Sentenza 4 dicembre 2017
Massime • 1
L'annullamento della sentenza impugnata da parte del giudice di legittimità deve essere sempre disposto con rinvio se il termine di prescrizione, pur prossimo alla sua maturazione, non sia ancora decorso in quanto non è consentita la pronuncia di una causa estintiva del reato quando la situazione giuridica che la perfeziona non è ancora integrata in tutti i suoi elementi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2017, n. 38836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38836 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2017 |
Testo completo
3 8836- 18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE TA Composta da Sent. n. sez. Aldo Cavallo - Presidente - UP 04/12/2017 - Relatore - Vito Di Nicola Angelo Matteo Socci R.G.N. 44875/2017 Aldo Aceto Antonella Ciriello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la corte di appello di Bari nei confronti di OR FE ES, nata ad [...] il [...] avverso la sentenza del 13-01-2017 del tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Paola Filippi che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Bari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ES OR FE in ordine al reato ascrittole per intervenuta prescrizione. All'imputata era contestato il reato previsto dall'articolo 4, comma 7, legge n. 628 del 1961, come mod. dal d.lgs. n. 758 del 1994, perché, quale legale rappresentante della ditta Dema Impianti srl, non forniva la documentazione inerente la posizione lavorativa di n. 10 dipendenti, benché richiesta legalmente dall'Ispettorato del Lavoro di Bari con verbale di primo accesso ispettivo del 6 dicembre 2013. Accertato in Altamura in data 6 dicembre 2013. 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente articola un unico motivo di gravame, qui enunciato ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con esso deduce l'erronea applicazione dell'articolo 157 del codice penale va (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale), sul rilievo che il reato è stato commesso in data 6 dicembre 2013 e che, trattandosi di contravvenzione punita con pena alternativa, l'illecito non è soggetto alla depenalizzazione del d.lgs. n. 8 del 2015, con la conseguenza che il termine di prescrizione ordinario previsto dall'articolo 157 del codice penale sarebbe decorso interamente il 6 dicembre 2017. Ne consegue che, alla data della sentenza impugnata (13 gennaio 2017), il termine non era decorso, né il reato era prossimo alla prescrizione, laddove anzi, qualora fosse stato emesso un atto interruttivo, detto termine sarebbe stato prorogato ulteriormente di un anno sicché la contravvenzione in parola non era prescritta, né prossima alla prescrizione, per cui la sentenza sarebbe erronea sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Il reato è stato commesso in data 6 dicembre 2013 e, trattandosi di contravvenzione, il termine di prescrizione ordinario previsto dall'articolo 157 del codice penale sarebbe decorso interamente il 6 dicembre 2017. Ne consegue che, alla data della sentenza impugnata (13 gennaio 2017), il termine ordinario di prescrizione non era maturato. E' dunque fondata la doglianza formulata dal ricorrente. 2 Va detto che il reato contestato (articolo 4, comma 7, legge n. 628 del 1961, come mod. dal d.lgs. n. 758 del 1994) è tipizzato nella previsione legale come illecito contravvenzionale punito con pena alternativa, con la conseguenza che la contravvenzione non è soggetta alla depenalizzazione di cui al d.lgs. n. 8 del 2015. Va anche chiarito che, alla data della presente pronuncia, il reato, pur non essendo prescritto, era prossimo alla prescrizione, maturando la causa estintiva in data 6 dicembre 2017, posto che, in tema di atti interruttivi della prescrizione l'elencazione contenuta nell'articolo 160 del codice penale ha carattere tassativo e l'interruzione della prescrizione stessa è riferibile soltanto al compimento di quegli atti che risultano nominativamente indicati dalla predetta disposizione (Sez. 1, n. 1337 del 28/11/1994, dep.1995 Gallo, Rv. 200237), con la conseguenza che la richiesta di emissione del decreto penale non ha effetto ven interruttivo del decorso della prescrizione, non essendo tale atto compreso fra quelli indicati tassativamente dall'art. 160 cod. pen., che, d'altra parte, non può essere applicato analogicamente essendo ciò vietato in materia penale. Né si può ricorrere all'interpretazione estensiva mancando il benché minimo aggancio alla lettera della norma (Sez. 1, n. 12456 del 14/11/1994, Trimarchi, Rv. 199891). Ciò precisato, occorre dare continuità all'orientamento per il quale l'annullamento della sentenza impugnata da parte del giudice di legittimità per vizi della motivazione deve essere sempre disposto con rinvio (o, come nel caso in esame, senza rinvio ma con trasmissione atti) quando il termine di prescrizione, pur prossimo alla sua maturazione, non si sia ancora compiuto (Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Banco, Rv. 254064), sul rilievo in base al quale, in mancanza di espresse previsioni normative al riguardo, non è consentita la pronuncia di una causa estintiva del reato quando la situazione giuridica che la perfeziona non sia stata integrata in tutti gli elementi che, componendola, le consentono di venire a giuridica esistenza, non potendo il giudice anticipare gli effetti della previsione legale a causa dell'assoluta intangibilità che correda il principio di legalità in materia penale.
3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atto al tribunale di Bari. 3 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e Tribunale di Bari. Così deciso il 04/12/2017 Il Consigliere estensore Vito Di Nicola To driv e DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 AGO 2018 + dispone trasmettersi gli atti al Il Presidente Aldo Cavallo дело са м