Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato il potere integrativo officioso del giudice può essere esercitato in qualsiasi momento, non sussistendo alcuna previsione in senso contrario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2009, n. 21693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21693 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
2 1693 /09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 18/02/2009
SENTENZA
N. 268 ,
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. AMBROSINI GIANGIULIO PRESIDENTE
1. Dott. COLONNESE ANDREA CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott.CARROZZA ARTURO " N. 043223/2008
3. Dott.SANDRELLI GIAN GIACOMO IT
4. Dott.DE BERARDINIS SILVANA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) AIT TALEB ABDELHADI N. IL 01/01/1966 avverso SENTENZA del 23/09/2008
CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CARROZZA ARTURO
Cay-
Can du La l'mommminibelio che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
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del dots. Gioacchino tan
ماهانه خط FATTO E DIRITTO
1.- La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale
della stessa città, ritenuto assorbito il reato di falsità commessa da privato in atto pubblico in quello di induzione in errore del pubblico ufficiale, utilizzando un falso contratto di assunzione, nel rilascio del permesso di soggiorno, ha rideterminato la pena inflitta all'
AI LE in mesi cinque e giorni 10 di reclusione, interamente condonata.
2.- L'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo:
A.- Violazione di legge per omessa motivazione sulle censure proposte con l'appello per avere il giudice di primo grado invitato il PM a produrre la documentazione concernente la notizia di reato, per avere raccolto e utilizzato un'annotazione di polizia giudiziaria redatta per l'udienza preliminare, invece che esaminare l'autore della stessa ex artt. 441 e
442 c.p.p...
B.- Violazione della legge processuale per avere utilizzato materiale raccolto in altri procedimenti giudiziari.
C.-Illogicità della motivazione per avere ritenuto che il permesso di soggiorno conseguito per il tramite della condotta di falso avesse validità fino al 5 aprile 2001, mentre tale documento risulterebbe essere stato rinnovato in ultima istanza soltanto il 7 marzo 97 e quindi in epoca antecedente alla dedotta falsa documentazione di assunzione del 10
ottobre 2000.
D.- Contraddittorietà della motivazione e illogicità della stessa nonché travisamento del fatto relativo alla assunzione del ricorrente presso la ditta Mervin, prodotta in data 3 aprile
2001 per la quale aveva ottenuto il permesso di soggiorno sino al 5 aprile 2005, trattandosi di fatti successivi alla contestazione.
E.- Omesso riconoscimento dell'intervenuta prescrizione.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale legittimamente ha affermato che il potere del giudice, nel rito abbreviato, di disporre l'integrazione probatoria può essere esercitato in ogni momento non essendo prevista alcuna disposizione contraria (Cass., sez.VI, 24 ottobre 2006, n. 22196.
Per tale motivo è valida la documentazione, la cui acquisizione non ha subito il limite di cui all'art.238 c.p.p., non trattandosi di verbali di prove, dalla quale risultava che sul
Cery- contratto di assunzione di AI LE era stato apposto fraudolentemente il timbro a secco dell'Inail da parte di tale Ruisi, che dimostrava l'inesistenza del rapporto di lavoro.
A tal proposito il giudice di primo grado, il cui percorso giustificativo si integra con quello dell'appello, ha, pure, evidenziato come una perquisizione presso il Ruisi, che si qualificava, tra l'altro, come amministratore della società "Mervin" s.r.l., avesse accertato l'esistenza presso lo stesso di numerosi permessi di soggiorno, di numerosi modelli 101, di moduli in bianco per comunicazioni di assunzione, che documentava l'insussistenza dei rapporti di lavoro. Lo stesso giudice ha anche precisato che dagli atti del Questura risultava che AI LE aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, sulla base della falsa dichiarazione di assunzione, realizzata dal Ruisi, da parte della predetta ditta
"Mervin" s.r.l. datata 10 ottobre 2000 e delle false buste paga relative ai mesi dal febbraio a maggio 2001.
Tale argomentazione non può più essere posta in discussione perché il sindacato di legittimità è circoscritto solo alla verifica se il dedotto vizio della decisione sia costituito da errori delle regole della logica e non può consistere in una ricostruzione alternativa del fatto, (tra le tante Cass., sez. VI, 24 maggio 2007, n. 24680, Cass., sez. VI, 28 settembre 2006
n. 35964, Cass., sez. I, 14 luglio 2006, n. 25117, Cass., sez. V, 24 maggio 2006,36764).
Logica nella specie è la giustificazione adottata perché basata su predetti documenti.
Infine, non è fatto diverso l'avere ritenuto che il permesso di soggiorno fosse stato rinnovato con validità fino al 5 aprile 2005, anziché sino al 5 aprile 2001, come contestato, perché tale ultima data va considerata come mero errore materiale, tenuto conto che il permesso di soggiorno, cui si faceva riferimento, era quello ottenuto in seguito al falso contratto di assunzione del 10 ottobre 2000 e alle false buste paga relative ai mesi da febbraio a maggio 2001, per cui il permesso di soggiorno non poteva non essere quello rilasciato successivamente.
Infine, è manifestamente infondato il motivo concernente la prescrizione.
Dalla sentenza risulta che il permesso di soggiorno era stato rilasciato nell'aprile 2001, per cui la prescrizione si sarebbe maturata nell'ottobre 2008, in epoca successiva alla sentenza di secondo grado.
Sennonché, l'inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso preclude ogni possibilità sia di far valere che di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione
Сем- del reato per prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di secondo grado
(Cass., Sez. Un., 22 novembre 2000, De Luca).
Ne consegue anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente in euro 1000,00, tenuto conto della sentenza n. 186/2000
della Corte Costituzionale e del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".
P.Q.M.
La Corte di chiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
ROMA 18 febbraio 2009
Il Consigliere est. Il Presidente
Сеир
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Depositata in Cancelleria
Roma, II 26 MAG. 2009 IL CANCELLIERE C1 Renzo Scheggi