Sentenza 2 ottobre 2008
Massime • 1
Neanche nei confronti del tossicodipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., allorché egli sia stato condannato per reato ostativo alla sua concessione ai sensi del comma nono di detto articolo, in quanto i divieti di sospensione sanciti dalla disciplina codicistica hanno carattere generale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2008, n. 39134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39134 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI OV - Presidente - del 02/10/2008
Dott. GIRONI Emilio OV - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2467
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 030954/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE AN IC N. IL 25/07/1976;
avverso ORDINANZA del 23/08/2007 CORTE APPELLO di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Jnnelli M., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 23.08.2007 la Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in esito alla dovuta procedura camerale, rigettava l'impugnazione proposta da De OV RI avverso l'ordine di esecuzione della pena emesso il 26.07.2007 dal locale P.G..
Rilevava detta Corte come, essendo stato esso De OV condannato anche per reato di rapina aggravata, ostativo alla concessione di benefici alternativi, non avesse fondamento il proposto incidente d'esecuzione con il quale il predetto lamentava la mancata concessione della chiesta sospensione della pena, avanzata D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 91 e 94 ed anche la mancata considerazione, nell'impugnato provvedimento, della stessa istanza di sospensione.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che riproponeva le stesse doglianze formulate ora quali vizi di legittimità e per difetto di motivazione.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi, in data 21.05.2008 requisitoria scritta con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con le conseguenze tutte di legge.
Ed invero l'istanza dell'odierno ricorrente di sospensione dell'esecuzione della pena era inaccoglibile, essendo stata pronunciata condanna a carico del De OV per il reato di rapina aggravata che è incluso dall'art. 4 bis Ord. Pen., cui fa riferimento l'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), nell'elenco delle fattispecie criminose ostative alla concessione del beneficio. Ciò posto, va poi rilevato come i divieti di sospensione dell'esecuzione, sanciti dalla suddetta disciplina normativa codicistica, abbiano carattere generale e siano pertanto applicabili anche nei confronti dei tossicodipendenti che pur abbiano presentato domanda per ottenere il beneficio, secondo il prevalente e più recente orientamento ermeneutico di questa Corte di legittimità, indirizzo che va in questa sede ribadito (cfr., conformi, Cass. Pen. Sez. 1^, n. 40919 in data 21.10.2005, Rv. 232591, Ruggeri;
Cass. Pen. Sez. 1^, n. 24581 in data 12.05.2006, Rv. 234687, Pranno;
Cass. Pen. Sez. 1^, n. 19924 in data 16.05.2006, Rv. 234264, P.M./Casillo) a preferenza rispetto alla superata e contraria interpretazione (cfr., difforme, Cass. Pen. Sez. 1^, n. 233861 in data 21.03.2006, Sitzia). Tanto ritenuto, il ricorso, che si incentrava su tale questione, deve essere rigettato per sua infondatezza.
Alla reiezione del gravame consegue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle pese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente De OV RI al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2008