Sentenza 11 novembre 2010
Massime • 1
È priva di effetti la nomina da parte dell'imputato di un terzo difensore, non accompagnata dalla revoca delle nomine precedenti che siano eccedenti, pure se fatta allo specifico fine di proporre impugnazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità di opposizione a decreto penale giacché proposta da un difensore nominato a tale scopo successivamente ai due già presenti e, dunque, da persona non legittimata).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2010, n. 43009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43009 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 11/11/2010
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1508
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 11000/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA I\ nato il *28.5.1950*;
avverso l'ordinanza del 29.12.2009 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
1) CA I\, in data 18.12.2009, proponeva, a mezzo del difensore avv. Luigi Maratta, come da nomina allegata, opposizione avverso il decreto penale di condanna, emesso dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l'1.4.2009. Il GIP, con provvedimento in data 29.12.2009, dichiarava inammissibile l'opposizione poiché proposta da terzo difensore, in assenza di revoca dei precedenti nominati in data 5.6.2007 (avv. Zannini) e 22.6.2007 (avv. E. Caterina).
2) Propone ricorso per cassazione il CA\, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge in relazione agli artt.96 e 461 c.p.p.. Contrariamente a quanto ritenuto dal GIP non vi era alcuna necessità di revocare un precedente difensore. L'unica nomina efficace era, infatti, solo quella effettuata in data 22.6.2007 giacché, al momento dell'altra, effettuata in data 5.6.2007 nei confronti dell'avv. Zannini, egli non aveva assunto ancora la qualità di imputato. All'atto della nomina dell'avv. Maratta, era quindi assistito da un solo difensore.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 461 c.p.p., n. 1 e art. 571 c.p.p., n.
3. Il GIP ha omesso di considerare che la nomina dell'avv. Maratta in data 18.12.2009 era specificamente finalizzata a proporre impugnazione e, quindi in perfetta aderenza alla previsione degli artt. 461 e 571 (tale ultima norma fa esplicito riferimento al "difensore nominato a tal fine"). 3) Con requisitoria scritta del 26.4.2010 il P.G. chiede il rigetto del ricorso.
4) Il ricorso è infondato.
4.1) L'art. 461 c.p.p., comma 4 prevede due ipotesi tassative di inammissibilità dell'opposizione e cioè: a) nei casi indicati dal comma 2 (mancata indicazione degli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo abbia emesso), b) quando essa è proposta fuori termine o da persona non legittimata. 4.1.1) Il GIP ha correttamente ritenuto che l'opponente non fosse legittimato.
Ha accertato, innanzitutto, che il CA\ era assistito da due difensori, ritualmente nominati, rispettivamente, il 5.6.2007 (l'avv. Zannini) ed il 22.6.2007 (l'avv. Caterino).
Non essendo intervenuta la revoca (la circostanza è pacifica non essendo contestata neppure dal ricorrente) di alcuno di detti difensori, la nomina di un terzo, nella persona dell'avv. Maratta, era priva di effetti.
Stabilisce infatti l'art. 24 disp. att. c.p.p. che "La nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza rispetto al numero previsto dagli artt. 96, 100 e 101 c.p.p.". Non è, pertanto, consentita la nomina, da parte dell'imputato, del terzo difensore allorché non sia accompagnata da alcun atto formale (non essendo sufficienti atti concludenti) di revoca dei precedenti. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte "In caso di nomina di più difensori, non è ammissibile la revoca per fatti concludenti delle nomine precedenti che risultino eccedenti dopo che la parte abbia provveduto a nominare ulteriori difensori, in ragione dell'esigenza di evitare incertezze in merito alla titolarità dell'ufficio di difesa" (cfr. Cass. sez. 3 n. 8057 del 19.1.2007). Ed è stata ritenuta, inoltre, manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 96 c.p.p. e art. 24 disp. att. c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consentono all'imputato di avere più di due difensori di fiducia anche se la pluralità di patrocinanti si sia determinata a seguito della riunione di più procedimenti, poiché detta limitazione non è in contrasto con alcun principio costituzionale, ed anzi asseconda l'esigenza di celerità imposta dal principio di ragionevole durata del processo" (cfr. Cass. pen. sez. 2 n. 22186 del 22.5.2007). 4.1.2) Irrilevante è che la nomina del terzo difensore sia avvenuta per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 571 c.p.p., comma 3. A parte i rilievi del P.G., nella sua requisitoria scritta, in ordine alla equiparazione, tutt'altro che scontata e piena, tra opposizione a decreto penale e impugnazione, l'art. 571 c.p.p. si limita a stabilire che l'impugnazione possa essere proposta dal difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero dal difensore nominato a tal fine.
Tale norma va interpretata "sistematicamente" e raccordata, perciò, con il disposto dell'art. 96 c.p.p. e art. 24 disp. att. c.p.p.;
sicché non è consentita la nomina di un terzo difensore, senza la revoca dei precedenti, per proporre impugnazione.
4.2) In mancanza di una espressa revoca dei difensori precedenti, l'avv. Maratta, quale "terzo" difensore, non era, quindi, legittimato a proporre opposizione al decreto penale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2010