Sentenza 27 novembre 2009
Massime • 1
La regola secondo cui l'interruzione della prescrizione verificatasi nei confronti di un imputato ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato (art. 161 cod. pen.) si applica anche agli imputati dello stesso reato nei cui confronti l'imputazione sia stata elevata in un momento successivo e formi oggetto di un separato giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2009, n. 47153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47153 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 27/11/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3226
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI UR - rel. Consigliere - N. 34233/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO VA n. il 6 gennaio 1966;
avverso l'ordinanza 28 luglio 2009 - Tribunale di Caltanissetta;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UR Barbarisi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Gialanella Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 28 luglio 2009, depositata in cancelleria il 6 agosto 2008, il Tribunale di Caltanissetta, quale giudice del riesame, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di IO VA avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta in data 10 luglio 2009 che applicava al prefato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di tentato omicidio aggravato di RE VA, NO LL RA e La SA VA.
1.1. - Il giudice argomentava la propria decisione rilevando innanzitutto l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione posto che le dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie rese dal collaboratore di giustizia EL GI in data 10 giugno 2006, nell'ambito del medesimo procedimento, erano state suscettibili ai sensi dell'art. 160 c.p.p., comma 2 e art. 161 c.p.p. di interrompere il termine prescrizionale ventennale.
1.2. - In punto di gravi indizi di colpevolezza il Tribunale indicava, a supporto degli stessi, il grave compendio indiziario costituito dalle numerose dichiarazioni dei collaboratori di giustizia tra cui NO OC, EL GI e AR AN UR (quest'ultimo aveva fatto parte del gruppo di fuoco con il IO) riscontrate dalle svolte indagini di PG che avevano portato al sequestro delle armi utilizzate nell'agguato, nonché delle motociclette e dei caschi.
In ordine alle esigenze cautelari veniva richiamata la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3;
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Flavio Sinatra, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione IO VA chiedendo l'annullamento per il seguente profilo:
- violazione dell'art. 12 c.p.p., comma 3 e artt. 160, 161 e 157 c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); gli interrogatori di AR AN e EL GI non hanno interrotto la prescrizione posto che, ai sensi dell'art. 160 c.p., non sono stati resi da soggetti indagati o imputati in quello stesso procedimento avendo infatti reso le dichiarazioni in un procedimento penale diverso tanto da essere stati sentiti ai sensi dell'art. 210 c.p.p.. Il EL GI inoltre, all'epoca dell'interrogatorio del
10 giugno 2006, non era indagato per il fatto di cui al procedimento penale in questione essendolo stato solo nell'aprile del 2009. Non solo, ma tali interrogatori difettavano della contestazione in forma chiara e precisa.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1. - La regola secondo cui l'interruzione della prescrizione verificatasi nei confronti di un imputato ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato (art. 161 c.p.) si applica agli imputati dello stesso reato nei cui confronti l'imputazione sia stata elevata in un momento successivo, e ancorché il primo imputato sia stato prosciolto. Non occorre, inoltre, che gli imputati siano concorrenti nello stesso reato ai sensi dell'art. 110 c.p., ma è sufficiente che l'imputazione sia per lo stesso reato (Cass., Sez. 3, 22 febbraio 1982, n. 5551, Franchino, rv. 154087). 3.2. - A nulla può rilevare che gli imputati il cui esame è stato interruttivo della prescrizione siano stati sentiti in altro procedimento atteso il principio di diritto anzi espresso essendo pacifico che trattasi dello stesso reato. Ancor meno rileva che il EL GI all'epoca del suo interrogatorio non avesse ancora assunto il ruolo di indagato posto che è sufficiente a interrompere la prescrizione l'interrogatorio anche solo di uno dei coindagati. Privo di pregio è anche il rilievo difensivo secondo cui l'interrogatorio per avere efficacia interruttiva occorre che la contestazione avvenga in forma chiara e precisa posto che tale criterio deve ritenersi valido per l'ipotesi di dichiarazioni spontanee e non allorquando l'interrogatorio abbia luogo previo espletamento degli avvisi ex art. 64 c.p.p. rispondendo sulla base di domande del Pubblico Ministero, come avvenuto nella fattispecie, quando cioè la volontà dello Stato di esercitare la pretesa punitiva in relazione ad un fatto-reato precisamente individuato (Cass., Sez. 1, 31 ottobre 2002, n. 39352, PM in proc. Sarno, rv. 222846) è stata espressa già a monte con quella stessa contestazione del fatto che sta alla base dell'interrogatorio formale su cui l'indagato è chiamato a rispondere.
3.3. - Giova peraltro ancora rilevare che se l'interrogatorio del EL conteneva le irregolarità lamentate era onere del ricorrente provvedere all'allegazione all'atto di gravame. Questo Collegio ritiene per vero di dover dar continuità al principio più volte espresso dalla Corte di legittimità secondo cui anche in sede penale debba essere recepita la regola della cosiddetta "autosufficienza" del ricorso costantemente affermata, in relazione al disposto di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, dalla giurisprudenza civile, con la conseguenza che, quando si lamenti la omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga evidente dalla lettura della sentenza (Cass., Sez. 4, 26 giugno 2008, n. 37982, Buzi, n. 241023;
Sez. 1,18 marzo 2008, n. 16706, Falcone, n. 240123; Sez. 1, 29 novembre 2007, n. 47499, Chialli, n. 238333; Sez. Feriale, 13 settembre 2007, n. 37368, Torino, n. 237302; Sez. 4, 19 dicembre 2006, n. 21858, Tagliente, n. 236689; Sez. 1,18 maggio 2006, n. 20344, Salaj, n. 234115; Sez. 1, 2 maggio 2006, n. 16223, Scognamiglio, n. 233781; Sez. 1, 20 aprile 2006, n. 20370, Simonetti, n. 233778, Sez. 1, 14 luglio 2006, n. 25117, Stojanovic, n. 234167 e Sez. 1, 15 giugno 2007, n. 24667, Musumeci, n. 237207). 4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2009