Sentenza 12 maggio 2004
Massime • 1
La consumazione di un reato da parte di chi sia sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza può, anche da sola, configurare la contravvenzione di cui all'art. 9 della Legge n. 1423 del 1956.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2004, n. 32915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32915 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio Presidente del 12/05/2004
Dott. OLIVIERI Renato Consigliere SENTENZA
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto Consigliere N. 795
Dott. FEDERICO Giovanni Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo Consigliere N. 009633/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PO AN N. IL 26/07/1964;
avverso SENTENZA del 26/11/2002 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FEDERICO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Santi Consolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
IN FATTO E DIRITTO
PO SC ricorre per Cassazione avverso la prefata sentenza che, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Bari il 14.3.02, ha ridotto la pena inflittagli a mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa per i reati di cui agli artt. 62 4-625 n. 2 c.p. e 9 L. 1423/56, riuniti sotto il vincolo della continuazione, e deduce, come motivo di impugnazione, la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento Soggettivo dei reati contestati nonché l'erroneità della qualificazione giuridica dei fatti addebitati, trattandosi nella specie di una mera ipotesi di appropriazione di una res derelicta.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Ed invero, si rileva;
che la sentenza impugnata ha motivato in modo logico ed adeguato circa la consapevolezza, da parte dell'imputato, del carattere illecito ed antigiuridico dell'impossessamento ad opera del medesimo delle chianche asportate da un casolare, facendo riferimento alla circostanza che il proprietario dello stesso aveva fatto murare le sue porte di ingesso proprio allo scopo di evitare possibili furti.
Quanto poi alla doglianza che la sanzione comminata per la violazione dell'art. 9 L. 1423/56 possa costituire illegittima duplicazione della pena inflitta per il furto, si rileva che anch'essa deve ritenersi manifestamente infondata, atteso che è del tutto pacifico che la consumazione di un reato da parte di chi sia sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. possa, anche da sola, configurare la contravvenzione di cui al citato art. 9 (v. in termini, Cass. pen., sez. 1^, 1.10.1981, Piccolo) . Alla declaratoria d'inammissibilità consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende (v. sent. n. 186/00 Corte cost.).
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500,00 euro a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2004