Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2008, n. 39134
CASS
Sentenza 2 ottobre 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Neanche nei confronti del tossicodipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., allorché egli sia stato condannato per reato ostativo alla sua concessione ai sensi del comma nono di detto articolo, in quanto i divieti di sospensione sanciti dalla disciplina codicistica hanno carattere generale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2008, n. 39134
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39134
    Data del deposito : 2 ottobre 2008

    Testo completo