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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PELLEGRINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 175/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1032024000232898100 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 270/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: rinuncia al ricorso a spese compensate
Resistente/Appellato: chiede la condanna della controparte alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente deduce che era stata notificata la Cartella di pagamento n. 103 2024 00023289 81 dell'Agenzia delle Entrate — riscossione della Provincia di Savona con la quale era stata iscritta a ruolo la complessiva somma di Euro
396,61=; che, in data 2 maggio 2024 è stato trasmesso all'Agenzia delle Entrate di Savona, a mezzo P.E.
C., ricorso avverso il ruolo che ha costituito il presupposto per l'emissione della Cartella di pagamento in precedenza indicata;
che l'Agenzia delle Entrate con propria Memoria ha evidenziato la difformità tra il documento ricevuto (incompleto), e quello trasmesso al IT (completo), richiedendo l'inammissibilità del ricorso, anche per l'impossibilità di poter comprendere le ragioni a fondamento della richiesta di annullamento del ruolo, né di poter esercitare il proprio diritto alla difesa;
che verificato quanto sostenuto dall'Agenzia delle
Entrate è emerso che per mero errore materiale nell'acquisizione del documento informatico non è stata acquisita ed inviata all'Agenzia delle Entrate la terza pagina del ricorso;
che, ritiene, pertanto, di condividere l'eccezione pregiudiziale dell'Agenzia delle Entrate rinunciando al ricorso.
L'Agenzia delle Entrate ha accettato la rinuncia chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto.
Invero parte ricorrente ha rinunciato al ricorso proposto avverso il ruolo di cui alla Cartella di pagamento n. 103 2024 00023289 81 dell'Agenzia delle Entrate — riscossione della Provincia di Savona.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto che quanto accaduto e che non consente alla ricorrente di poter trattare nel merito la controversia in quanto conseguenza di errore scusabile
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PELLEGRINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 175/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1032024000232898100 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 270/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: rinuncia al ricorso a spese compensate
Resistente/Appellato: chiede la condanna della controparte alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente deduce che era stata notificata la Cartella di pagamento n. 103 2024 00023289 81 dell'Agenzia delle Entrate — riscossione della Provincia di Savona con la quale era stata iscritta a ruolo la complessiva somma di Euro
396,61=; che, in data 2 maggio 2024 è stato trasmesso all'Agenzia delle Entrate di Savona, a mezzo P.E.
C., ricorso avverso il ruolo che ha costituito il presupposto per l'emissione della Cartella di pagamento in precedenza indicata;
che l'Agenzia delle Entrate con propria Memoria ha evidenziato la difformità tra il documento ricevuto (incompleto), e quello trasmesso al IT (completo), richiedendo l'inammissibilità del ricorso, anche per l'impossibilità di poter comprendere le ragioni a fondamento della richiesta di annullamento del ruolo, né di poter esercitare il proprio diritto alla difesa;
che verificato quanto sostenuto dall'Agenzia delle
Entrate è emerso che per mero errore materiale nell'acquisizione del documento informatico non è stata acquisita ed inviata all'Agenzia delle Entrate la terza pagina del ricorso;
che, ritiene, pertanto, di condividere l'eccezione pregiudiziale dell'Agenzia delle Entrate rinunciando al ricorso.
L'Agenzia delle Entrate ha accettato la rinuncia chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto.
Invero parte ricorrente ha rinunciato al ricorso proposto avverso il ruolo di cui alla Cartella di pagamento n. 103 2024 00023289 81 dell'Agenzia delle Entrate — riscossione della Provincia di Savona.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto che quanto accaduto e che non consente alla ricorrente di poter trattare nel merito la controversia in quanto conseguenza di errore scusabile
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia.
Spese compensate.