Sentenza 3 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/02/2004, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., e, per quanto possa occorrere, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma alla Via dei Portoghesi 12;
- ricorrenti -
contro
BA SC, elettivamente domiciliato in Cascina (PI), Via Macerata 43, S. Frediano a Settimo, presso il Dott. Lelli Lelio;
- intimato -
avverso la sentenza n. 111/29/00 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze, sez. 29, il 18 luglio 2000 e depositata il 24 luglio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/11/03 dal Relatore Consigliere Dott. Giuseppe Marinucci;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 77/2/99 del 25 marzo 1999, la Commissione Tributaria Provinciale di Pisa accoglieva il ricorso presentato dal contribuente avverso l'iscrizione a ruolo dell'IRPEF, e relative penalità, per i redditi riguardante il periodo 1985-1990. Riteneva infatti il giudice che l'Ufficio avesse erroneamente richiesto il versamento di lire 2.000.000 per l'anno 1986 in sede di condono ex L. 413/91, atteso che la posizione di chi, pur essendovi tenuto, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi non poteva essere equiparata a quella di chi, come nel caso di specie, aveva legittimamente omesso tale presentazione perché non obbligato.
Avverso detta sentenza l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di DE proponeva appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze che, con sentenza 111/29/00 depositata il 24 luglio 2000, lo respingeva confermando la decisione del giudice di primo grado.
Contro detta sentenza presentava ricorso per Cassazione l'Amministrazione per un unico motivo.
Non svolgeva attività difensiva l'intimato contribuente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo del ricorso l'Amministrazione ha denunciato "violazione dell'art. 38, terzo e quinto comma, della legge 413/91", atteso che il comma terzo e il comma quinto stabiliscono due diversi importi minimi di imposta integrativa a seconda che nel periodo di imposta sia o meno stata presentata la dichiarazione dei redditi. Il motivo è fondato e merita accoglimento alla luce dei principi ribaditi più volte da questa Corte (Cass. 4698/2003, Cass. 4333/2002), per il cui superamento non sono stati addotti, nella fattispecie, motivi nuovi o diversi da quelli già in precedenza scrutinati e disattesi.
La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere, in base all'art. 38 della legge 413/91, la richiesta di definizione per tutte le imposte e per tutti i periodi d'imposta in relazione ai quali non sono scaduti, al 31 dicembre 1991, i termini per l'accertamento di cui all'art. 43 del D.P.R. 600/1973. Tale normativa, pertanto, definisce il suo ambito di operatività non in relazione a quello che può essere stato il concreto comportamento del contribuente (e quindi anche delle sue dichiarazioni), ma di un parametro oggettivo rappresentato dall'arco dei periodi d'imposta in relazione ai quali non si siano esauriti i poteri di accertamento dell'amministrazione. In tale logica va visto anche il profilo per cui, ai sensi del comma quinto del citato art. 38, deve essere versato un importo pari a due milioni per ciascuno dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi. E tale norma non commette alcuna violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di commisurazione dell'imposizione fiscale alla capacità contributiva - come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza del 6 dicembre 2000 n. 550 - in quanto non pone alcun obbligo al cittadino ma si limita ad agevolare la definizione fiscale dei periodi considerati, offrendo ai contribuenti possibilità la cui convenienza economica è interamente rimessa al loro libero apprezzamento.
Sulla base degli elementi di fatto acquisiti e sopra precisati, è possibile decidere in via definitiva, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., senza necessità di rinvio e conseguentemente deve accogliersi il ricorso, cassare la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigettare il ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 7 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004