Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2001, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
A ITALIAN LLO LICA O C E B 34 N ) ZIO N. E C 1, A A 9 ISTR 9 R 1 Y 1- B G 1 E 1- E DEL POPO TA016 06/01 R 2 IC A L. D D E 9 U 3 T J ESEN E 6 4 E RTE S N T. Oggetto T R IS A SEZIONE SECONDA CIVILE im Jabis affitiv. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 18756/98 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere 21929/98 Cron. 3365 Dott. IC SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere- Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud.19/10/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE US CO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA per diritti L. 3000 5 FEB. 2001 BAINSIZZA 1, presso lo studio dell'avvocato MELLINI IL CANCELLIERE MAURO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente LIRE 3000 CANCELLERIA
contro
DI PA NC IA C;
- intimata CG408374 e sul 2° ricorso n° 21929/98 proposto da: DI PA NC IA AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo 2000 studio dell'avvocato SCIUBBA PIETRO, che lo difende, 1687 giusta delega in atti;
-1- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
US CO;
- intimato avverso la sentenza n. 7594/97 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 21/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/00 dal Consigliere Dott. IC SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Pietro SCIUBBA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso Æ principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo, assorbito il 2°del inammissibilità 0 rigetto del ricorso principale;
ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 25 marzo 1997 IC US ammesso a stare di persona nel giudizio ai sensi del II comma dell'art.82 c.p.c. nel testo mo- dificato con l'art. 20 della legge 20 novembre 1991 n° 374 - convenne, dinanzi al giudice di pace di Roma, l'avv. Bianca Maria Caterina Di Pastena perché fosse condannata alla restituzione della somma di £.
1.087.000 corrisposta oltre quanto dovutole per prestazioni professionali. Costituitasi nel giudizio, la convenuta dedusse l'infondatezza della doman- da, di cui chiese il rigetto, poiché la somma pretesa dal SS le era dovuta quale compenso e rimborso spese per l' attività professionale espletata, nell'interesse ed in rappresentanza processuale dell'attore, in un complesso giudizio di cognizione nei confronti di tal NC NE e nella conseguente procedura esecutiva. Del resto quanto dedotto nella domanda era stato disatteso dal Consiglio dell'Ordine che, con provvedimento dell'11 gennaio 1996, aveva “archiviato” un “esposto" del SS Con sentenza del 21 ottobre 1997 il giudice adito ha così provveduto “re- spinge la domanda attorea e condanna SS IC al pagamento di £.1.087.000, oltre agli interessi legali dal 25 marzo 1997 al saldo, in favore dell'avvocato Bianca Maria Caterina Di Pastena, con studio legale ...; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio" Ha osservato in proposito il giudice del merito che, mentre la convenuta aveva fatto acquisire la complessa attività professionale prestata in favore del con- venuto giustificativa del credito della somma in questione e la cui correttezza era 3 stata accertata anche in sede disciplinare, il SS non aveva dato prova del pa- gamento dell' indebito. La domanda del SS doveva, pertanto, essere rigettata e l'attore doveva essere condannato al pagamento della somma di £.
1.087.000 oltre agli interessi le- gali. Ricorrevano, tuttavia, nella specie giusti motivi della integrale compensa- zione delle spese processuali. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo due motivi di doglianza, ricorre il SS;
resiste l'avv. Di Pastena che nel ricorso espone un motivo di ricor- so incidentale. Motivi della decisione Preliminarmente, in rito, i due ricorsi, quello principale, del SS, e quello incidentale, della Di Pastena, debbono, secondo quanto dispone l'art. 335 c.p.c., essere riuniti in un unico procedimento trattandosi di impugnazioni separatamente proposte avverso la medesima sentenza. Con il primo motivo, in relazione ai nn.4 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente principale denunzia la nullità della pronunzia impugnata conseguente all'inosservanza dell' art. 112 c.p.c. Il giudice del merito - sostiene il UScon palese violazione del princi- pio di "corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato” ha rigettato, avendola rite- nuta non provata, la sua domanda di condanna della Di Pastena di pagamento della somma di £.1.087.000, quale indebito oggettivo, e pur nella mancanza di una - domanda di detta convenuta, lo aveva condannato al pagamento, in favore della medesima, di quella stessa somma di danaro, inutilmente chiesta in restituzione, ol- tre agli interessi dalla (propria) domanda al saldo. Con il secondo motivo il ricorrente principale, in relazione al n° 4 dell'art. 360 c.p.c., denunzia la nullità della sentenza impugnata per l'inosservanza del n° 4 del'art. 132 c.p.c. non avendo,comunque, il giudice del merito esposto ra- gione alcuna giustificativa della pronunzia di condanna al pagamento di una somma in favore della Di Pastena. Costei, con l'unico motivo di ricorso di ricorso incidentale, denunzia, in relazione al n° 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione apparente in punto di regolamento delle spese processuali che il giudice del merito ha interamente com- pensato richiamando la formula del capoverso dell'art.92 c.p.c., ma senza dar compiutamente conto dei “giusti motivi" che., in deroga al "principio della soc- combenza" posto dall'art. 91, consentono la loro compensazione. Nella pronunzia che il giudice di pace deve rendere “secondo equità", "so- stitutiva" della regola di diritto, nelle cause il cui valore, come nella specie, non ec- cede lire due milioni ( art. 113, II comma c.p.c. nel testo sostituito dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991 n° 374 e che non riproduce l'inciso "osservando i principi regolatori della materia" introdotto con l'art. 3 della legge 30 luglio 1984 n° 399 per il modello decisionale del conciliatore) quel giudice, se non è tenuto alla indivi- duazione della norma giuridica nella specie operante ( ad eccezione dei principii costituzionali e delle norme comunitarie di rango superiore alla norma ordinaria) è obbligato all'osservanza della legge processuale. S Ciò perché l'equità attiene alla sola decisione del merito della controversia: il che è consentito testualmente rilevare dalla formula dell'art. 311 c.p.c.( nel testo sostituito dall'art. 22 della legge 21 novembre 1991 n° 374) “Il procedimento da- vanti.... al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento dinanzi al tribunale in quanto applicabili". Ne consegue che il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal giu- dice di pace in una controversia il cui valore non eccede lire due milioni costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia quel giudice dichiarato di aver applicato una regola equitativa o un norma di legge perché ritenuta rispondente ad equità o si sia limitato ad applicare un norma di diritto - ed è ammissibile per violazione della legge processuale (art. 360 nn. 1,2 e 4 c.p.c.). E' ammessa la censura di violazione o falsa applicazione di norme di diritto (n° 3 dell'art. 360 c.p.c.) quando queste riguardino norme costituzionali o comuni- tarie di rango superiore. Non sono escluse le censure concernenti la motivazione se riconducibili al- la violazione della norma processuale dettata dal n° 4 dell'art. 132 c.p.c. quando questa sia materialmente inesistente per mancanza del segno grafico o al vizio di cui al n° 5 dell'art. 360 c.p.c. perché apparente ( di mera enunciazione del criterio risolutore) o insanabilmente contraddittoria nelle sue proposizioni interne ( in pro- posito vedasi anche la pronunzia delle ss.uu. di questa corte n°716/99).. Queste considerazioni inducono a ritenere ammissibili le censure esposte nei due ricorsi concernendo esse pretese inosservanza di norme processuali ed il vizio di motivazione apparente: queste tuttavia hanno esito diverso. Trova consenso il primo motivo del ricorso principale. Palese è nella specie la denunziata inosservanza dell'art. 112 c.p.c. che po- ne il principio cardine di ordine processuale, di c.d."rispondenza tra il chiesto ed il pronunziato” a tenore del quale il giudice deve pronunziare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. Invero, il giudice del merito non si è limitato a pronunziare, disattendendo- la, sulla ( unica) domanda di pagamento dell'indebito oggettivo, proposta dal Rus- so nei confronti della Di Pastena, ma anche emesso pronunzia di condanna dell'attore medesimo al pagamento di egual somma, oltre agli interessi legali, in fa- vore di detta convenuta sebbene costei non avesse in proposito posto un' apposita necessaria domanda: il che è dato evincere dalle parte espositiva della sentenza impugnata e dalle conclusioni definitive precisate dalle parti nel giudizio di merito ed in quella riprodotte. All'accoglimento del primo motivo consegue l'assorbimento del secondo concernente l'omessa motivazione concernente la pronunzia “extra petita”. Non può essere accolto il motivo di ricorso incidentale. In tema di spese processuali il relativo regolamento adottato dal giudice del merito è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di inosservanza del divie- to sancito dall'art. 91 c.p.c., di porle anche parzialmente a carico della parte total- 7 mente vittoriosa ovvero della loro compensazione adottata con motivazione illogi- ca o erronea. In ogni altro caso, in particolare in quello in cui il giudice del merito abbia ritenuto di compensare le spese senza indicarne le concrete ragioni, la statuizione è insindacabile in questa sede stante l'assenza di un dovere del giudice di motivare il regolamento adottato (vedansi in proposito le pronunzie di questa corte nn. 1403/98 e 10790/99) Concludendo la disamina, all'accoglimento del primo motivo conseguono la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pronunzia "extra petita” di condanna del SS al pagamento in favore della Di Pastena della somma di £.
1.087.000 oltre agli interessi legali dal 25 marzo 1997 e l'assorbimento del secondo motivo;
deve essere rigettato il motivo di ricorso incidentale;
pronun- ziando sul merito quanto al regolamento delle spese del giudizio di merito la Corte ravvisa giusti motivi della loro integrale compensazione. Questi poi giustificano l'analogo regolamento delle spese del giudizio di ھے legittimità.
p. q. m.
la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo, rigetta il ricorso incidentale, cassa senza rinvio per quanto di ragione la sentenza impugnata e decidendo sul merito compensa interamente le spese del giudizio di merita;
compensa interamente anche le spese del giudizio di legittimità. 8 Roma, il 19 ottobre 2000. Il Presidente (dr France Po Il Consigliere estensore (dr IC Spagna Musso) IL CANCELLIERE 61 France Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 5 FEB2 2001 Roma IL CANCELLIERE 01 Frany J L O " . B N F , T 1 N 7 C O 9 I 1 A - Z 1 P A 1 I R - T 1 D S 2 I E . G L E C I R 9 3 D A U D E I E 6 G T 4 N . E E T S N T . E R T A IS ( 9