CASS
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: ND EG - Presidente - Sent. n. sez. 2201/2025 LA RI CC - 04/12/2025 PE SC R.G.N. 30625/2025 AN IO IE NE - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: D’AG IZ, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall’avv. Sandro D’AG - di fiducia avverso la sentenza in data 04/04/2025 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, SI EL, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla sostituzione della pena detentiva applicata all’imputato, con rinvio per un nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli. 1. Con sentenza del 4 aprile 2025, la Corte di Appello di Napoli, previa concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, confermava nel resto la sentenza del 21 giugno 2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale IZ D’AG veniva Penale Sent. Sez. 2 Num. 181 Anno 2026 Presidente: EG ND Relatore: NE IE Data Udienza: 04/12/2025 2 condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 51,00 di multa, nonché al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile, per il delitto di cui all'art. 640, secondo comma, n.
2-bis, cod. pen. ai danni di MI RI;
l’imputato, con artifizi e raggiri consistiti nell'offrire fittiziamente in affitto, attraverso un portale Internet, un appartamento per le vacanze estive ad un prezzo vantaggioso, e dopo aver intrapreso a tal fine una contrattazione con MI RI, si procurava un ingiusto profitto pari ad euro 300,00, conseguito attraverso una ricarica effettuata dalla persona offesa su una carta PostePay, intestata ed in uso all'imputato medesimo. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza nonché illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla medesima censura. Si deduce che, a fronte di una imputazione nella quale non si contesta all’imputato una condotta di tipo concorsuale, la Corte di appello, nel riconoscere la responsabilità di quest’ultimo, specificava che non poteva essere esclusa la possibilità che egli avesse concorso con altri e, in particolare, con un soggetto straniero irreperibile che aveva avuto contatti telefonici con la persona offesa;
tale situazione avrebbe comportato un’incertezza sull'oggetto dell'imputazione, con pregiudizio dei diritti della difesa in quanto, nella contestazione considerata nella sua interezza, non erano contenuti gli stessi elementi del fatto ritenuto nella sentenza. 2.2. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 530, comma 2, cod. proc. pen. e 192 cod. proc. pen. e violazione di legge ai sensi all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per motivazione meramente apparente, nonché violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Si deduce, in particolare, che la Corte di appello, nel non escludere la possibilità che l'imputato avesse concorso con altri alla consumazione della truffa, avrebbe omesso di dedurne logicamente che, essendo solo il formale titolare della carta PostePay, poi denunciata come smarrita, sulla quale era stata accreditata la somma di 300,00 euro, l’imputato non sarebbe altro che uno schermo dei reali autori della contrattazione, senza avere alcuna diretta responsabilità nella condotta illecita;
si evidenzia che i contatti telefonici con la persona offesa erano stati tenuti da una donna italiana, e non da un soggetto straniero irreperibile, e si 3 deduce che anche quest'ultimo non avrebbe avuto alcun ruolo attivo nella vicenda e che, come l'imputato, sarebbe stato utilizzato quale schermo per dissimulare la reale identità degli autori della truffa. Alla luce di tutti questi elementi, si deduce che avrebbe dovuto essere valorizzata la tesi difensiva, secondo la quale la formale titolarità della carta PostePay utilizzata per la truffa non è sufficiente a dimostrare la riferibilità della condotta all'imputato. 2.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per illogicità della motivazione con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa ex art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen. e al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. Si deduce l’illogicità della motivazione della Corte di appello sulla sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, la quale sarebbe stata fondata sul presupposto, mai accertato, della distanza tra l'imputato e la persona offesa nell’ambito della trattativa relativa ad un immobile collocato in Puglia, senza che fosse stato verificato lo specifico contesto spazio-temporale in cui si erano verificate le condotte. Conseguentemente, illogica sarebbe anche la motivazione sul mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in quanto fondata sulla sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa. 2.4. Violazione dell'art. 606 lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 111, sesto comma, Cost., per assoluta mancanza della motivazione in relazione al quinto motivo di appello, relativo alla richiesta di applicazione delle pene sostitutive. Si deduce che, con il quinto motivo di appello, la difesa aveva chiesto l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'art. 20-bis cod. pen. ma la Corte di appello ha omesso di motivare sul punto. 1. Il ricorso è inammissibile per i motivi qui illustrati. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Si deduce la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza in quanto, a fronte di un reato ascritto a titolo monosoggettivo, nella sentenza di appello sarebbe stata ritenuta la responsabilità dell’imputato a titolo concorsuale. 2.2. In proposito, questa Corte ha chiarito che il riconoscimento della consumazione di un reato in concorso, rispetto ad una contestazione di un reato commesso quale singolo, non dà luogo ad alcuna lesione dei diritti della difesa, 4 sotto il profilo della corrispondenza del reato contestato e del reato ritenuto dal giudice, in quanto non muta il nucleo centrale dell'imputazione. 2.3. Deve essere, pertanto, ribadito il principio secondo il quale non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, contestato a taluno un reato commesso "uti singulus", se ne affermi la responsabilità in concorso con altri (Sez. 2, n. 22173 del 24/04/2019, Michetti, Rv. 276535-01; si vedano anche: Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654-01; Sez. 2, n. 30488 del 09/12/2022, dep. 2023, Mangini, Rv. 284953-01). 3. Il secondo motivo è inammissibile per aspecificità in quanto reiterativo di una censura già dedotta in appello e motivatamente disattesa. 3.1. Questa Corte costantemente afferma che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01). 3.2. Nella fattispecie, la Corte di appello ha correttamente motivato il giudizio di responsabilità dell’imputato sulla base della titolarità della carta PostePay destinataria dell’accredito dell’ingiusto profitto della truffa, stante la mancanza di allegazione di circostanze di segno contrario da parte dell’imputato, il quale non aveva mai spiegato, né nella fase delle indagini né durante il processo, il motivo per il quale l’accredito della somma provento del delitto fosse avvenuto proprio sulla carta prepagata a lui intestata e, quando si era accorto di non esserne più in possesso, non ne aveva chiesto il blocco. 3.3. In tal modo, la Corte di appello ha reso una motivazione logica e giuridicamente corretta, avendo questa Corte ritenuto che l’affermazione di responsabilità si possa fondare anche sull’unico dato fattuale della titolarità della carta, sulla quale alla persona offesa era stata data indicazione di accreditare le somme, in assenza di elementi di segno contrario allegati dall’imputato (Sez. 2, n. 7983 del 25/01/2024, Cataneo, non massimata). 3.4. Tale affermazione si fonda sul principio, del quale la Corte di appello ha fatto corretta applicazione nella fattispecie concreta, secondo il quale, nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi 5 fattuali;
è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373-01; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916-01; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245-01; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657-01; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284-01). 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 4.1. Quanto alla circostanza aggravante della minorata difesa, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale tale aggravante sussiste nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui, invece, si trova l'agente determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente (tra le altre: Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450-01). 4.2. Non rileva, quindi, la circostanza dedotta nel ricorso secondo la quale non sarebbe stato fatto alcun accertamento sulla concreta distanza esistente da l’imputato e la persona offesa al momento della trattativa in quanto, come chiarito da questa Corte, l'elemento che consente all'autore della truffa di porsi in una posizione di maggior favore rispetto alla vittima, di schermare la sua identità, di fuggire comodamente, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente è il fatto che la transazione avviene “on line”, trattandosi di vantaggi che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta comodità, se la vendita avvenisse de visu. 4.3. Quanto alla esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto questa Corte ha chiarito, affermando un principio al quale si è attenuta la Corte di appello, che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze "di tempo" e "di luogo", contemplate dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. (fattispecie di truffa aggravata ex art. 640, secondo comma, n.
2-bis cod. pen.), cod. pen. commessa mediante vendita “on line”) (Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv. 280663-01). 6 5. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce l’omessa motivazione della Corte di appello sulla richiesta di applicazione di pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., è inammissibile per i motivi qui illustrati. 5.1. Risulta dagli atti che, con l’atto di appello, la difesa aveva chiesto l’applicazione di una pena sostitutiva e la Corte di appello non ha motivato su tale richiesta. 5.2. Deve, in proposito, rilevarsi che, nel dettare la disciplina transitoria riguardante l'applicazione della normativa sopravvenuta, l'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di pene sostitutive, prevede che le disposizioni contenute nel Capo III della legge 24 novembre 1981 n. 689 si applicano, ove più favorevoli, anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, senza che sia indicata in tale disposizione una determinata fase del giudizio nella quale la richiesta in questione debba essere necessariamente veicolata. 5.3. Questa Corte ha chiarito che la citata disposizione transitoria deve essere intesa, peraltro secondo il suo chiaro tenore letterale, nel senso che le disposizioni sopravvenute si applicano, alternativamente, o ai giudizi di primo grado o a quelli di appello che fossero pendenti al momento della entrata in vigore della normativa sopravvenuta;
con ciò si vuole intendere che, quando, come nel caso in esame, il giudizio era pendente in primo grado quando erano già entrate in vigore le disposizioni più favorevoli, era indefettibile onere dell'imputato formulare istanza volta alla applicazione delle nuove pene sostitutive, e, non essendo stata tale facoltà tempestivamente esercitata, la stessa non poteva essere "recuperata" nel successivo grado di appello;
nel corso del giudizio di appello, tale richiesta da parte dell'interessato poteva essere presentata esclusivamente sotto le forme di un motivo di impugnazione, volto a contestare la decisione emessa nel primo grado di giudizio e con la quale la richiesta di ammissione alle pene sostitutive, a suo tempo formulata, fosse stata respinta (Sez. 3, n. 25862 del 07/02/2024, Ventrone, non massimata). 5.4. Tanto considerato, si osserva che, durante la pendenza del giudizio di primo grado, definito con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 21 giugno 2023, già era in vigore la disciplina più favorevole avente ad oggetto le pene sostitutive (sin dal 30 dicembre 2022). Pur essendo già in vigore la più favorevole disciplina avente ad oggetto le pene sostitutive, l’imputato non ha richiesto di essere ammesso a forme alternative di espiazione della pena al Tribunale dinanzi al quale pendeva il procedimento di primo grado, avendo formulato tale richiesta per la prima volta alla Corte di appello. 7 5.5. Ne consegue che il motivo di appello, inerente alla istanza di applicazione di una pena sostitutiva, era inammissibile in ragione della formulazione di tale richiesta per la prima volta nell’atto di appello. La inammissibilità del motivo d'impugnazione, non rilevata dal giudice di secondo grado, deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630-01; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359-01). 5.6. In conclusione, alla luce della disciplina transitoria dettata dall'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, l’imputato aveva l'onere di chiedere la sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive al Tribunale, in quanto la disciplina più favorevole avente ad oggetto le pene sostitutive già era in vigore durante la pendenza del giudizio di primo grado;
il mancato assolvimento di tale onere, che comporta la inammissibilità originaria della richiesta, priva di ogni rilievo la mancata risposta della Corte territoriale sul punto, dovendo la causa di inammissibilità essere rilevata d’ufficio da questa Corte ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IE NE ND EG
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, SI EL, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla sostituzione della pena detentiva applicata all’imputato, con rinvio per un nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli. 1. Con sentenza del 4 aprile 2025, la Corte di Appello di Napoli, previa concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, confermava nel resto la sentenza del 21 giugno 2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale IZ D’AG veniva Penale Sent. Sez. 2 Num. 181 Anno 2026 Presidente: EG ND Relatore: NE IE Data Udienza: 04/12/2025 2 condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 51,00 di multa, nonché al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile, per il delitto di cui all'art. 640, secondo comma, n.
2-bis, cod. pen. ai danni di MI RI;
l’imputato, con artifizi e raggiri consistiti nell'offrire fittiziamente in affitto, attraverso un portale Internet, un appartamento per le vacanze estive ad un prezzo vantaggioso, e dopo aver intrapreso a tal fine una contrattazione con MI RI, si procurava un ingiusto profitto pari ad euro 300,00, conseguito attraverso una ricarica effettuata dalla persona offesa su una carta PostePay, intestata ed in uso all'imputato medesimo. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza nonché illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla medesima censura. Si deduce che, a fronte di una imputazione nella quale non si contesta all’imputato una condotta di tipo concorsuale, la Corte di appello, nel riconoscere la responsabilità di quest’ultimo, specificava che non poteva essere esclusa la possibilità che egli avesse concorso con altri e, in particolare, con un soggetto straniero irreperibile che aveva avuto contatti telefonici con la persona offesa;
tale situazione avrebbe comportato un’incertezza sull'oggetto dell'imputazione, con pregiudizio dei diritti della difesa in quanto, nella contestazione considerata nella sua interezza, non erano contenuti gli stessi elementi del fatto ritenuto nella sentenza. 2.2. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 530, comma 2, cod. proc. pen. e 192 cod. proc. pen. e violazione di legge ai sensi all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per motivazione meramente apparente, nonché violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Si deduce, in particolare, che la Corte di appello, nel non escludere la possibilità che l'imputato avesse concorso con altri alla consumazione della truffa, avrebbe omesso di dedurne logicamente che, essendo solo il formale titolare della carta PostePay, poi denunciata come smarrita, sulla quale era stata accreditata la somma di 300,00 euro, l’imputato non sarebbe altro che uno schermo dei reali autori della contrattazione, senza avere alcuna diretta responsabilità nella condotta illecita;
si evidenzia che i contatti telefonici con la persona offesa erano stati tenuti da una donna italiana, e non da un soggetto straniero irreperibile, e si 3 deduce che anche quest'ultimo non avrebbe avuto alcun ruolo attivo nella vicenda e che, come l'imputato, sarebbe stato utilizzato quale schermo per dissimulare la reale identità degli autori della truffa. Alla luce di tutti questi elementi, si deduce che avrebbe dovuto essere valorizzata la tesi difensiva, secondo la quale la formale titolarità della carta PostePay utilizzata per la truffa non è sufficiente a dimostrare la riferibilità della condotta all'imputato. 2.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per illogicità della motivazione con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa ex art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen. e al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. Si deduce l’illogicità della motivazione della Corte di appello sulla sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, la quale sarebbe stata fondata sul presupposto, mai accertato, della distanza tra l'imputato e la persona offesa nell’ambito della trattativa relativa ad un immobile collocato in Puglia, senza che fosse stato verificato lo specifico contesto spazio-temporale in cui si erano verificate le condotte. Conseguentemente, illogica sarebbe anche la motivazione sul mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in quanto fondata sulla sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa. 2.4. Violazione dell'art. 606 lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 111, sesto comma, Cost., per assoluta mancanza della motivazione in relazione al quinto motivo di appello, relativo alla richiesta di applicazione delle pene sostitutive. Si deduce che, con il quinto motivo di appello, la difesa aveva chiesto l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'art. 20-bis cod. pen. ma la Corte di appello ha omesso di motivare sul punto. 1. Il ricorso è inammissibile per i motivi qui illustrati. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Si deduce la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza in quanto, a fronte di un reato ascritto a titolo monosoggettivo, nella sentenza di appello sarebbe stata ritenuta la responsabilità dell’imputato a titolo concorsuale. 2.2. In proposito, questa Corte ha chiarito che il riconoscimento della consumazione di un reato in concorso, rispetto ad una contestazione di un reato commesso quale singolo, non dà luogo ad alcuna lesione dei diritti della difesa, 4 sotto il profilo della corrispondenza del reato contestato e del reato ritenuto dal giudice, in quanto non muta il nucleo centrale dell'imputazione. 2.3. Deve essere, pertanto, ribadito il principio secondo il quale non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, contestato a taluno un reato commesso "uti singulus", se ne affermi la responsabilità in concorso con altri (Sez. 2, n. 22173 del 24/04/2019, Michetti, Rv. 276535-01; si vedano anche: Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654-01; Sez. 2, n. 30488 del 09/12/2022, dep. 2023, Mangini, Rv. 284953-01). 3. Il secondo motivo è inammissibile per aspecificità in quanto reiterativo di una censura già dedotta in appello e motivatamente disattesa. 3.1. Questa Corte costantemente afferma che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01). 3.2. Nella fattispecie, la Corte di appello ha correttamente motivato il giudizio di responsabilità dell’imputato sulla base della titolarità della carta PostePay destinataria dell’accredito dell’ingiusto profitto della truffa, stante la mancanza di allegazione di circostanze di segno contrario da parte dell’imputato, il quale non aveva mai spiegato, né nella fase delle indagini né durante il processo, il motivo per il quale l’accredito della somma provento del delitto fosse avvenuto proprio sulla carta prepagata a lui intestata e, quando si era accorto di non esserne più in possesso, non ne aveva chiesto il blocco. 3.3. In tal modo, la Corte di appello ha reso una motivazione logica e giuridicamente corretta, avendo questa Corte ritenuto che l’affermazione di responsabilità si possa fondare anche sull’unico dato fattuale della titolarità della carta, sulla quale alla persona offesa era stata data indicazione di accreditare le somme, in assenza di elementi di segno contrario allegati dall’imputato (Sez. 2, n. 7983 del 25/01/2024, Cataneo, non massimata). 3.4. Tale affermazione si fonda sul principio, del quale la Corte di appello ha fatto corretta applicazione nella fattispecie concreta, secondo il quale, nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi 5 fattuali;
è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373-01; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916-01; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245-01; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657-01; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284-01). 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 4.1. Quanto alla circostanza aggravante della minorata difesa, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale tale aggravante sussiste nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui, invece, si trova l'agente determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente (tra le altre: Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450-01). 4.2. Non rileva, quindi, la circostanza dedotta nel ricorso secondo la quale non sarebbe stato fatto alcun accertamento sulla concreta distanza esistente da l’imputato e la persona offesa al momento della trattativa in quanto, come chiarito da questa Corte, l'elemento che consente all'autore della truffa di porsi in una posizione di maggior favore rispetto alla vittima, di schermare la sua identità, di fuggire comodamente, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente è il fatto che la transazione avviene “on line”, trattandosi di vantaggi che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta comodità, se la vendita avvenisse de visu. 4.3. Quanto alla esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto questa Corte ha chiarito, affermando un principio al quale si è attenuta la Corte di appello, che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze "di tempo" e "di luogo", contemplate dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. (fattispecie di truffa aggravata ex art. 640, secondo comma, n.
2-bis cod. pen.), cod. pen. commessa mediante vendita “on line”) (Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv. 280663-01). 6 5. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce l’omessa motivazione della Corte di appello sulla richiesta di applicazione di pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., è inammissibile per i motivi qui illustrati. 5.1. Risulta dagli atti che, con l’atto di appello, la difesa aveva chiesto l’applicazione di una pena sostitutiva e la Corte di appello non ha motivato su tale richiesta. 5.2. Deve, in proposito, rilevarsi che, nel dettare la disciplina transitoria riguardante l'applicazione della normativa sopravvenuta, l'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di pene sostitutive, prevede che le disposizioni contenute nel Capo III della legge 24 novembre 1981 n. 689 si applicano, ove più favorevoli, anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, senza che sia indicata in tale disposizione una determinata fase del giudizio nella quale la richiesta in questione debba essere necessariamente veicolata. 5.3. Questa Corte ha chiarito che la citata disposizione transitoria deve essere intesa, peraltro secondo il suo chiaro tenore letterale, nel senso che le disposizioni sopravvenute si applicano, alternativamente, o ai giudizi di primo grado o a quelli di appello che fossero pendenti al momento della entrata in vigore della normativa sopravvenuta;
con ciò si vuole intendere che, quando, come nel caso in esame, il giudizio era pendente in primo grado quando erano già entrate in vigore le disposizioni più favorevoli, era indefettibile onere dell'imputato formulare istanza volta alla applicazione delle nuove pene sostitutive, e, non essendo stata tale facoltà tempestivamente esercitata, la stessa non poteva essere "recuperata" nel successivo grado di appello;
nel corso del giudizio di appello, tale richiesta da parte dell'interessato poteva essere presentata esclusivamente sotto le forme di un motivo di impugnazione, volto a contestare la decisione emessa nel primo grado di giudizio e con la quale la richiesta di ammissione alle pene sostitutive, a suo tempo formulata, fosse stata respinta (Sez. 3, n. 25862 del 07/02/2024, Ventrone, non massimata). 5.4. Tanto considerato, si osserva che, durante la pendenza del giudizio di primo grado, definito con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 21 giugno 2023, già era in vigore la disciplina più favorevole avente ad oggetto le pene sostitutive (sin dal 30 dicembre 2022). Pur essendo già in vigore la più favorevole disciplina avente ad oggetto le pene sostitutive, l’imputato non ha richiesto di essere ammesso a forme alternative di espiazione della pena al Tribunale dinanzi al quale pendeva il procedimento di primo grado, avendo formulato tale richiesta per la prima volta alla Corte di appello. 7 5.5. Ne consegue che il motivo di appello, inerente alla istanza di applicazione di una pena sostitutiva, era inammissibile in ragione della formulazione di tale richiesta per la prima volta nell’atto di appello. La inammissibilità del motivo d'impugnazione, non rilevata dal giudice di secondo grado, deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630-01; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359-01). 5.6. In conclusione, alla luce della disciplina transitoria dettata dall'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, l’imputato aveva l'onere di chiedere la sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive al Tribunale, in quanto la disciplina più favorevole avente ad oggetto le pene sostitutive già era in vigore durante la pendenza del giudizio di primo grado;
il mancato assolvimento di tale onere, che comporta la inammissibilità originaria della richiesta, priva di ogni rilievo la mancata risposta della Corte territoriale sul punto, dovendo la causa di inammissibilità essere rilevata d’ufficio da questa Corte ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IE NE ND EG