Sentenza 18 ottobre 2007
Massime • 1
Colui che commette un delitto (nella specie, un furto) durante il periodo in cui è soggetto a sorveglianza speciale deve rispondere anche del reato di violazione della prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi ex art. 9 L. 27 dicembre 1956, n. 1423.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2007, n. 39909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39909 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/10/2007
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1240
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 010565/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EC AU N. IL 09/10/1965;
avverso SENTENZA del 13/01/2005 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE E. che ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado con cui EC UD era stato condannato alla pena di 4 mesi di arresto per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1, per aver violato la prescrizione, inerente alla misura di sorveglianza della sorveglianza speciale della p.s., di vivere onestamente ed osservare le leggi in relazione alla commissione del flirto di un'autovettura ricevuta in custodia quale posteggiatore abusivo (reato dichiarato improcedibile per remissione di querela).
Il difensore ha proposto ricorso, deducendo:
- violazione della legge processuale per la genericità della contestazione concernente il suddetto reato contravvenzionale;
- violazione della legge penale sostanziale, dalla previsione di un'aggravante per il responsabile di particolari delitti ove lo stesso sia sottoposto a misura di prevenzione (v. L. n. 575 del 1965, artt. 7 e 9) dovendosi evincere l'esclusione della configurabilità,
quale autonomo reato L. n. 1423 del 1956, ex art. 9, della commissione di un reato da parte del prevenuto;
- insussistenza, accertabile incidentalmente in sede di gravame, del delitto contro il patrimonio ascritto al EC, autore di un'appropriazione indebita d'uso della vettura affidatagli in deposito ex art. 1766 c.c. e ss., non essendo l'appropriazione indebita d'uso prevista come reato dalla legge.
Il ricorso è infondato.
Quanto alla prima censura si osserva che evidente risultava dal tenore dei capi di imputazione la connessione tra l'addebito contravvenzionale e quello relativo al delitto contro il patrimonio, attesa la comune indicazione della data e del luogo di consumazione di entrambi gli illeciti e, dunque, la contestualità della loro esecuzione. Priva di pregio è anche la seconda doglianza, essendo pienamente concepibile il concorso formale tra uno specifico titolo di reato e la simultanea violazione, prevista dalla L. n. 1423 del 1956, art. 9, della prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi, attesa la eterogeneità dei beni giuridici tutelati dalle diverse previsioni incriminatici ed essendo innegabile che la commissione di un reato costituisca inosservanza della predetta prescrizione;
ne' dalla previsione di una speciale aggravante per gli autori di determinati reati che siano soggetti a misura di prevenzione può trarsi alcun argomento logico a sostegno della pretesa inconfigurabilità del delineato concorso. In tal senso è, del resto, consolidata la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. 4^, 12.5.2004, Lippolis, Ced Cass., rv. 229077; sez. 1^, 9.1.1996, Albanese, id., rv. 203804; 17.11.1994, Cimenti, Arch. Circ. 1995, 956 e 1.10.1981, Piccolo, Riv. Pen., 1982, 363). Egualmente infondata è l'ultima censura giacché, a prescindere dal giudicato interno formatosi in relazione al furto (non constando che il relativo capo di sentenza sia stato investito dall'appello), con conseguente impossibilità di rivalutazione incidentale da parte del giudice del gravame all'interno del medesimo procedimento, la condotta pacificamente tenuta dal EC costituisce in ogni caso violazione del precetto di vivere onestamente e non trasgredire la legge, sia pure civile, anch'essa da ricomprendere nell'ambito della generica prescrizione in esame, così come in violazione di detta prescrizione deve ritenersi l'esercizio abusivo dell'attività di posteggiatore ammessa dall'imputato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2007