Sentenza 22 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2003, n. 4218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4218 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2003 |
Testo completo
¦ Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SU REMA DI CASSAZIONE4 2 1 8 LA COR 03 OggettoLavoro LA ORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G. N. 15710/99 n.9766 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Cro Dott. Camillo FILADORO Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 09/12/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, | elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, | rappresentato e difeso dagli avvocati RINA SARTO, DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
CF GOMMA SPA (già P.S.A. PIRELLI SISTEMI ANTIVIBRANTI SPA), in persona del legale rappresentante pro i 2002 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. MARIO 5291 DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato -1- CAPACCIOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROCCO FRANCESCO TORREPADULA, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 678/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 04/08/98 - R.G. N. 435/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/02 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato CORRERA per delega FONZO;
udito l'Avvoato TORREPADULA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso -2- ✓ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 374 del 10-23 luglio 2002, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n.388, sollevata, tra l'altro, da questa Corte con ordinanza del 9 maggio 2001 Ha questa Co in sede di esame del ricorso proposto dall'INPS contro la s.p.a. P.S.A. Pirelli Sistemi Antivibranti, per la cassazione di una sentenza resa in grado di appello dal Tribunale di Torino a conferma di quella di primo grado del Pretore di Torino, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dalla società avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPS per contributi non versati per effetto della cumulativa applicazione, sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, delle riduzioni di aliquota contributiva e della fiscalizzazione degli oneri sociali. Il legislatore del 2000 è intervenuto sulle disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, modificate ed in gran parte abrogate, stabilendo che la disciplina del contratto di formazione e lavoro deve essere interpretata - secondo una delle possibili letture del testo originario - nel senso della inapplicabilità della fiscalizzazione. La Corte Costituzionale ha escluso che la norma denunciata sia irragionevole o leda valori ed interessi costituzionalmente protetti. Il giudizio prosegue dinanzi a questa Corte a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale. La società CF Gomma s.p.a. (già P.S.A., Pirelli Sistemi Antivibranti) ha depositato seconda memoria ex art. 378 codice di procedura civile. MOTIVI DELLA DECISIONE Nella seconda memoria depositata, la società ricorrente- preso atto della pronuncia della Corte Costituzionale resa sulla base dell'ordinanza di rimessione delle spese di questa Corte -ha chiesto la compensazione dell'intero giudizio, ma anche e soprattutto l'applicazione relativamente alla parte del credito libellato in sede monitoria, costituita dalle sanzioni civili, del disposto dell'art. 1, comma 218 della legge n.662 del 23 dicembre 1996, il quale, disciplinando ex novo l'intera materia degli oneri accessori applicabili agli omessi o ritardati versamenti contributivi, ha stabilito che: "Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una somma aggiuntiva, in ragione di anno, in misura pari al tasso dell'interesse di differimento e dilazione di cui all'art.13 del D.L. 29 luglio 1981 n.402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981 n.537 e successive modificazioni ed integrazioni. La somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge". Osserva il Collegio: a seguito della decisione resa nel presente giudizio dalla Corte No Costituzionale la sentenza impugnata deve essere cassata, in accoglimento del ricorso proposto dall'INPS, con rinvio ad altro giudice che provvederà a nuovo esame, tenendo conto dei principi indicati dalla Corte Costituzionale. Il giudice di rinvio esaminerà eventualmente la questione proposta dalla difesa della società resistente con la seconda memoria, relativamente alla esatta 2 determinazione delle somme aggiuntive, qualora ritenga che la stessa possa e debba essere esaminata in quella sede, una volta verificata la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa richiamata. Le questioni relative al regolamento delle spese dell'intero giudizio saranno decise, parimenti, dal giudice di rinvio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Torino anche per le spese. Bred Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE сиги More Me 980 W 1-0-1 S o INDO V ULSIDERI UE TO VISOJWI VⱭ ALNEIST Savelle YL CANC CELLIERE Depositato in Cancelleria 22 MAR. 2003 oggi, CANCELLIERE 3