe desunto gli elementi della responsabilità sulla base dei risultati delle illustrate (in sentenza) intercettazioni tra EL HI e EN DU, i quali, in data 18 gennaio 2020, avrebbero concordato un appuntamento estemporaneo, e sulla base del successivo sequestro della droga, eseguito dalla polizia giudiziaria a seguito dell'incontro concordato tra i due, tanto sul rilievo che la sostanza stupefacente era stata trovata in possesso del DU, il quale aveva dichiarato di non voler rispondere ad alcuna domanda e di non ricordare da chi avesse acquistato la sostanza stupefacente sequestratagli. Sulla sola base di ciò, la Corte territoriale, ad avviso del ricorrente, avrebbe erroneamente affermato che tali elementi costituissero la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della cessione della sostanza stupefacente del tipo cocaina, materialmente operata da EL HI in favore di EN DU, integrante perciò l'ipotesi contestata in rubrica. Per quel che concerne, poi, il capo sub 3.10), per il quale CO e EL HI sono stati condannati in concorso, si afferma che la sentenza impugnata avrebbe tratto gli elementi di responsabilità: 1) dalle trascrizioni dei messaggi WhatsApp scambiati tra EL e CO HI: in uno dei quali EL, non trovandosi nell'abitazione familiare, avvisava il fratello che sarebbe passato da casa un tale "LO"; 2) dalle illustrate intercettazioni delle conversazioni intercorse tra EL HI e LO ZE, i quali avrebbero concordato appuntamenti estemporanei, nel corso dei quali il ZE avrebbe raggiunto EL HI per "dirgli una cosa, o per prendere un caffè, o una coca cola zero". Sulla base di ciò ed unitamente alla monitorata e fugace visita fatta dal ZE presso l'abitazione dei ricorrenti, la Corte territoriale, ancora una volta erroneamente, avrebbe ritenuto raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, che nel corso di tale incontro i fratelli HI avessero ceduto al ZE sostanza stupefacente. Infine, quanto al capo sub 3.19), si argomenta che la Corte d'appello è pervenuta a pronunciare la sentenza di condanna dei ricorrenti, in concorso tra loro, in forza dell'affermazione secondo cui la prova della responsabilità sarebbe emersa sulla base dei risultati delle trascrizioni dei messaggi WhatsApp scambiati tra CO HI e AN NE, nonché sulla base dei risultati delle intercettazioni intercorse tra EL HI, CO HI, AN NE, da un lato, e TT RA, dall'altro. Quest'ultimo, secondo l'erroneo convincimento espresso dalla Corte territoriale, aveva contattato spasmodicamente gli imputati, concordando appuntamenti estemporanei, chiedendo loro, anche ad ora tarda, se 3 fosse "pronto da mangiare", reiterando le chiamate in orario notturno, rivolgendosi indifferentemente ed insistentemente a diversa utenza, e tutto ciò unitamente alle reticenti dichiarazioni rese dal RA, che giungeva ad affermare di non essere lui l'utilizzatore del suo telefono nel periodo monitorato dalla polizia giudiziaria in quanto dallo stesso smarito proprio in quei giorni e poi ritrovato sopra un muretto nella piazza di Lariano. Pertanto, dopo aver riportato la ratio decidendi della sentenza impugnata, i ricorrenti sostengono che la decisione gravata abbia valorizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità, le intercettazioni delle conversazioni e le trascrizioni dei messaggi intercorsi tra gli imputati ed il relativo "cliente" di riferimento, tutte ritenute funzionali alla fissazione di un "appuntamento estemporaneo" per la compravendita della sostanza stupefacente, facendo leva, altresì, sulle dichiarazioni "...reticenti..." e negatorie provenienti da coloro i quali sarebbero stati gli acquirenti della droga. I ricorrenti, a questo proposito, osservano come tale compendio probatorio fosse stato parimenti posto alla base di una serie di episodi, scrutinati dalla Corte territoriale con esonero di responsabilità e, dunque, in maniera del tutto diversa da quelli di cui ai predetti punti e per i quali è stata invece riconosciuta la responsabilità penale dei ricorrenti. I quali deducono, quindi, che, alla luce dell'operato raffronto con l'impalcatura argomentativa posta a sostegno della coeva pronuncia di carattere assolutorio, appare di lampante evidenza la contraddittorietà e l'illogicità della parte motiva della sentenza gravata afferente il provvedimento di condanna emesso a carico dei ricorrenti, risultando pressocché inverosimile che si possa giungere a decisioni di tenore diametralmente opposto sulla scorta di un plesso probatorio del tutto identico. 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione di legge e vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussumibilità dei fatti nella fattispecie criminosa di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 "legge stupefacenti". Sostengono che la sentenza impugnata non ha tenuto conto, esprimendo peraltro principi di diritto dai quali la Corte di merito si sarebbe discostata, della riforma assolutoria pronunciata e alla luce della quale la Corte di merito aveva escluso la responsabilità in relazione a molteplici episodi di cessione della sostanza stupefacente, i quali concorrevano, insieme a quei pochi viceversa riconosciuti, a giustificare in astratto, il "...considerevole allarme sociale..." e l'indifferenza del dato ponderale, derivando da ciò il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1090. 4 Sottolineano come sia lo stesso orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte d'appello, ove rettamente interpretato, a richiedere, ai fini della riconoscibilità dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, una valutazione "...non atomistica..." delle condotte poste in essere, al fine di valorizzarne le relative peculiarità, laddove invece seguendo l'interpretazione delineata dalla Corte d'appello si giungerebbe, di fatto, ad un vero e proprio svilimento della natura autonoma della c.d. fattispecie di "spaccio di /leve entità", riducendone oltremodo il suo ambito di applicabilità, atteso che, nel caso di specie, si è dinanzi non soltanto a quantitativi di modestissima entità, ma anche ad un numero evidentemente esiguo di cessioni, tali da escludere quell'elevato grado di offensività tipico dell'ipotesi di cui al primo comma del delitto in parola. 3. EL HI ha presentato tre motivi nuovi con i quali denuncia il vizio di motivazione anche discendente dal travisamento dei fatti in relazione al reato di cui al capo 1) della rubrica e, a tal proposito, allega le dichiarazioni rese dal coindagato VO le quali smentivano quanto sostenuto dal LI e delle quali la Corte di merito ha del tutto ignorato l'esistenza (primo motivo nuovo); deduce il vizio di motivazione con riferimento alla tentata estorsione di cui al capo 2 (secondo motivo nuovo) e lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli episodi di cui al capo 3) oggetto dei motivi principali sostenendo che erroneamente la Corte d'appello, al fine di ritenere la materialità dei fatti contestati, ha stimato elemento probante la semplice reticenza del testimone di turno, senza mai giungere ad una reale dimostrazione della materialità del fatto contestato (terzo motivo nuovo). 4. Il Procuratore generale, con memoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Va precisato che i ricorrenti non hanno impugnato alcuni capi della decisione gravata (ossia i capi 1 e 2, attribuiti ad entrambi, i capi 3.1, 3.4 e 3.5 attribuiti a CO HI nonché i capi 3.6 e 3.17 attribuiti a EL HI), con la conseguenza che, per essi, si è formato il giudicato non essendo stata appellata la sentenza di secondo grado. 3. Tanto precisato, il primo motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico, fattuale e manifestamente infondato. 5 \ì-C 3.1. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). La Corte d'appello, come gli stessi ricorrenti mostrano di ritenere, ha affermato che i fratelli HI avessero in corso una capillare attività di spaccio di sostanze stupefacenti, pervenendo a tale conclusione sulla base del contenuto delle intercettazioni di conversazioni e dei messaggi scambiati, unitamente agli accertamenti di polizia e alla reticenza dei cessionari. 3.2. In disparte gli episodi per i quali non è stata presentata l'impugnazione e che, pertanto, debbono ritenersi pienamente accertati e provati, la Corte territoriale, per quanto riguarda il capo 3.3, ha desunto la prova dello spaccio dai risultati delle intercettazioni intercorse tra il EL HI e EN DU e dalla successiva attività di polizia giudiziaria appositamente predisposta. Era emerso dalle captazioni che i predetti avevano concordato un appuntamento per la consegna da parte del primo (HI) al secondo (DU) di una "salsiccia". Dopo il concordato incontro, il DU era stato fermato e trovato in possesso di grammi 0,4 di cocaina. Richiesto di riferire da chi avesse ricevuto la droga, il DU dichiarava di non volere rispondere ad alcuna domanda e di non ricordare da chi avesse acquistato la sostanza stupefacente sequestratagli, cosicché, in assenza di plausibili spiegazioni ovvero di ricostruzioni alternative in ordine alla consegna, a tarda notte, di "salsicce" da parte del HI, la Corte di merito ha ritenuto, aldilà di ogni ragionevole dubbio, che la cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina era stata materialmente operata da EL HI in favore di EN DU, non risultando né il HI e né il DU (indosso al quale alcuna "salsiccia" era stata rinvenuta) titolari di esercizi di norcineria. 3.3. Con riferimento ai fatti di cui al capo 3.10) dell'imputazione, la Corte d'appello ha scrutinato i risultati delle intercettazioni e la trascrizione dei messaggi whatsapp scambiati tra EL e CO HI, nel corso di uno dei quali, il primo, non trovandosi a casa, avvisava il fratello che sarebbe passato da casa "n'attimo coso Mano/o", rassicurandolo che "sta tutto a posto ce penso io". Dalle intercettazioni e dalla conseguente operazione di polizia, era emerso che: 1) LO ZE si recò presso l'abitazione dei fratelli HI per prendere un "caffè" o una "coca cola zero", 2) dopo esserne uscito, fu controllato e trovato in possesso di droga;
3) LO ZE rese dichiarazioni, all'evidenza, elusive e 6 reticenti affermando di intrattenere meri rapporti di amicizia con EL HI e di essersi recato a casa "loro" per prendere un caffè e per programmare incontri in palestra, precisando di essere padre di un bambino di undici mesi, di essere molto preoccupato, di non potere andare oltre (nelle dichiarazioni) e di non potere aggiungere altro, precisazioni che, secondo il logico convincimento della Corte d'appello, mal si conciliavano con i riferiti amichevoli incontri, trattandosi di circostanze che il ZE non avrebbe avuto motivo di precisare se non in ragione della necessità di giustificare una condotta reticente, volta appunto ad alludere al fatto per cui i concordati appuntamenti e gli intercorsi incontri con i fratelli HI fossero motivati dalla necessità di reperire sostanza stupefacente, di cui faceva uso, emergendo, altresì, dalle captazioni in atti, una manifestata impellenza da parte del ZE nella necessità di incontrare i fratelli HI, circostanza, quest'ultima, confliggente, e a ragione, con il palesato mero intento di consumare con gli stessi un caffè ovvero di programmare incontri in palestra, ben programmabili anche telefonicamente. Sulla base di ciò, la Corte di merito ha ritenuto che il complesso di tali risultanze, unitariamente intese, costituissero elementi logicamente comprovanti, aldilà di ogni ragionevole dubbio, la cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, integrante l'ipotesi contestata in rubrica. 3.4. Anche i fatti di cui al capo 3.19 dell'imputazione sono stati ritenuti provati sulla base dei risultati delle trascrizioni dei messaggi whatsapp, scambiati tra CO HI e AN NE, nonché dei risultati delle intercettazioni intercorse tra il EL e CO HI con AN NE, da un lato, e TT RA, detto "il principe", dall'altro. Era emerso che quest'ultimo aveva chiesto, anche ad ora tarda, se fosse "pronto da mangiare", reiterando le chiamate anche in orario notturno e rivolgendosi indifferentemente ed insistentemente a diverse utenze nonché rendendo anche dichiarazioni reticenti, tanto da affermare non essere lui l'utilizzatore del suo telefono nel periodo monitorato dalla polizia giudiziaria, in quanto dallo stesso smarrito proprio in quei giorni e poi ritrovato su un muretto nella piazza di Lariano. La Corte d'appello ha osservato come dette dichiarazioni fossero contrastanti con le risultanze emergenti dalle conversazioni whatsapp intercorse tra CO HI e AN NE, essendo emerso che: a) il primo aveva avvisato il secondo che stava arrivando "il principe", il quale ultimo, in pari data, risultava avere numerose volte chiamato o tentato di chiamare sia il NE che CO HI, che a sua volta lo aveva indirizzato verso il NE;
b) nel corso della chat intercorsa quella sera tra CO HI ed il NE, il primo aveva intimato al secondo di portare RA da lui a cena, ricevendo come risposta dal NE che 7 sarebbe dovuto passare a prendere anche tale IO a Velletri, il quale aveva ordinato una "maglietta grande" ed "una piccola", precisando che, invece, le "felpe" le avrebbero date a quell'altro ragazzo (evidentemente il RA). Sulla base di ciò, è stata ritenuta logicamente provata, aldilà di ogni ragionevole dubbio, la cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo cocaina, operata, in concorso, da EL HI, CO HI e dall'AN NE, in favore d TT RA, perché - in ragione dell'urgenza delle chiamate effettuate dal RA agli imputati e della prospettata necessità di incontrarli, in una con l'evidente utilizzo di linguaggio cifrato - i predetti imputati non sono risultati titolari o esercenti negozi di abbigliamento e dovendosi perciò logicamente ritenere che, con i termini di "magliette piccole" e "grandi" e di "felpe", gli imputati si riferissero a diversi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che i fratelli HI procuravano e cedevano al RA, in concorso con il NE. 3.5. Al cospetto di tali risultanze, non si può affatto ritenere manifestamente illogica la motivazione con la quale la Corte territoriale ha ricavato dal contenuto delle conversazioni e da alcuni termini utilizzati dai conversanti, criptici ma a loro noti, la prova del traffico di sostanze stupefacenti, avuto soprattutto riguardo a una convergente serie di elementi di conforto (dichiarazioni reticenti dei cessionari, sequestro della droga immediatamente dopo l'incontro degli acquirenti con i fratelli HI, assoluta certezza del linguaggio criptico utilizzato, mancanza di valide e logiche spiegazioni alternative che avessero contribuito a chiarire diversamente il contenuto delle conversazioni o delle comunicazioni tra venditori e acquirenti). Ne consegue che il motivo di ricorso, da un lato, si connota per la sua genericità perché non si confronta con la ratio decidendi, omettendo del tutto di prendere posizione su dati probatori (personali e reali) esplicitamente enunciati nel testo della sentenza impugnata e, dall'altro, devolve al giudice di legittimità censure di merito che esulano dall'ambito cognitivo del giudizio di cassazione, dovendo il sindacato demandato alla Corte essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). In questo senso, non ha alcun pregio l'affermazione, peraltro apodittica e non corroborata da specifici elementi di prova contraria, secondo la quale la Corte 8 d'appello avrebbe pronunciato assoluzione con riferimento ad altre ipotesi contestate e, in tesi, di identico contenuto rispetto a quelle, censurate con il motivo di ricorso, per le quali è stata pronunciata la condanna. Le precedenti considerazioni sono ampiamente indicative del fatto che, quanto alle accuse mosse ai ricorrenti e sfociate nell'affermazione di colpevolezza, la Corte territoriale ha valorizzato elementi di prova abbondantemente dimostrativi delle responsabilità in ordine alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e ciò sia nei casi, con il ricorso non censurati, in cui la prova è scaturita anche dalle dichiarazioni degli acquirenti e sia nei casi in cui questi ultimi, con condotte reticenti, non hanno affermato di aver ricevuto la droga dai ricorrenti, la cui responsabilità è stata comunque desunta dalle intercettazioni, dalla messagistica, dai sequestri (in talune occasioni) e dagli accertamenti di polizia. Infine, va ricordato che, in tema di stupefacenti, la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia, come nel caso in esame, sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro o l'identificazione degli acquirenti finali oppure l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e'controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, De Simone, Rv. 279251 - 01). Nel caso in esame, la Corte d'appello ha valutato con particolare attenzione e rigore il materiale processuale e, non essendo state prospettate valide ipotesi ricostruttive dei fatti, la condanna degli imputati, in presenza anche del sequestro, in svariati casi, della droga trafficata (cocaina) e di dichiarazioni di alcuni acquirenti dell'acquisto dello stupefacente (per alcune ipotesi non coltivate con l'impugnazione), risulta caratterizzato, per le considerazioni in precedenza svolte, da un alto grado di credibilità razionale, conseguendo da ciò anche la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 4. Anche il secondo motivo è inammissibile. Con esso i ricorrenti hanno rivendicato l'applicazione della fattispecie autonoma di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 sul rilievo che i fatti fossero di lieve entità. A questo proposito va detto che, in conformità all'approdo cui era pervenuto il Tribunale, la Corte d'appello ha escluso la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità in relazione ad una pluralità di condotte poste in essere dai ricorrenti, in quanto concentrate in un ristretto ambito temporale e geografico e connotate da 9 identiche modalità di spaccio della medesima tipologia di stupefacente (cocaina), il cui dato ponderale è stato ritenuto non indifferente, ove complessivamente valutato, in ragione delle quantità settimanali che ogni singolo acquirente, escusso a s.i.t., ha dichiarato di acquistare dai ricorrenti, singolarmente, in concorso tra loro, o talvolta, quali referenti di una rete (di cui facevano parte i coimputati NE, Sahbani e VO) rispetto ai quali i ricorrenti rivestivano un ruolo di supremazia, come è stato desunto dalle intercettazioni riportate nel testo della sentenza impugnata, sottolineando il generale clima di soggezione, timore e di intimidazione diffuso dai ricorrenti - come emergente dalla vicenda estorsiva, contestata ai capi sub 1) e 2) ai danni di TT e CO LI (capi di imputazione parimenti non impugnati) e dalle dichiarazioni palesemente reticenti e timorose illustrate nella sentenza impugnata, rese da taluni degli acquirenti dello stupefacente, escussi a s.i.t. dalla polizia giudiziaria, con riferimento ad una serie di condotte contestate al capo 3) della rubrica. Tutto ciò a dimostrazione di una potenzialità offensiva delle condotte realizzate dai ricorrenti e di una capacità di approvvigionamento sul mercato della droga, che ha consentito di relegare in secondo piano il dato ponderale relativo alle singole cessioni effettuate. In sintesi, la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto che l'attività di spaccio, posta in essere dai ricorrenti, fosse connotata da considerevole allarme sociale e ciò ha coerentemente permesso di escludere l'applicabilità dell'invocata disposizione. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte di merito si è attenuta al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, in forza del quale, in materia di stupefacenti, è necessario valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati, ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e tale necessità consente di valorizzare le peculiarità delle singole condotte, la comunanza di elementi significativi e le loro eventuali . reciproche correlazioni al fine di ricostruire una cornice complessiva in concreto idonea ad escludere un giudizio di lieve entità rispetto ai fatti contestati (Sez. 3, n. 13115 del 06/02/2020, Suriano, Rv. 279657 - 01). Ciò significa - nell'interpretazione della minore offensività della condotta ex art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 derivante dalle pronunce del giudice nomofilattico - che ogni singola condotta deve essere necessariamente contestualizzata e considerata nella sua dimensione dinamica e non soltanto nella sua dimensione statica, inidonea essa soltanto a segnare la differenza tra il fatto di lieve entità ed il fatto di reato che tale non sia, perché è nella sua dimensione dinamica che la condotta tipica (di detenzione o di cessione) ex art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 marca la differenza con il fatto di reato descritto 1 0 nel primo comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Pertanto, è stato condivisibilmente affermato che «se la singola cessione costituisce manifestazione effettiva della ben più ampia (e comprovata) capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale sostanza stupefacente, la valutazione della sua offensività non può essere ancorata al solo dato (statico) della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga, appunto, ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva. Anche l'utilizzo di altre persone (e in generale il concorso nel reato), quale specifica modalità della condotta, può essere utilmente valutato quale espressione del maggior potenziale offensivo del fatto. La condotta, insomma, non può essere valutata quale frammento di vita avulso dalla realtà: quando i dati a disposizione lo consentono, il giudice deve utilizzarli per valutare in modo complessivo la potenzialità offensiva che il fatto esprime, senza arrestarsi al dato ponderale (...)» (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, in motivazione). Su queste basi, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529 - 01; Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767 - 01; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, cit., Rv. 269149 - 01). Orbene, mentre la sentenza impugnata, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, ha puntualmente indicato, come in precedenza riportato, le ragioni dirette ad escludere, in considerazione della dimensione dinamica delle vicende processuali, la lieve entità dei singoli fatti i quali, reiterati nel tempo e senza una sostanziale soluzione di continuità, dimostravano una non occasionale ma professionale attività di spaccio e, quindi, la detenzione di considerevoli quantitativi da immettere, seppure, di volta in volta e in quantità modica, sul mercato, il motivo di ricorso, da un lato, non ha preso posizione su tale decisiva ratio decidendi, connotandosi per la sua aspecificità, e, dall'altro, ha insistito, al fine di rivendicare la lieve entità dei fatto, sul solo dato quantitativo della droga spacciata che, come detto in precedenza, è irrilevante, da solo, per rivendicare la minore offensività del fatto e, dunque, la sussumibilità di esso nella fattispecie di cui a quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, connotandosi il motivo di ricorso, sotto tale aspetto, per la sua manifesta infondatezza. 11 Pertanto, l'impugnazione è, nel suo complesso, inammissibile. 5. Ai sensi dell'art. 585, comma 4, ultimo periodo, «l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi». Peraltro, con l'originario atto di impugnazione, non erano stati gravati alcuni capi della sentenza impugnata, tra cui i capi 1) e 2), ed è risalente l'insegnamento nomofilattico alla luce del quale «i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio (pacificamente applicabile anche per quello in udienza pubblica, n.d.r.) nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 - 01). 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/03/2023
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 con discussione orale;
udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;
udita la requisitoria del Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti, avvocati Vanina Zaru, Valerio Spigarelli ed Ippolita Naso, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24226 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Velletri ha riconosciuto la penale responsabilità di EL e CO HI. In particolare, in ordine alla posizione di EL HI, è stata riconosciuta la responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi 1) e 2) e per il reato di cui al capo 3) limitatamente agli episodi sub 3.3) escluso il concorso;
sub 3.6) escluso il concorso;
sub 3.10) in concorso con il solo CO HI;
sub 3.17) escluso il concorso e sub 3.19). Invece, in ordine alla posizione di CO HI, è stata riconosciuta la responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi 1) e 2) e per il reato di cui al capo 3) limitatamente agli episodi sub 3.1), sub 3.4) escluso il concorso;
sub 3.5) escluso il concorso;
sub 3.10) in concorso con il solo EL HI e sub 3.19), quanto alla posizione di CO HI. La Corte d'appello ha, quindi, rideterminato la complessiva pena, per entrambi, in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 18.000 di multa, assolvendoli per non aver commesso il fatto dai restanti episodi di cui al capo 3) della rubrica. Ai ricorrenti sono stati contestati episodi di cessione di sostanze stupefacenti, tutte sussunte nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, tranne per il capo 2) che ha riguardato un episodio per il quale è stato elevato l'addebito per il delitto tentata estorsione commessa, da entrambi i ricorrenti in concorso tra loro, ai danni di TT LI. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a due motivi, come di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui non è stata riconosciuta la sussistenza dei presupposti di una pronuncia assolutoria a loro favore per i residuali reati ad essi ascritti al capo 3) della rubrica. Sostengono che il denunciato vizio di contraddittorietà emerge sulla base della circostanza che la Corte di appello ha provveduto, per le condotte ascritte ai fratelli HI, ad una disamina dettagliata del capo sub 3), argomentando, erroneamente, una sentenza di condanna — per alcuni capi e non invece per altri — sulla scorta del medesimo complesso probatorio legittimante la parallela pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Si afferma, poi, che, per quanto concerne la posizione di EL HI, i capi d'imputazione, in ordine ai quali la sentenza impugnata è censurata, risultano e 2 il capo sub 3.3), attribuito singolarmente al suddetto ricorrente ed i capi, sub 3. 10) e sub 3.19) attribuito in concorso con il fratello CO HI. Si assume, pertanto, che, in ordine ai fatti di cui al capo sub 3.3), la Corte d'appello avrebbe desunto gli elementi della responsabilità sulla base dei risultati delle illustrate (in sentenza) intercettazioni tra EL HI e EN DU, i quali, in data 18 gennaio 2020, avrebbero concordato un appuntamento estemporaneo, e sulla base del successivo sequestro della droga, eseguito dalla polizia giudiziaria a seguito dell'incontro concordato tra i due, tanto sul rilievo che la sostanza stupefacente era stata trovata in possesso del DU, il quale aveva dichiarato di non voler rispondere ad alcuna domanda e di non ricordare da chi avesse acquistato la sostanza stupefacente sequestratagli. Sulla sola base di ciò, la Corte territoriale, ad avviso del ricorrente, avrebbe erroneamente affermato che tali elementi costituissero la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della cessione della sostanza stupefacente del tipo cocaina, materialmente operata da EL HI in favore di EN DU, integrante perciò l'ipotesi contestata in rubrica. Per quel che concerne, poi, il capo sub 3.10), per il quale CO e EL HI sono stati condannati in concorso, si afferma che la sentenza impugnata avrebbe tratto gli elementi di responsabilità: 1) dalle trascrizioni dei messaggi WhatsApp scambiati tra EL e CO HI: in uno dei quali EL, non trovandosi nell'abitazione familiare, avvisava il fratello che sarebbe passato da casa un tale "LO"; 2) dalle illustrate intercettazioni delle conversazioni intercorse tra EL HI e LO ZE, i quali avrebbero concordato appuntamenti estemporanei, nel corso dei quali il ZE avrebbe raggiunto EL HI per "dirgli una cosa, o per prendere un caffè, o una coca cola zero". Sulla base di ciò ed unitamente alla monitorata e fugace visita fatta dal ZE presso l'abitazione dei ricorrenti, la Corte territoriale, ancora una volta erroneamente, avrebbe ritenuto raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, che nel corso di tale incontro i fratelli HI avessero ceduto al ZE sostanza stupefacente. Infine, quanto al capo sub 3.19), si argomenta che la Corte d'appello è pervenuta a pronunciare la sentenza di condanna dei ricorrenti, in concorso tra loro, in forza dell'affermazione secondo cui la prova della responsabilità sarebbe emersa sulla base dei risultati delle trascrizioni dei messaggi WhatsApp scambiati tra CO HI e AN NE, nonché sulla base dei risultati delle intercettazioni intercorse tra EL HI, CO HI, AN NE, da un lato, e TT RA, dall'altro. Quest'ultimo, secondo l'erroneo convincimento espresso dalla Corte territoriale, aveva contattato spasmodicamente gli imputati, concordando appuntamenti estemporanei, chiedendo loro, anche ad ora tarda, se 3 fosse "pronto da mangiare", reiterando le chiamate in orario notturno, rivolgendosi indifferentemente ed insistentemente a diversa utenza, e tutto ciò unitamente alle reticenti dichiarazioni rese dal RA, che giungeva ad affermare di non essere lui l'utilizzatore del suo telefono nel periodo monitorato dalla polizia giudiziaria in quanto dallo stesso smarito proprio in quei giorni e poi ritrovato sopra un muretto nella piazza di Lariano. Pertanto, dopo aver riportato la ratio decidendi della sentenza impugnata, i ricorrenti sostengono che la decisione gravata abbia valorizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità, le intercettazioni delle conversazioni e le trascrizioni dei messaggi intercorsi tra gli imputati ed il relativo "cliente" di riferimento, tutte ritenute funzionali alla fissazione di un "appuntamento estemporaneo" per la compravendita della sostanza stupefacente, facendo leva, altresì, sulle dichiarazioni "...reticenti..." e negatorie provenienti da coloro i quali sarebbero stati gli acquirenti della droga. I ricorrenti, a questo proposito, osservano come tale compendio probatorio fosse stato parimenti posto alla base di una serie di episodi, scrutinati dalla Corte territoriale con esonero di responsabilità e, dunque, in maniera del tutto diversa da quelli di cui ai predetti punti e per i quali è stata invece riconosciuta la responsabilità penale dei ricorrenti. I quali deducono, quindi, che, alla luce dell'operato raffronto con l'impalcatura argomentativa posta a sostegno della coeva pronuncia di carattere assolutorio, appare di lampante evidenza la contraddittorietà e l'illogicità della parte motiva della sentenza gravata afferente il provvedimento di condanna emesso a carico dei ricorrenti, risultando pressocché inverosimile che si possa giungere a decisioni di tenore diametralmente opposto sulla scorta di un plesso probatorio del tutto identico. 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione di legge e vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussumibilità dei fatti nella fattispecie criminosa di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 "legge stupefacenti". Sostengono che la sentenza impugnata non ha tenuto conto, esprimendo peraltro principi di diritto dai quali la Corte di merito si sarebbe discostata, della riforma assolutoria pronunciata e alla luce della quale la Corte di merito aveva escluso la responsabilità in relazione a molteplici episodi di cessione della sostanza stupefacente, i quali concorrevano, insieme a quei pochi viceversa riconosciuti, a giustificare in astratto, il "...considerevole allarme sociale..." e l'indifferenza del dato ponderale, derivando da ciò il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1090. 4 Sottolineano come sia lo stesso orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte d'appello, ove rettamente interpretato, a richiedere, ai fini della riconoscibilità dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, una valutazione "...non atomistica..." delle condotte poste in essere, al fine di valorizzarne le relative peculiarità, laddove invece seguendo l'interpretazione delineata dalla Corte d'appello si giungerebbe, di fatto, ad un vero e proprio svilimento della natura autonoma della c.d. fattispecie di "spaccio di /leve entità", riducendone oltremodo il suo ambito di applicabilità, atteso che, nel caso di specie, si è dinanzi non soltanto a quantitativi di modestissima entità, ma anche ad un numero evidentemente esiguo di cessioni, tali da escludere quell'elevato grado di offensività tipico dell'ipotesi di cui al primo comma del delitto in parola. 3. EL HI ha presentato tre motivi nuovi con i quali denuncia il vizio di motivazione anche discendente dal travisamento dei fatti in relazione al reato di cui al capo 1) della rubrica e, a tal proposito, allega le dichiarazioni rese dal coindagato VO le quali smentivano quanto sostenuto dal LI e delle quali la Corte di merito ha del tutto ignorato l'esistenza (primo motivo nuovo); deduce il vizio di motivazione con riferimento alla tentata estorsione di cui al capo 2 (secondo motivo nuovo) e lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli episodi di cui al capo 3) oggetto dei motivi principali sostenendo che erroneamente la Corte d'appello, al fine di ritenere la materialità dei fatti contestati, ha stimato elemento probante la semplice reticenza del testimone di turno, senza mai giungere ad una reale dimostrazione della materialità del fatto contestato (terzo motivo nuovo). 4. Il Procuratore generale, con memoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Va precisato che i ricorrenti non hanno impugnato alcuni capi della decisione gravata (ossia i capi 1 e 2, attribuiti ad entrambi, i capi 3.1, 3.4 e 3.5 attribuiti a CO HI nonché i capi 3.6 e 3.17 attribuiti a EL HI), con la conseguenza che, per essi, si è formato il giudicato non essendo stata appellata la sentenza di secondo grado. 3. Tanto precisato, il primo motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico, fattuale e manifestamente infondato. 5 \ì-C 3.1. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). La Corte d'appello, come gli stessi ricorrenti mostrano di ritenere, ha affermato che i fratelli HI avessero in corso una capillare attività di spaccio di sostanze stupefacenti, pervenendo a tale conclusione sulla base del contenuto delle intercettazioni di conversazioni e dei messaggi scambiati, unitamente agli accertamenti di polizia e alla reticenza dei cessionari. 3.2. In disparte gli episodi per i quali non è stata presentata l'impugnazione e che, pertanto, debbono ritenersi pienamente accertati e provati, la Corte territoriale, per quanto riguarda il capo 3.3, ha desunto la prova dello spaccio dai risultati delle intercettazioni intercorse tra il EL HI e EN DU e dalla successiva attività di polizia giudiziaria appositamente predisposta. Era emerso dalle captazioni che i predetti avevano concordato un appuntamento per la consegna da parte del primo (HI) al secondo (DU) di una "salsiccia". Dopo il concordato incontro, il DU era stato fermato e trovato in possesso di grammi 0,4 di cocaina. Richiesto di riferire da chi avesse ricevuto la droga, il DU dichiarava di non volere rispondere ad alcuna domanda e di non ricordare da chi avesse acquistato la sostanza stupefacente sequestratagli, cosicché, in assenza di plausibili spiegazioni ovvero di ricostruzioni alternative in ordine alla consegna, a tarda notte, di "salsicce" da parte del HI, la Corte di merito ha ritenuto, aldilà di ogni ragionevole dubbio, che la cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina era stata materialmente operata da EL HI in favore di EN DU, non risultando né il HI e né il DU (indosso al quale alcuna "salsiccia" era stata rinvenuta) titolari di esercizi di norcineria. 3.3. Con riferimento ai fatti di cui al capo 3.10) dell'imputazione, la Corte d'appello ha scrutinato i risultati delle intercettazioni e la trascrizione dei messaggi whatsapp scambiati tra EL e CO HI, nel corso di uno dei quali, il primo, non trovandosi a casa, avvisava il fratello che sarebbe passato da casa "n'attimo coso Mano/o", rassicurandolo che "sta tutto a posto ce penso io". Dalle intercettazioni e dalla conseguente operazione di polizia, era emerso che: 1) LO ZE si recò presso l'abitazione dei fratelli HI per prendere un "caffè" o una "coca cola zero", 2) dopo esserne uscito, fu controllato e trovato in possesso di droga;
3) LO ZE rese dichiarazioni, all'evidenza, elusive e 6 reticenti affermando di intrattenere meri rapporti di amicizia con EL HI e di essersi recato a casa "loro" per prendere un caffè e per programmare incontri in palestra, precisando di essere padre di un bambino di undici mesi, di essere molto preoccupato, di non potere andare oltre (nelle dichiarazioni) e di non potere aggiungere altro, precisazioni che, secondo il logico convincimento della Corte d'appello, mal si conciliavano con i riferiti amichevoli incontri, trattandosi di circostanze che il ZE non avrebbe avuto motivo di precisare se non in ragione della necessità di giustificare una condotta reticente, volta appunto ad alludere al fatto per cui i concordati appuntamenti e gli intercorsi incontri con i fratelli HI fossero motivati dalla necessità di reperire sostanza stupefacente, di cui faceva uso, emergendo, altresì, dalle captazioni in atti, una manifestata impellenza da parte del ZE nella necessità di incontrare i fratelli HI, circostanza, quest'ultima, confliggente, e a ragione, con il palesato mero intento di consumare con gli stessi un caffè ovvero di programmare incontri in palestra, ben programmabili anche telefonicamente. Sulla base di ciò, la Corte di merito ha ritenuto che il complesso di tali risultanze, unitariamente intese, costituissero elementi logicamente comprovanti, aldilà di ogni ragionevole dubbio, la cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, integrante l'ipotesi contestata in rubrica. 3.4. Anche i fatti di cui al capo 3.19 dell'imputazione sono stati ritenuti provati sulla base dei risultati delle trascrizioni dei messaggi whatsapp, scambiati tra CO HI e AN NE, nonché dei risultati delle intercettazioni intercorse tra il EL e CO HI con AN NE, da un lato, e TT RA, detto "il principe", dall'altro. Era emerso che quest'ultimo aveva chiesto, anche ad ora tarda, se fosse "pronto da mangiare", reiterando le chiamate anche in orario notturno e rivolgendosi indifferentemente ed insistentemente a diverse utenze nonché rendendo anche dichiarazioni reticenti, tanto da affermare non essere lui l'utilizzatore del suo telefono nel periodo monitorato dalla polizia giudiziaria, in quanto dallo stesso smarrito proprio in quei giorni e poi ritrovato su un muretto nella piazza di Lariano. La Corte d'appello ha osservato come dette dichiarazioni fossero contrastanti con le risultanze emergenti dalle conversazioni whatsapp intercorse tra CO HI e AN NE, essendo emerso che: a) il primo aveva avvisato il secondo che stava arrivando "il principe", il quale ultimo, in pari data, risultava avere numerose volte chiamato o tentato di chiamare sia il NE che CO HI, che a sua volta lo aveva indirizzato verso il NE;
b) nel corso della chat intercorsa quella sera tra CO HI ed il NE, il primo aveva intimato al secondo di portare RA da lui a cena, ricevendo come risposta dal NE che 7 sarebbe dovuto passare a prendere anche tale IO a Velletri, il quale aveva ordinato una "maglietta grande" ed "una piccola", precisando che, invece, le "felpe" le avrebbero date a quell'altro ragazzo (evidentemente il RA). Sulla base di ciò, è stata ritenuta logicamente provata, aldilà di ogni ragionevole dubbio, la cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo cocaina, operata, in concorso, da EL HI, CO HI e dall'AN NE, in favore d TT RA, perché - in ragione dell'urgenza delle chiamate effettuate dal RA agli imputati e della prospettata necessità di incontrarli, in una con l'evidente utilizzo di linguaggio cifrato - i predetti imputati non sono risultati titolari o esercenti negozi di abbigliamento e dovendosi perciò logicamente ritenere che, con i termini di "magliette piccole" e "grandi" e di "felpe", gli imputati si riferissero a diversi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che i fratelli HI procuravano e cedevano al RA, in concorso con il NE. 3.5. Al cospetto di tali risultanze, non si può affatto ritenere manifestamente illogica la motivazione con la quale la Corte territoriale ha ricavato dal contenuto delle conversazioni e da alcuni termini utilizzati dai conversanti, criptici ma a loro noti, la prova del traffico di sostanze stupefacenti, avuto soprattutto riguardo a una convergente serie di elementi di conforto (dichiarazioni reticenti dei cessionari, sequestro della droga immediatamente dopo l'incontro degli acquirenti con i fratelli HI, assoluta certezza del linguaggio criptico utilizzato, mancanza di valide e logiche spiegazioni alternative che avessero contribuito a chiarire diversamente il contenuto delle conversazioni o delle comunicazioni tra venditori e acquirenti). Ne consegue che il motivo di ricorso, da un lato, si connota per la sua genericità perché non si confronta con la ratio decidendi, omettendo del tutto di prendere posizione su dati probatori (personali e reali) esplicitamente enunciati nel testo della sentenza impugnata e, dall'altro, devolve al giudice di legittimità censure di merito che esulano dall'ambito cognitivo del giudizio di cassazione, dovendo il sindacato demandato alla Corte essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). In questo senso, non ha alcun pregio l'affermazione, peraltro apodittica e non corroborata da specifici elementi di prova contraria, secondo la quale la Corte 8 d'appello avrebbe pronunciato assoluzione con riferimento ad altre ipotesi contestate e, in tesi, di identico contenuto rispetto a quelle, censurate con il motivo di ricorso, per le quali è stata pronunciata la condanna. Le precedenti considerazioni sono ampiamente indicative del fatto che, quanto alle accuse mosse ai ricorrenti e sfociate nell'affermazione di colpevolezza, la Corte territoriale ha valorizzato elementi di prova abbondantemente dimostrativi delle responsabilità in ordine alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e ciò sia nei casi, con il ricorso non censurati, in cui la prova è scaturita anche dalle dichiarazioni degli acquirenti e sia nei casi in cui questi ultimi, con condotte reticenti, non hanno affermato di aver ricevuto la droga dai ricorrenti, la cui responsabilità è stata comunque desunta dalle intercettazioni, dalla messagistica, dai sequestri (in talune occasioni) e dagli accertamenti di polizia. Infine, va ricordato che, in tema di stupefacenti, la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia, come nel caso in esame, sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro o l'identificazione degli acquirenti finali oppure l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e'controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, De Simone, Rv. 279251 - 01). Nel caso in esame, la Corte d'appello ha valutato con particolare attenzione e rigore il materiale processuale e, non essendo state prospettate valide ipotesi ricostruttive dei fatti, la condanna degli imputati, in presenza anche del sequestro, in svariati casi, della droga trafficata (cocaina) e di dichiarazioni di alcuni acquirenti dell'acquisto dello stupefacente (per alcune ipotesi non coltivate con l'impugnazione), risulta caratterizzato, per le considerazioni in precedenza svolte, da un alto grado di credibilità razionale, conseguendo da ciò anche la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 4. Anche il secondo motivo è inammissibile. Con esso i ricorrenti hanno rivendicato l'applicazione della fattispecie autonoma di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 sul rilievo che i fatti fossero di lieve entità. A questo proposito va detto che, in conformità all'approdo cui era pervenuto il Tribunale, la Corte d'appello ha escluso la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità in relazione ad una pluralità di condotte poste in essere dai ricorrenti, in quanto concentrate in un ristretto ambito temporale e geografico e connotate da 9 identiche modalità di spaccio della medesima tipologia di stupefacente (cocaina), il cui dato ponderale è stato ritenuto non indifferente, ove complessivamente valutato, in ragione delle quantità settimanali che ogni singolo acquirente, escusso a s.i.t., ha dichiarato di acquistare dai ricorrenti, singolarmente, in concorso tra loro, o talvolta, quali referenti di una rete (di cui facevano parte i coimputati NE, Sahbani e VO) rispetto ai quali i ricorrenti rivestivano un ruolo di supremazia, come è stato desunto dalle intercettazioni riportate nel testo della sentenza impugnata, sottolineando il generale clima di soggezione, timore e di intimidazione diffuso dai ricorrenti - come emergente dalla vicenda estorsiva, contestata ai capi sub 1) e 2) ai danni di TT e CO LI (capi di imputazione parimenti non impugnati) e dalle dichiarazioni palesemente reticenti e timorose illustrate nella sentenza impugnata, rese da taluni degli acquirenti dello stupefacente, escussi a s.i.t. dalla polizia giudiziaria, con riferimento ad una serie di condotte contestate al capo 3) della rubrica. Tutto ciò a dimostrazione di una potenzialità offensiva delle condotte realizzate dai ricorrenti e di una capacità di approvvigionamento sul mercato della droga, che ha consentito di relegare in secondo piano il dato ponderale relativo alle singole cessioni effettuate. In sintesi, la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto che l'attività di spaccio, posta in essere dai ricorrenti, fosse connotata da considerevole allarme sociale e ciò ha coerentemente permesso di escludere l'applicabilità dell'invocata disposizione. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte di merito si è attenuta al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, in forza del quale, in materia di stupefacenti, è necessario valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati, ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e tale necessità consente di valorizzare le peculiarità delle singole condotte, la comunanza di elementi significativi e le loro eventuali . reciproche correlazioni al fine di ricostruire una cornice complessiva in concreto idonea ad escludere un giudizio di lieve entità rispetto ai fatti contestati (Sez. 3, n. 13115 del 06/02/2020, Suriano, Rv. 279657 - 01). Ciò significa - nell'interpretazione della minore offensività della condotta ex art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 derivante dalle pronunce del giudice nomofilattico - che ogni singola condotta deve essere necessariamente contestualizzata e considerata nella sua dimensione dinamica e non soltanto nella sua dimensione statica, inidonea essa soltanto a segnare la differenza tra il fatto di lieve entità ed il fatto di reato che tale non sia, perché è nella sua dimensione dinamica che la condotta tipica (di detenzione o di cessione) ex art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 marca la differenza con il fatto di reato descritto 1 0 nel primo comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Pertanto, è stato condivisibilmente affermato che «se la singola cessione costituisce manifestazione effettiva della ben più ampia (e comprovata) capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale sostanza stupefacente, la valutazione della sua offensività non può essere ancorata al solo dato (statico) della quantità di volta in volta ceduta, ma deve essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga, appunto, ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva. Anche l'utilizzo di altre persone (e in generale il concorso nel reato), quale specifica modalità della condotta, può essere utilmente valutato quale espressione del maggior potenziale offensivo del fatto. La condotta, insomma, non può essere valutata quale frammento di vita avulso dalla realtà: quando i dati a disposizione lo consentono, il giudice deve utilizzarli per valutare in modo complessivo la potenzialità offensiva che il fatto esprime, senza arrestarsi al dato ponderale (...)» (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, in motivazione). Su queste basi, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529 - 01; Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767 - 01; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, cit., Rv. 269149 - 01). Orbene, mentre la sentenza impugnata, con adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, ha puntualmente indicato, come in precedenza riportato, le ragioni dirette ad escludere, in considerazione della dimensione dinamica delle vicende processuali, la lieve entità dei singoli fatti i quali, reiterati nel tempo e senza una sostanziale soluzione di continuità, dimostravano una non occasionale ma professionale attività di spaccio e, quindi, la detenzione di considerevoli quantitativi da immettere, seppure, di volta in volta e in quantità modica, sul mercato, il motivo di ricorso, da un lato, non ha preso posizione su tale decisiva ratio decidendi, connotandosi per la sua aspecificità, e, dall'altro, ha insistito, al fine di rivendicare la lieve entità dei fatto, sul solo dato quantitativo della droga spacciata che, come detto in precedenza, è irrilevante, da solo, per rivendicare la minore offensività del fatto e, dunque, la sussumibilità di esso nella fattispecie di cui a quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, connotandosi il motivo di ricorso, sotto tale aspetto, per la sua manifesta infondatezza. 11 Pertanto, l'impugnazione è, nel suo complesso, inammissibile. 5. Ai sensi dell'art. 585, comma 4, ultimo periodo, «l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi». Peraltro, con l'originario atto di impugnazione, non erano stati gravati alcuni capi della sentenza impugnata, tra cui i capi 1) e 2), ed è risalente l'insegnamento nomofilattico alla luce del quale «i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio (pacificamente applicabile anche per quello in udienza pubblica, n.d.r.) nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 - 01). 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/03/2023