Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7357 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Aula A ITAL A lo Italiano735 7 0 1 E P UBBLICA in COUTE SUPREMA DI CASSATION SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Presidente R.G.2266/99Dott. Vincenzo Trezza " Mario Putaturo Donati V. Consigliere " Cron.17010 " Donato Figurelli " Raffaele Foglia " Rep. " Ud.2/3/2001 " Giuseppe Cellerino ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da LACCHE',elett. dom. in Roma, via dei AT OS E AL RI che insiemeGiordani n.22, presso l'avv. Francesco all'avv.Piergiovanni Alleva le rappresenta e difende, perr procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE 1006
CONTRO
S.p.a. GENERAL MUSIC (già s.p.a. ELKA); INTIMATA per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ancona in data 2 febbraio 1998, n.99 (R.G.N.1097/1996); 1 udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 2/3/2001,la Putaturo Donati Cons.Dr.Mario relazione della causa svolta dal Viscido;
udito l'avv. Francesco RI;
persona del udito il Pubblico Ministero, nella Sost.Proc.Gen.Dr. Marco Pivetti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore del lavoro di Macerata, sezione distaccata di Recanati, con sentenza del 15 dicembre 1990, rigettava la domanda con cui CA SS, MA AC ed altri lavoratori avevano chiesto la declaratoria di illegittimità del licenziamento collettivo, intimato 1'11 maggio 1989, dalla s.p.a. Elka, poi denominata General Musice, e la decisione, su gravame dei ricorrenti,veniva confermata dal locale Tribunale, con sentenza del 9 marzo 1992. La pronuncia veniva però cassata per vizio di motivazione dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 16 gennaio 1996,n.327, che, in accoglimento del ricorso proposto dagli appellanti, rinviava la causa al Tribunale di Ancona. della riassunzione del giudizio da parte dei All'esito lavoratori,il Tribunale di Ancona, con sentenza del 2 febbraio 1998, in riforma della sentenza pretorile 15 dicembre 1990, dichiarava l'illegittimità del licenziamento de quo, condannando la - al s.p.a. General Music -per quanto in questa sede interessa R 2 pagamento in favore di CA SS e di MA AC della somma di lire 12.000.000 ciascuna, a titolo di risarcimento del danno ed interessi legali, con decorrenzasubito, oltre rivalutazione dalla data del recesso, sulle somme rivalutate. Osservava, in particolare, il Tribunale che:trattandosi di licenziamento collettivo illegittimo per violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, agli stessi non era attribuito il diritto alla reintegra, bensì quello al risarcimento del danno comprendente,ai sensi dell'art.1223 e SS. c.c.,il pregiudizio patrimoniale sofferto fino al momento del rinvenimento di altra occupazione;
nella specie il risarcimento del danno doveva essere determinato in via equitativa nella misura su indicata in favore della SS e della AC, tenuto conto della retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto, della loro età, delle concrete possibilità di occupazione in relazione al mercato del lavoro nonché, a titolo di aliunde perceptum, delle retribuzioni tratte dalle occupazioni successivamente reperite. La SS e la AC hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c., si censura l'impugnata sentenza per avere liquidato in via equitativa il danno subito dalle lavoratrici in conseguenza di licenziamento collettivo illegittimo, senza considerare che tale opzione costituiva solo una 3 possibilità residuale, stante l'inutilità di altri mezzi di prova, compresa la consulenza tecnica d'ufficio. Ed invero, nella specie, esistevano tutti i parametri obiettivi e certi per determinare il pregiudizio patrimoniale, essendo stati indicati e documentati i periodi di disoccupazione e di occupazione precaria (per la AC si trattava di una disoccupazione ininterrotta). Poiché si conosceva l'importo della retribuzione mensile perduta, arrotondata per difetto a lire unmilione, sarebbe bastato l'espletamento di una consulenza tecnica di minima complessità per pervenire ad un risultato esatto. In particolare, la SS e la AC avevano rispettivamente sofferto di 43 e di 84 mesi di disoccupazione a far tempo dal licenziamento, per cui non esisteva difficoltà alcuna alla determinazione sulla base del salario perduto arrotondato o delle ultime buste paga allegate al ricorso. In ogni caso, il Tribunale non poteva ricorrere ad una circa la inesistenza ° valutazione equitativa senza motivare elementi, indizi e prove di dil'inefficacia al riguardo determinazione equitativa del danno. Ma anche in altro profilo il Tribunale ha violato la norma di cui all'art.1126 c.c., poiché, pur godendo di discrezionalità,con e apprezzamenti di possibilità di ricorrere a presunzioni indicare, anche sommariamente, congrue probabilità, era tenuto ad ragioni del processo logico. 4 Al contrario, ha fatto ricorso ad altri criteri riguardanti il lucro cessante ovvero il danno futuro, come l'età e le concrete possibilità di occupazione in rapporto al mercato del lavoro, senza considerare che nel caso in esame si trattava di liquidare anzitutto il danno già verificatosi tra data del licenziamento e quella del ricorso in riassunzione. Ma anche circa l'uso in concreto degli altri criteri,quali l'importo retribuzionedella percetta e l'aliunde determinazioneperceptum, risulta in sentenza, poiché la nulla quantitativa è risultata pari a circa 1/7 delle retribuzioni effettivamente perdute, ed uguale inoltre tra due lavoratrici,delle quali una aveva lavorato 40 mesi su 80 circa e l'altra neanche un mese. Con il secondo motivo, denunciandosi vizi di omessa, insufficiente о contraddittoria motivazione, si deduce che la valutazione equitativa del danno da parte del giudice -sempre ricorrere per impossibilità о grandeche ad essa si possa - è insindacabile nel giudizio di difficoltà della prova legittimità solo ove la decisione di ricorrervi sia sorretta da motivazione immune da vizi logici. Ma la motivazione manca del tutto nella specie poiché il Tribunale di Ancona, che disponeva obiettivamente di tutti gli elementi (documentati) per una determinazione esatta о molto approssimata del danno -almeno di quello già verificatosi 7 non ha affatto spiegato in cosa fosse consistita la impossibilità O estrema difficoltà di utilizzarli. 5 恨 Ma la motivazione è anche lacunosa una volta scelta la via della determinazione equitativa che ha portato a quel certo risultato pari ad una frazione soltanto del danno patrimoniale evidentemente sofferto poiché il criterio dell'età era irrilevante con riguardo al danno già sofferto, mentre con riguardo al lucro cessante avrebbe dovuto dare luogo a risultati diversi e non alla quantificazione uguale di 12.000.000 per le due ricorrenti.die ₤12.00 Così il criterio dell'aliunde perceptum avrebbe dovuto portare a risultati diversi tra due lavoratrici delle quali una disoccupata per 80 mesi e l'altra per 40. E la contraddizione era tanto più evidente per il risarcimento riconosciuto alla AC (12.000.000) di gran lunga inferiore a quello attribuito (16.000.000) alle colleghe Marcelli e Giancaglia, pur essendo tutte nella medesima condizione di non rioccupate. Né erano state spiegate le ragioni per cui una perdita di 1.000.000 al mese,protratta per 84 mesi, avesse dato origine ad un danno di soli 12.000.000. Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno rigettati. determinare in viaVa premesso che il Tribunale, nel equitativa in favore del lavoratore il danno comprensivo del pregiudizio patrimoniale risentito sino al momento del rinvenimento di altra occupazione, con riferimento oltre che alla paga corrisposta al momento del licenziamento,all'età dell'interessato e alle concrete possibilità di occupazione in 6 relazione al mercato del lavoro (fra le tante, Cass.,10 luglio aprile 1999, n.3553),ha2000, n.9169; Cass.,10 implicitamente accertato l'inesistenza di elementi di prova raccolti in ordine all'ammontare del danno al fine di rendere la liquidazione, per quanto possibile, corrispondente alla reale entità del pregiudizio (fra le tante, Cass.,14 maggio 1998, n.4894;Cass.,20 maggio 1986, n.3353). Orbene le ricorrenti,nel denunciare la mancata valutazione di risultanze documentali in ordine ai periodi di disoccupazione e di occupazione precaria, avrebbero dovuto le stesse, precisare trascrivendole integralmente ove necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto,alle cui lacune non (cfr., Cass.,1 possibile sopperire con indagini integrative febbraio 1995, n.1161). Il ricorso va perciò rigettato. Non si provvede sulle spese del presente giudizio 8 l'intimato non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte,rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 2 marzo 2001 Il Consigliere est. Il Presidente Unieuro Tressa Sta IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 30 MAG. 2001 IL CANCELLIERE