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Sentenza 7 febbraio 2023
Sentenza 7 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2023, n. 5359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5359 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL IM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dai Consigliere VINCENZO GALATI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato PORCELLI ANGELA del foro di ROMA in difesa di IL IM. E' presente l'avvocato CONTE CRISTIANO del foro di ROMA per la Parte Civile MASIA MASSIMILIANO. L'avvocato CONTE conclude chiedendo il rigetto e/o l'inammissibilità del ricorso. Deposita le conclusioni e la nota spese. L'avvocato PORCELLI conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5359 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 02/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza emessa il 22 ottobre 2021, la Corte di appello di Roma, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Roma in data 24 novembre 2020, ha concesso a NE CA le attenuanti generiche e rideterminato la pena nella misura di nove anni di reclusione per i reati di tentato omicidio in danno di SS SI e delle connesse violazioni in materia di armi. Ha, inoltre, confermato le statuizioni civili condannando l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile,disponendone il pagamento in favore dello Stato. 2. Il fatto per il quale si procede è avvenuto presso il pub Rumors di Ostia la sera del 4 maggio 2019 quando, in base alla concorde ricostruzione dei giudici di merito, GA AT ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco all'indirizzo di SS SI provocandogli ferite alla regione inguinale sinistra e all'ennitorace destro, nonché fratture al pube e alla decima costola. 2.1. Nella prima parte della sentenza impugnata, la Corte ha riportato la ricostruzione del fatto operata dai giudici di primo grado. E' stato ritenuto dimostrato che, insieme a AT, all'interno del predetto locale si era recato anche l'imputato CA. L'antecedente che ha determinato l'azione in danno di SI è stato individuato nell'aggressione che quest'ultimo ha posto in essere il giorno precedente, ossia il 3 maggio 2019, ai danni di ZI De LI, sua ex compagna, legata sentimentalmente a CA. La donna era stata inseguita da SI lungo le vie di Ostia e, successivamente, aggredita con un'accetta. Ne erano seguite lesioni che avevano richiesto l'accesso al Pronto soccorso e che erano state giudicate guaribili in trenta giorni. L'aggressione fisica era stata preceduta da numerose minacce e provocazioni che SI aveva lanciato tramite il soda! network Facebook. Insieme alla De LI, al momento dell'aggressione, vi era HE OZ, compagna di AT, anch'essa aggredita verbalmente, nell'occasione, da SI che, secondo quanto riferito dalla De LI, aveva pronunciato minacce anche all'indirizzo dello stesso AT. In quel periodo le due coppie (AT/OZ e IL LI) vivevano nella medesima abitazione. I giudici hanno ritenuto dimostrata, per effetto di plurime fonti probatorie, la presenza dell'imputato al momento dell'esplosione dei colpi da parte dello sparatore. 1 In particolare, sono state valorizzate le dichiarazioni di SI e dei due imputati, quelle dei due imputati - AT oggetto di separato procedimento - le risultanze dello stub e alcune deposizioni testimoniali. Le indagini effettuate nell'immediatezza a seguito delle indicazioni fornite dai testi oculari, fra cui il figlio del titolare del pub, hanno consentito di risalire all'abitazione nella quale abitavano, in quel periodo, le due coppie di conviventi. Recatisi sul posto, i Carabinieri sfondavano la porta di ingresso e vi trovavano sia CA che AT. Quest'ultimo presentava una ferita al volto a forma di semicerchio. Effettuati gli accertamenti del caso, veniva rinvenuta, su indicazione dello stesso CA, l'arma del delitto. Il ritrovamento, in particolare, avveniva «nel giardino della villetta in una scatola di scarpe riposta all'interno di un sacco della spazzatura ammassato insieme ad altri». Ulteriori elementi a carico dei due venivano tratti da tracce ematiche riferibili a AT rilevate sull'impugnatura dell'arma sequestrata, nonché all'interno del pub e dell'autovettura di ZI De LI. A corroborare l'impianto indiziario anche le risultanze dei tabulati telefonici attestanti la collocazione delle utenze intestate a AT e CA la notte tra il 3 ed il 4 maggio ed i contatti tra i diversi soggetti coinvolti. Circa la dinamica dei fatti, all'esito dell'istruttoria, è stato ritenuto dimostrato che verso le 2.15 del 4 maggio 2019 nel pub Rumors di Ostia erano stati visti entrare due soggetti uno dei quali, avvicinatosi al SI, aveva pronunciato la frase «Pezzo di merda, bastardo. Ti ho trovato. Ti ammazzo». A questo punto SI aveva lanciato due bicchieri verso tale soggetto colpendolo e provocando l'uscita di sangue. Ciò nonostante, l'aggressore aveva estratto una pistola ed esploso dei colpi verso SI che aveva tentato la fuga. Era seguita l'esplosione di altri colpi all'indirizzo della vittima. Immediatamente dopo, l'uomo che accompagnava lo sparatore aveva esclamato «Annamo. Annamo. Guarda che cazzo hai fatto». I due erano stati visti giungere insieme sulla stessa automobile ed erano stati individuati in AT e ER. La dinamica è stata sostanzialmente confermata dallo stesso SI, escusso come imputato di reato connesso;
questi ha confermato anche le minacce rivolte sul profilo Facebook verso la De IS e CA che, secondo quanto raccontato dallo stesso SI, durante tutta la durata della sparatoria era sempre rimasto a circa cinquanta centimetri da AT. Nel ricostruire il ruolo concorsuale di CA, in particolare, il Tribunale ha valorizzato le circostanze del rinvenimento dell'arma del delitto avvenuto su indicazione dello stesso 2 imputato che era portatore di un significativo movente costituito dalla condotta aggressiva posta in essere da SI il giorno prima. CA, inoltre, nel corso dell'azione, non aveva posto in essere alcuna condotta di dissociazione. Le modalità dell'azione e la tipologia dell'arma utilizzata, in uno con i distretti corporei attinti, sono stati ritenuti indicativi della configurabilità del delitto di tentato omicidio. I giudici hanno ritenuto anche la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei delitti contestati ai capi b) e c) in materia di armi. In particolare, con riferimento al capo c), il Tribunale ha valorizzato la mancata indicazione della legittima provenienza dell'arma che peraltro è oggetto che, qualora non venga acquistato presso un rivenditore autorizzato, ha, senza dubbio, provenienza illegale. 2.2. Nel pronunciare sui motivi di appello proposti esclusivamente in relazione ai capi a) e b), la Corte romana ha dapprima escluso l'utilizzabilità delle dichiarazioni della teste OZ. La circostanza è stata, tuttavia, ritenuta ininfluente ai fini della ricostruzione dei fatti per la quale la sentenza di appello ha richiamato quella di primo grado. In ordine alla pretesa valorizzazione del comportamento meramente inerte (profilo posto a fondamento del motivo di gravame sul capo a)), la Corte di appello ha segnalato la conoscenza, da parte di CA, della condotta minacciosa posta in essere da SI il giorno prima verso la De LI (come dalla stessa affermato) e per come desumibile, oltre che dal logico sviluppo dei fatti, anche dalle risultanze dei tabulati telefonici. Ha, altresì, valorizzato il contenuto minaccioso verso la De LI , come verso LL, dei post su Facebook e la circostanza che la frequentazione del pub dove è avvenuta la sparatoria da parte di SI fosse nota alla De LI e, quindi, anche all'imputato che, quella notte, aveva avuto più contatti telefonici con SI. CA, inoltre, era giunto presso il predetto pub insieme a AT, al quale era rimasto molto vicino al momento dell'esplosione dei colpi, come confermato dalle tracce di polvere da sparo. Le dimensioni dell'arma e le circostanze del suo successivo rinvenimento su indicazione dell'imputato hanno indotto i giudici di merito a ritenere che questi fosse necessariamente a conoscenza del fatto che AT fosse armato. L'esplosione dei colpi ad altezza d'uomo e l'intera sequenza dei fatti erano avvenute senza che CA tenesse alcun comportamento di dissociazione o, comunque, idoneo a bloccare lo sparatore. Anche l'espressione utilizzata da AT al momento dell'ingresso nel pub e le modalità con le quali i due erano giunti sul posto denotavano l'intenzione di entrambi gli aggressori. Il comune movente costituito dalla «volontà punitiva» verso SI costituiva un elemento unificante delle posizioni dello sparatore e dell'imputato. 3 L'espressione pronunciata da ER al termine della sparatoria non è stata ritenuta tale da dimostrare alcuna forma di dissociazione, mentre la presenza al momento degli spari, con le modalità più volte descritte, è stata giudicata idonea a integrare la condotta concorsuale. La sussistenza dei reati di cui al capo b) è stata desunta, oltre che dalla materialità del fatto, anche dalle modalità con le quali l'arma è stata rinvenuta e dalle indicazioni date dallo stesso CA. L'imputato è stato ritenuto meritevole della concessione delle attenuanti generiche. La pena è stata conseguentemente rideterminata con conferma delle statuizioni civili. 3. Ha proposto ricorso per cassazione NE CA, per mezzo del proprio difensore, Avv. Angela Porcelli, articolando, dopo una dettagliata sintesi dello svolgimento del processo nelle sue varie fasi, sei motivi di censura. 3.1. Con il primo motivo ha eccepito il vizio di travisamento della prova, nonché illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'esistenza di contatti tra SI e CA la notte dell'evento, il rinvenimento dell'utenza che aveva contattato SI in data 3 maggio 2019, nella camera da letto di CA, l'esistenza di un movente in capo a AT, lo stato di coabitazione dei due imputati, la presenza di RI vicino allo sparatore al momento dell'esplosione dei colpi di arma da fuoco, la visibilità della pistola sulla persona di AT. L'esistenza di contatti tra SI e CA la notte dei 3 maggio 2019 (ritenuta da entrambi i giudici di merito) non è stata provata dall'acquisizione di alcun tabulato in ragione della mancanza di un provvedimento autorizzativo e dell'assenza di riferimenti nel «verbale di sequestro e repertazione» a carico dell'imputato. Peraltro, i tabulati ai quali si fa riferimento non risultano essere stati depositati in atti, né sono presenti i correlati provvedimenti autorizzativi di acquisizione. AT era portatore di un proprio movente in ragione delle minacce rivolte alla propria compagna OZ, per come illustrato nella sentenza di primo grado. Al contrario, la sentenza di appello ha descritto un movente in capo al solo LL. Avrebbe errato, inoltre, la Corte di appello nell'assegnare rilevanza, ai fini della prova del concorso, alla presenza di AT nell'abitazione di CA in quanto i due (semplicemente) coabitavano. Sarebbero state travisate anche le dichiarazioni testimoniali delle persone presenti al momento della sparatoria;
costoro, contrariamente a quanto riportato in sentenza, non hanno dichiarato che l'imputato era molto vicino allo sparatore. Analogo vizio, per contrasto con le emergenze testimoniali, sarebbe ravvisabile quanto alla circostanza della «visibilità» dell'arma utilizzata da AT. 4 Secondo il ricorrente, tali elementi, dotati del carattere della decisività nell'impianto ricostruttivo adottato dai giudici di merito al fine di individuare la condotta concorsuale dell'imputato, sarebbero stati oggetto dell'eccepito travisamento. In relazione alle circostanze fattuali della vicinanza tra IL e AT e della visibilità dell'arma, il ricorrente ha illustrato anche il vizio di carenza e illogicità della motivazione. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha eccepito, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 1 ss. legge n. 132 del 2021 in relazione all'acquisizione dei tabulati telefonici. Ha inoltre sollevato «questione di incostituzionalità europea» ex artt. 267-258 TFUE per contrasto della citata normativa con la sentenza della Corte di Giustizia 2 marzo 2021 C 746/18 e «questione di incostituzionalità interna» per violazione degli artt. 3, 24, 117 Cost. e 6 CEDU, oltre che del principio di ragionevolezza. In primo luogo, ha eccepito la mancanza di provvedimenti autorizzativi dell'acquisizione dei tabulati. E' stata segnalata la mancanza dei decreti autorizzativi del Pubblico ministero e del giudice procedente ai sensi dell'art. 1 legge n. 132 del 2021. L'utilizzazione dei tabulati non sarebbe stata consentita neppure tramite i semplici decreti del Pubblico ministero e ciò sulla scorta della menzionata sentenza della Corte di Giustizia. A supporto di quanto sostenuto, il ricorrente ha indicato precedenti della giurisprudenza di legittimità e la normativa rilevante;
in particolare, ha riportato il contenuto (nella parte di interesse) della Direttiva 2002/58/CE e della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è stato chiesto in relazione alle questioni interpretative dell'art. 15 della predetta Direttiva e dell'art. 52, par. 1, della citata Carta, come interpretato dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 2 marzo 2021 in causa C 756/18. Proprio a seguito delle statuizioni di cui alla predetta sentenza, lo Stato ha introdotto la disciplina contenuta nel citato d.lgs. che, tuttavia, ha previsto una sorta di sanatoria per le acquisizioni disposte nel periodo precedente alla sua entrata in vigore, con ciò entrando in contrasto con quanto affermato dalla Corte. La nuova normativa è stata sostanzialmente censurata nella parte in cui ne è prevista l'applicazione ex nunc e non ex tunc. Conclusivamente sul punto il ricorrente ha chiesto di sottoporre alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali di seguito trascritte: «1) Se l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7,8 e 11 nonché dell'articolo 52,paragrafo 1, della Carta di Nizza, in forza anche dei principi stabiliti dalla stessa CGUE nella sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C 12 746/18, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, prevista dall'art. 132, comma 3,del decreto legislativo n. 196/2003, la quale renda il pubblico ministero, organo dotato di piene e totali garanzie di indipendenza e autonomia come 5 previsto dalle norme del Titolo IV della Costituzione italiana, competente a disporre, mediante decreto motivato, l'acquisizione dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale anche per i processi in corso;
2) Se l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11, nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza, in forza anche dei principi stabiliti dalla stessa CGUE nella sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C 726/18, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, prevista dall'art. 132, comma 3, del decreto legislativo n. 196/2003, letto alla luce dell'art. 267, comma 2, codice di procedura penale, la quale consenta al Pubblico ministero, in casi di urgenza, l'immediata acquisizione dei dati del traffico telefonico con successivo vaglio e controllo del Giudice procedente anche nei processi in corso». In subordine, ha proposto questione di incostituzionalità «per contrasto dell'art. 1 del decreto di conversione 132/21 rispetto agli artt. 3-24-117 Cost.,Art. 6 CEDU e del principio di ragionevolezza, nella parte relativa alla deroga della applicazione dei principi comunitari per i processi in corso alla data di entrata in vigore della norma interna». 3.3. Con il terzo motivo ha eccepito la violazione (sub art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) degli artt. 42, 43 e 110 cod. pen. in tema di dolo, con particolare riferimento al ritenuto dolo alternativo ed al contributo agevolatore dell'imputato. Su tali aspetti, la sentenza si sarebbe soffermata in termini scarsamente approfonditi e senza illustrare adeguatamente gli elementi posti a fondamento delle conclusioni raggiunte. Ha ampiamente illustrato, in diritto, gli elementi distintivi tra dolo diretto, dolo eventuale e colpa cosciente con ampi riferimenti giurisprudenziali. Con riguardo specifico alla fattispecie, ha messo in evidenza come il comportamento tenuto da CA e le espressioni utilizzate dallo stesso nel commentare, nell'immediatezza, gli spari di AT verso SI (nei termini riportati nella sentenza impugnata) erano indicativi della impossibilità di configurare il dolo alternativo. Avendo l'imputato manifestato una sorta di «pubblica dissociazione» dalla condotta posta in essere dal coimputato, non era possibile ritenere la configurabilità della condotta di agevolazione, né, tanto meno, la sussistenza del dolo diretto alternativo. 3.4. Con il quarto motivo il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 110 cod. pen. (sotto il profilo dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. poc. pen.) in punto di configurabilità della condotta di agevolazione. La sentenza, per tale punto, è stata censurata anche per vizio di motivazione avendo errato nel ritenere dimostrato l'apporto concorsuale di CA senza tenere conto che, al fine di ritenere integrata la partecipazione al reato, è sempre necessario che venga fornita la dimostrazione dell'apporto causale all'evento, non essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrata mera presenza sul luogo di consumazione del reato. 6 3.5. Con il quinto motivo, è stata eccepita la violazione degli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 e dell'art. 648 cod. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in punto di individuazione degli elementi costitutivi dei reati ivi previsti. Il ricorrente ha ritenuto insufficiente la circostanza riportata in sentenza in merito alla collaborazione prestata dall'imputato in relazione al rinvenimento dell'arma nell'abitazione ove egli si trovava. Alcun elemento è stato illustrato in ordine alla ricezione dell'arma da parte dell'imputato, alla detenzione della stessa, alla sua utilizzazione ed alla consapevolezza della relativa provenienza. 3.6. Con il sesto motivo la sentenza è stata censurata in punto di commisurazione del trattamento sanzionatorio per difetto di motivazione in ragione della determinazione della pena per il delitto di tentato omicidio in misura superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione. 4. La difesa dell'imputato ha formulato tempestiva istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23,comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il difensore della parte civile ha presentato conclusioni scritte e depositato nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. In primo motivo di ricorso è inammissibile. La motivazione è esente dalle censure difensive che si sostanziano, quanto al profilo della responsabilità, nel lamentato travisamento di elementi dei quali non è stata indicata la decisività in termini sufficientemente precisi. In sostanza, non è stato chiarito quale peso abbiano nella decisione gli elementi sui quali sarebbe avvenuto il travisamento. Va premesso che è costante, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale». (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 ed altre conformi). Con riferimento, invece, al vizio di travisamento della prova, proprio la circostanza che ci si trova di fronte ad una c.d. «doppia conforme», impone di richiamare l'ulteriore principio di 7 diritto per cui «il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti» (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837). Inoltre, il dato asseritamente travisato deve essere connotato dall'ulteriore requisito della decisività. Infatti, «il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). Va altresì richiamato l'altro principio per cui, nel giudizio di legittimità, «ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica. (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117). Il giudizio di legittimità deve, quindi, svolgersi, con riferimento al vizio di motivazione e di travisamento della prova, secondo le descritte coordinate alla luce delle quali il motivo, per come proposto, deve ritenersi inammissibile. Il ricorso, nella parte qui in rilievo, si sofferma su singoli elementi indiziari per denunciarne la non corretta valutazione o, addirittura, l'assenza. 8 Così fa con riferimento al dato relativo ai contatti telefonici tra CA e SI la notte tra il 3 e il 4 maggio 2019 e alle dichiarazioni dello stesso SI in relazione alla posizione di CA al momento degli spari e, ancora, alla visibilità dell'arma. Per il primo degli elementi indicati, si rinvia a quanto si dirà a proposito del secondo motivo di ricorso, non rientrando, in realtà, il vizio dedotto in un contesto di travisamento probatorio quanto, piuttosto, in una eccezione di inutilizzabilità del dato indiziario. In relazione agli altri due aspetti (vicinanza tra gli aggressori e visibilità dell'arma) si tratta di profili privi del connotato di decisività. La vicinanza tra CA e AT è stata desunta dai giudici di merito anche dall'esito dell'esame stub che, come si dirà, ha consentito di accertare la presenza di tracce di polvere da sparo sulla persona e sui vestiti di CA. Il dato indiziario della visibilità dell'arma è del tutto privo del requisito di decisività poiché la prova della partecipazione in concorso di CA all'azione delittuosa è stata desunta da plurimi elementi indiziari fra i quali non assume certamente rilievo decisivo o preminente quello della visibilità della pistola utilizzata per colpire SI. Il dato della decisività del travisamento è stato semplicemente affermato in ricorso in termini apodittici e generici, senza alcuna specificazione dell'effettivo peso che i dati non correttamente valutati avrebbero avuto nella ricostruzione complessiva del fatto. La ricostruzione della sentenza è, pertanto, complessivamente, sufficientemente aderente alle emergenze istruttorie. Né può essere oggetto di censura per un qualche travisamento dei fatti (pure evocato dal ricorrente in sede di discussione) atteso che, «anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito» (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). 3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto generico e aspecifico. Queta Corte esprime, secondo una giurisprudenza consolidata, qui condivisa e ribadita, che l'eccezione di inutilizzabilità di atti processuali deve essere formulata secondo canoni precisi. Sul punto, vale richiamare il principio per cui, «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416, e molte altre conformi successive;
fra le ultime, Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, Cocciadiferro, Rv. 278123). 9 Deve, anche in questa sede, essere ribadito che, «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218). Nel caso di specie, è stata eccepita l'inutilizzabilità delle risultanze derivanti dai tabulati telefonici sia per la mancanza agli atti dei provvedimenti acquisitivi che per l'insufficienza, in ogni caso, dei soli decreti acquisitivi del Pubblico ministero sulla base delle giurisprudenza della Corte di Giustizia ampiamente illustrata in ricorso. Tuttavia, manca, nell'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, ogni deduzione circa l'incidenza dell'eventuale eliminazione degli elementi indiziari derivanti dai predetti tabulati ai fini della ricostruzione del fatto per come operata dai giudici di merito. Il ricorrente, infatti, avrebbe dovuto precisare quale sarebbe stato l'effetto prodotto dall'eventuale eliminazione delle informazioni derivanti dai tabulati sull'intera motivazione evidenziando l'influenza del dato informativo asseritamente non utilizzabile. Quanto sin qui esposto rende parimenti inammissibile la richiesta di sollevare la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia o, in subordine, quella di legittimità costituzionale. 4. Con il terzo motivo il ricorrente sollecita a questa Corte anche una rinnovata valutazione di elementi fattuali già ampiamente analizzati nella sentenza di primo grado. Il motivo è da ritenersi, complessivamente, infondato. In sostanza, si sostiene l'incompatibilità con la ricostruzione della Corte di appello dell'espressione con la quale CA si è rivolto a AT subito dopo che questi ha esploso i colpi di arma da fuoco nei confronti di SI. Il rilievo (già sollevato con i motivi di appello) non è stato trascurato dai giudici di merito ed è stato evidenziato come la frase «Annamo. Annamo. Guarda che cazzo hai fatto» è stata pronunciata da CA dopo l'esecuzione della condotta materiale,e come il fatto non possa essere suscettibile di una lettura isolata e sganciata dal complessivo sviluppo degli avvenimenti a partire dall'aggressione subita dalla De LI. La pretesa di desumere l'assenza dell'elemento soggettivo dall'espressione sopra riportata è frutto, quindi, di una lettura atomizzata e parziale degli elementi indiziari complessivamente emersi. Essa si colloca in aperto contrasto con i costanti principi affermati da questa Corte, secondo cui «il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, 10 valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (fra le molte, la recente Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02). Del tutto coerente con le previsioni in punto di elemento soggettivo del delitto di tentato omicidio, con particolare riferimento al profilo del dolo alternativo, appare la ricostruzione dei giudici di merito, che hanno correttamente collocato la pronuncia della frase nel contesto del complessivo compendio indiziario costituito dal consistente movente, derivante dal comportamento minaccioso e violento posto in essere da SI nei confronti della compagna (ZI De LI) di LL, dall'essere noto alla donna il locale frequentato dalla vittima, dalla coabitazione, all'epoca dei fatti, di AT e CA con le rispettive compagne, dall'essersi recati insieme i due nei pressi del pub Rumors e dall'essere entrati contemporaneamente nel locale, dall'esplosione dei colpi in presenza di CA, oltre che dall'espressione di soddisfazione pronunciata da AT alla vista di SI («eccolo»), dal rinvenimento dell'arma, su indicazione di CA, nei pressi dell'abitazione presso la quale i due erano stati trovati dopo la sparatoria. Sono emersi, inoltre, contatti telefonici tra SI e CA la notte del fatto, a partire dj l.aL 00.50. La vicinanza di CA a ATla al momento degli spari è stata desunta, inoltre, dalle imponenti tracce di polvere da sparo sull'abbigliamento indossato da CA, all'esito della prova stub, per come illustrato in sentenza alle pagg. 4 e 5. Analoghe tracce sono state rinvenute sulla persona dell'imputato. A fronte di tutti tali elementi, la sola valorizzazione della frase, pronunciata da CA, non appare idonea a smentire la ricostruzione fattuale della sentenza impugnata, anche perché non suscettibile di univoca interpretazione nel senso fatto proprio dal ricorrente. 5. E' inammissibile il quarto motivo di ricorso in quanto generico e privo di un confronto complessivo con l'intera motivazione adottata dalla Corte romana. In particolare, la censura riguarda, promiscuamente, i vizi di violazione di legge, carenza e illogicità della motivazione in ordine all'apporto concorsuale fornito da CA all'azione di AT. 11 Anche in questo caso, le deduzioni difensive prendono in considerazione il solo dato della presenza di CA all'interno del locale nel quale è avvenuta la sparatoria, omettendo di considerare, come invece fatto correttamente in sede di merito, lo sviluppo complessivo degli avvenimenti nelle fasi precedenti e successive al delitto. Sul punto vale quanto esposto in ordine al terzo motivo di ricorso. Anche in questo caso, l'analisi complessiva degli avvenimenti, per come valorizzati in sentenza, esclude che possa ritenersi che la responsabilità dell'imputato sia stata affermata solo sulla base della mera presenza sul luogo della sparatoria. Partendo da questo (errato) presupposto, il motivo si sostanzia in un generico richiamo ai costanti arresti della giurisprudenza di questa Corte (si tratta di quanto affermato da Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101 e dalla conforme giurisprudenza successiva) riferiti alla necessità che, pur tenendo conto che la condotta concorsuale può esprimersi con modalità atipiche, in ogni caso, è indispensabile che venga fornita una prova rigorosa della manifestazione della condotta concorsuale. La sentenza impugnata non solo si è conformata al principio ora ricordato, ma, lungi dall'avere valorizzato, come già precisato, il dato della «mera presenza» dell'imputato al momento dell'esplosione degli spari, ha dato concretamente attuazione all'altro principio affermato da questa Corte secondo cui «per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato» (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990). I giudici di merito, attraverso la valorizzazione della complessiva condotta posta in essere da CA, hanno illustrato le plurime ragioni per le quali hanno ritenuto dimostrato il perfezionamento della condotta concorsuale. Deve essere ribadito che, «in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, il necessario onere di confronto con la motivazione della sentenza impugnata impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di non limitare il proprio esame alla sola parte del provvedimento specificamente riferita alla questione posta, ma di considerare anche le argomentazioni contenute in altre parti comunque rilevanti rispetto al giudizio devoluto sul tema» (Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Berroa, Rv. 282949). 6. Il quinto motivo è parimenti inammissibile in quanto generico. La sentenza impugnata ha dato congrua motivazione in punto di penale responsabilità ,1 dell'imputato per i reati di cui ai capi b) e c), riferiti alla detenzione ed al porto in luogo pubblico della pistola utilizzata per sparare a SI e (Mila ricettazione della stessa arma. 12 A fondamento della condanna è stata posta la circostanza dell'utilizzazione dell'arma per la commissione del delitto di tentato omicidio nelle condizioni e nelle circostanze che sono state più volte descritte e che sono indicative, evidentemente, della condivisione della deliberazione e della commissione dell'azione criminosa. A ciò è stato aggiunto il riferimento, pure certamente non secondario, del fatto che è stato lo stesso ER a fare rinvenire la pistola ai Carabinieri essendo stata trovata l'arma nel giardino dell'abitazione dell'imputato. Non sussiste, quindi, alcuna omessa motivazione, a maggior ragione se si considera anche quanto precisato nella sentenza di primo grado (pagg. 44 - 46) laddove gli elementi costitutivi dei reati in materia di armi sono stati ampiamente illustrati, sempre con riferimento al concorso di LL al delitto di tentato omicidio. In relazione al capo c), va segnalato come la stessa sentenza impugnata abbia messo in evidenza la mancanza di ogni impugnazione riferita a tale reato. Il passaggio argomentativo non è stato contestato in sede di ricorso e da ciò consegue l'inammissibilità della censura in esame,che riguarda una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello. La decisione discende dall'applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. ed è coerente con il costante insegnamento di questa Corte secondo cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). Peraltro, nel caso di specie, la sentenza di appello ha, comunque, reso una motivazione anche sul capo c) e le argomentazioni spese sul punto (si fa riferimento a pag. 17 della motivazione) non sono state attinte da alcuna censura specifica. 7. E' infondato il settimo motivo laddove è stata censurata la sentenza per «mancata motivazione» in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale. Contrariamente a quanto ritenuto in ricorso la Corte di appello si è soffermata sul punto evidenziando come la pena sia stata determinata nella misura già fissata dal giudice di primo grado «in ragione del grado di avanzamento della condotta». Si tratta di argomentazione che non si presenta come manifestamente illogica, né si profilano elementi di contraddittorietà essendo stato congruamente valutato un aspetto certamente incidente su reato più grave commesso dall'imputato e, dunque, sulla sua complessiva condotta. 13 8. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'imputato deve essere, inoltre, condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, con pagamento a favore dello Stato, essendo stata la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma ai sensi di quanto deciso da Sez. U, n. 5464 del 26 settembre 2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760-01.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile SI SS, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 02/11/2022
udita la relazione svolta dai Consigliere VINCENZO GALATI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato PORCELLI ANGELA del foro di ROMA in difesa di IL IM. E' presente l'avvocato CONTE CRISTIANO del foro di ROMA per la Parte Civile MASIA MASSIMILIANO. L'avvocato CONTE conclude chiedendo il rigetto e/o l'inammissibilità del ricorso. Deposita le conclusioni e la nota spese. L'avvocato PORCELLI conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 5359 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 02/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza emessa il 22 ottobre 2021, la Corte di appello di Roma, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Roma in data 24 novembre 2020, ha concesso a NE CA le attenuanti generiche e rideterminato la pena nella misura di nove anni di reclusione per i reati di tentato omicidio in danno di SS SI e delle connesse violazioni in materia di armi. Ha, inoltre, confermato le statuizioni civili condannando l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile,disponendone il pagamento in favore dello Stato. 2. Il fatto per il quale si procede è avvenuto presso il pub Rumors di Ostia la sera del 4 maggio 2019 quando, in base alla concorde ricostruzione dei giudici di merito, GA AT ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco all'indirizzo di SS SI provocandogli ferite alla regione inguinale sinistra e all'ennitorace destro, nonché fratture al pube e alla decima costola. 2.1. Nella prima parte della sentenza impugnata, la Corte ha riportato la ricostruzione del fatto operata dai giudici di primo grado. E' stato ritenuto dimostrato che, insieme a AT, all'interno del predetto locale si era recato anche l'imputato CA. L'antecedente che ha determinato l'azione in danno di SI è stato individuato nell'aggressione che quest'ultimo ha posto in essere il giorno precedente, ossia il 3 maggio 2019, ai danni di ZI De LI, sua ex compagna, legata sentimentalmente a CA. La donna era stata inseguita da SI lungo le vie di Ostia e, successivamente, aggredita con un'accetta. Ne erano seguite lesioni che avevano richiesto l'accesso al Pronto soccorso e che erano state giudicate guaribili in trenta giorni. L'aggressione fisica era stata preceduta da numerose minacce e provocazioni che SI aveva lanciato tramite il soda! network Facebook. Insieme alla De LI, al momento dell'aggressione, vi era HE OZ, compagna di AT, anch'essa aggredita verbalmente, nell'occasione, da SI che, secondo quanto riferito dalla De LI, aveva pronunciato minacce anche all'indirizzo dello stesso AT. In quel periodo le due coppie (AT/OZ e IL LI) vivevano nella medesima abitazione. I giudici hanno ritenuto dimostrata, per effetto di plurime fonti probatorie, la presenza dell'imputato al momento dell'esplosione dei colpi da parte dello sparatore. 1 In particolare, sono state valorizzate le dichiarazioni di SI e dei due imputati, quelle dei due imputati - AT oggetto di separato procedimento - le risultanze dello stub e alcune deposizioni testimoniali. Le indagini effettuate nell'immediatezza a seguito delle indicazioni fornite dai testi oculari, fra cui il figlio del titolare del pub, hanno consentito di risalire all'abitazione nella quale abitavano, in quel periodo, le due coppie di conviventi. Recatisi sul posto, i Carabinieri sfondavano la porta di ingresso e vi trovavano sia CA che AT. Quest'ultimo presentava una ferita al volto a forma di semicerchio. Effettuati gli accertamenti del caso, veniva rinvenuta, su indicazione dello stesso CA, l'arma del delitto. Il ritrovamento, in particolare, avveniva «nel giardino della villetta in una scatola di scarpe riposta all'interno di un sacco della spazzatura ammassato insieme ad altri». Ulteriori elementi a carico dei due venivano tratti da tracce ematiche riferibili a AT rilevate sull'impugnatura dell'arma sequestrata, nonché all'interno del pub e dell'autovettura di ZI De LI. A corroborare l'impianto indiziario anche le risultanze dei tabulati telefonici attestanti la collocazione delle utenze intestate a AT e CA la notte tra il 3 ed il 4 maggio ed i contatti tra i diversi soggetti coinvolti. Circa la dinamica dei fatti, all'esito dell'istruttoria, è stato ritenuto dimostrato che verso le 2.15 del 4 maggio 2019 nel pub Rumors di Ostia erano stati visti entrare due soggetti uno dei quali, avvicinatosi al SI, aveva pronunciato la frase «Pezzo di merda, bastardo. Ti ho trovato. Ti ammazzo». A questo punto SI aveva lanciato due bicchieri verso tale soggetto colpendolo e provocando l'uscita di sangue. Ciò nonostante, l'aggressore aveva estratto una pistola ed esploso dei colpi verso SI che aveva tentato la fuga. Era seguita l'esplosione di altri colpi all'indirizzo della vittima. Immediatamente dopo, l'uomo che accompagnava lo sparatore aveva esclamato «Annamo. Annamo. Guarda che cazzo hai fatto». I due erano stati visti giungere insieme sulla stessa automobile ed erano stati individuati in AT e ER. La dinamica è stata sostanzialmente confermata dallo stesso SI, escusso come imputato di reato connesso;
questi ha confermato anche le minacce rivolte sul profilo Facebook verso la De IS e CA che, secondo quanto raccontato dallo stesso SI, durante tutta la durata della sparatoria era sempre rimasto a circa cinquanta centimetri da AT. Nel ricostruire il ruolo concorsuale di CA, in particolare, il Tribunale ha valorizzato le circostanze del rinvenimento dell'arma del delitto avvenuto su indicazione dello stesso 2 imputato che era portatore di un significativo movente costituito dalla condotta aggressiva posta in essere da SI il giorno prima. CA, inoltre, nel corso dell'azione, non aveva posto in essere alcuna condotta di dissociazione. Le modalità dell'azione e la tipologia dell'arma utilizzata, in uno con i distretti corporei attinti, sono stati ritenuti indicativi della configurabilità del delitto di tentato omicidio. I giudici hanno ritenuto anche la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei delitti contestati ai capi b) e c) in materia di armi. In particolare, con riferimento al capo c), il Tribunale ha valorizzato la mancata indicazione della legittima provenienza dell'arma che peraltro è oggetto che, qualora non venga acquistato presso un rivenditore autorizzato, ha, senza dubbio, provenienza illegale. 2.2. Nel pronunciare sui motivi di appello proposti esclusivamente in relazione ai capi a) e b), la Corte romana ha dapprima escluso l'utilizzabilità delle dichiarazioni della teste OZ. La circostanza è stata, tuttavia, ritenuta ininfluente ai fini della ricostruzione dei fatti per la quale la sentenza di appello ha richiamato quella di primo grado. In ordine alla pretesa valorizzazione del comportamento meramente inerte (profilo posto a fondamento del motivo di gravame sul capo a)), la Corte di appello ha segnalato la conoscenza, da parte di CA, della condotta minacciosa posta in essere da SI il giorno prima verso la De LI (come dalla stessa affermato) e per come desumibile, oltre che dal logico sviluppo dei fatti, anche dalle risultanze dei tabulati telefonici. Ha, altresì, valorizzato il contenuto minaccioso verso la De LI , come verso LL, dei post su Facebook e la circostanza che la frequentazione del pub dove è avvenuta la sparatoria da parte di SI fosse nota alla De LI e, quindi, anche all'imputato che, quella notte, aveva avuto più contatti telefonici con SI. CA, inoltre, era giunto presso il predetto pub insieme a AT, al quale era rimasto molto vicino al momento dell'esplosione dei colpi, come confermato dalle tracce di polvere da sparo. Le dimensioni dell'arma e le circostanze del suo successivo rinvenimento su indicazione dell'imputato hanno indotto i giudici di merito a ritenere che questi fosse necessariamente a conoscenza del fatto che AT fosse armato. L'esplosione dei colpi ad altezza d'uomo e l'intera sequenza dei fatti erano avvenute senza che CA tenesse alcun comportamento di dissociazione o, comunque, idoneo a bloccare lo sparatore. Anche l'espressione utilizzata da AT al momento dell'ingresso nel pub e le modalità con le quali i due erano giunti sul posto denotavano l'intenzione di entrambi gli aggressori. Il comune movente costituito dalla «volontà punitiva» verso SI costituiva un elemento unificante delle posizioni dello sparatore e dell'imputato. 3 L'espressione pronunciata da ER al termine della sparatoria non è stata ritenuta tale da dimostrare alcuna forma di dissociazione, mentre la presenza al momento degli spari, con le modalità più volte descritte, è stata giudicata idonea a integrare la condotta concorsuale. La sussistenza dei reati di cui al capo b) è stata desunta, oltre che dalla materialità del fatto, anche dalle modalità con le quali l'arma è stata rinvenuta e dalle indicazioni date dallo stesso CA. L'imputato è stato ritenuto meritevole della concessione delle attenuanti generiche. La pena è stata conseguentemente rideterminata con conferma delle statuizioni civili. 3. Ha proposto ricorso per cassazione NE CA, per mezzo del proprio difensore, Avv. Angela Porcelli, articolando, dopo una dettagliata sintesi dello svolgimento del processo nelle sue varie fasi, sei motivi di censura. 3.1. Con il primo motivo ha eccepito il vizio di travisamento della prova, nonché illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'esistenza di contatti tra SI e CA la notte dell'evento, il rinvenimento dell'utenza che aveva contattato SI in data 3 maggio 2019, nella camera da letto di CA, l'esistenza di un movente in capo a AT, lo stato di coabitazione dei due imputati, la presenza di RI vicino allo sparatore al momento dell'esplosione dei colpi di arma da fuoco, la visibilità della pistola sulla persona di AT. L'esistenza di contatti tra SI e CA la notte dei 3 maggio 2019 (ritenuta da entrambi i giudici di merito) non è stata provata dall'acquisizione di alcun tabulato in ragione della mancanza di un provvedimento autorizzativo e dell'assenza di riferimenti nel «verbale di sequestro e repertazione» a carico dell'imputato. Peraltro, i tabulati ai quali si fa riferimento non risultano essere stati depositati in atti, né sono presenti i correlati provvedimenti autorizzativi di acquisizione. AT era portatore di un proprio movente in ragione delle minacce rivolte alla propria compagna OZ, per come illustrato nella sentenza di primo grado. Al contrario, la sentenza di appello ha descritto un movente in capo al solo LL. Avrebbe errato, inoltre, la Corte di appello nell'assegnare rilevanza, ai fini della prova del concorso, alla presenza di AT nell'abitazione di CA in quanto i due (semplicemente) coabitavano. Sarebbero state travisate anche le dichiarazioni testimoniali delle persone presenti al momento della sparatoria;
costoro, contrariamente a quanto riportato in sentenza, non hanno dichiarato che l'imputato era molto vicino allo sparatore. Analogo vizio, per contrasto con le emergenze testimoniali, sarebbe ravvisabile quanto alla circostanza della «visibilità» dell'arma utilizzata da AT. 4 Secondo il ricorrente, tali elementi, dotati del carattere della decisività nell'impianto ricostruttivo adottato dai giudici di merito al fine di individuare la condotta concorsuale dell'imputato, sarebbero stati oggetto dell'eccepito travisamento. In relazione alle circostanze fattuali della vicinanza tra IL e AT e della visibilità dell'arma, il ricorrente ha illustrato anche il vizio di carenza e illogicità della motivazione. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha eccepito, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 1 ss. legge n. 132 del 2021 in relazione all'acquisizione dei tabulati telefonici. Ha inoltre sollevato «questione di incostituzionalità europea» ex artt. 267-258 TFUE per contrasto della citata normativa con la sentenza della Corte di Giustizia 2 marzo 2021 C 746/18 e «questione di incostituzionalità interna» per violazione degli artt. 3, 24, 117 Cost. e 6 CEDU, oltre che del principio di ragionevolezza. In primo luogo, ha eccepito la mancanza di provvedimenti autorizzativi dell'acquisizione dei tabulati. E' stata segnalata la mancanza dei decreti autorizzativi del Pubblico ministero e del giudice procedente ai sensi dell'art. 1 legge n. 132 del 2021. L'utilizzazione dei tabulati non sarebbe stata consentita neppure tramite i semplici decreti del Pubblico ministero e ciò sulla scorta della menzionata sentenza della Corte di Giustizia. A supporto di quanto sostenuto, il ricorrente ha indicato precedenti della giurisprudenza di legittimità e la normativa rilevante;
in particolare, ha riportato il contenuto (nella parte di interesse) della Direttiva 2002/58/CE e della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è stato chiesto in relazione alle questioni interpretative dell'art. 15 della predetta Direttiva e dell'art. 52, par. 1, della citata Carta, come interpretato dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 2 marzo 2021 in causa C 756/18. Proprio a seguito delle statuizioni di cui alla predetta sentenza, lo Stato ha introdotto la disciplina contenuta nel citato d.lgs. che, tuttavia, ha previsto una sorta di sanatoria per le acquisizioni disposte nel periodo precedente alla sua entrata in vigore, con ciò entrando in contrasto con quanto affermato dalla Corte. La nuova normativa è stata sostanzialmente censurata nella parte in cui ne è prevista l'applicazione ex nunc e non ex tunc. Conclusivamente sul punto il ricorrente ha chiesto di sottoporre alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali di seguito trascritte: «1) Se l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7,8 e 11 nonché dell'articolo 52,paragrafo 1, della Carta di Nizza, in forza anche dei principi stabiliti dalla stessa CGUE nella sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C 12 746/18, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, prevista dall'art. 132, comma 3,del decreto legislativo n. 196/2003, la quale renda il pubblico ministero, organo dotato di piene e totali garanzie di indipendenza e autonomia come 5 previsto dalle norme del Titolo IV della Costituzione italiana, competente a disporre, mediante decreto motivato, l'acquisizione dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale anche per i processi in corso;
2) Se l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11, nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza, in forza anche dei principi stabiliti dalla stessa CGUE nella sentenza del 2 marzo 2021 nella causa C 726/18, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, prevista dall'art. 132, comma 3, del decreto legislativo n. 196/2003, letto alla luce dell'art. 267, comma 2, codice di procedura penale, la quale consenta al Pubblico ministero, in casi di urgenza, l'immediata acquisizione dei dati del traffico telefonico con successivo vaglio e controllo del Giudice procedente anche nei processi in corso». In subordine, ha proposto questione di incostituzionalità «per contrasto dell'art. 1 del decreto di conversione 132/21 rispetto agli artt. 3-24-117 Cost.,Art. 6 CEDU e del principio di ragionevolezza, nella parte relativa alla deroga della applicazione dei principi comunitari per i processi in corso alla data di entrata in vigore della norma interna». 3.3. Con il terzo motivo ha eccepito la violazione (sub art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) degli artt. 42, 43 e 110 cod. pen. in tema di dolo, con particolare riferimento al ritenuto dolo alternativo ed al contributo agevolatore dell'imputato. Su tali aspetti, la sentenza si sarebbe soffermata in termini scarsamente approfonditi e senza illustrare adeguatamente gli elementi posti a fondamento delle conclusioni raggiunte. Ha ampiamente illustrato, in diritto, gli elementi distintivi tra dolo diretto, dolo eventuale e colpa cosciente con ampi riferimenti giurisprudenziali. Con riguardo specifico alla fattispecie, ha messo in evidenza come il comportamento tenuto da CA e le espressioni utilizzate dallo stesso nel commentare, nell'immediatezza, gli spari di AT verso SI (nei termini riportati nella sentenza impugnata) erano indicativi della impossibilità di configurare il dolo alternativo. Avendo l'imputato manifestato una sorta di «pubblica dissociazione» dalla condotta posta in essere dal coimputato, non era possibile ritenere la configurabilità della condotta di agevolazione, né, tanto meno, la sussistenza del dolo diretto alternativo. 3.4. Con il quarto motivo il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 110 cod. pen. (sotto il profilo dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. poc. pen.) in punto di configurabilità della condotta di agevolazione. La sentenza, per tale punto, è stata censurata anche per vizio di motivazione avendo errato nel ritenere dimostrato l'apporto concorsuale di CA senza tenere conto che, al fine di ritenere integrata la partecipazione al reato, è sempre necessario che venga fornita la dimostrazione dell'apporto causale all'evento, non essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrata mera presenza sul luogo di consumazione del reato. 6 3.5. Con il quinto motivo, è stata eccepita la violazione degli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 e dell'art. 648 cod. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in punto di individuazione degli elementi costitutivi dei reati ivi previsti. Il ricorrente ha ritenuto insufficiente la circostanza riportata in sentenza in merito alla collaborazione prestata dall'imputato in relazione al rinvenimento dell'arma nell'abitazione ove egli si trovava. Alcun elemento è stato illustrato in ordine alla ricezione dell'arma da parte dell'imputato, alla detenzione della stessa, alla sua utilizzazione ed alla consapevolezza della relativa provenienza. 3.6. Con il sesto motivo la sentenza è stata censurata in punto di commisurazione del trattamento sanzionatorio per difetto di motivazione in ragione della determinazione della pena per il delitto di tentato omicidio in misura superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione. 4. La difesa dell'imputato ha formulato tempestiva istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23,comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il difensore della parte civile ha presentato conclusioni scritte e depositato nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. In primo motivo di ricorso è inammissibile. La motivazione è esente dalle censure difensive che si sostanziano, quanto al profilo della responsabilità, nel lamentato travisamento di elementi dei quali non è stata indicata la decisività in termini sufficientemente precisi. In sostanza, non è stato chiarito quale peso abbiano nella decisione gli elementi sui quali sarebbe avvenuto il travisamento. Va premesso che è costante, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale». (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 ed altre conformi). Con riferimento, invece, al vizio di travisamento della prova, proprio la circostanza che ci si trova di fronte ad una c.d. «doppia conforme», impone di richiamare l'ulteriore principio di 7 diritto per cui «il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti» (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837). Inoltre, il dato asseritamente travisato deve essere connotato dall'ulteriore requisito della decisività. Infatti, «il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). Va altresì richiamato l'altro principio per cui, nel giudizio di legittimità, «ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica. (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117). Il giudizio di legittimità deve, quindi, svolgersi, con riferimento al vizio di motivazione e di travisamento della prova, secondo le descritte coordinate alla luce delle quali il motivo, per come proposto, deve ritenersi inammissibile. Il ricorso, nella parte qui in rilievo, si sofferma su singoli elementi indiziari per denunciarne la non corretta valutazione o, addirittura, l'assenza. 8 Così fa con riferimento al dato relativo ai contatti telefonici tra CA e SI la notte tra il 3 e il 4 maggio 2019 e alle dichiarazioni dello stesso SI in relazione alla posizione di CA al momento degli spari e, ancora, alla visibilità dell'arma. Per il primo degli elementi indicati, si rinvia a quanto si dirà a proposito del secondo motivo di ricorso, non rientrando, in realtà, il vizio dedotto in un contesto di travisamento probatorio quanto, piuttosto, in una eccezione di inutilizzabilità del dato indiziario. In relazione agli altri due aspetti (vicinanza tra gli aggressori e visibilità dell'arma) si tratta di profili privi del connotato di decisività. La vicinanza tra CA e AT è stata desunta dai giudici di merito anche dall'esito dell'esame stub che, come si dirà, ha consentito di accertare la presenza di tracce di polvere da sparo sulla persona e sui vestiti di CA. Il dato indiziario della visibilità dell'arma è del tutto privo del requisito di decisività poiché la prova della partecipazione in concorso di CA all'azione delittuosa è stata desunta da plurimi elementi indiziari fra i quali non assume certamente rilievo decisivo o preminente quello della visibilità della pistola utilizzata per colpire SI. Il dato della decisività del travisamento è stato semplicemente affermato in ricorso in termini apodittici e generici, senza alcuna specificazione dell'effettivo peso che i dati non correttamente valutati avrebbero avuto nella ricostruzione complessiva del fatto. La ricostruzione della sentenza è, pertanto, complessivamente, sufficientemente aderente alle emergenze istruttorie. Né può essere oggetto di censura per un qualche travisamento dei fatti (pure evocato dal ricorrente in sede di discussione) atteso che, «anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito» (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). 3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto generico e aspecifico. Queta Corte esprime, secondo una giurisprudenza consolidata, qui condivisa e ribadita, che l'eccezione di inutilizzabilità di atti processuali deve essere formulata secondo canoni precisi. Sul punto, vale richiamare il principio per cui, «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416, e molte altre conformi successive;
fra le ultime, Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, Cocciadiferro, Rv. 278123). 9 Deve, anche in questa sede, essere ribadito che, «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218). Nel caso di specie, è stata eccepita l'inutilizzabilità delle risultanze derivanti dai tabulati telefonici sia per la mancanza agli atti dei provvedimenti acquisitivi che per l'insufficienza, in ogni caso, dei soli decreti acquisitivi del Pubblico ministero sulla base delle giurisprudenza della Corte di Giustizia ampiamente illustrata in ricorso. Tuttavia, manca, nell'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, ogni deduzione circa l'incidenza dell'eventuale eliminazione degli elementi indiziari derivanti dai predetti tabulati ai fini della ricostruzione del fatto per come operata dai giudici di merito. Il ricorrente, infatti, avrebbe dovuto precisare quale sarebbe stato l'effetto prodotto dall'eventuale eliminazione delle informazioni derivanti dai tabulati sull'intera motivazione evidenziando l'influenza del dato informativo asseritamente non utilizzabile. Quanto sin qui esposto rende parimenti inammissibile la richiesta di sollevare la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia o, in subordine, quella di legittimità costituzionale. 4. Con il terzo motivo il ricorrente sollecita a questa Corte anche una rinnovata valutazione di elementi fattuali già ampiamente analizzati nella sentenza di primo grado. Il motivo è da ritenersi, complessivamente, infondato. In sostanza, si sostiene l'incompatibilità con la ricostruzione della Corte di appello dell'espressione con la quale CA si è rivolto a AT subito dopo che questi ha esploso i colpi di arma da fuoco nei confronti di SI. Il rilievo (già sollevato con i motivi di appello) non è stato trascurato dai giudici di merito ed è stato evidenziato come la frase «Annamo. Annamo. Guarda che cazzo hai fatto» è stata pronunciata da CA dopo l'esecuzione della condotta materiale,e come il fatto non possa essere suscettibile di una lettura isolata e sganciata dal complessivo sviluppo degli avvenimenti a partire dall'aggressione subita dalla De LI. La pretesa di desumere l'assenza dell'elemento soggettivo dall'espressione sopra riportata è frutto, quindi, di una lettura atomizzata e parziale degli elementi indiziari complessivamente emersi. Essa si colloca in aperto contrasto con i costanti principi affermati da questa Corte, secondo cui «il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, 10 valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (fra le molte, la recente Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02). Del tutto coerente con le previsioni in punto di elemento soggettivo del delitto di tentato omicidio, con particolare riferimento al profilo del dolo alternativo, appare la ricostruzione dei giudici di merito, che hanno correttamente collocato la pronuncia della frase nel contesto del complessivo compendio indiziario costituito dal consistente movente, derivante dal comportamento minaccioso e violento posto in essere da SI nei confronti della compagna (ZI De LI) di LL, dall'essere noto alla donna il locale frequentato dalla vittima, dalla coabitazione, all'epoca dei fatti, di AT e CA con le rispettive compagne, dall'essersi recati insieme i due nei pressi del pub Rumors e dall'essere entrati contemporaneamente nel locale, dall'esplosione dei colpi in presenza di CA, oltre che dall'espressione di soddisfazione pronunciata da AT alla vista di SI («eccolo»), dal rinvenimento dell'arma, su indicazione di CA, nei pressi dell'abitazione presso la quale i due erano stati trovati dopo la sparatoria. Sono emersi, inoltre, contatti telefonici tra SI e CA la notte del fatto, a partire dj l.aL 00.50. La vicinanza di CA a ATla al momento degli spari è stata desunta, inoltre, dalle imponenti tracce di polvere da sparo sull'abbigliamento indossato da CA, all'esito della prova stub, per come illustrato in sentenza alle pagg. 4 e 5. Analoghe tracce sono state rinvenute sulla persona dell'imputato. A fronte di tutti tali elementi, la sola valorizzazione della frase, pronunciata da CA, non appare idonea a smentire la ricostruzione fattuale della sentenza impugnata, anche perché non suscettibile di univoca interpretazione nel senso fatto proprio dal ricorrente. 5. E' inammissibile il quarto motivo di ricorso in quanto generico e privo di un confronto complessivo con l'intera motivazione adottata dalla Corte romana. In particolare, la censura riguarda, promiscuamente, i vizi di violazione di legge, carenza e illogicità della motivazione in ordine all'apporto concorsuale fornito da CA all'azione di AT. 11 Anche in questo caso, le deduzioni difensive prendono in considerazione il solo dato della presenza di CA all'interno del locale nel quale è avvenuta la sparatoria, omettendo di considerare, come invece fatto correttamente in sede di merito, lo sviluppo complessivo degli avvenimenti nelle fasi precedenti e successive al delitto. Sul punto vale quanto esposto in ordine al terzo motivo di ricorso. Anche in questo caso, l'analisi complessiva degli avvenimenti, per come valorizzati in sentenza, esclude che possa ritenersi che la responsabilità dell'imputato sia stata affermata solo sulla base della mera presenza sul luogo della sparatoria. Partendo da questo (errato) presupposto, il motivo si sostanzia in un generico richiamo ai costanti arresti della giurisprudenza di questa Corte (si tratta di quanto affermato da Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101 e dalla conforme giurisprudenza successiva) riferiti alla necessità che, pur tenendo conto che la condotta concorsuale può esprimersi con modalità atipiche, in ogni caso, è indispensabile che venga fornita una prova rigorosa della manifestazione della condotta concorsuale. La sentenza impugnata non solo si è conformata al principio ora ricordato, ma, lungi dall'avere valorizzato, come già precisato, il dato della «mera presenza» dell'imputato al momento dell'esplosione degli spari, ha dato concretamente attuazione all'altro principio affermato da questa Corte secondo cui «per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato» (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990). I giudici di merito, attraverso la valorizzazione della complessiva condotta posta in essere da CA, hanno illustrato le plurime ragioni per le quali hanno ritenuto dimostrato il perfezionamento della condotta concorsuale. Deve essere ribadito che, «in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, il necessario onere di confronto con la motivazione della sentenza impugnata impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di non limitare il proprio esame alla sola parte del provvedimento specificamente riferita alla questione posta, ma di considerare anche le argomentazioni contenute in altre parti comunque rilevanti rispetto al giudizio devoluto sul tema» (Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Berroa, Rv. 282949). 6. Il quinto motivo è parimenti inammissibile in quanto generico. La sentenza impugnata ha dato congrua motivazione in punto di penale responsabilità ,1 dell'imputato per i reati di cui ai capi b) e c), riferiti alla detenzione ed al porto in luogo pubblico della pistola utilizzata per sparare a SI e (Mila ricettazione della stessa arma. 12 A fondamento della condanna è stata posta la circostanza dell'utilizzazione dell'arma per la commissione del delitto di tentato omicidio nelle condizioni e nelle circostanze che sono state più volte descritte e che sono indicative, evidentemente, della condivisione della deliberazione e della commissione dell'azione criminosa. A ciò è stato aggiunto il riferimento, pure certamente non secondario, del fatto che è stato lo stesso ER a fare rinvenire la pistola ai Carabinieri essendo stata trovata l'arma nel giardino dell'abitazione dell'imputato. Non sussiste, quindi, alcuna omessa motivazione, a maggior ragione se si considera anche quanto precisato nella sentenza di primo grado (pagg. 44 - 46) laddove gli elementi costitutivi dei reati in materia di armi sono stati ampiamente illustrati, sempre con riferimento al concorso di LL al delitto di tentato omicidio. In relazione al capo c), va segnalato come la stessa sentenza impugnata abbia messo in evidenza la mancanza di ogni impugnazione riferita a tale reato. Il passaggio argomentativo non è stato contestato in sede di ricorso e da ciò consegue l'inammissibilità della censura in esame,che riguarda una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello. La decisione discende dall'applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. ed è coerente con il costante insegnamento di questa Corte secondo cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). Peraltro, nel caso di specie, la sentenza di appello ha, comunque, reso una motivazione anche sul capo c) e le argomentazioni spese sul punto (si fa riferimento a pag. 17 della motivazione) non sono state attinte da alcuna censura specifica. 7. E' infondato il settimo motivo laddove è stata censurata la sentenza per «mancata motivazione» in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale. Contrariamente a quanto ritenuto in ricorso la Corte di appello si è soffermata sul punto evidenziando come la pena sia stata determinata nella misura già fissata dal giudice di primo grado «in ragione del grado di avanzamento della condotta». Si tratta di argomentazione che non si presenta come manifestamente illogica, né si profilano elementi di contraddittorietà essendo stato congruamente valutato un aspetto certamente incidente su reato più grave commesso dall'imputato e, dunque, sulla sua complessiva condotta. 13 8. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'imputato deve essere, inoltre, condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, con pagamento a favore dello Stato, essendo stata la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma ai sensi di quanto deciso da Sez. U, n. 5464 del 26 settembre 2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760-01.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile SI SS, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 02/11/2022