Sentenza 4 aprile 2014
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento della continuazione tra più fatti di reato, la mancata prospettazione dell'unitarietà del disegno criminoso in relazione ai medesimi nella prima sede processuale utile, costituisce apprezzabile "indice negativo" della sua esistenza. (Fattispecie in cui l'interessato aveva prospettato la sussistenza del vincolo della continuazione tra più fatti oggetto di sentenze diverse davanti al giudice dell'esecuzione, pur se avrebbe potuto invocare l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. già in sede di cognizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2014, n. 23652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23652 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 04/04/2014
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 1077
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 6976/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN EN N. IL 22/04/1978;
avverso l'ordinanza n. 654/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del 05/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;
lette le conclusioni del PG Dott. GIULIO Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5.11.2012 il Tribunale di RM ,in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata da RI EN di applicazione della disciplina della continuazione sui fatti giudicati con le seguenti sentenze: 1) sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di RM del 2.3.1997, irrevocabile il 16.10.2000, di condanna per i reati di rapina aggravata, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie, commessi in RM il 20.9.1996; 2) sentenza del Tribunale di RM del 17.3.2003 di condanna per il reato di ricettazione di un ciclomotore commesso in epoca antecedente al 10.8.1996; 3) sentenza del Tribunale di RM del 15.11.2002 di condanna per il reato di ricettazione commesso il 5.8.1996. Avverso l'ordinanza di rigetto il condannato personalmente ricorre per cassazione chiedendo il riconoscimento della continuazione poiché alla base di tutti i reati vi è il problema di tossicodipendenza del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché proposto per motivi non ammessi nel giudizio di legittimità.
1. Il Tribunale, premesso che la continuazione in sede esecutiva era già stata concessa in relazione agli episodi di ricettazione giudicati con le sentenze di condanna n. 2) e 3), ha osservato che la ricettazione, compresa nel reato continuato di rapina aggravata ed altro per cui era intervenuta la condanna sub 1), non aveva alcun collegamento con le precedenti ricettazioni di due ciclomotori, avendo avuto ad oggetto l'autovettura utilizzata per la commissione della rapina, mentre i reati di resistenza e lesioni volontarie ugualmente compresi nel reato continuato della condanna sub 1) erano del tutto eterogenei;
ha ritenuto di per sè ininfluente il dedotto stato di tossicodipendenza del ricorrente, attesa la rilevata mancanza obiettiva degli elementi necessari per la sussistenza del medesimo disegno criminoso.
2.La motivazione è giuridicamente corretta, avendo questa Corte ripetutamente affermato il principio che, in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, lo "status" di tossicodipendente può essere preso in considerazione per giustificare l'unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre condizioni per la sussistenza della continuazione. (Sez. 1^, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso, Rv. 248124). Il ricorso non denuncia vizi di legittimità ma formula una censura in fatto, richiedendo a questa Corte di sostituirsi al giudice di merito formulando un diverso apprezzamento circa la rilevanza della tossicodipendenza ai fini del riconoscimento della continuazione.
3. Per completezza di motivazione, occorre anche considerare la finalità della norma in materia di applicazione della continuazione in sede esecutiva prevista dall'art. 671 c.p.p., diretta ad evitare che la regola della celebrazione di processi separati, che ispira il codice di rito, possa determinare una situazione di pregiudizio e svantaggio per l'imputato sottoposto a processi distinti ed autonomi, il quale può versare nella impossibilità di ottenere nella fase della cognizione l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81 c.p., comma 2, al quale invece può accedere l'imputato sottoposto a processo cumulativo. In tale ottica è evidente il carattere residuale e subvalente della competenza attribuita dall'art. 671 c.p.p., al giudice dell'esecuzione, il cui intervento è precluso quando della questione relativa alla sussistenza del vincolo della continuazione si sia occupato il competente giudice della cognizione, in conformità al principio della intangibilità del giudicato. (in tal senso Sez. 1^, n. 4292 del 26/10/1992, La Montagna, Rv. 192399). Dalla rilevata "ratio" della norma e dai maggiori e più celeri spazi di accertamento propri del giudizio principale di cognizione è desumibile la sussistenza (se non di un vero e proprio onere) di una evidente convenienza in capo all'interessato, che dovrebbe essere il principale e sicuro conoscitore dell'unitario disegno criminoso da lui asserito, a prospettare, nella prima sede processuale utile, la ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti per cui è stato giudicato in separati processi: prospettazione alla cui mancata effettuazione è ragionevolmente attribuibile il valore di apprezzabile "indice negativo" dell'esistenza del detto disegno. Questa è la situazione verificatasi nel caso di specie, in cui il ricorrente, pur essendo nella condizione processuale per esercitare tale facoltà, ha omesso di richiedere allo stesso giudice della cognizione, sia nel processo deciso con la sentenza sub 2) del 17.3.2003, sia in quello deciso con la sentenza sub 3) del 15.11.2002, il riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti già giudicati con la sentenza sub 1) divenuta irrevocabile il 5.4.2000.
A norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2014