Sentenza 20 giugno 2012
Massime • 1
E' configurabile il concorso formale tra ogni singolo reato, commesso dal soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e la simultanea violazione, prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, della prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2012, n. 26161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26161 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 20/06/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1947
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 50269/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA;
nei confronti di:
IN RE N. IL 31/10/1987 C/;
avverso la sentenza n. 4326/2011 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del 08/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Udito in camera di consiglio il Pubblico Ministero nella persona del dott. SCARDACCIONE Eduardo Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza a motivazione contestuale, resa l'8 luglio 2011, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania proscioglieva perché il fatto non sussiste TO NI dal delitto di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 comma 2 contestatogli per avere violato le prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno mediante la commissione del delitto di detenzione e spaccio di stupefacenti.
Il primo Giudice riteneva che il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 non potesse essere integrato dalla mera violazione della prescrizione di rispettare le leggi e vivere onestamente nei casi in cui il sottoposto si fosse reso responsabile della commissione di un reato, trattandosi di prescrizione rivolta a tutti i consociati, non destinata ad essere osservata dal sorvegliato speciale quale suo obbligo specifico. Indicava a conferma di tale assunto l'avvenuta sostituzione della L. n. 575 del 1965, art. 7 operata con il D.L. n.152 del 1991, art. 6 recante la previsione per una nutrita serie di reati degli effetti dell'aggravamento delle pene, della procedibilità d'ufficio e dell'arresto anche fuori dei casi di flagranza, se commessi da soggetti sottoposti a misure di prevenzione, ragione per la quale non poteva ritenersi che il legislatore avesse inteso prevedere, in tali casi, una duplice sanzione a fronte di un'unica condotta, integrante al contempo un'autonoma figura di reato ed una circostanza aggravante di altro illecito penale.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania, il quale lamenta, al sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1 lett. b), l'erronea applicazione ed interpretazione della L. n. 1423 del 1956, art. 9, commi 1 e 2, in quanto la soluzione proposta dal G.U.P. si era tradotta nella disapplicazione della norma penale in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico e con l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità e costituzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.a La sentenza impugnata sostiene che la configurabilità dell'elemento materiale del delitto di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 sarebbe preclusa nel caso in esame dall'avere l'imputato contravvenuto, mediante la commissione del delitto di detenzione e spaccio di droga, all'obbligo di vivere onestamente e rispettare le leggi, prescrizione imposta alla generalità dei consociati e quindi non avente nel sorvegliato speciale il proprio specifico destinatario, Sottoposto dall'ordinamento giuridico a sanzione di diversa natura, quale l'aggravamento della misura di prevenzione personale a seguito del commesso reato, ma non alla responsabilità per violazione delle prescrizioni inerenti la misura di sorveglianza. In senso contrario va richiamato l'orientamento interpretativo più recente ed ormai consolidato di questa Corte, secondo il quale è configurabile il "concorso formale tra ogni specifico titolo di reato - commesso dal sorvegliato - e la simultanea violazione, prevista della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, della prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi" a ragione della diversità dei beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici (Cass. sez. 1, n. 4893 del 15 gennaio 2009, Pg. in proc. Rullo, rv. 243350; sez 1, n. 39909 del 18 ottobre 2007, Greco, rv. 237910; sez. 4, n. 32915 del 12 maggio 2004, Lippolis, rv. 229077; sez. 1, n. 1673 del 10 dicembre 2003, Venosa, rv. 227108). In senso conforme si pone anche la soluzione interpretativa della fattispecie, offerta dalla giurisprudenza costituzionale (C.C. n. 282 del 2010), secondo la quale la norma di cui al citato art. 9, laddove appresta sanzione penale all'infrazione dell'obbligo, imposto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 5 di "vivere onestamente, di rispettare le leggi e non dare ragione di sospetti", non viola il principio di tassatività della fattispecie penale nonostante la portata generale e l'assenza di un contenuto precettivo tipico e dettagliato di tale obbligo, che, al fine di assicurare la collettività dal pericolo della commissione di fatti illeciti, va correlato sistematicamente alla complessiva disciplina delle misure di prevenzione. Inoltre, proprio con riferimento al precetto che impone il rispetto delle leggi, la Corte Costituzionale con la citata pronuncia ha escluso l'indeterminatezza della disposizione e ha individuato la sua funzione nell'imposizione al sorvegliato speciale "di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, che impongano cioè di tenere o non tenere una certa condotta, non soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale. Nè vale addurre che questo è un obbligo generale, riguardante tutta la collettività, perché il carattere generale dell'obbligo, da un lato, non ne rende generico il contenuto e, dall'altro, conferma la sottolineata esigenza di prescriverne il rispetto a persone nei cui confronti è stato formulato, con le garanzie proprie della giurisdizione, il suddetto giudizio di grave pericolosità sociale".
Come correttamente rilevato dal ricorrente, detti principi, che si condividono appieno, escludono che la contraria interpretazione dell'art. 9, contenuta nella sentenza impugnata, sia frutto di un'opzione esegetica "costituzionalmente orientata".
1.b Con riferimento all'altra questione prospettata, va rilevato come non sussista il paventato rischio di esiti irrazionali, derivanti dall'accoglimento della soluzione favorevole a riconoscere il concorso formale di reati fra il delitto di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 ed il nuovo illecito commesso durante la sottoposizione alla misura di prevenzione.
La L. n. 1423 del 1956, art. 7 richiamato dalla sentenza impugnata, successivamente modificato, dapprima dalla L. n. 152 del 1991, art. 6 quindi dalla L. n. 146 del 2006, art. 14, comma 3 prevede per determinati reati l'aumento delle pene da un terzo alla metà, la procedibilità di ufficio "in ogni caso" e l'arresto anche fuori dei casi di flagranza, se il loro autore sia persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. L'esistenza di siffatta norma non avvalora la tesi, sostenuta dal primo giudice, secondo la quale non può plausibilmente sostenersi "che il legislatore abbia voluto prevedere, in tali casi, una doppia sanzione per un'unica condotta, integrante ad un tempo autonoma figura di reato e aggravante di altro illecito penale", dal momento che siffatta previsione realizza un'ipotesi specifica di reato complesso, disciplinato dall'art. 84 cod. pen.. Pertanto, se il reato commesso dal sorvegliato speciale rientra nel novero di quelli indicati da detta norma, gli effetti sanzionatori restano mitigati dalla disposizione del l'art 34 cod. pen., che esclude l'applicabilità del regime punitivo previsto in caso di concorso formale;
se, invece, non è incluso in tale elencazione, l'autore resta soggetto agli effetti del concorso formale tra detto reato e quello di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 conclusione affatto irragionevole e nemmeno in contrasto col principio di eguaglianza, posto che non può affermarsi in via generale che tutte le fattispecie criminose non richiamate dall'art. 7 per giustificare l'operatività della circostanza aggravante da esso introdotta siano necessariamente meno gravi di quelle elencate. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, che terrà conto dei principi sopra espressi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al G.U.P. del Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012