Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/06/2002, n. 8014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8014 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 Z 1 A 5 A / . R 4 R / T N 6 S A 2 × I T . B G R U . . E B P L R . I L D A R A L REPUBBLICA ITALIANA . IN NOME DEL 020 8 0 14/ 0 T E D B D A E I T T S A N 1 I N E 3 E R S 1 S I E . E LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE A T N A Темешово M SEZIONE TRIBUTARIA Crectia Molises Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3511/01 - Presidente Dott. Bruno SACCUCCI Consigliere - Dott. Giovanni PAOLINI - Cron. 22031 Dott. Massimo. ODDO Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Ud, 28/01/02Rel. CORTE¹ SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Salvatore DI PALMA CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente 74882 SENTENZA N. sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
GIULIETTI EA;
intimata avversO la sentenza n. 408/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il #! *350 23/12/99; • udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 28/01/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con sentenza n. 408/01/99 del 23 dicembre 1999, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha respinto l'appello dell'Ufficio delle Imposte diret- avente ad oggetto l'iscrizione a ruolote di Perugia della maggiore i.r.pe.f. ritenuta dovuta da TR IE per il 1985, quale calcolata previa rideter- minazione della base imponibile dichiarata e ricompren- sione in essa delle somme di cui all'art. 13-quinques del d.l. n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, affermate illegittimamente dedotte - ritenendo legittimo l'imponibile dichiarato dalla con- tribuente;
- che, avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
- che TR IE, benché ritualmente inti- mata, non si è costituita, né ha svolto attività difen- 2 siva;
- che il ricorso è stato assegnato alla decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 comma 2 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art.1 della legge n.89 del 2001; che il Procuratore Generale ha concluso, chieden- do che il ricorso venga respinto per manifesta infonda- tezza. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n. 133, art. 28; decreto-legge 30 dicembre 1985 n.791, art.3 comma 2-bis; legge 27.12.1997 n.449, primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n. 46, art.13 art.10; D. P. R. 597/73, art.2; decreto-legge 29 maggio 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo che le somme di cui all'art. 13-quinquies del d.l. n. 159 del 1984 non costi- tuirebbero un onere deducibile dalla base imponibile dell'i.r.pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. - che il ricorso deve essere respinto per manifesta infondatezza;
che, infatti, costituisce consolidato orientamen- to di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.4945 del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art. 3 comma 2-bis del d.l. n. 791 del 1985, conv., con mod., nella legge n. 46 del 1986 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, ai sensi dell'art.13-quinquies del d.l. ¨n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. - alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge n.133 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- E N stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la O 6 I 8 Z 9 1 A A I / 5 R 4 scadenza della sospensione, al netto dei versamenti so- . R / T 6 S N A I 2 - T . G R E B spesi;
U . P . R B . L I D L A R A L che non sussistono i presupposti per pronuncia D T E . D B E I A T S T A sulle spese. N N I 1 E E 3 S R S 1 I E E A . T
P.Q.M.
N A M 1 C Respinge il ricorso per manifesta infondatezza. B R E I 1 2 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione tributaria, il 28 gennaio 2002 y s O счики relatore estensore Il Preside i g g O AL CANCELLIERE G+ Osvaldo Ascanio