Sentenza 15 gennaio 2009
Massime • 1
Si ha concorso formale tra ogni singolo reato, commesso dal soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e la simultanea violazione, prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, della prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2009, n. 4893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4893 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 15/01/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 27
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 015213/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
1) UL LA N. IL 04/10/1970;
avverso SENTENZA del 21/02/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BUA Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVA
1. - Con sentenza, deliberata il 21 febbraio 2008 e depositata il 29 febbraio 2008, la Corte di appello di Napoli ha assolto, perché il fatto non sussiste, l'appellante, RU LA, dal delitto di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9 così riformando parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli 13 agosto 2008, che ha confermato relativamente alla condanna per la contravvenzione di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4 rideterminando la relativa pena in mesi due di arresto.
La Corte territoriale ha motivato: in ordine alla contravvenzione, l'appellante, gravato da numerosi precedenti penali specifici, non ha plausibilmente giustificato il porto abusivo del coltello con lama basculante, lunga sette centimetri (lunghezza complessiva diciassette centimetri); il dichiarato intento di essere diretto a mare, per raccogliere i mitili, costituisce mera asserzione;
non è utilmente suffragato da alcuna utile circostanza;
inoltre, il mezzo (per le dimensioni della lama) eccede lo scopo;
quanto al delitto, non è ravvisabile alcuna inosservanza alla prescrizione del giudice della prevenzione "di non detenere e non portare armi", in quanto, il concetto di arma deve intendersi in senso restrittivo e limitato alle sole armi proprie, secondo il principio fissato da questa Corte (Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 1997, n. 1842, Coccone, massima n. 206921).
2. - Ricorre l'imputato col ministero del difensore di fiducia, avvocato Pane Salvatore, il quale denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione della legge penale,
in relazione alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art.
4. Il difensore deduce: sono irrilevanti i precedenti penali (concernendo delitti relativi ad armi da sparo); le circostanze emerse nel dibattimento comprovavano la ricorrenza del giustificato motivo del porto dell'arma impropria, in quanto RU portava il coltello "in una sacca da mare", di mattina, in pieno agosto, a poca distanza dal mare.
3. - Ricorre, altresì, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, mediante atto del 7 aprile 2008, col quale denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione della legge penale, in relazione alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4 deducendo che, seppur non è integrata la violazione dello specifico divieto del giudice della prevenzione di non detenere ne' portare armi, tuttavia RU ha contravvenuto alla generale prescrizione di rispettare le leggi. 4. - Il ricorso dell'imputato è manifestamente infondato. Non ricorre - alla evidenza - il vizio della violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte territoriale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ne', oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato. Invero il giudice a quo ha confermato la condanna per la contravvenzione avendo escluso la ricorrenza del giustificato motivo, in relazione all'assunto dell'appellante e dell'apprezzamento di fatto che informa la decisione ha dato conto sufficientemente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle relative ragioni con motivazione adeguata, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
5. - È, invece, fondato il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli.
La contravvenzione commessa dal sorvegliato della Pubblica Sicurezza comporta, altresì, la inosservanza della generale prescrizione del giudice della prevenzione "di rispettare le leggi". Infatti, dopo alcuni precedenti in senso difforme, peraltro risalenti nel tempo (Sez. 2^, 5 febbraio 1969, n. 279, Suigo, massima n. 111672 e Sez. 2^, 21 agosto 1964, n. 1484/1965, Longobardi, massima n. 99357; ai quali implicitamente si correla l'arresto menzionato dalla Corte territoriale) la giurisprudenza di questa Corte è, ormai, consolidata nella affermazione della configurabilità del "concorso formale tra ogni specifico titolo di reato - commesso dal sorvegliato - e la simultanea violazione, prevista della L. 27 dicembre 1956, n.1423, art. 9 della prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi"(v., da ultimo: Sez. 1^, 18 ottobre 2007, n. 39909, Greco, massima n. 237910, cui adde: Sez. 2^, 8 marzo 1965, n. 384, Arduini, massima n. 99534; Sez. 1^, 9 gennaio 1996, n. 1888, Albanese, massima n. 203804; Sez. 1^, 1 ottobre 1981, n. 9356, Piccolo, massima n. 150615; Sez. 4^, 12 maggio 2004, n. 32915, Lippolis, massima n. 229077 e Sez. 1^, 10 dicembre 2003, n. 1673/2004, Venosa, massima n. 227108).
6. - Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al delitto;
il rinvio per nuovo giudizio sul capo relativo ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli;
la declaratoria della inammissibilità del ricorso dell'imputato e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9 e rinvia per nuovo giudizio, sul capo relativo, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato e condanna lo stesso RU LA al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2009