CASS
Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2024, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SS SO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/02/2023 del TRIBUNALE di ASTI udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del PG, in persona di Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1294 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 19/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Asti rigettava — con provvedimento emesso de plano - l'istanza proposta da SO IS, di revoca della sentenza di condanna del medesimo Tribunale, n. 1265 del 2018 emessa il 23.7.2018, relativa a fatti di cui agli artt. 640 e 61, n. 7, cod. pen. (per i quali in corso di giudizio era intervenuta la remissione della querela, pur essendo procedibile d'ufficio), confermata in appello, per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. ovvero di dichiarazione della cessazione degli effetti penali della condanna ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen. L'istanza dell'interessato era basata sull'art. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha disposto la procedibilità a querela del delitto di truffa con la soppressione nel comma terzo dell'art. 640 cod. pen. delle parole "o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7" le quali prevedevano la procedibilità d'ufficio per tale delitto e il Tribunale ha, invece, ritenuto che la modifica normativa non incidesse sul giudicato già formatosi. 2. L'interessato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge procedurale e l'inosservanza dell'art. 666, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen. per l'omessa celebrazione dell'udienza ovvero per l'omessa notifica alla difesa e all'imputato della fissazione dell'udienza. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge, in relazione all'art. 2, commi secondo e quarto, cod. pen. e il difetto di motivazione per la mancata revoca della sentenza di condanna con l'applicazione retroattiva, anche in via esecutiva, della modifica del regime di procedibilità del reato di cui agli artt. 640 e 61, n. 7, cod. pen. per cui è stato condannato. 2.1. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge, in relazione all'art. 2, comma secondo, cod. pen. e il difetto di motivazione sulla mancata dichiarazione di cessazione degli effetti penali della sentenza di condanna. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso proposto è fondato e assorbente gli altri. 2. Premesso che «in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e), del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione» (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro Rv. 220092), dall'esame degli atti presenti al fascicolo processuale è possibile verificare che, effettivamente, non risulta alcuna notifica all'interessato ovvero al suo difensore della fissazione della necessaria udienza in camera di consiglio;
infatti, il giudice dell'esecuzione, ove rigetti per motivi di merito l'istanza di revoca della sentenza di condanna per sopravvenuta "abolitio criminis", deve adottare necessariamente la procedura camerale prevista dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., non potendo emettere il provvedimento "de plano", consentito solo nel caso si tratti di ammissibilità della richiesta (Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013, Pretto, Rv. 257159). Ciò considerato, «ove il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a dichiarazione di inammissibilità "de plano" dell'istanza di riabilitazione per condanna a pena applicata per un reato del quale sia stata dichiarata l'estinzione ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen.).» (Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Rv. 283306). 3. Per tali considerazioni, l'ordinanza va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Asti.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Asti. Così deciso in data 19 settembre 2023 Il Presidente Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG, in persona di Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1294 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 19/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Asti rigettava — con provvedimento emesso de plano - l'istanza proposta da SO IS, di revoca della sentenza di condanna del medesimo Tribunale, n. 1265 del 2018 emessa il 23.7.2018, relativa a fatti di cui agli artt. 640 e 61, n. 7, cod. pen. (per i quali in corso di giudizio era intervenuta la remissione della querela, pur essendo procedibile d'ufficio), confermata in appello, per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. ovvero di dichiarazione della cessazione degli effetti penali della condanna ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen. L'istanza dell'interessato era basata sull'art. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha disposto la procedibilità a querela del delitto di truffa con la soppressione nel comma terzo dell'art. 640 cod. pen. delle parole "o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7" le quali prevedevano la procedibilità d'ufficio per tale delitto e il Tribunale ha, invece, ritenuto che la modifica normativa non incidesse sul giudicato già formatosi. 2. L'interessato ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge procedurale e l'inosservanza dell'art. 666, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen. per l'omessa celebrazione dell'udienza ovvero per l'omessa notifica alla difesa e all'imputato della fissazione dell'udienza. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge, in relazione all'art. 2, commi secondo e quarto, cod. pen. e il difetto di motivazione per la mancata revoca della sentenza di condanna con l'applicazione retroattiva, anche in via esecutiva, della modifica del regime di procedibilità del reato di cui agli artt. 640 e 61, n. 7, cod. pen. per cui è stato condannato. 2.1. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge, in relazione all'art. 2, comma secondo, cod. pen. e il difetto di motivazione sulla mancata dichiarazione di cessazione degli effetti penali della sentenza di condanna. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso proposto è fondato e assorbente gli altri. 2. Premesso che «in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e), del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione» (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro Rv. 220092), dall'esame degli atti presenti al fascicolo processuale è possibile verificare che, effettivamente, non risulta alcuna notifica all'interessato ovvero al suo difensore della fissazione della necessaria udienza in camera di consiglio;
infatti, il giudice dell'esecuzione, ove rigetti per motivi di merito l'istanza di revoca della sentenza di condanna per sopravvenuta "abolitio criminis", deve adottare necessariamente la procedura camerale prevista dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., non potendo emettere il provvedimento "de plano", consentito solo nel caso si tratti di ammissibilità della richiesta (Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013, Pretto, Rv. 257159). Ciò considerato, «ove il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a dichiarazione di inammissibilità "de plano" dell'istanza di riabilitazione per condanna a pena applicata per un reato del quale sia stata dichiarata l'estinzione ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen.).» (Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Rv. 283306). 3. Per tali considerazioni, l'ordinanza va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Asti.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Asti. Così deciso in data 19 settembre 2023 Il Presidente Il Consigliere estensore