Sentenza 18 settembre 2019
Massime • 1
In tema di continuazione tra più fatti di reato, la mancata prospettazione dell'unitarietà del disegno criminoso in sede di cognizione non costituisce indice negativo della sua esistenza, che può essere riconosciuta anche in fase esecutiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2019, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2019 |
Testo completo
0 1613-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2600/2019 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI -Presidente CC - 18/09/2019 VINCENZO SIANI - Relatore - R.G.N. 11225/2019 DOMENICO FIORDALISI ES AL AL ON N.J ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG PE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/02/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG SANTE SPINACI, DELCHE HA CHIESTO KRIGETTO RIGA - RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 7 19 febbraio 2019, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di IU AM avente ad oggetto l'applicazione della continuazione fra i reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 8 novembre 2016, irrevocabile il 3 luglio 2018, con cui AM, all'esito di giudizio abbreviato (processo indicato come TNT1), era stato condannato alla pena di anni nove, mesi otto di reclusione ed euro 2.800,00, per i reati di associazione per delinquere, con il ruolo di organizzatore, al fine di commettere reati contro il patrimonio, in Reggio Calabria, fino al mese di maggio 2012 (capo A), e i reati scopo di rapina e furto aggravati meglio descritti in atti (capi B, C, D, E, G, H); 2) sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 21 luglio 2017, irrevocabile il 5 dicembre 2017, con cui AM, all'esito di giudizio abbreviato (processo indicato come TNT2), era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, per il reato di detenzione illegale di dieci formelle di tritolo bellico, di circa 200 grammi ciascuna, munite di foro di alloggio per l'innesco, ricevute da ME AT e a lui restituite dopo un certo periodo di tempo, in Reggio Calabria, in epoca prossima e anteriore al 5 aprile 2012. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto indimostrati i presupposti per l'applicazione della continuazione concludendo che dall'esame delle sentenze di merito è emerso che, anche se alcuni dei reati predatori oggetto della prima sentenza erano stati commessi con l'uso di armi, non sussiste alcun comprovato collegamento di unitarietà progettuale fra i reato associativo, tali reati fine e la detenzione del tritolo sanzionata dalla seconda sentenza, vicenda quest'ultima - nel corso della quale AM aveva detenuto l'esplosivo per conto di ME DE AT che glielo aveva consegnato privo dei detonatori, i quali invece erano stati poi rinvenuti nel corso della perquisizione effettuata il 5 aprile 2012 a carico di AT, dopo che il materiale gli era stato riconsegnato da altro soggetto partecipe della relativa detenzione, EF OR, essendo stato lo stesso AT (unitamente a IA ER RI) minacciato e percosso da PP GI e NN OG, i quali avevano reclamato la restituzione del materiale e, così, erano stati condannati per tentata estorsione.
2. Avverso questa ordinanza è stato proposto ricorso da parte del difensore di AM per il suo annullamento, sulla base di un unico, articolato motivo con cui lamentano violazione dell'art. 81 cod. pen. e mancanza, manifesta 2 illogicità e contraddittorietà della motivazione. Per il ricorrente, l'occasionalità del reato di detenzione di esplosivo rispetto al reato associativo e agli altri reati sanzionati con la prima sentenza costituisce approdo sostenuto da una motivazione apodittica, peraltro contrastato dagli elementi emergenti dalle stesse sentenze, nella sostanza disattese, pure se presenti agli atti: in tal senso, viene censurata la determinazione di negare ogni rilevanza al fatto che il processo all'esito del quale è stata sanzionata la detenzione di esplosivo fosse, di fatto, una prosecuzione di quello che aveva accertato l'associazione per delinquere, nonché al fatto che AM fosse risultato estraneo al contesto mafioso imputatogli nel secondo processo. eIn particolare, segnala la difesa, la valutazione di occasionalità contingenza della detenzione del tritolo è stata effettuata dal giudice dell'esecuzione in modo disancorato dalla realtà processuale cristallizzata nelle decisioni, omettendo di valorizzare gli elementi di segno contrario: così, non si è tenuto conto dell'assoluta funzionalità delle armi alla realizzazione delle azioni delittuose a cui era finalizzata l'associazione, non potendo dubitarsi che anche la detenzione del tritolo si inseriva nello stesso solco, come confermava il rilievo che le intercettazioni delle conversazioni dello stesso AM, acquisite nel primo processo, sono state utilizzate nel secondo. Inoltre, viene denunciata come travisante la lettura degli atti sulla cui base è stata ritenuta irrilevante l'estraneità di AM al contesto mafioso oggetto del processo TNT2, perché essa ha oscurato indebitamente il dato indicativo ai fini della continuazione, ossia l'inserimento della vicenda della detenzione del tritolo nell'ambito del piano elaborato e programmato da AM e AT nell'operazione sanzionata nel processo TNT1, essendo stati questi due soggetti entrambi condannati per il reato associativo, tanto che sussiste l'intercettazione di una conversazione i cui protagonisti sono in attesa del momento opportuno per procedere a una rapina;
nella seconda sentenza, del resto, a conferma dell'intreccio trai due procedimenti, si era sottolineato che il medesimo materiale di prova aveva ricevuto positivo apprezzamento in entrambe le sedi, anche per la riconosciuta connessione tra i procedimenti, per i relativi effetti in punto di valutazione delle prove captative. Oltre a svalutare questi dati, secondo la difesa, il giudice dell'esecuzione ha omesso di considerare, quali indici sintomatici della prospettata continuazione, il fatto che i reati erano stati commessi nello stesso luogo, ovvero Reggio Calabria, of il fatto che essi erano riferibili allo stesso arco temporale (l'associazione aveva operato fino al maggio 2012), nonché il rilievo che AT e AM erano stati ritenuti i concorrenti nella rapina di cui al capo C) del primo processo, commessa il 2 dicembre 2011; peraltro, la disomogeneità dei reati non 3 costituisce un ostacolo all'applicazione della continuazione e, quindi, si sostiene, avrebbe dovuto valutarsi che le sentenze avevano ritenuto l'impossessamento del tritolo, non fine a se stesso, ma come merce di scambio per il compimento di un'azione criminale non specificata, senza dequotare in modo apodittico il ruolo di AM nel reato di detenzione dell'esplosivo. Né avrebbe dovuto obliterarsi che AM, ritenuto organizzatore dell'associazione per delinquere, era particolarmente avvezzo all'uso delle armi da fuoco. Infine, il ricorrente critica come incongruo il riferimento fatto dall'ordinanza impugnata alla mancata richiesta del riconoscimento della continuazione in sede cognitiva, senza peraltro avvedersi che, a parte l'inesistenza di un onere per l'interessato in tal senso, la sentenza di appello del processo per detenzione dell'esplosivo era stata emessa in data (21 luglio 2017) nella quale la sentenza di appello dell'8 novembre 2016, relativa al reato associativo e ai reati scopo, era ancora sub iudice, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, che sarebbe stato esitato soltanto il 3 luglio 2018, sicché certamente AM non avrebbe potuto formulare l'istanza in sede cognitiva.
3. Il Procuratore generale ha chiesto rigettarsi l'impugnazione osservando che il giudice dell'esecuzione si è conformato ai principi regolatori della continuazione, esaminando e adeguatamente valutando le prospettazioni difensive, però contrastate dall'assenza di elementi idonei a collegare la detenzione del tritolo all'associazione a delinquere e alle rapine, pure nei casi in cui queste erano avvenute con l'uso delle armi, stante l'estemporaneità e transitorietà della detenzione dell'esplosivo da parte di AM.
4. Con una prima memoria rassegnata nell'interesse di AM (dal difensore Pier Paolo Emanuele), è stato evidenziato che il carattere frammentato della vicenda giudiziaria non può offuscare l'unitarietà logico-fattuale della vicenda delittuosa esaminata che aveva visto AM e AT, entrambi associati e condannati in taluno dei reati fine, mettere in essere la detenzione del tritolo nello stesso contesto temporale: in questo snodo, secondo la difesa, il giudice dell'esecuzione ha trascurato la peculiarità del reato associativo, caratterizzato dall'indeterminatezza del programma criminoso, con la sua conseguente fluidità strategico-decisionale, per sé suscettibile di evoluzioni e di una diversificazione operativa, prevedibile ab initio, caratteristica accentuata per chi, come AM, era organizzatore;
e tale fluidità operativa era stata affermata dalla sentenza che aveva accertato l'associazione (pagg. 89-91). E' in questo ambito che, nella prospettiva della difesa, la Corte di appello ha omesso la rilevazione del nesso fra l'attività progettata con il programma 4 associativo e la detenzione del tritolo, essendo essa strumentale all'attività stessa e, come tale, naturalmente destinata a rientrare nel cono dei suoi scopi ofa illeciti, illogica essendo stata la valorizzazione in senso contrario della temporaneità della detenzione dell'esplosivo da parte di AM, invece dipesa dalla rivendicazione del materiale da parte di altri, e parimenti illogico essendo stato il rilievo, in senso contrario all'unitarietà del disegno criminoso, del fatto che la vicenda della detenzione dell'esplosivo fosse nota solo a AM, data la posizione di organizzatore di quest'ultimo, come tale naturalmente dedito a informare i correi: nota che corrobora, anziché smentire, la riconducibilità della detenzione dell'esplosivo al programma associativo.
5. Con susseguente memoria (a ministero dell'avv. Francesca Marzio) di replica alle considerazioni espresse dal Procuratore generale, si rimarca che anche il parere dell'Autorità requirente ricalca il - già censurato percorso logico esposto nel provvedimento impugnato, provvedimento tutt'altro che coerente e, al contrario, manchevole per l'omessa disamina delle risultanze delle sentenze accertative dei reati in questione, da cui emergerebbe l'attrazione nell'unica matrice progettuale anche del reato di detenzione di esplosivo. A riprova della fondatezza di tale critica la difesa segnala che la stessa Corte di appello di Reggio Calabria ha, con l'acclusa ordinanza del 7 maggio 2019, riconosciuto al concorrente ME DE AT la continuazione fra il reato associativo, già agganciato a quelli fine, e il reato di detenzione di esplosivo, in relazione a cui tale coimputato era stato, sulla scorta di autonomo capo di accusa, separatamente giudicato con il rito di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., considerando a tale fine rilevante che i reati erano stati commessi durante lo stesso arco temporale, erano in parte omogenei e, nell'esecuzione dei reati fine dell'associazione, erano state utilizzate armi, con ciò corroborando l'inquadramento su cui AM ha coltivato la sua istanza dell'interdipendenza dei reati suddetti per il raggiungimento dell'unico scopo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione è da ritenersi infondata e va, di conseguenza, rigettata.
2. Va, in primo luogo, segnalato che il documento costituito dall'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria del 9 maggio 2019, relativo al provvedimento applicativo della continuazione fra gli stessi reati a ME DE AT, fa riferimento a un atto successivo, che, di conseguenza, non è stato oggetto di valutazione da parte del giudice dell'esecuzione. 5 Pertanto, esso non può essere ammissibilmente inserito fra gli elementi da delibarsi per il controllo di legittimità sull'ordinanza impugnata, emessa in data antecedente, impregiudicata la giuridica possibilità riservata all'interessato di far valere la sopravvenienza in separata sede, la mancata considerazione della stessa in questo procedimento rendendo utilizzabile l'atto, senza preclusione.
3. Per quanto concerne l'oggetto dell'impugnazione, deve prendersi atto che il giudice dell'esecuzione ha, con motivazione sufficiente e non illogica, reso chiari gli elementi concreti interpretati come dati contrari all'individuazione del medesimo disegno criminoso. Oltre alle considerazioni già richiamate in narrativa, la Corte di appello ha evidenziato che la carenza di un programma complessivo comprendente i reati sanzionati dall'una e dall'altra sentenza è stata tratta anche dai seguenti elementi: nessun dato certo sussiste per ritenere che l'impossessamento del tritolo da parte di AT e RI si fosse collocato nel contesto operativo dell'associazione per delinquere dedita all'attività predatorie;
l'uso di armi in alcune delle rapine scaturite dall'attività associativa era avvenuto, infatti, in contesti e modalità operative del tutto sganciati dalla detenzione del tritolo;
la condotta antigiuridica di AM, riguardo a questo esplosivo, si era oggettivamente esaurita nel detenerlo per un breve periodo di tempo per poi restituirlo dopo il pestaggio subito dal suo dante causa;
il reato commesso da AM si era risolto, dunque, Ai, una detenzione del tutto estemporanea, of ragionevolmente non prevedibile ab initio, nemmeno nelle linee generali, e neanche riconducibile al programma delittuoso dell'associazione per delinquere. D'altro canto, ha annotato il giudice dell'esecuzione, AM non aveva avuto notizia del tritolo in ragione del vincolo associativo (tanto che i sodali non ne erano a conoscenza ed era stato AM a dire a loro, dopo, ciò che era accaduto), bensì lo aveva saputo solo per il suo stretto legame con AT. La valutazione della descritta situazione ha motivatamente condotto il giudice dell'esecuzione a concludere per il carattere del tutto occasionale e contingente della detenzione del tritolo da parte del suddetto soggetto, da considerarsi al di fuori della programmazione compiuta con riferimento al reato associativo e ai reati scopo sanzionati con la prima decisione. Assodato quanto precede, la Corte di appello ha aggiunto che AM nemmeno si era attivato per chiedere la continuazione in sede di cognizione. Inoltre, è stato considerato irrilevante al fine dell'individuazione del medesimo disegno criminoso la circostanza che, con riguardo al procedimento per la detenzione del tritolo, non era stato emesso un nuovo titolo cautelare dal giudice procedente, opzione da ricollegarsi invece alla constatazione che, 6 all'interno di un procedimento originariamente unico, gli elementi di prova inerenti a tale detenzione già esistevano al momento dell'emissionedelprimo for titolo, così come è stata segnalata l'irrilevanza dell'accertata estraneità di AM al contesto associativo di stampo mafioso di cui pure si era trattato nel processo che aveva accertato la detenzione dell'esplosivo (TNT2), non fosse altro perché in quel processo era stato escluso, ancora più a monte, il perdurare dell'operatività dell'associazione di 'ndrangheta denominata cosca Franco, con conseguente assoluzione di tutti gli imputati, al pari di AM, e non soltanto di quest'ultimo, dal relativo addebito.
4. Le spiegazioni fornite dal giudice dell'esecuzione si profilano tali da contrapporre ai vari argomenti di critica sviluppati, pure in modo articolato, dal ricorrente un'interpretazione congrua e non illogica dei dati di fatto emergenti dalle vicende accertate nei processi di cognizione: interpretazione che le succitate censure non riescono a destrutturare in modo determinante.
4.1. La motivazione del provvedimento impugnato, con adeguata analisi delle sentenze accertative dei reati, fornisce, per vero, un quadro delle rispettive violazioni tale da asseverare il carattere contingente ed estemporaneo della detenzione dell'esplosivo da parte di AM, tale che, pur nella considerazione del concorso nel medesimo reato del coimputato AT, non si profila essere oggetto di quello stesso disegno criminoso che ha riguardato la partecipazione di AM all'associazione per delinquere e ai reati fine accertati dalla prima decisione. Le, pur complesse, considerazioni svolte in contrario dalla difesa, infatti, non riescono a scalfire la considerazione, esposta con completezza di argomenti e iter logico razionale nell'ordinanza impugnata, che, al momento dell'ingresso, pur con ruolo di organizzatore, nella compagine associativa da parte di AM, il reato di detenzione di quell'esplosivo non era stato in alcun modo oggetto di progettazione, anche soltanto nelle sue linee generali. A contrastare la conclusione esposta dal giudice dell'esecuzione non rileva, nel caso di specie, l'addotta connessione fra procedimenti: tale relazione di natura processuale rilevante in tema di utilizzabilità delle intercettazioni - allorquando il collegamento abbia riguardo al profilo oggettivo, o probatorio, o finalistico può contribuire a sorreggere l'individuazione del medesimo disegno - criminoso ove essa dipenda proprio dall'unicità di tale disegno, ma non quando essa trovi la sua radice in ragioni esclusivamente probatorie. Né le citazioni dei singoli punti delle sentenze fatte dal ricorrente nell'impugnazione paiono di significato dimostrativo e valenza logica tali da disarticolare l'assetto giustificativo posto dal giudice dell'esecuzione a base del 7 provvedimento. Anche la considerazione (a pag. 100 della sentenza TNT1), svolta da parte della Corte di merito in sede di cognizione, delle preoccupazioni che avevano AM, NA e CO, circa le eventuali dichiarazioni che a AT avrebbe potuto rendere sul tritolo o in ordine cosa avrebbero scoperto off- gli inquirenti dalle microspie piazzate nell'auto di RI relativamente alle attività criminali del gruppo, non collide in modo dirimente con la valutazione del giudice dell'esecuzione inerente all'intersezione soltanto estemporanea e occasionale fra la detenzione di esplosivo e la fattispecie associativa. Posta questa cornice, la doglianza non supera il rilievo della mancata deduzione di una serie adeguata di indici sintomatici, tale non essendosi rilevata la prospettazione della connessione fra la fattispecie associativa, con i reati già ad essa coordinati in continuazione, e la detenzione di esplosivo, inquadrata quest'ultima come ulteriore manifestazione della progettualità criminosa innescata con la costituzione del gruppo.
4.2. Invero, con specifico riguardo alla forza unificante del collegamento tra reato mezzo e reato fine, il giudice dell'esecuzione ha fatto retta applicazione del principio di diritto che sottolinea l'esigenza per l'accertamento della continuazione tra reato associativo e reati fine della verifica della sussistenza del medesimo disegno criminoso all'atto della costituzione del sodalizio. In altri termini, può configurarsi la continuazione tra reato associativo e reati fine a condizione che il giudice stabilisca puntualmente che i reati fine siano stati programmati, pur se nelle loro linee essenziali, sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253; Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, Vitale, Rv. 243199). Posta la carenza di dimostrazione dell'avvenuta progettazione del reato di detenzione esplosivo nella fase costitutiva dell'associazione per delinquere, si appalesano non determinanti le sollecitazioni formulate dal ricorrente per accreditare peraltro senza superare le contrarie osservazioni rese nel provvedimento impugnato - la riconduzione della suddetta detenzione di tritolo nell'alveo dell'attività criminale del gruppo: va ricordato, riaffermandolo, il principio di diritto secondo cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che pur ove rientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e risultino finalizzati al suo rafforzamento - non erano programmabili ab origine, in quanto sono risultati legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334 - 02; Amato Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Bosti, Rv. 259481 ; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930). 8 5. I rilievi svolti impongono di concludere nel senso dell'infondatezza dell'impugnazione, senza che possa ritenersi che, nell'economia della valutazione compiuta dalla Corte di appello, abbia svolto un ruolo influente l'argomento, indicato evidentemente ad abundantiam, relativo alla valutazione negativa della mancata proposizione dell'istanza di continuazione in sede cognitiva.
5.1. Invero, a parte la notazione correttamente svolta dal ricorrente circa il fatto che, in questo frangente, l'istanza non avrebbe potuto essere in ogni caso proposta in modo congruo in sede cognitiva, dal momento che l'attività difensiva resa per AM nel processo di appello relativo al secondo reato si è dispiegata quando la sentenza che ha accertato i reati inerenti alla prima vicenda non era ancora approdata al giudicato, il Collegio, pur prendendo atto del non univoco indirizzo riscontrabile in ordine al corrispondente approfondimento ermeneutico del punto (v., in senso difforme da quello qui propugnato, Sez. 1, n. 23652 del 04/04/2014, Marino, Rv. 260088), ritiene che non possa annettersi, in linea di massima, alla mancata prospettazione in sede di cognizione dell'identità del disegno criminoso in relazione ai medesimi reati il generalizzato valore di indice negativo dell'esistenza della continuazione. La continuazione è legittimamente prospettabile in sede esecutiva, come afferma espressamente l'art. 671 cod. proc. pen. Il fatto, pertanto, che il soggetto sia imputato di un determinato reato che pure presenti, per come contestato, elementi esteriori (afferenti alla struttura concreta della fattispecie, alle modalità della condotta, alla natura del bene giuridico leso e ad altri dati rilevanti) tali da prefigurarne l'accostamento finalistico ad altri reati di cui il medesimo soggetto sia stato già ritenuto, in via definitiva, responsabile non determina, per ciò solo, l'emersione in capo all'interessato e al suo difensore dell'onere di chiedere l'applicazione del regime di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. In sede di cognizione, per vero, pur sussistendo la facoltà dell'imputato di chiedere ○ meno, per l'ipotesi di accertamento della sua responsabilità, l'applicazione della disciplina della continuazione fra quel reato e altri reati già posti definitivamente a suo carico, la scelta nel senso della non utilizzazione di tale facoltà non può, in carenza di uno specifico criterio di natura normativa che orienti in tal senso, determinare l'insorgenza di un onere in capo all'imputato di formulare la relativa istanza in quella sede. Si oppone al rinvenimento di tale onere, oltre alla segnalata assenza di dati testuali, la considerazione che il libero esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente e convenzionalmente tutelato, comporta la possibilità per l'accusato e per il suo difensore di coordinare l'intera gamma degli argomenti e degli strumenti di natura giuridica offerti dall'ordinamento al fine di perseguire la liberazione dall'accusa con la susseguente declaratoria di proscioglimento. Si deve ritenere, dunque, confacente al quadro ordinamentale un'interpretazione del sistema che tuteli il diritto dell'imputato di difendersi resistendo all'incolpazione e affermando la propria estraneità al fatto, impregiudicata e intatta la possibilità di chiedere, poi, in ipotesi di definitiva affermazione della sua responsabilità, l'applicazione della continuazione in sede esecutiva, nel rispetto delle regole fissate per la sua valutazione in quella sede. D'altro canto, il limite stabilito dall'art. 671 cod. proc. pen., secondo cui l'applicazione della continuazione può essere chiesta in sede esecutiva sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione, evidenzia la delicatezza delle conseguenze dipendenti dalla scelta difensiva fra la - formulazione dell'istanza di applicazione della continuazione in sede cognitiva (per l'ipotesi di condanna) oppure la sua proposizione in sede esecutiva -, scelta suscettibile di essere influenzata da molte variabili, rispetto a cui risulterebbe semplicistico presumere che la mancata proposizione dell'istanza nella sede cognitiva sia sintomatica della carenza delle condizioni legittimanti la stessa. Peraltro, la legittimazione a chiedere l'applicazione della continuazione è riconosciuta dall'art. 671 cod. proc. pen. tanto al condannato quanto al pubblico ministero: pari legittimazione a cui non può non corrispondere la qualità omologa della valutazione degli indici sintomatici addotti o comunque rilevabili dagli elementi acquisiti agli atti. Pertanto, se può convenirsi sull'osservazione che l'istanza di applicazione della continuazione in fase esecutiva si pone come susseguente e residuale rispetto alla corrispondente possibilità di chiederla in sede cognitiva, non può considerarsi assodata per ogni fattispecie la costante convenienza dell'interessato a prospettare il medesimo disegno criminoso nella prima sede processuale utile, ossia quella cognitiva, sede nella quale il primario obiettivo dell'imputato è quello di difendersi dall'accusa mossagli per uscirne liberato. Queste riflessioni orientano (in accordo con le conclusioni esposte da Sez. 1, n. 48308 del 13/07/2018, Argirò, Rv. 274327) ad affermare che la mancata prospettazione dell'unico disegno criminoso in relazione ai reati in sede di cognizione non possa essere considerata, in linea di massima, come concreto indice negativo dell'esistenza della continuazione in fase esecutiva.
5.2. Pertanto, l'argomento adottato sul singolo punto dal giudice dell'esecuzione va ritenuto inesatto, ma questo rilievo non muta la conclusione raggiunta, in quanto l'argomento stesso, come si è visto, non ha svolto un ruolo decisivo e nemmeno influente nel tracciato giustificativo segnato dal giudice dell'esecuzione. Posta la sostanziale tenuta dell'ossatura dell'ordinanza impugnata, depurata 10 dall'argomento da ultimo analizzato, deve concludersi che la doglianza proposta - al di là dei punti in cui finisce per sollecitare un'interpretazione alternativa della fattispecie, inammissibile in questa sede in presenza di congrua e coerente motivazione nel provvedimento impugnato (così, in tema di significato da annettere al proscioglimento di AM dall'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa) non tiene conto del principio di diritto, che ha ricevuto conforto anche dalla più autorevole composizione del consesso di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) e che va senz'altro riaffermato, secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (fra le altre successive, v. Sez. 1, 19/11/2018, dep. 2019, Halilovic, n. m.). Orbene, l'occasionalità e l'estemporaneità del reato successivo, adeguatamente acclarate dal giudice dell'esecuzione, si profilano non scalfite dalle deduzioni del ricorrente.
6. Da tali considerazioni deriva il rigetto, nel complesso, dell'impugnazione e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 settembre 2019 Il Consigliere eştensore Il Presidente Vincenzo Stani Antonella Patrizia Mazzei femaze DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 GEN 2020 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 11